Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C4469/2010
Sen t e n z a d e l 7 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine HirsigVouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto assicurazione invalidità, decisione del 19 maggio 2010.
C4469/2010
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera come
carpentiere (frontaliere) dal 1977 al 1997. In data 11 maggio 1998, il
nominato ha presentato una domanda di prestazioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Il 7 febbraio 1997 era incorso in un incidente sul
lavoro riportando una frattura diafisaria tibiale destra e frattura ischio
illiaca obliqua al bacino sinistro. Con decisione del 6 settembre 1999,
l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI; ora Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
UAIE), in esito a delibera della Commissione AI del Cantone Ticino, ha
erogato in favore del nominato una rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità per un periodo limitato dal 1° febbraio al 31 agosto
1998. L'interessato ha impugnato il suddetto provvedimento innanzi alla
competente Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le
persone residenti all'estero (CFR), chiedendo la ripresa di una
prestazione AI anche dopo il 31 agosto 1998.
Intanto, l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI/SUVA), con decisione del 4 ottobre 2001, ha erogato in favore del
nominato, dopo ricalcolo dell'incapacità di guadagno, una rendita pari al
40% d'invalidità. La CFR (giudizio del 26 agosto 2002), in esito al
preavviso dell'Ufficio AI cantonale, ha accolto parzialmente l'impugnativa
ed ha rinviato gli atti all'amministrazione perché procedesse ad un
ricalcolo della perdita di guadagno ed a un complemento istruttorio dal
punto di vista medico. Il servizio medico dell'Ufficio AI cantonale ha
stimato che non vi erano motivi per accreditare patologie extra
infortunistiche. Lo stesso Ufficio prendeva atto delle risultanze
dell'assicuratore infortuni. Mediante decisione del 2 aprile 2003, l'UAI ha
quindi erogato in favore di A._______ un quarto di rendita AI dal 1°
giugno 2002, ossia da quando sono entrati in vigore gli accordi bilaterali
fra la Svizzera e l'UE (in precedenza non sussisteva il diritto al quarto di
rendita per persone residenti all'estero).
A._______ ha formulato opposizione contro la decisione di cui sopra,
chiedendo il riconoscimento del diritto alla mezza rendita e ribadendo la
circostanza che esisterebbero patologie extrainfortunistiche. Produce
una perizia del Dott. Heitmann, internista, Chiasso, del 14 maggio 2003
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facente stato di problemi anche alla spalla sinistra e alle gambe e all'anca
sinistra. L'esperto di parte reputa difficile un reinserimento dell'interessato
in consono settore produttivo. Con decisione su opposizione del 12
novembre 2003, l'amministrazione ha disposto nuovi accertamenti
sanitari.
A.b A._______ è così stato visitato il 26 marzo 2004 dal reumatologo
Dott. Masina che ha effettuato una completa serie di esami strumentali e
radiologici. Oltre alle conseguenze del trauma del febbraio 1997 (bacino
sinistro, tibia destra), il Dott. Masina ha riscontrato una periartropatia
omero scapolare, una sindrome toraco e lombovertebrale, una sindrome
da dolore cronico, esiti di remota rottura della caviglia destra, diabete
mellito. L'esperto ha dichiarato che il periziando era da considerarsi
completamente inabile come carpentiere, mentre in attività adeguate a
certe condizioni di porto pesi, posture, tragitti, ecc, la sua capacità di
lavoro era intatta. Un calcolo comparativo dei redditi è stato svolto dal
Consulente in integrazione professionale (CIP). Egli ha ritenuto, quale
reddito privo d'invalidità quello ammesso dall'assicuratore infortuni e
valido nel 1998 (Fr. 61'959.) e l'ha indicizzato al 2004, ossia Fr. 67'074.
Quale reddito da invalido ha preso in considerazione le statistiche
svizzere per un'attività semplice, ripetitiva, ecc. (45'390. nel 1998,
53'518. nel 2004) e l'ha decurtato del 25% per tenere conto di età ed
handicap, giungendo ad un'incapacità di guadagno del 40% (nel 2004) e
45% (nel 1998). Con decisione del 21 giugno 2005, l'UAI ha confermato il
diritto al quarto di rendita dal 1° giugno 2002; nel contempo, con
decisione del 21 luglio 2005, l'Ufficio AI cantonale ha accordato la
consulenza e sostegno per la ricerca di un posto di lavoro per una durata
di tre mesi.
A.c A._______ ha formulato opposizione contro la suddetta decisione
con atto del 2 agosto 2005 contestando le conclusioni alle quali è giunto il
Dott. Masina, a suo dire troppo restrittive e contestando il calcolo
comparativo dei redditi. Con nota interna del 10 agosto 2005, l'Ufficio AI
cantonale (A. Nicoli) decideva, previo contatto con il Patronato INAS,
l'annullamento di un appuntamento previsto il 18 agosto con il collocatore
nell'ambito dell'aiuto alla ricerca di un impiego. Con scritto del 3 febbraio
2006 il collocatore dichiarava chiudere la pratica.
A conforto dell'opposizione l'interessato produce una perizia allestita il 24
ottobre 2005 dal Dott. Garberi, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni, Varese. Questo esperto stima che anche in attività
sostitutive, visti movimenti impacciati e la lunga serie di limitazioni
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polisettoriali, il peridando presenta un'incapacità non inferiore al 67%.
Visto il peggioramento dell'obbiettività clinica, l'amministrazione ha
disposto una nuova visita presso il Dott. Masina. Questi, nella relazione
del 28 marzo 2006, ha sostanzialmente confermato diagnosi e valutazioni
già espresse il 26 marzo 2004. Nel frattempo l'assicurato ha inviato referti
d'esami cardiologici completi dell'agosto 2006 attestanti una
coronaropatia. L'Ufficio AI cantonale ha disposto una visita peritale in
cardiologia. Nella relazione del 15 dicembre 2006, il Dott. Facchini,
cardiologo, ha ritenuto la diagnosi di episodio sincopale di origine non
determinata, acinesia inferobasale alla scintigrafia miocardica, senza
influenza sulla capacità di lavoro. Altri documenti (radiografie, ginocchia,
gomiti, colonne) sono poi stati inviati e sottoposti al medico dell'Ufficio AI,
il quale li ha considerati privi di reale significato per la valutazione
dell'invalidità (rapporto del 19 febbraio 2008).
Mediante decisione su opposizione del 7 marzo 2008, l'UAIE ha respinto
l'istanza dell'opponente ed ha confermato la decisione del 21 giugno
2005.
B.
A._______ ha impugnato la suddetta decisione innanzi il Tribunale
amministrativo federale (TAF) con atto del 3 aprile 2008 (inc. C
2162/2008). L'insorgente fa valere un peggioramento del suo stato di
salute con la comparsa di un'artrosi marcata alle ginocchia, problemi
cardiocircolatori ed altro ancora e di non essere più in grado di svolgere
qualsivoglia attività. Produce diversa documentazione sanitaria. In
risposta al ricorso, l'Ufficio AI cantonale, il 15 maggio 2008, ne proponeva
la reiezione. Nel frattempo, A._______ ha prodotto un'ulteriore perizia (13
maggio 2008) del Dott. Garberi facente stato di un'invalidità del cento per
cento con l'acuirsi, in particolare, della patologia cardiaca e di quella
artrosica. Produce anche un attestato della Dott.ssa Locati del 28 marzo
2007 in merito ai problemi reumatologici ed altri documenti. In duplica,
l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott. Erba che, nella
dettagliata relazione dell'8 luglio 2008, ha rilevato, come lo aveva fatto il
Dott. Masina, una possibile presenza di una componente patologica
psichica (sindrome da dolore cronico) ed ha considerato che la patologia
reumatologica, come indicato da più specialisti (Dott.ri Masina, Garberi,
Heitmann), era suscettibile di peggioramento, per cui proponeva una
visita pluridisciplinare. Pertanto, duplicando in data 29 luglio 2008,
l'amministrazione AI cantonale ha proposto l'accoglimento parziale del
gravame ed il rinvio degli atti per nuovi accertamenti sanitari.
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Con sentenza di questo Tribunale dell'amministrazione del 27 agosto
2008, il ricorso è stato parzialmente accolto, la decisione impugnata
annullata e l'incarto rinviato all'autorità inferiore per nuovi accertamenti.
C.
L'Ufficio AI cantonale ha continuato la procedura convocando l'assicurato
al Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM). Nel frattempo risulta
che A._______ ha subito un peggioramento della patologia
cardiocircolatoria ed ha esibito documenti riguardanti un ricovero dal 24
novembre al 1° dicembre 2008 per episodio sincopale in cardiopatia
ischemica; i risultati di una scintigrafia miocardica del 22 gennaio 2009 ed
i risultati di una visita cardiologica (D Grimoldi) del 17 febbraio 2009.
Ancora nel frattempo, il nominato ha subito un evento fratturativo al polso
destro il 25 febbraio 2009 ed ad atti ha prodotto la relativa
documentazione di trattamento sanitario.
La perizia al SAM è avvenuta dal 20 al 22 aprile, il 29 aprile ed il 19
maggio 2009 (visite specialistiche in: reumatologia, Dott. Christen,
cardiologia, Dott.ri Menafoglio e Gallino, neurologia, Dott. Karau, urologia,
Dott. Stoffel, psichiatria, Dott. Mari). Nella relazione del 7 agosto 2009, i
sanitari incaricati hanno esposto un complesso quadro diagnostico di cui
si dirà nella parte in diritto. Sotto il profilo valetudinario essi hanno stimato
che il periziando potrebbe lavorare, a determinate condizioni di postura,
porto pesi, marcia, al cento per cento, in attività leggere, semisedentarie.
Vi è un'invalidità completa in qualsiasi attività dal 25 febbraio al 31
maggio 2009 (frattura del polso destro).
Dal canto suo, l'assicurato ha poi prodotto l'attestato di riconoscimento
dell'invalidità civile (tasso d'invalidità 67%) del 27 settembre 2009.
L'incarto è stato sottoposto in esame al medico dell'Ufficio AI cantonale,
Dott. Luisoli, il quale, nel suo rapporto del 29 dicembre 2009, ha
condiviso diagnosi e valutazione del SAM.
Con progetto di decisione del 19 gennaio 2010, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto il riconoscimento del diritto alla rendita intera per un periodo
limitato dal 1° maggio 2009 (tre mesi dopo il peggioramento dovuto a
frattura del polso destro) al 31 agosto successivo (tre mesi dopo il
presunto miglioramento, secondo quanto esposto al SAM).
Nelle sue osservazioni del 19 febbraio 2010, A._______, sempre
rappresentato dal Patronato INAS, si è opposto al progetto di cui sopra.
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Produce una nuova relazione sanitaria a cura del Dott. Garberi del 15
febbraio 2010. L'esperto di parte indica che il paziente non ha per nulla
consolidato gli esiti della frattura al polso destro, all'anca sinistra, al
ginocchio destro, come lo dimostrano gli esami clinici e strumentali pure
allegati, specialmente quello del 13 gennaio 2010 prescrivente ulteriori
cure plurisettoriali di ogni tipo. Anche la situazione cardiologica
giustificherebbe un inquadramento nella classe NYHA II/III, comunque ad
alto rischio.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Lurati, dell'Ufficio AI
cantonale, il quale, nella sua nota del 20 aprile 2010, ha ripreso la
diagnosi e la valutazione del SAM, senza entrare nel merito della
documentazione esibita in sede di audizione.
Mediante decisione del 19 maggio 2010, l'UAIE ha erogato in favore di
A._______ una rendita intera AI per il periodo limitato dal 1° maggio al 31
agosto 2009. Per il periodo successivo, fa stato un grado d'invalidità del
45% con conseguente conferma del diritto al quarto di rendita AI.
D.
Con il ricorso depositato il 21 giugno 2010, A._______, sempre
rappresentato dal Patronato INAS, lamenta la mancata entrata nel merito
delle osservazioni al progetto di decisione e della sua conseguente
inutilità contestuale. Ribadisce che la patologia al polso destro, come
dimostrato dalla documentazione allegata, non ha mai cessato di limitare
la funzionalità dell'arto e, pertanto, non sussiste alcun miglioramento,
peraltro solo temporalmente stimato (pro futuro) dal Dott. Christen.
Esibisce un RM del polso del 31 marzo 2010, un referto Rx del polso del
30 aprile 2010, un referto TAC del 5 maggio 2010 i cui risultati inducono
gli specialisti (rapporto del Dott. Bini del 24 maggio 2010) ad effettuare un
nuovo intervento chirurgico al polso. Sussistono poi considerevoli
problemi alle spalle (specialmente a sinistra) come dimostrato dalla TAC
del 3 maggio 2010 e dalla RM del 26 aprile 2010. Le valutazioni fisiatriche
generali del 18 marzo, 22 aprile e 3 giugno 2010 dimostrerebbero poi
l'assoluta incapacità di lavoro del paziente ancora bisognoso di cure di
ogni genere. Secondo un rapporto d'esame ortopedico del 21 maggio
2010, il paziente continua a denunciare dolori all'anca sinistra e necessita
del bastone per la deambulazione. La patologia del bacino è poi
confermata da un esame TAC del 4 giugno 2010 e dal rapporto
ortopedico dell'11 giugno successivo che lo pone in attesa di intervento di
artroprotesi di detta anca sin. In queste condizioni, osserva il Patronato,
la gamma di attività esigibile da parte dell'assicurato sarebbe talmente
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ristretta da non essere più intravvedibile in un mercato del lavoro
equilibrato. Chiede dunque il riconoscimento del diritto alla rendita intera
anche dopo il 31 agosto 2009.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott.
Erba, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 27
luglio 2010, ha affermato che, in sostanza, la documentazione esibita non
poneva in evidenza un quadro patologico molto diverso da quello
accertato al SAM.
Nella sua risposta di causa del 28 luglio 2010, l'Ufficio AI del Cantone
Ticino propone dunque la reiezione del ricorso. Riguardo all'aspetto
economico (calcolo) l'Ufficio precisa che il CIP non avrebbe potuto gestire
la pratica ed ha chiuso il caso perché l'assicurato non avrebbe dato
seguito alle convocazioni effettuate (cfr. rapporto CIP del 3 febbraio
2006).
Anche l'UAIE, nella sua risposta del 4 agosto 2010, propone la reiezione
del ricorso.
F.
Dopo aver preso atto delle risposte ricorsuali, il Patronato INAS, con
scritto del 3 settembre 2010, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito
di mantenere il ricorso. In merito alle presunte convocazioni, l'interessato
ricorda che l'appuntamento (previsto per il 18 agosto 2005) era stato
annullato perché il Patronato aveva presentato opposizione (il 2 agosto
2005) contro la decisione del 21 luglio 2005 (cfr. in proposito quanto
riferito al consid. Ac). Dunque, conferma il Patronato, l'istruttoria è carente
poiché la valutazione della capacità di lavoro non deve limitarsi al solo
criterio medico. Il Patronato lamenta ancora di non aver potuto prendere
visione degli atti.
G.
Con ordinanza del 7 settembre 2010, questo Tribunale ha posto l'intero
incarto in consultazione della parte ricorrente. Con complemento di
replica del 17 settembre 2010, l'interessato conferma, nella sostanza, che
la carenza di un'indagine di integrazione professionale e l'utilizzo dei soli
dati INSAI/SUVA gli è pregiudizievole in quanto non si tiene conto delle
patologie extrainfortunistiche incontestabilmente comprovate. Sotto il
profilo medico l'insorgente lamenta il fatto che il Dott. Christen ha
sottovalutato la problematica al polso destro, motivo principale invece
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dell'attuale completa incapacità di lavoro. Sotto il profilo dell'esigibilità di
un altro lavoro, ribadisce l'illusorietà, peraltro anche in mancanza di un
rapporto CIP completo e specifico per l'AI, di poter reperire su di un
mercato del lavoro equilibrato, un'attività su misura per il ricorrente da
esercitare al cento per cento.
H.
Con decisione incidentale del 23 settembre 2010, la parte ricorrente è
stata invitata a versare un anticipo di Fr. 300., corrispondente alle
presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il
15 ottobre 2010.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
1.2. L'Ufficio AI cantonale è competente per trattare l'esame delle
richieste. L'Autorità inferiore è competente per notificare l'impugnata
decisione (art. 40 cpv. 2 OAI).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
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2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie. L'insorgente ha versato
l'anticipo delle presunte spese processuali entro il termine stabilito. Il
gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
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1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 136
V 24 consid. 4.3). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al
31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella
data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita l'11 maggio 1998. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente
Tribunale amministrativo federale dovrebbe teoricamente esaminare le
prestazioni a beneficio del ricorrente dall'11 maggio 1997 (ossia 12 mesi
precedenti la presentazione della domanda) fino al 19 maggio 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
136 V citata). Viste le conclusioni della memoria ricorsuale, lo scrivente
Tribunale esaminerà tuttavia solo la riduzione della rendita intera a un
quarto con effetto dal 31 agosto 2009 (vedi consid. 8.3).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione
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sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
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ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in
cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
8.
8.1. Una rendita limitata e/o crescente/decrescente nel tempo
corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e
se ne deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure soppressa. Per
l'art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per
l'invalidità (OAI, RS 831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è
motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
cambiamento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare.
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8.2. Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità
decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa
disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di
contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata
solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo
del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire
circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato
(DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164).
Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con
effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta, esiste
un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione della
rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata
mediante più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V 164 consid. 2.2
e 2.3).
8.3. L'oggetto della contestazione si limita alla soppressione della rendita
a partire dal 31 agosto 2009. Il ricorrente non contesta infatti più le
prestazioni erogate prima dell'infortunio del 25 febbraio 2009. Lo
scrivente Tribunale esaminerà quindi la situazione valetudinaria dopo
questa data e prenderà in considerazione i documenti medici anteriori a
questa data solo nella misura in cui siano necessari a una migliore
comprensione del caso.
9.
9.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
C4469/2010
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9.2. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
10.
Dalla documentazione ad atti si evince che l'assicurato presenta più
patologie che hanno subito un'evoluzione nel corso del tempo. La
domanda di rendita risale infatti al 1998. In seguito alla sentenza del 27
agosto 2008 dello scrivente Tribunale, l'autorità inferiore ha ordinato una
perizia presso il SAM. Gli esperti incaricati del SAM (visite specialistiche
in psichiatria, Dott. Mari, reumatologia, Dott. Christen, cardiologia, Dott.
Menafoglio, urologia, Dott. Stoffel, neurologia, Dott. Karau) hanno rilevato
:
Diagnosi con influenza sulla capacità di lavoro: sindrome panspondilogena cronica
sinistra in minime alterazioni degenerative della colonna cervicale, spondilosi iperostotica,
spondilosi lombare, emisacralizzazione di L5, disturbi statici del rachide (ipercifosi della
dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare con scoliosi destroconvessa),
decondizionamento muscolare; periartropatia omero scapolare con sintomatologia di
attrito a sinistra in nota lesione del muscolo sovraspinato, moderato deficit flessorio,
minimo estensorio al gomito sinistro in esiti di frattura dell'avambraccio sinistro nel 1957;
estensione dolorante altamente limitata al polso destro in esiti di frattura del polso destro
trattata conservativamente il 25 febbraio 2009, coxartrosi sinistra in esiti di frattura dell'ala
illiaca sinistra, della branca ischioileopubica dell'acetabolo a sinistra il 6 febbraio 1997;
gonartrosi bilaterale in ginocchio destro con lieve asse varo, esiti di frattura della tibia
destra osteosintetizzata con chiodo endomidollare il 6 febbraio 1997; obesità, (72 kg/163
cm), precordialgie atipiche di causa indeterminata, possibili esiti di infarto miocardico
inferiore (referto scintigrafico 2006 due volte e 2009), ipertensione arteriosa con iniziale
remodelling ipertensivo del ventricolo sinistro, lipotimie e sincopi verosimilmente
vasovagali; modici disturbi minzionali prevalentemente irritativi sulla base di una
verosimile prostatite (DD:BPH).
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: personalità emotivamente stabile,
disfunzione erettile in seguito a frattura instabile del bacino nel febbraio 2007 (recte:
1997).
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Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico,
essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in
vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico
labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un
anno.
11.
11.1. Va ancora rilevato che una perizia richiesta dall'Ufficio AI cantonale
(in casu un servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione
per l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un
referto di parte (DTF 136 V 376 consid. 4, vedi anche sentenza del
Tribunale federale 9C_189/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 3.2). Infatti, la
legge attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le domande di
rendita, procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di
salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei
richiedenti. A tale scopo possono essere domandati rapporti e
informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti
dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). Determinante
è la circostanza che la perizia del servizio di accertamento medico rispetti
tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per
quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in
particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi
sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle
censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa
vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del
contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate.
Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio
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l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio
quale rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3a; 122 V 160 consid. 1c). In una recente giurisprudenza il Tribunale
federale ha tra l'altro precisato che quando in opposizione ad un
accertamento di un servizio medico specifico dell'AI viene presentata una
perizia che contraddice in modo scientifico ed esauriente quanto
espresso dalla precedente indagine sia in ambito diagnostico che nelle
conclusioni, ed il giudice non è in grado di decidere quali fra le due può
essere condivisa, è lecito far allestire una perizia giudiziaria indipendente
e conclusiva (sentenza del Tribunale federale 9C_243/2010 del 28 giugno
2011 consid. 4.4.1.4).
11.2. Ora, la perizia del SAM appare a questo organo giudiziario
conforme alle esigenze sopra descritte e ciò perlomeno per quanto
attiene all'analisi storica della situazione valetudinaria di A._______. Il
servizio peritale dell'AI ha svolto un'adeguata analisi retrospettiva che
permette di confermare precedenti valutazioni degli organi AI. Non vi
sono elementi per scostarsi dalla decisione del 2 aprile 2003, con la quale
l'UAI, sulla linea delle risultanze dell'INSAI/SUVA, riconosceva in favore
di A._______ il diritto un grado d'invalidità del 40% dopo un anno
dall'infortunio del 7 febbraio 1997, ossia da febbraio 1998, con diritto al
versamento effettivo, in seguito all'entrata in vigore degli accordi bilaterali
fra la Svizzera e l'Unione Europea, dal 1° giugno 2002 (cfr. considerandi
3 e 7.2).
11.3. Per quanto riguarda lo stato di salute e la conseguente capacità di
lavoro al momento della visita al SAM si evidenziano le seguenti
considerazioni.
11.3.1. Il paziente ha accusato diversi eventi cardiologici nel 2006. Sono
stati effettuati al SAM diversi esami oggettivi e si è preso atto delle
cartelle cliniche e degli altri esami svolti nel passato. Gli stessi
depongono per gli esiti di un leggero infarto inferiore senza segni di
ischemia, non più visibili al momento della vista al SAM.
L'elettrocardiogramma indica solo delle turbe aspecifiche della
ripolarizzazione ed altri esami fanno persino dubitare che si sia trattato di
un vero e proprio infarto (potrebbe trattarsi di un infarto non trasmurale od
un risultato erroneamente positivo alla scintigrafia di allora dovuto ad
attenuazione diaframmatica). Ad ogni modo il paziente non presenta più
sintomi specifici di sofferenza coronarica (ischemia da stress), ma solo
un'ipertensione controllabile con terapia medicamentosi e occasionali
lipotimie e sincopi da ricondurre ad episodi vasovagali. Gli esami sull'arco
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di tutta la giornata già effettuati nel passato (2006, 2008) non hanno
deposto per patologie sospette di tipo coronarico/ischemico. È tuttavia
ammissibile che se questi episodi lipotimici si presentassero in modo più
frequente, il paziente non sarebbe in grado di svolgere dei lavori pesanti
e che comportano rischi (attività su impalcature o guida di veicoli
professionali, ecc.). Allo stato attuale l'interessato può quindi svolgere
qualsiasi attività a lui consona, non pesante, in misura completa.
11.3.2. Sotto il profilo urologico non è mai sussistito una situazione
d'invalidità. A causa verosimilmente dell'infortunio del febbraio 1997, che
ha leso il bacino, si sono poi manifestati episodi di pollachisuria, disuria,
urgenza minzionale e, in concomitanza, una modesta ipertrofia prostatica
(forse già presente). Il Dott. Stoffel del SAM ammette che tali disturbi
comportano l'esclusione di attività di cantiere o in ambienti dove non si
possa ricorrere subito ad una toilette. Invece, il paziente rimane abile in
misura completa per lavori in ambienti idonei, leggeri e/o semisedentari.
11.3.3. Sotto il profilo psichiatrico, malgrado qualche episodio depressivo
non importante nel passato, il paziente non presenta patologie specifiche.
Egli non è mai stato seguito a livello specialistico ed ha assunto, nel
passato, e per un periodo non ben precisato, comuni ansiolitici prescritti
dal medico curante. Non sussiste dunque alcuna invalidità sotto il profilo
psichiatrico (Dott. Mari).
11.3.4. Dal lato neurologico (Dott. Karau), il paziente accusa una
soggettiva ipostesia tattoalgica all'emisoma sinistro, senza distribuzione
dermatogena con restante stato neurologico nella norma, ossia forza
muscolare conservata in tutte le sedi, tutti i riflessi normoevocabili e
simmetrici, segni piramidali assenti, sensibilità profonda conservata. Non
sussistono radicolopatie a nessun livello né al momento della visita, né
non si sono mai manifestate. Sotto il profilo specialistico non vi è alcuna
invalidità di rilievo.
11.3.5. Il problema più rilevante è di livello ortopedico (Dott. Christen).
L'esperto del SAM ha avuto modo di visionare l'incarto dell'INSAI/SUVA, i
rapporti del Dott. Masina, la refertazione oggettiva ed i rapporti del Dott.
Garberi prodotti dalla parte ricorrente. Nel complesso, il Dott. Christen
rileva che, in base alla diagnosi ortopedico/reumatologica emessa, il
paziente è in grado di portare pesi fino a 5 kg all'altezza dei fianchi
frequentemente e solo talvolta pesi da 5 a 10 kg; sopra il petto egli è in
grado di sollevare pesi fino a 5 kg solo talvolta; il paziente sarebbe in
grado di utilizzare attrezzi di normale precisione (non pesanti) e solo
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talvolta attrezzi mediopesanti; la rotazione manuale sarebbe normale;
per il tronco egli necessita la possibilità di alternare le posizioni; egli può
lavorare solo talvolta in posizione inginocchiata; egli può mantenere la
posizione seduta; egli è più limitato nella posizione eretta prolungata; il
paziente può camminare spesso fino a 50 metri, talvolta oltre.
Ora, la valutazione del Dott. Christen, che si basa su una visita effettuata
il 21 aprile 2009, può essere senz'altro condivisa per quanto riguarda il
periodo fino all'infortunio del 25 febbraio 2009 al polso destro. Non vi
sono infatti elementi probanti per metterla in dubbio, posto che la perizia
del SAM conclude una lunga procedura di accertamento e la parte
ricorrente stessa non produce referti ortopedici che la smentiscano. Per
quanto riguarda gli esiti dell'infortunio, il Dott. Christen si limita ad
osservare che vi sarebbe un'incapacità lavorativa completa dall'infortunio
fino al 31 maggio 2009 (da cui il riconoscimento della rendita intera
limitata nel tempo dal 1° maggio al 31 agosto 2009, tre mesi dopo il
presunto miglioramento del 31 maggio 2009). Questa valutazione pro
futuro che ipotizza un miglioramento a partire dal 31 maggio 2009 non è
tuttavia suffragata dagli atti dell'incarto.
Va ricordato che l'evento infortunistico del 25 febbraio 2009 consistente
nella frattura metaepifisaria distale del polso destro (in persona
destrimane) ha limitato notevolmente le possibilità per l'interessato di
poter lavorare in un settore a lui consono. La residua limitazione
funzionale del polso destro e quindi anche della mano, nonché il
fenomeno algico presente, la funzione prensile non ancora ripristinata
pongono in dubbio la valutazione del medico del SAM. Oltre al referto del
Dott. Garberi esibito in sede di audizione (15 febbraio 2010) la
documentazione che segue la perizia del Dott. Christen conferma
l'evoluzione negativa della patologia al polso. Il Dott, Garberi riconferma
la presenza di una limitazione funzionale e dolorosa al polso destro come
pure della sua funzione prensile. Una situazione non stabile viene
confermata sia nella visita poliambulatoriale/ortopedica del 13 gennaio
2010 (Dott.ssa Grassi), sia in altri referti oggettivi (TAC del 31 marzo 30
aprile 2010). Pure il referto TAC completo dell'arto superiore destro del 3
maggio 2010 conferma la presenza di una situazione patologica instabile
con diverse irregolarità in loco. Se si esaminano poi le valutazioni
fisiatriche del 18 marzo, 22 aprile, 24 maggio e 3 giugno 2010, se ne
deduce che la situazione valetudinaria di A._______ non è per nulla
stabilizzata. Egli è posto in lista d'attesa per un intervento al polso. Si
osserva, inoltre come il Dott. Christen abbia in un certo modo
sottovalutato il fatto che il paziente necessiti, senza far pensare ad
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Pagina 19
un'eventuale simulazione, l'utilizzo di un bastone per poter marciare
correttamente. Questa circostanza viene evidenziata nei diversi rapporti
esibiti in sede ricorsuale. E, a questo proposito, si osserva che la
situazione è in fase di evoluzione anche per quanto riguarda l'anca
sinistra, in base ad un rapporto d'esame ortopedico del 4 giugno/11
giugno 2010 Francesco Borrelli deve essere operato d'artroprotesi
all'anca.
11.3.6. In queste condizioni questo Tribunale può confermare la
valutazione dell'autorità inferiore perlomeno fino alla data dell'infortunio
del 25 febbraio 2009. Pertanto, può essere ammesso che A._______, dal
6 febbraio 1997 non poteva più svolgere il lavoro di carpentiere ma che
avrebbe potuto svolgere al 100% un'attività di sostituzione. In seguito
all'infortunio del 25 febbraio 2009, l'interessato ha presentato
un'incapacità lavorativa completa anche in attività sostitutive perlomeno
fino al 31 maggio 2009 come attestato dalla perizia SAM. Non può essere
invece confermato il miglioramento dello stato di salute a partire da quella
data. La valutazione del Dott. Christen è infatti smentita dai referti ad atti
che hanno posto in dubbio l'evoluzione favorevole ipotizzata dal Dott.
Christen. In queste circostanze sarebbe stato necessario risottoporre al
SAM i nuovi referti medici alfine di completare la perizia.
12.
12.1. Il diritto al quarto di rendita versato fino al 30 aprile 2009 e dal 1°
settembre 2009, non contestato dall'autorità inferiore né dall'insorgente,
può essere confermato. Anche il diritto alla rendita intera dal 1° maggio al
31 agosto 2009 può essere confermato (cfr. in proposito sentenza del
Tribunale federale 9C_310/2011 del 18 giugno 2011 consid. 3.2.4).
Invece, viste le precedenti considerazioni, ossia la carenza istruttoria dal
punto di vista medico, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di
determinare la misura dell'eventuale incapacità di lavoro e di guadagno
subita dall'interessato dopo il 31 maggio 2009. In queste circostanze è
necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione
impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova
decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di
ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione
dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considera che nella
fattispecie l'autorità inferiore deve procedere a un complemento istruttorio
di una perizia già ad atti (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 consid. 4.4.1.4).
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Pagina 20
12.2. L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria risottoponendo il caso al
SAM alfine di delucidare la situazione medica per il periodo dal 31
maggio 2009 (cfr. rapporto del Dott. Christen del 29 aprile 2009 e perizia
del SAM del 7 agosto 2009) fino alla data dell'impugnata decisione (19
maggio 2010) e da questa data in poi. L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile.
Se del caso, in considerazione dei risultati emersi dall'indagine medica,
l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e circostanziata
indagine comparativa dei redditi.
13.
13.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
L'anticipo per le spese processuali di Fr. 300. è restituito al ricorrente.
13.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 900., da porre a carico dell'UAIE.
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Pagina 21
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 19 maggio 2010, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 12 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 300. fornito dal
ricorrente gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 900., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– Rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: