B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4479/2012
S e n t e n z a d e l 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Maurizio Greppi, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato ACLI,
via de Martino 14 (Parco Snicer), IT-81100 Caserta,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 4 luglio 2012).
C-4479/2012
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di tre figli,
ha lavorato in Svizzera, prevalentemente come verniciatore d'automobili,
dal 1988 al 1998, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 1).
A.b Nel novembre 1999 e febbraio 2000 (doc. 1 e 18) l'assicurato aveva
formulato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Argovia (SVA-
AG) una domanda di rendita d'invalidità svizzera, la cui istruzione aveva
permesso di porre la diagnosi d'asma bronchiale, di poliposi nasale, di
idiosincrasia all'aspirina (ASA-Trias), d'ipoacusia, d'urticaria non
oggettivabile e di sospetto di schizofrenia (doc. 17, 37 e 39), quest'ultima
patologia essendo considerata invalidante per qualsiasi tipo d'attività
(doc. 39). La procedura si era conclusa con il riconoscimento, mediante
decisione emanata il 13 marzo 2001 (doc. 46), del diritto dell'assicurato
ad una rendita intera (grado d'invalidità del 100%), con le relative rendite
completive per i suoi figli, a decorrere dal 1° novembre 1999. Questa
decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
A.c Nel febbraio 2006 la SVA-AG aveva dato avvio ad una prima
procedura di revisione, terminatasi con la constatazione che il diritto alla
rendita intera era rimasto invariato (doc. 47 a 54). In seguito al rientro
dell'assicurato in Italia, la SVA-AG aveva trasmesso, nel luglio 2007,
l'incarto per competenza all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. 58).
B.
Nell'aprile 2009 l'UAIE ha iniziato la seconda procedura di revisione del
diritto alla rendita (doc. 70 a 76), nel corso della quale si è procurato, in
particolare, la documentazione seguente:
- il questionario per la revisione della rendita, del 4 agosto 2009 (doc. 77),
da cui si evince che l'assicurato non ha più esercitato alcuna attività
lucrativa dal 19 febbraio 2006,
- un referto di visita psichiatrica dell'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS), del 23 settembre 2009 (doc. 79),
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diagnosticante una distimia e disturbi ciclotimici con ripercussione sulla
vita sociale,
- diversi documenti medici italiani, in parte di difficile lettura (doc. 80 a 93),
di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito,
- una perizia particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, medico
dell'INPS, del 25 settembre 2009 (doc. 94), diagnosticante, nell'ambito di
condizioni di salute migliorate, con un'eccedenza ponderale nonché
movimenti (tono e forza muscolare) e un'andatura normali, un'ipoacusia e
una distimia, e nella quale è precisato che l'assicurato è in grado di
svolgere regolarmente lavori pesanti, senza controindicazioni, ma che
non può esercitare a tempo pieno né la sua ultima attività, né occupazioni
confacenti, l'invalidità essendo qualificata, secondo le disposizioni legali
italiane, di totale,
- una breve presa di posizione del dott. C._______, medico dell'UAIE,
dell'8 novembre 2009 (doc. 97), in cui è richiesta l'esecuzione di una
perizia pluridisciplinare presso il Servizio d'accertamento medico (SAM) di
Bellinzona,
- la perizia pluridisciplinare del SAM (doc. 112), redatta dai dottori
D._______e E._______il 23 luglio 2010, sulla base dei rispettivi rapporti
dei dottori F._______, dermatologo, del 2 aprile 2010 (doc. 107),
G._______, reumatologo, del 6 aprile 2010 (doc. 108), H._______,
psichiatra, del 7 aprile 2010 (doc. 109), I._______, otorinolaringoiatra, del
13 aprile 2010 (doc. 110), e L._______, pneumologo, del 4 maggio 2010
(doc. 111), dopo l'esecuzione di accertamenti ambulatoriali avvenuti dal
29 marzo al 2 aprile 2010.
Nella perizia è posta la diagnosi, influente sulla capacità lavorativa, di
asma bronchiale leggera nell'ambito di una cosiddetta triade di Widal
(1999), con poliposi nasale e intolleranza all'aspirina, d'ipoacusia sensori-
neuronale severa a destra, con perdita del 94% dell'udito, e discreta a
sinistra, con perdita del 17.5%, di sindrome somatoforme indifferenziata e
di personalità semplice con tratti istrionici, come pure la diagnosi,
ininfluente sulla capacità lavorativa, di cervicotoracolombalgie su leggere
alterazioni statiche e minime alterazioni degenerative della colonna
cervicale all'altezza di C5/6, con condrosi alla colonna lombare L1/2 e
minima spondilosi anteriore, di gonalgia sinistra su condropatia
femoropatellare laterale, di xerosi importante della pelle, con piccole
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lesioni eczematoformi reattive, di pitiriasi versicolor, di sovrappeso e di
tabagismo cronico.
Nella perizia è valutata una capacità lavorativa dello 0%, dal 1999, per
l'attività di verniciatore d'automobili, e del 70%, dal 23 luglio 2010, intesa
come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata, in
occupazioni confacenti da leggere a medioleggere, senza esposizione ad
agenti irritativi delle vie respiratorie, in un ambiente non rumoroso, in cui
non sia necessario un udito perfetto.
C.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servizio
medico, nella persona del dott. C._______, generalista, il quale, mediante
presa di posizione del 15 agosto 2010 (doc. 116), ha postulato
un'incapacità lavorativa del 70% per l'attività di verniciatore d'automobili,
e del 30%, da marzo 2010 (visite mediche presso il SAM), in attività
sostitutive confacenti, quali custode, sorvegliante di parcheggi,
magazziniere o venditore di biglietti.
Il 5 ottobre 2010 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità (doc.
117), determinando per il 2008 un salario da valido (verniciatore
d'automobili) di Fr. 5'983.72 al mese, e, secondo i dati dell'Ufficio federale
di statistica relativi ad attività leggere e non qualificate (tabelle RSS), un
salario da invalido di Fr. 4'735.30, ridotto del 5% per tenere conto delle
circostanze personali dell'assicurato e considerato nella misura del 70%,
ossia Fr. 2'817.51, per cui ha ottenuto una perdita di guadagno del
52.91%, corrispondente ad un grado d'invalidità pari al 53%.
Su richiesta dell'UAIE (doc. 118), il dott. C._______ si è nuovamente
pronunciato sul caso il 28 ottobre 2010 (doc. 119), escludendo la
possibilità che lo stato di salute psichico dell'assicurato fosse suscettibile
di miglioramento tramite una psicoterapia.
D.
Il 5 novembre 2010 l'UAIE ha così messo a punto un progetto di
decisione (doc. 120), con il quale ha prospettato all'assicurato la
sostituzione della rendita intera d'invalidità con una mezza rendita,
invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un
termine di trenta giorni. Con scritto del 2 dicembre 2010, corredato da
diversi documenti medici italiani (doc. 121), l'assicurato si è opposto a
questo progetto di decisione, riferendo uno stato di salute stazionario. Il
19 dicembre 2010 il dott. C._______ ha constatato che i detti documenti
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medici non apportavano nulla di nuovo, confermando quindi la propria
valutazione del caso (doc. 128), dimodoché l'UAIE ha emanato, il
15 marzo 2011 (doc. 130), la decisione di riduzione della rendita intera a
mezza rendita con effetto dal 1° maggio 2011.
Con lettera dell'8 aprile 2011, ricevuta dall'UAIE il 12 aprile seguente
(doc. 134), lettera firmata dallo stesso assicurato benché indicante come
rappresentante una certa M._______, l'interessato ha comunicato
all'UAIE di non condividere il contenuto della decisione del 15 marzo
2011, chiedendo di essere sottoposto ad una perizia psichiatrica e
dermatologica. Il 14 aprile 2011 l'UAIE ha considerato queste
osservazioni riferirsi al progetto di decisione del 5 novembre 2010,
qualificandole pertanto di tardive (doc. 135).
E.
E.a Mediante ordinanza del 21 aprile 2011 (doc. 136), il Tribunale
amministrativo federale ha constatato che l'UAIE aveva emanato una
decisione il 15 marzo 2011 e che l'assicurato aveva interposto ricorso il
12 aprile 2011 (timbro dell'UAIE), ed ha perciò chiesto al ricorrente, entro
il 23 maggio 2011, di produrre la decisione impugnata e precisare se
agisse di persona o tramite un terzo, con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di
presentare una procura da lui sottoscritta.
Con scritti del 6 maggio 2011 (doc. 141 e 142), il ricorrente ha confermato
che aveva voluto farsi rappresentare da M._______ e dalla dott.ssa
N._______, ma che ora agiva da solo, ribadendo peraltro la sua richiesta
di essere sottoposto ad una perizia psichiatrica e dermatologica. Peraltro,
l'8 giugno 2011 (doc. 149), egli ha comunicato a questo Tribunale di non
poter più vivere con la mezza rendita d'invalidità, in particolare tenendo
conto delle spese per cure mediche a suo carico.
E.b Il dott. C._______ si è pronunciato sul caso il 31 luglio 2011 (doc.
151), affermando che i documenti esibiti dal ricorrente nel quadro della
procedura d'audizione non contenevano elementi tali da giustificare una
diversa valutazione della capacità lavorativa da quella definita nella
perizia del SAM, proponendo cionondimeno di sottoporre l'incarto ad un
ulteriore apprezzamento psichiatrico da parte del servizio medico
dell'UAIE.
Il dott. O._______, psichiatra del servizio medico dell'UAIE, ha preso
posizione sul caso l'8 settembre 2011 (doc. 153), passando in rivista il
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Pagina 6
rapporto del dott. C._______, del 31 luglio 2011, la perizia psichiatrica del
dott. H._______, del 7 aprile 2010, nonché il rapporto della dott.ssa
P._______, psichiatra, del 12 dicembre 2000 (doc. 39). Egli ha formulato
la diagnosi di disturbo somatoforme indifferenziato con un'incapacità
lavorativa del 30% per l'attività abituale, e precisato che non era possibile
stabilire, sulla base dei documenti all'incarto, se fosse subentrato un
miglioramento importante dello stato di salute del ricorrente, concludendo
alla necessità di chiedere a tale scopo un complemento della perizia
psichiatrica del SAM.
E.c L'UAIE ha quindi proposto, il 19 settembre 2011, di accogliere
parzialmente il ricorso del 12 aprile 2011, completato il 6 maggio
seguente, e di retrocedergli l'incarto per eseguire il complemento
istruttorio richiesto dal dott. O._______, dimodoché questo Tribunale ha
emanato la corrispondente sentenza il 13 ottobre 2011, annullando la
decisione del 15 marzo 2011 e rinviando gli atti per competenza all'UAIE
(secondo incarto, doc. 1).
F.
L'UAIE ha così incaricato il SAM di eseguire il complemento istruttorio
richiesto dal dott. O._______. L'8 febbraio 2012 il dott. H._______ ha
precisato che "dal 2000 a tutt'oggi lo stato di salute [del ricorrente] non è
migliorato in maniera significativa quanto piuttosto ha mostrato una
tendenza alla cronicizzazione dei disturbi rilevati", valutazione ripresa
testualmente nella lettera del SAM all'attenzione dell'UAIE, redatta il 10
febbraio 2012 e sottoscritta dalla dott.ssa Q._______e dal dott.
E._______(secondo incarto, doc. 8 e 9).
Il 15 febbraio 2012 il ricorrente ha compilato un questionario per la
revisione della rendita, da cui si evince che egli non ha più lavorato dal
1998 ad oggi (secondo incarto, doc. 14), ed ha in seguito fatto pervenire
due documenti medici italiani (secondo incarto, doc. 17 e 18).
Il dott. O._______ ha redatto il suo rapporto finale il 27 marzo 2012
(secondo incarto, doc. 22), nel quale ha riformulato la diagnosi di
sindrome psicosomatica multipla (disturbo somatoforme indifferenziato),
con un'incapacità lavorativa del 100% dal 1998 sia per l'attività abituale,
sia in occupazioni adeguate, tenuto conto dell'assenza di miglioramento
dello stato di salute psichiatrico. Il medico dell'UAIE ha precisato che, se
dovessero applicarsi le norme della 6a revisione (primo pacchetto)
dell'assicurazione invalidità, la capacità lavorativa residua sarebbe del
70% dal 23 luglio 2010 (data della perizia del SAM), mentre che, nel caso
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Pagina 7
contrario, l'incapacità lavorativa sarebbe totale, senza variazioni, dal
1998.
G.
L'11 aprile 2012 l'UAIE ha quindi stilato un progetto di decisione (secondo
incarto, doc. 23), con il quale ha ventilato all'assicurato la sostituzione
della sua rendita intera con una mezza rendita dal 1° maggio 2011,
invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un
termine di trenta giorni. Il 1° giugno 2012 l'assicurato ha prodotto diversi
documenti medici italiani, di difficile lettura (secondo incarto, doc. 25 a
32), sui quali si è pronunciato il dott. O._______ il 27 giugno 2012
(secondo incarto, doc. 34), rilevando che essi non contenevano alcun
elemento suscettibile di modificare la valutazione del caso.
Il 4 luglio 2012 l'UAIE ha così emanato la decisione di sostituzione della
rendita intera con una mezza rendita dal 1° maggio 2011 (secondo
incarto, doc. 35).
H.
L'8 agosto 2012 l'assicurato ha inviato al Tribunale amministrativo
federale diversi documenti medici italiani, di difficile lettura, non
accompagnati da alcuno scritto indicante la sua volontà di presentare un
ricorso. Mediante ordinanza del 30 agosto 2012, questo Tribunale ha
quindi invitato l'assicurato a regolarizzare l'apparente ricorso entro cinque
giorni dal ricevimento della stessa. Con uno scritto del 6 agosto 2012,
corredato da diversi documenti medici italiani, di difficile lettura, e un
secondo del 6 settembre 2012, intitolato "ricorso" e munito di una procura
a favore del Patronato Acli, l'assicurato ha dichiarato di opporsi alla
decisione del 4 luglio 2012, facendo valere un peggioramento del suo
stato di salute.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 6 novembre 2012, chiedendone il rigetto
con la conferma della decisione impugnata.
Questo Tribunale ha trasmesso, per un'eventuale replica, una copia della
risposta al ricorrente il 15 novembre 2012, il quale non si è però più
manifestato.
I.
Con decisione incidentale del 15 gennaio 2013, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-, il quale è stato saldato il 14 febbraio 2013.
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Pagina 8
J.
Il 20 e 25 febbraio 2012 il ricorrente ha trasmesso, tramite fax, alcuni
documenti medici italiani.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
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Pagina 9
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in
vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo
allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato
II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in
vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da
quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Nella sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, gli atti giuridici riferiti nella sezione A dello stesso
allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad
essi (art. 1 ch. 1), assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato
membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di
tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell’UE riferiti nella
sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli menzionati alla sezione
C (art. 2 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in
particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche,
e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le
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Pagina 10
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
(RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le
relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del
21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati
membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel
regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009
oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C
corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce
parte integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto
diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo
allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in
vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), sono quindi
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Pagina 11
applicabili, come lo sono le disposizioni della LPGA, se e per quanto la
LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto di continuare a percepire una
rendita intera d'invalidità anche oltre il 30 aprile 2011.
5.
5.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). Le rendite corrispondenti a
un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo agli assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera,
salvo che si tratti di cittadini svizzeri o dell'Unione europea e ivi residenti.
Ai cittadini croati, ad ogni modo fino all'adesione del loro paese all'Unione
europea il 1° luglio 2013, le dette rendite sono concesse solo se il
beneficiario è domiciliato in Svizzera (art. 5 cpv. 1 della Convenzione; cfr.
consid. 2).
5.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
C-4479/2012
Pagina 12
5.4 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del diritto
delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno
conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01
del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid.
2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione
(sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V
22 consid. 4a).
5.5 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
5.6 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica
importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento
dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado
d'invalidità.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). La
riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, il più presto, il
primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI).
5.7 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 113 V 275 consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
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di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
L'istituto della revisione non deve giustificare un riesame senza
condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, pag. 15).
5.8 Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la
revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono state
emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle prove
e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 13 marzo 2001.
Con decisione intercalare del 5 aprile 2006, il diritto alla rendita intera è
stato confermato senza tuttavia un esame approfondito per cui, seguendo
la giurisprudenza, il periodo di riferimento per giudicare se verosimilmente
è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità è quello tra il 13
marzo 2001, data della prima decisione, e il 4 luglio 2012, data della
decisione qui avversata.
6.
6.1 Secondo le Disposizioni finali della 6a revisione della LAI (primo
pacchetto di misure), sottostanno ad un riesame le rendite assegnate
sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza
causa organica comprovata. Le condizioni di un tale riesame sono le
seguenti:
(1) Le rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o
eziologia chiare e senza causa organica comprovata sono riesaminate
entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica. Se le
condizioni di cui all'articolo 7 LPGA non sono soddisfatte, la rendita è
ridotta o soppressa, anche qualora le condizioni di cui all'articolo 17
capoverso 1 LPGA non siano adempiute;
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(2) L'assicurato la cui rendita è ridotta o soppressa ha diritto ai
provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a. Questo diritto non
comporta il diritto alla prestazione transitoria secondo l'articolo 32
capoverso 1 lettera c;
(3) L'assicurato continua a percepire la rendita durante l'esecuzione dei
provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a e fino alla conclusione
degli stessi, ma al massimo per due anni dal momento della riduzione o
soppressione della rendita;
(4) Il capoverso 1 non si applica a coloro che al momento dell'entrata in
vigore della presente modifica (1° gennaio 2012) hanno compiuto 55 anni
o che al momento in cui è avviata la procedura di riesame percepiscono
una rendita dell'assicurazione per l'invalidità da oltre 15 anni;
(5) Le modifiche di diritti alla rendita AI secondo i capoversi 1‒4 non
comportano un adeguamento del diritto alla rendita secondo la
LAINF (rendita complementare), né conferiscono altri diritti di
compensazione agli assicurati.
6.2 In concreto, la rendita intera d'invalidità di cui è beneficiario il
ricorrente dal 1° novembre 1999 non è stata assegnata sulla base di una
sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica
comprovata, bensì essenzialmente tenuto conto della diagnosi d'asma
bronchiale, di poliposi nasale, d'idiosincrasia all'aspirina (ASA-Trias),
d'ipoacusia, d'urticaria non oggettivabile e di un sospetto di schizofrenia,
ossia di una diagnosi mista, composta di elementi somatici e di un
elemento psichico. Ne deriva che il cpv. 1 delle Disposizioni finali della 6a
revisione della LAI non è applicabile alla fattispecie, dimodoché la
riduzione della rendita operata dall'UAIE deve rispettare le condizioni di
cui all'art. 17 cpv. 1 LPGA (sentenza del Tribunale federale 9C_308/2013
del 26 aprile 2013).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
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Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 pag. 109).
8.
8.1 Dall'insieme della documentazione medica gli atti e, in particolare,
dalla perizia particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, medico
dell'INPS, del 25 settembre 2009 (doc. 94), dalla perizia pluridisciplinare
del SAM, del 23 luglio 2010 (doc. 112), stilata dai dottori D._______e
E._______sulla base dei rispettivi rapporti dei dottori F._______,
dermatologo, del 2 aprile 2010 (doc. 107), G._______, reumatologo,
del 6 aprile 2010 (doc. 108), H._______, psichiatra, del 7 aprile 2010
(doc. 109), I._______, otorinolaringoiatra, del 13 aprile 2010 (doc. 110), e
L._______, pneumologo, del 4 maggio 2010 (doc. 111), nonché dai
rapporti del dott. O._______, psichiatra, medico dell'UAIE, dell'8
settembre 2011 (doc. 153) e del 27 marzo 2012 (secondo incarto,
doc. 22), emerge la diagnosi, influente sulla capacità lavorativa, di asma
bronchiale leggera nell'ambito di una cosiddetta triade di Widal (1999),
con poliposi nasale ed intolleranza all'aspirina, d'ipoacusia sensori-
neuronale severa a destra, con perdita del 94% dell'udito, e discreta a
sinistra, con perdita del 17.5%, di sindrome somatoforme indifferenziata e
di personalità semplice con tratti istrionici, come pure la diagnosi,
ininfluente sulla capacità lavorativa, di cervicotoracolombalgie su leggere
alterazioni statiche e minime alterazioni degenerative della colonna
cervicale all'altezza C5/6, con condrosi alla colonna lombare L1/2 e
minima spondilosi anteriore, di gonalgia sinistra su condropatia
femoropatellare laterale, di xerosi importante della pelle, con piccole
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lesioni eczematoformi reattive, di pitiriasi versicolor, di sovrappeso e di
tabagismo cronico.
8.2 Nell'ambito della seconda procedura di revisione avviata d'ufficio
nell'aprile 2009, la dott.ssa B._______ ha constatato, nella sua perizia
E 213, che il ricorrente è in grado di svolgere regolarmente lavori pesanti,
senza controindicazioni, ma che non può esercitare a tempo pieno né la
sua ultima attività, né occupazioni confacenti, l'invalidità essendo in
definitiva qualificata, in conformità con le disposizioni legali italiane, di
totale.
Dal canto loro, i periti del SAM hanno valutato una capacità lavorativa
dello 0% quale verniciatore d'automobili, e del 70%, intesa come
riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata, in occupazioni
confacenti da leggere a medioleggere, senza esposizione ad agenti
irritativi delle vie respiratorie, in un ambiente non rumoroso, in cui non sia
necessario un udito perfetto. In particolare, dal punto di vista psichiatrico,
il dott. H._______ osserva che l'assicurato presenta una sindrome
psicosomatica multipla indifferenziata presente da una decina d'anni
senza elementi psicopatologici tali da configurare un disturbo di tipo
depressivo maggiore di tipo schizofrenico, che nel corso degli anni ha
mostrato una cronicizzazione della situazione di disagio psicocorporeo
che, nelle condizioni attuali giustifica un'incapacità lavorativa del 30%
ritenuta una difficoltà di adattamento ed una diminuita resistenza. Sotto il
profilo pneumologico, l'assicurato presenta un'asma bronchiale
sostanzialmente stabile che non ha mai necessitato di ricoveri o
trattamenti in urgenza. Non sussiste pertanto un'incapacità lavorativa
completa, bensì una non idoneità per il precedente lavoro di pittore di
carrozzeria, egli è da ritenere abile al lavoro per lavori fisici leggeri e
medio-leggeri senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie.
Infine, dal punto di vista otorinolaringoiatrico, viene oggettivata
un'ipoacusia severa a destra con evoluzione invariata e prognosi a medio
lungo termine senza recupero possibile dell'udito sull'orecchio destro e
con probabile peggioramento fisiologico dell'udito sul lato sinistro. Resta
comunque esigibile qualunque lavoro al 100% non in contatto con vernici,
vapori, diluenti irritanti alle vie respiratorie e in ambiente non rumoroso.
Il dott. C._______ ha dal canto suo ripreso, il 15 agosto 2010 (doc. 116),
tali conclusioni ritenendo un'incapacità lavorativa del 70% per l'attività di
verniciatore d'automobili, e del 30%, da marzo 2010 (visite mediche
presso il SAM), in attività sostitutive confacenti, quali custode,
sorvegliante di parcheggi, magazziniere o venditore di biglietti.
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8.3 Chiamato a pronunciarsi nell'ambito della prima procedura di ricorso,
il dott. O._______ ha in un primo tempo, l'8 settembre 2011, formulato
un'incapacità lavorativa del 30% per l'attività abituale a causa del disturbo
somatoforme indifferenziato, precisando che non era possibile
determinare se fosse subentrato un miglioramento importante dello stato
di salute del ricorrente, ed ha così richiesto un complemento della perizia
psichiatrica del SAM. Rispondendo al quesito posto dal dott. O._______,
relativo alla sopravvenienza o meno, dal punto di vista psichiatrico, di un
miglioramento importante dello stato di salute del ricorrente, il dott.
H._______ ha precisato, nel suo complemento peritale dell'8 febbraio
2012 (secondo incarto, doc. 9), confermato dal SAM il 10 febbraio
seguente (secondo incarto, doc. 8), che ciò non era il caso, i disturbi
psichici del ricorrente essendosi piuttosto cronicizzati con il tempo.
Riprendendo posizione, il dott. O._______, nei suoi rapporti del 27 marzo
(doc. 22) e del 27 giugno 2012 (doc. 34) ha concluso – contrariamente a
quanto ritenuto dall'UAIE – che, in assenza di un miglioramento
significativo, l'incapacità di lavoro doveva essere mantenuta invariata al
100% sia nell'attività precedente che in altre attività e ciò dal 1998.
8.4 Visto quanto precede, questo Tribunale constata, da un lato, che lo
stato di salute psichico del ricorrente non ha subito alcun miglioramento
dal 2000, come precisato dal dott. H._______ nel suo complemento
istruttorio dell'8 febbraio 2012 e confermato dal medico dell'UAIE, e,
dall'altro lato, che non risulta neppure provato che dal profilo somatico,
secondo un grado di verosimiglianza preponderante, il ricorrente abbia
conosciuto un notevole miglioramento delle sue condizioni di salute. Il
Tribunale non può dunque concludere che le condizioni per poter
procedere ad una revisione della rendita ai sensi dell'art. 17 LPGA siano
adempiute.
9.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione avversata
riformata nel senso che il ricorrente continua ad avere diritto ad una
rendita intera d'invalidità anche oltre il 30 aprile 2011.
10.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
non sono prelevate spese processuali e il relativo anticipo di Fr. 400.-,
versato il 14 febbraio 2013, è restituito al ricorrente.
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Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite
di un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese
indispensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnargli
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, a carico dell'UAIE (art. 7 e
segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che al
ricorrente è riconosciuto il diritto di continuare a beneficiare di una rendita
intera d'invalidità anche dopo il 30 aprile 2011.
2.
Non si prelevano spese processuali e il relativo anticipo di Fr. 400.- sarà
restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente
decisione.
3.
Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-,
a carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
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Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: