Corte II I
C-446/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A.________,
patrocinato dall'avvocato Enrico Bortone,
via IV Novembre 85, IT-73032 Andrano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione dell'8 dicembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-446/2009
Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, nato il 17 giugno 1959, coniugato, ha
lavorato in Svizzera dal 1978 al 1989, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI), durante tale periodo (doc. 36). Dopo il rimpatrio, ha
continuato a svolgere un'attività lucrativa come pescatore. Dal 1990 è
aderente di una cooperativa di pescatori, per la quale, ha lavorato
senza particolari restrizioni fino al novembre 2005; ha poi ha ridotto
l'orario di lavoro in misura di 24 ore settimanali (invece delle normali
48 ore) dal 1° febbraio 2006 ed è stato, a quell'epoca, assegnato a
lavori più semplici come la pulitura del pesce; è rimasto assente dal
lavoro per ragioni di salute dal 14 novembre 2005 al 31 gennaio 2006
(doc. 8, 9, 11).
B.
In data 30 novembre 2007, A.________ ha formulato una domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 5).
Il richiedente è stato visitato il 15 febbraio 2008 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "spondiloartrosi
lombare con segni strumentali di iniziale stenosi lombare e verosimile
spondilodiscite L5-S1 a lieve incidenza funzionale, sindrome ansioso-
depressiva reattiva" ed ha posto un tasso d'invalidità del 50% (doc. 26
e 28.1). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- un referto di risonanza magnetica lombosacrale del 24 ottobre 2005
(doc. 12);
- una cartella clinica relativa al ricovero dal 14 al 25 novembre 2005
per spondilodiscite L5-S1 (doc. 13);
- i risultati di una scintigrafia globale corporea del 3 dicembre 2005
con un rapporto d'esame reumatologico del 9 dicembre successivo
(doc. 14, 15);
- un elettrocardiogramma del 14 dicembre 2006 (doc. 16);
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- un breve rapporto d'esame psichiatrico del 17 ottobre 2006
attestante una sindrome depressiva reattiva ribelle alla cura
medicamentosa (doc. 17) ed un altro rapporto del 23 gennaio 2007
(doc. 20);
- un rapporto d'esame reumatologico dell'11 gennaio 2007 con un
referto radiografico della colonna lombosacrale del 22 gennaio
successivo (doc. 18, 19);
- un altro rapporto d'esame reumatologico del 1° febbraio 2007 (doc.
21);
- un rapporto d'esame ecocardiografico del 14 settembre 2007 con
elettrocardiogramma di stessa data ed i risultati di un monitoraggio
dinamico non invasivo della pressione arteriosa del 19 settembre
successivo (doc. 22-24);
- un nuovo breve rapporto d'esame reumatologico del 24 novembre
2007 (doc. 25), un altro breve rapporto d'esame psichiatrico del 15
gennaio 2008 (doc. 26) ed un succinto rapporto d'esame ortopedico
del 30 gennaio 2008 (doc. 27).
C.
Nella sua relazione del 24 settembre 2008, il Dott. Lamberti del
Servizio medico regionale (SMR) "Rhône" incaricato dall'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha ammesso che
l'assicurato non sarebbe più in grado di svolgere il suo precedente
lavoro di pescatore e ciò da novembre 2005, ma a lui sarebbero
proponibili attività di ripiego, leggere e/o sedentarie in misura completa
da marzo 2006 (doc. 30).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha
proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi (doc. 31), dal quale è
risultato che, svolgendo attività alternative in misura del 100%, invece
di quella di pescatore a tempo pieno, il nominato subirebbe una
perdita di guadagno 13% (dati relativi al 2005). In questo calcolo, il
salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ridotto del 10% per
tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap).
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Con progetto di decisione del 15 ottobre 2008, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda di rendita per carenza d'invalidità di livello
pensionabile (doc. 32).
A.________, rappresentato dall'avv. Bortone, si è opposto a tale
progetto con scritto del 25 novembre 2008 (doc. 33) facendo presente
che la capacità di lavoro residua sarebbe notevolmente inferiore al
100%, già solo per il fatto che l'ansia-depressiva costituisce un fattore
nettamente limitante, come pure gli effetti secondari della terapia
medicamentosa.
L'amministrazione ha preso atto di tali osservazioni, ma non le ha
ritenute determinanti. In data 8 dicembre 2008, l'UAIE ha emanato una
decisione conformemente al progetto (doc. 34).
D.
Con il ricorso depositato il 19 gennaio 2009, A.________, sempre
rappresentato dall'avv. Bortone, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative nella misura e decorrenza da precisarsi. Produce, a
suffragio delle sue conclusioni, un referto radiologico del rachide
dorsolombosacrale e del bacino del 16 dicembre 2008.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al
Dott. Lamberti, il quale, nella relazione del 13 marzo 2009, si è
integralmente riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc.
38).
L'amministrazione ha comunque rifatto il calcolo comparativo dei
redditi, aggiornandolo con in dati statistici del 2007. Da tale indagine è
emerso che, svolgendo attività sostitutive in misura completa, invece di
quella di pescatore (dati statistici per il salario precedente l'invalidità,
soluzione più favorevole per l'assicurato), il nominato subirebbe una
perdita di guadagno del 15% dal 1° marzo 2006 (doc. 40).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 17 aprile 2009, l'UAIE ha
proposto la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
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C-446/2009
F.
Con ordinanza del 23 aprile 2009, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciar in merito alle
osservazioni dell'amministrazione ed altra documentazione di rilievo
entro 30 giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa. L'interpellato non
ha esercitato il suo diritto di replica.
Con decisione incidentale dell'11 giugno 2009, il TAF ha invitato
l'insorgente a voler versare un importo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. Detto importo è stato regolarmente
versato il 23 luglio 2009.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
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2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-, entro il
termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 30 novembre 2007.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 30 novembre
2006 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e l'8 dicembre
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1°
gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante
almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Pagina 7
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Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
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LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha lavorato, sin dal 1990, come
pescatore nell'ambito di una cooperativa locale. Questa attività, di
genere pesante, ha potuto essere svolta, senza particolari restrizioni
e/o frequenti o prolungate assenze da imputare a malattia, fino al 14
novembre 2005. Per il seguito, è rimasto assente, per ragioni di salute,
fino al 31 gennaio 2006, ha poi ripreso in febbraio, ma è stato
assegnato a lavori più leggeri (pulitura del pesce, riparazione delle
reti) per 24 ore settimanali, invece delle normali 48 (doc. 8-11). Per
quanto risulta dagli atti egli è ancora in forza in tale lavoro o, se non
altro, era in forza al momento della compilazione del questionario del
datore di lavoro il 21 agosto 2008 (doc. 11).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
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confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
VSI 2000 p. 84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame, in sede d'istruttoria, è stata sostanzialmente
evidenziata la diagnosi di spondilodiscite L5-S1 nel novembre 2005,
spondiloartrosi lombare con segni strumentali di iniziale stenosi
lombare a lieve incidenza funzionale, sindrome ansio-depressiva
reattiva (cfr. perizia medica particolareggiata del 15 febbraio 2008, E
213). La documentazione medica esibita in sede ricorsuale non ha
posto in luce ulteriori patologie.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
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carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizia
particolareggiata, E 213, del 15 febbraio 2008, doc. 28.1) pone un
tasso d'invalidità del 50% pur precisando che l'assicurato è in grado di
svolgere un lavoro leggero. Dal canto suo, il Dott. Lamberti, medico del
SMR, dopo aver constatato che l'interessato lavora, perlomeno a metà
tempo, ha affermato che egli potrebbe anche assumere lavori più
leggeri in misura completa (doc. 30, 38)-
10.2 L'assicurato è portatore di una patologia ortopedica di scarsa
rilevanza invalidante perlomeno in attività confacenti. L'esame
obbiettivo svolto dallo specialista (doc. 27) rileva unicamente e
sostanzialmente un rachide lombare riferito spinalgico non
contratturato, limitazione della flessione per circa un quarto per difesa
antalgica, ROT presenti e validi, non ipotonotrofia agli arti inferiori,
deambulazione autonoma; l'esperto stesso giudica lieve l'incidenza
funzionale di queste affezioni. La patologia insorta nell'ottobre /
novembre 2005 (discite) è di tipo infettivo, ma non ha comportato
reliquati di tipo radicolare o altamente infiammatori. Dalla stessa il
paziente si è ben rimesso, tant'è che ha ripreso la sua attività,
sebbene a ritmo ridotto e con compiti meno gravosi. Permangono dei
segni di un processo degenerativo di una certa importanza che
escludono che egli possa esercitare attività pesanti. I referti
radiografici esibiti con il ricorso (16 dicembre 2008) non fanno che
confermare tale situazione non allarmante e non debilitante. Come
osserva il Dott. Lamberti, le irregolarità riscontrate non comportano
disfunzioni della statica vertebrale e/o lesioni degenerative della
colonna dorsolombare. L'attuale situazione è incompatibile, solamente,
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con attività che comportino sforzi eccessivi, il trasporto di pesi
importanti, posizioni inergonomiche e lunghi tragitti a piedi.
Per il resto, l'interessato, si presenta in condizioni di salute generali
ancora buone, ogni altro organo ed apparato essendo indenne da
patologie. Infatti, una modica sindrome ansio-depressiva, sotto
controllo farmacologico, non giustifica il riconoscimento di
un'incapacità al lavoro di rilievo. In caso di scarsa risposta alle cure
medicamentose, il problema va riesaminato dagli appositi servizi
sanitari specialistici. Non ci si trova comunque in ambito di patologie
psichiche gravi richiedenti un'istruttoria più approfondita.
10.3 Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri dei medici dell'UAIE,
ritiene che A.________ potrebbe svolgere, a tempo pieno, attività di
ripiego leggere e/o semisedentarie, ripetitive e semplici, quali quella di
operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica,
operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo,
addetto alla ricezione in portinerie di grandi ditte, fattorino; custode di
museo o di parcheggio, aiuto magazziniere, benzinaio.
10.4 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età, la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire
con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe
dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione.
Secondo una costante giurisprudenza, la persona che richiede
prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo
soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se
del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V
28 consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
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d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo aggiornato effettuato il
30 marzo 2009, doc. 40) quale salario privo d'invalidità, quello
conseguibile nel 2007 come operaio nel settore primario (agricoltura e
pesca). Tale modo di procedere è tutelabile ed è peraltro nettamente
favorevole per il ricorrente, dal momento che il suo salario attuale si
situerebbe senza invalidità a soli Euro 758.- al mese (doc. 11), mentre
la retribuzione, secondo le statistiche, è di Euro 1'298,94 al mese.
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Queste attività comportano
un salario medio mensile di Euro 1'227,09 (2007). Questo introito
teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione
ha operato una deduzione complessiva del 10%, che può essere
condivisa, atteso che la riduzione massima consentita si situa al 25%,
ma solo in casi eccezionali. Deve essere aggiunto che nell'ambito
dell'applicazione di tale riduzione per fattori personali,
l'amministrazione gode di un'ampia autonomia di giudizio, che il
giudice può rivedere soli in casi motivati, ciò che non è il caso in
specie. Ne consegue un reddito mensile da invalido di Euro 1'104,38.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'298,94 ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'104,38, causa
una perdita di guadagno del 14,98% (arrotondato al 15%), tasso che
esclude il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
12.
A titolo abbondanziale si osserva che le risultanze di carattere
medico/economico di cui sopra sono parzialmente confermate dalla
situazione di fatto. L'assicurato, dal 1° febbraio 2006, ha ripreso il
lavoro presso la stessa cooperativa. Egli è stato assegnato a compiti
più leggeri come la pulitura del pesce o la riparazione delle reti (doc. 8,
11). Inoltre, ha ridotto il suo lavoro a 24 ore settimanali (invece di 48).
Ora, per atti concludenti, l'assicurato ha dimostrato di saper mettere a
profitto le sue superstiti energie lavorative. Va rilevato che le attività di
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sostituzione che il datore di lavoro gli ha offerto dopo gennaio 2006
non sono propriamente leggere e/o semisedentarie. La pulitura di
pesci è un lavoro che, normalmente, si svolge in piedi in ambienti
umidi e/o sovente all'aperto ed al freddo; la riparazione delle reti, dal
canto suo, necessita posizioni inergonomiche ed è un lavoro faticoso.
Pertanto, in attività di ripiego più consone, la sua capacità di lavoro
potrebbe essere senz'altro superiore alle attuali 24 ore settimanali e
raggiungere le 40 ore statisticamente rilevanti.
13.
13.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata. Il ricorso in esame può essere
risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI.
13.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già versato
di Fr. 300.-.
13.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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