Corte II I
C-4458/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 1 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______, _______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione del
19 giugno 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4458/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il _______, vedovo dal 6 novembre
2007 (doc. 25), ha lavorato in Svizzera nel 1965 e nel 1966, solvendo
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (doc. 50). In data 6 febbraio 2008 (doc. 37), ha formulato
una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per la vecchiaia.
Dopo aver riunito i conti individuali intestati al richiedente, la Cassa
svizzera di compensazione (CSC), mediante decisione del 13 marzo
2008, ha respinto la domanda di rendita in quanto l'interessato non
adempiva la condizione di durata minima di contribuzione di 1 anno
(doc. 55). Infatti, figuravano in suo favore contributi per 9 mesi nel
1965 e 2 mesi nel 1966.
B.
A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento
amministrativo (doc. 63), facendo valere di aver lavorato per più di un
anno e produce un certificato di lavoro attestante un'attività dal 27
gennaio 1965 al 18 febbraio 1966 (doc. 62).
Sulla base del certificato di lavoro prodotto, la CSC ha rifatto i calcoli
della prestazione ritenendo una durata contributiva di 14 mesi.
Mediante decisione su opposizione del 19 giugno 2008, la CSC ha
erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria dell'assicurazione
svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° febbraio 2007 e calcolata
in base ad un anno e 2 mesi di periodo contributivo, una scala rendite
1 ed un reddito annuo medio determinante di Fr. 11'934.- (doc. 76).
C.
Con il ricorso depositato il 4 luglio 2008, A._______ contesta il
provvedimento di cui sopra e chiede il “trattamento minimo vitale”
come corrisposto ai cittadini svizzeri.
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11 agosto 2008, la CSC propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
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D.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione,
A._______, con scritto del 21 agosto 2008, ha ribadito la sua
intenzione di mantenere il ricorso.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II
che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
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della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
2.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della
LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
4.1 Giusta l'art. 29bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli
anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli
accrediti per compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio suc-
cessivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31
dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.
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4.2 Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo
stesso numero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter
cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i
quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge
ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS).
4.3 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono asse-
gnate sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un
periodo di contribuzione completo (scala massima 44), o di rendite
parziali agli assicurati che hanno un periodo di assicurazione
incompleto.
La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa
calcolata conformemente all'art. 34 LAVS; per il calcolo della frazione
è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di
contribuzione e quello degli assicurati della sua classe di età, come
pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38
cpv. 1 e 2 LAVS)
5.
5.1 Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurato, ap-
partenente alla classe di età 1942, deve aver versato contributi per 44
anni fino al 2007, anno di adempimento del caso d'assicurazione di
vecchiaia.
5.2 Per quanto concerne la durata contributiva vero è che in un primo
tempo, l'amministrazione aveva ritenuto solamente 11 mesi.
La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra
l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata
contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947
[OAVS, RS 831.101]).
Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi
tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora
Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di
lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi
esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7). In
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effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969
non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.
5.3 Nella specie, dopo la decisione del 13 marzo 2008, ove la durata
d'assicurazione era stata determinata mediante le apposite tavole,
l'interessato ha formulato opposizione producendo un certificato di
lavoro determinante ed è su tale base, conformemente alla
giurisprudenza suindicata, che l'amministrazione ha ritenuto un
periodo assicurativo di 14 mesi.
5.4 In base ad anno intero di contribuzione invece dei 44 richiesti per
la sua classe di età, si ottiene una scala rendite 01.
6.
6.1 L'art. 29 quater LAVS prevede che il reddito annuo medio deter-
minante si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli
accrediti per compiti educativi e/o assistenziali.
La somma dei redditi, realizzati in 14 mesi, iscritti sui conti individuali
di A._______ e ricontrollata in questa sede ammonta a Fr. 9'200.- (cfr.
anche l'allegato alla decisione del 19 giugno 2008).
6.2 Considerando che i redditi dell'attività lucrativa possono essere
stati conseguiti in anni in cui il livello dei salari era basso, si procede
ad una rivalutazione dell'importo reddituale sopra accertato. Il fattore
di rivalutazione corrisponde all'evoluzione dei prezzi e dei salari ed è
determinato annualmente dal Consiglio federale (art. 30 cpv. 1 LAVS). I
redditi di Fr. 9'200.- devono essere rivalutati con il fattore 1,374,
considerato che la prima registrazione nei conti individuali
dell'interessato (dopo il compimento del 20esimo anno di età) è avve-
nuta nel 1965. Il risultato (Fr. 9'200.- x 1,374), Fr. 12'641.- (arrotondato
al franco superiore), è diviso per la durata contributiva effettiva di 1
anno e 2 mesi, il che comporta un reddito annuo medio di Fr. 10'835.-
(arrotondato per eccesso).
6.3 Conformemente all'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per
compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali
essi esercitano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non
hanno ancora compiuto i 16 anni.
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Non risultano figli di A._______ durante il suo periodo di permanenza
in Svizzera (E 202, cifra 12, doc. 29).
L'importo sopra accertato (Fr. 10'835.-), deve essere arrotondato al
prossimo valore superiore contenuto nelle tabelle, ovvero a
Fr. 11'934.-, che rappresenta il reddito annuo medio determinante del
2007.
7.
Ora, in base alla scala 01 e ad un reddito annuo medio determinante
di Fr. 11'934.-, la rendita mensile di vecchiaia ammonta, per il 2007, a
Fr. 25.- (tav. rendite 2007, pag. 104).
Visto quanto precede, se ne conclude che i dati ed i calcoli alla base
della prestazione erogata sono corretti. Il ricorso deve essere di
conseguenza respinto e l'impugnata decisione confermata.
8.
Va ancora osservato che, di principio, le prestazioni dell'AVS svizzera
non hanno carattere assistenziale. L'importo è stabilito in base al
periodo contributivo ed al reddito annuo medio. Il ricorrente ha lavorato
in Svizzera per 1 anno e 2 mesi, per cui la sua carriera lavorativa
restante e, di riflesso, contributiva, deve essere cercata altrove.
In particolare, egli non può pretendere un trattamento al “minimo
vitale” come sarebbe, a suo dire, concesso ai cittadini svizzeri. Tale
sua opinione è priva di ogni fondamento. Verosimilmente, il ricorrente
confonde la durata minima di contribuzione di un anno dell'art. 29 cpv.
1 LAVS, necessaria per aver diritto ad una prestazione
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, con la rendita minima
concessa comunque con una scala rendite 44, prestazione alla quale,
ovviamente, egli non può aver diritto. Non ci si trova dunque in
presenza di alcuna disparità di trattamento fra cittadini svizzeri e
italiani.
9.
9.1 Non sono prelevate spese processuali in quanto la procedura è
gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
9.2 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte ricorrente (art. 64 cpv. 1 PA a contrario).
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Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. _______)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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