B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4486/2010
Sen t en z a d e l 3 magg i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
patrocinato dall'Avv. Cesare Lepori, via Parco 2, casella
postale 1803, 6501 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
Entrato in Svizzera nel 1982, A._______, cittadino italiano nato il …, è stato
posto, nell'ambito del ricongiungimento famigliare, al beneficio del per-
messo di domicilio dal 1984.
B.
Durante il suo soggiorno in Svizzera A._______ ha interessato diverse
volte le autorità giudiziarie ed amministrative elvetiche, subendo le se-
guenti condanne nonché i conseguenti ammonimenti d'espulsione:
– Decreto d'accusa del 14 luglio 1995 per contravvenzione alla legge federale
del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS
812.121) con condanna al pagamento di una multa di fr. 400.--.
– Decreto d'accusa del 7 settembre 1998 per furto e ripetuta contravvenzione
alla LStup con condanna alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.
– Decisione di ammonimento dell'11 dicembre 1998 dell'allora competente
Sezione degli stranieri per i reati commessi con avvertenza di emissione di
una misura amministrativa nel caso di recidiva o di comportamento scorretto.
– Decreto d'accusa dell'11 dicembre 2000 per ripetuto furto e ripetuto furto di
poca entità, tentato abuso di un impianto per l'elaborazione di dati,
danneggiamento, infrazione alla LStup e contravvenzione alla LStup con
condanna a pena detentiva di 60 giorni sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 3 anni, senza revoca della sospensione condizionale della
pena di cui al decreto di accusa del 7 settembre 1998 ma con addizione di un
anno del periodo di prova.
– Decreto di accusa del 16 dicembre 2002 per ripetuta contravvenzione alla
LStup con condanna a 20 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di un anno.
Il 18 novembre 2002, dalla relazione sentimentale con una cittadina sviz-
zera, nasce il figlio B._______. Si succedono per il seguito ulteriori deci-
sioni di ammonimenti e condanne penali:
– Seconda decisione di ammonimento del 20 febbraio 2004 con avvertenza di
emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore
comportamento scorretto.
– Decreto di accusa del 4 agosto 2004 per ripetuto furto, abuso di un impianto
per l'elaborazione di dati, furto d'uso, contravvenzione alla LStup,
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contravvenzione alla legge federale sui trasporti (LTV, RS 745.1) con
condanna a pena detentiva di 30 giorni, revoca della sospensione concesse
alle pene di cui alle condanne dell'11 dicembre 2000 e del 16 dicembre 2002
nonché ammonimento formale.
– Terza decisione di ammonimento del 26 gennaio 2005 con avvertenza di
emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore
comportamento scorretto.
– Decreto di accusa del 14 marzo 2005 per ripetuto furto e contravvenzione alla
LStup con condanna alla pena detentiva di 12 giorni, pena parzialmente
aggiuntiva a quella inflitta con la condanna precedente.
– Decreto di accusa del 9 maggio 2005 per ripetuto furto, furto di poca entità e
contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 60 giorni da
espiare.
– Quarta decisione di ammonimento del 25 maggio 2005 con avvertenza di
emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore
comportamento scorretto.
– Decreto di accusa del 17 ottobre 2005 per furto e abuso di un impianto per
l'elaborazione di dati con condanna a pena detentiva di 30 giorni da espiare.
– Quinta decisione di ammonimento del 14 dicembre 2005 con avvertenza di
emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore
comportamento scorretto.
– Decreto di accusa del 9 gennaio 2006 per furto con condanna alla pena
detentiva di 10 giorni a valersi quale pena interamente aggiuntiva a quella del
17 ottobre 2005.
– Decreto di accusa del 26 gennaio 2006 per contravvenzione alla LStup con
condanna alla multa di fr. 200.--.
– Decreto di accusa del 6 marzo 2006 per furto, furto di poca entità e
contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 12 giorni.
– Sesta decisione di ammonimento del 17 maggio 2006 con avvertenza di
emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore
comportamento scorretto.
– Decreto di accusa del 31 maggio 2006 per aggressione, ripetuta
contravvenzione alla LStup, ripetuta contravvenzione alla LTV con condanna
alla pena detentiva di 20 giorni da espiare e alla multa di fr. 100.--
(successivamente commutata in 3 giorni di arresto mediante sentenza del 14
febbraio 2008 della Pretura penale del Cantone Ticino cfr. ordine di
esecuzione del 3 giugno 2008).
– Decreto di accusa del 1° settembre 2006 per furto e contravvenzione alla
LStup con condanna alla pena detentiva di 40 giorni.
– Decreto di accusa del 6 novembre 2006 per furto, appropriazione semplice,
ripetuto tentato abuso di un impianto per l'elaborazione di dati,
contravvenzione alla LTV e contravvenzione alla LStup con condanna alla
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pena detentiva di 25 giorni, pena parzialmente aggiuntiva a quella inflitta con
il precedente decreto di accusa.
– Decreto di accusa del 18 dicembre 2006 per furto con condanna alla pena
detentiva di 10 giorni da espiare.
– Settima decisione di ammonimento del 10 gennaio 2007 con avvertenza di
emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore
comportamento scorretto.
– Decreto di accusa del 22 marzo 2007 per ripetuta contravvenzione alla LStup
con condanna ad una multa di fr. 200.-- (commutata in 2 giorni di detenzione,
cfr. ordine di esecuzione del 3 giugno 2008).
– Decreto di accusa del 30 aprile 2007 per ripetuto furto consumato e tentato,
ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, ripetuta contravvenzione alla
LStup con condanna ad una pena detentiva di 30 giorni e ad una multa di fr
300.-- (commutata in 3 giorni di detenzione, cfr. ordine di esecuzione del 3
giugno 2008).
– Ottava decisione di ammonimento del 4 luglio 2007 con avvertenza di
emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore
comportamento scorretto.
– Decreto di accusa del 26 luglio 2007 per ripetuto furto (consumato e tentato),
danneggiamento, violazione di domicilio, contravvenzione alla LStup e ripetuta
contravvenzione alla LTV con condanna alla pena detentiva di 90 giorni, pena
parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 30 aprile 2007
e alla multa di fr. 200.-- (commutata in 2 giorni di detenzione cfr. ordine di
esecuzione del 3 giugno 2008).
– Sentenza della Pretura penale di Bellinzona del 10 gennaio 2008 riformante il
decreto di accusa del 12 dicembre 2007 per furto consumato e tentato,
danneggiamento e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena
detentiva di 10 giorni da espiare.
– Decreto di accusa del 13 maggio 2008 per ripetuta contravvenzione alla LTV
con condanna alla multa di fr. 100.--.
– Decreto di accusa del 16 giugno 2008 per furto e contravvenzione alla LStup
con condanna alla pena detentiva di 30 giorni da espiare.
– Decreto di accusa del 4 agosto 2008 per furto aggravato, esercitato per
mestiere e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 90
giorni da espiare, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui
al decreto di accusa del 16 giugno 2008.
– Decreto di accusa del 10 marzo 2009 per furto (consumato e tentato),
danneggiamento, contravvenzione alla LStup e contravvenzione alla LTV con
condanna a 90 giorni di detenzione da espiare.
– Sentenza del 15 giugno 2009 della Corte delle assise correzionali di Lugano
per ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta
contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 15 mesi da
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espiare a valere quale pena unica ai sensi dell'art. 49 del Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0).
C.
Con decisione del 24 giugno 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigra-
zione (SPI, oggi: Sezione della popolazione) ha revocato il permesso di
domicilio accordato all'interessato. A motivo di tale provvedimento la SPI
ha fatto valere le 8 decisioni di ammonimento, le ripetute condanne subite
e le prestazioni assistenziali percepite tra il 2000 e il 2009 per un importo
complessivo di oltre fr. 58'000.-- ed ha ingiunto allo stesso di lasciare la
Svizzera entro il 24 luglio 2009.
Contro questa decisione, il 10 luglio 2009, l'interessato ha presentato ri-
corso dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, respinto mediante
sentenza del 16 settembre successivo, cresciuta in giudicato. Il 27 ottobre
2009 la SPI ha fissato un nuovo termine di partenza al 31 dicembre 2009.
D.
Interrogato il 12 novembre 2009 prima dell'eventuale emanazione di una
decisione di divieto d'entrata, l'interessato ha manifestato la sua intenzione
di proseguire il suo soggiorno in Svizzera in ragione della presenza del
figlio e per trovarvi un'attività lavorativa.
E.
Con decisione del 21 maggio 2010, consegnata brevi manu all'interessato
il 25 maggio successivo presso il penitenziario Cantonale La Farera di Ca-
dro, l'UFM ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata con una
validità di 10 anni, ovvero fino al 20 maggio 2020. L'UFM ha fatto valere
violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici considerate le
24 condanne subite e le 8 decisioni di ammonimento (cfr. art. 67 cpv. 1 lett.
a della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr, RS
142.20]). L'autorità ha considerato che dal 1993 l'interessato non aveva
mai smesso di delinquere e ciò nemmeno dopo aver espiato pene privative
di libertà o dopo la nascita del figlio (2002): un rischio di recidiva non poteva
perciò essere escluso. Dipendente dalla pubblica assistenza dal 2000 e
senza formazione egli non ha mai svolto un'attività lucrativa stabile, il suo
rientro in Italia non appare d'altronde impossibile visti gli analoghi usi e co-
stumi vigenti nel Cantone Ticino. Di conseguenza l'interesse pubblico al
suo allontanamento, nonostante la presenza del figlio in Ticino, risulta pre-
ponderante, potendo la loro relazione essere intrattenuta anche dall'estero.
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Il 27 maggio 2010 l'interessato è stato scarcerato ed accompagnato a
Chiasso, dove è stato riammesso in Italia.
F.
Il 21 giugno 2010, agendo per il tramite del suo patrocinatore legale, l'inte-
ressato ha presentato ricorso contro la decisione del 21 maggio 2010 po-
stulandone l'annullamento, ritenendola infondata e insufficientemente mo-
tivata. Egli si è in particolare prevalso di una violazione dell'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle per-
sone (ALC, RS 0.142.112.681). La giurisprudenza della Corte di Giustizia
delle Comunità europee (CGCE) prevede un'interpretazione restrittiva
delle deroghe della libera circolazione delle persone: deve segnatamente
sussistere una minaccia effettiva abbastanza grave ed attuale ad uno degli
interessi fondamentali della società. Il ricorrente sottolinea di aver com-
messo i furti sotto l'effetto di stupefacenti allo scopo di finanziarne il con-
sumo ed è cosciente di avere bisogno di aiuto per disintossicarsi. Non
avendo comunque mai commerciato droghe egli non costituisce una mi-
naccia attuale, effettiva e concreta per l'ordine pubblico. La sua famiglia
vive in Ticino e se gli fosse negato il diritto di renderle visita sarebbe più
difficile riuscire a disintossicarsi e ricominciare una nuova vita. Nessun in-
dizio attuale e concreto permetterebbe di supporre che l'interessato po-
trebbe rendersi nuovamente colpevole dei reati per cui è stato condannato.
Richiamandosi ad una sentenza del Tribunale federale (cfr. 2C_375/2007
dell'8 novembre 2007) il ricorrente ha affermato che l'UFM non avrebbe
effettuato accertamenti al riguardo o portato prove contrarie.
G.
Con decisione incidentale del 23 novembre 2010, il Tribunale ha accolto la
domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata dal
ricorrente.
H.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso con preavviso del 13
dicembre 2010 l'UFM ne ha postulato la reiezione. Ribadendo in parte
quanto asserito nella decisione impugnata, ha osservato che il comporta-
mento del ricorrente ha incontestabilmente urtato l'interesse pubblico, di-
mostrando una notevole intensità a delinquere. L'intenzione dello stesso di
seguire una terapia disintossicante non è sufficiente per escludere un ri-
schio di recidiva determinato dalla necessità di procurarsi sostanze stupe-
facenti. Quanto al diritto del rispetto della vita privata e famigliare ai sensi
dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
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Pagina 7
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) esso non è
assoluto. Può esservi ingerenza dell'autorità qualora risulti necessario per
la sicurezza, l'ordine pubblico e la prevenzione dei reati. Esercitando un
diritto di visita, non è necessario che padre e figlio vivano nello stesso
paese, la loro relazione può essere intrattenuta anche dall'estero come
pure mediante sospensioni del provvedimento in questione. L'UFM ha dun-
que ritenuto l'interesse pubblico all'allontanamento dal territorio elvetico del
ricorrente preponderante rispetto al suo privato ad entrarvi.
I.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica dell'11
gennaio 2011, l'interessato ha integralmente confermato il suo gravame,
sottolineando che egli ha già intrapreso una terapia di disintossicazione e
risiede presso il centro "C._______" e si sta concretamente impegnando
per sconfiggere la sua dipendenza dalla droga. Relativamente al rapporto
con suo figlio, l'UFM non può esigere che un padre debba, ogni volta che
intende incontrare il proprio figlio, chiedere un'autorizzazione speciale per
poter varcare il confine elvetico. Se infine l'UFM ritiene di poter autorizzare
il ricorrente ad entrare in Svizzera allo scopo di vedere suo figlio, egli non
rappresenta un pericolo per la società. Appare dunque legittimo concedere
al ricorrente una seconda possibilità permettendogli di vivere in questo
paese.
J.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 19
gennaio 2011 l'UFM ha ribadito che il fatto che il ricorrente abbia iniziato
un soggiorno di cura presso la "C._______" non è sufficiente ad escludere
un rischio di recidiva. Un tale tipo di trattamento può notoriamente essere
di lunga durata e presuppone una forte determinazione e un impegno co-
stante nel tempo da parte del paziente. Un esito positivo non può dunque
essere dato per scontato. Il rischio di recidiva nell'ambito di una sospen-
sione del divieto d'entrata al fine di visitare il proprio figlio, trattandosi di
brevi permanenze, risulta molto limitato. Per evitare infine le pratiche am-
ministrative, entrambi i genitori possono organizzarsi al fine di disporre l'e-
sercizio di visita da parte del padre anche su suolo italiano.
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Pagina 8
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado infe-
riore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 ALC).
1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di
fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e sen-
tenza A-2682/2007 del Tribunale amministrativo federale del 7 ottobre
2010 consid. 1.2 e 1.3).
3.
Il ricorrente ha fatto valere una motivazione insufficiente della decisione
impugnata.
3.1. Ai sensi dell'art. 35 PA le decisioni scritte devono essere motivate.
L'obbligo di motivare una decisione fa parte del diritto di essere sentito an-
corato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
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Pagina 9
svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Da tale garanzia costituzione
la giurisprudenza ne ha dedotto l'obbligo per l'autorità di motivare la sua
decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate
di comprenderla, eventualmente di impugnarla in tal modo da rendere pos-
sibile all'autorità di ricorso adita di esercitare convenientemente il suo con-
trollo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF
2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in pre-
senza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddi-
sfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cfr. DTF
126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esi-
genze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno breve-
mente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere
all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in
piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate).
3.2. Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in linea di principio
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possi-
bilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb;
DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza
citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sen-
tito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione
ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello
scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di espri-
mersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è
altrettanto ampia di quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid.
2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisca una grave
violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia di proce-
dura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ KNEUBÜHLER,
Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112 segg.).
3.3. Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata contiene
sei capoversi che espongono le ragioni per le quali l'UFM ha pronunciato il
provvedimento avversato. Ne risulta chiaramente che la decisione è stata
adottata in seguito ai diversi reati perpetrati dal ricorrente sull'arco di diversi
anni. L'interessato è stato in grado di difendere i suoi interessi corretta-
mente, presentando ricorso dinanzi a questo Tribunale che gode di pieno
potere di cognizione.
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Visto quanto precede, la censura dell'interessato, in ordine all'insufficienza
della motivazione e quindi alla violazione del suo diritto di essere sentita,
risulta infondata.
4.
4.1. Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). A partire dal
12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa
Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata
(cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).
4.2. Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in
Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontana-
mento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2
lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il
termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in
Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicu-
rezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato
spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in
vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pro-
nunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato
per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui com-
pete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a
pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o tem-
poraneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
4.3. La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione tran-
sitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre dunque esa-
minare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi in
considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività illecita. Se il
nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie, verificatasi prima
della sua entrata in vigore, ma che esplica a tutt'oggi i suoi effetti, l'applica-
zione della nuova legge, riservato il principio della buona fede, è in linea
generale ammissibile (cfr. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHL-
MANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zu-
rigo/San Gallo 2010, cifra 337 segg. e anche sentenza del TAF C-
7110/2010 del 20 gennaio 2012 consid. 4 e DTAF 2009/3 consid. 3.2, pag.
29 seg.). In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto
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Pagina 11
è applicabile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti del ricor-
rente tuttora effettivo.
4.4. L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67 cpv.
1 lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un divieto
d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Esso può
tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costi-
tuisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Siccome la
prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione del divieto
d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF 2009 7752), in definitiva
non vi sono mutamenti sostanziali.
4.5. Concernente le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel
contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una
condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone men-
tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or-
dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché
in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes-
saggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF
2002 3424).
4.6. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'atti-
vità lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, san-
cisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di
mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett.
a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico
o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubbli-
camente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro
l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della po-
polazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a
pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello
straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà
quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che
hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pub-
blici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS
ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2).
C-4486/2010
Pagina 12
5.
Il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della
presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC, la
LStr è in questo caso applicabile solo se l'Accordo non contiene disposi-
zioni derogatorie o se la stessa prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art.
2 cpv. 2 LStr).
5.1. Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i
cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice
presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può
essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i
membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti
contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una pre-
rogativa conferita dall'Accordo, può essere fondato solo su misure giustifi-
cate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai
sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere defi-
nite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25
febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il
trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile
1964, pagg. 850 a 857]) e della giurisprudenza della CGCE anteriore alla
firma dell'ALC (art. 5 par. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 par. 2
ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1
consid. 3.6.1.).
5.2. Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al prin-
cipio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in
maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedi-
menti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unica-
mente nel caso in cui l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza
una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un inte-
resse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131 II
352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del
Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché
le sentenze della CGCE ivi citate).
5.3. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi-
stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione
C-4486/2010
Pagina 13
di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale con-
danna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa
essere preso unicamente a titolo preventivo (cfr. sentenze del Tribunale
federale 2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3 non pubblicato in DTF
137 II 233, 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20, 2C_1045/2011 del 18 aprile 2012
consid. 2.1, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 184 e sentenza del Tribunale
federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono
procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte-
ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono
necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali.
In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione uni-
camente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esi-
stenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circo-
stanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato
costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 131 II 352 con-
sid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale
federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze CGCE ivi citate).
5.4. L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere su-
bordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da
una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto
sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinun-
ciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che
riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non
deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un
apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in partico-
lare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la
gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale in-
frazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolar-
mente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità
di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 con-
sid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve
essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così
come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130
II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le
misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato
e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli
C-4486/2010
Pagina 14
per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragione-
vole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).
6.
6.1. Il ricorrente chiede che gli venga concessa una seconda possibilità
affinché gli sia possibile tornare a vivere in Svizzera. La decisione di divieto
d'entrata del 21 maggio 2010, oggetto della presente procedura, disciplina
l'entrata in questo Paese per un periodo limitato. La questione inerente ad
un'autorizzazione di soggiorno esula da questa procedura; in concreto è
già stata giudicata mediante decisione del 24 giugno 2009 con la quale al
ricorrente è stato revocato il permesso di domicilio, confermata su ricorso
con sentenza del 16 settembre 2009 del Consiglio di Stato del Cantone
Ticino, cresciuta in giudicato. Tale conclusione è dunque inammissibile.
6.2. L'interessato si prevale del fatto che i reati a lui ascritti sono diretta-
mente legati alla sua dipendenza da sostanze stupefacenti e che pertanto
egli avrebbe infranto la legge esclusivamente per finanziare il proprio con-
sumo. Attualmente residente presso il Centro "C._______", egli è determi-
nato a disintossicarsi.
6.3. Si evince dagli atti di causa come durante il suo soggiorno in Svizzera
il ricorrente abbia sviluppato un comportamento delittuoso protrattosi
dall'ottobre 1993 al marzo 2009. In sostanza egli è stato condannato 24
volte, rendendosi colpevole a più riprese di reati nell'ambito del consumo
di stupefacenti, svariati furti, in parte tentati, furto aggravato siccome com-
messo per mestiere, ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati
consumato e tentato, ripetuti danneggiamenti, furto d'uso, violazione della
LTV, aggressione, appropriazione semplice, violazione di domicilio ripetuta.
Egli ha dunque interessato le autorità di polizia e giudiziarie durante un
periodo di circa 16 anni. A seguito di tale condotta l'interessato è stato am-
monito 8 volte. Egli ha subito condanne privative di libertà, sospese condi-
zionalmente ed espiate, che complessivamente superano i 3 anni. Rimasti
tali ammonimenti inosservati, l'autorità cantonale competente ha infine pro-
nunciato una decisione di revoca del permesso di domicilio il 24 giugno
2009. Le infrazioni commesse dal ricorrente sono indubbiamente legate
alla sua tossicodipendenza che perdura da diversi anni. Egli non è mai
riuscito a trovarsi un'attività lavorativa stabile, ciò che ha provocato ingenti
spese assistenziali di oltre fr. 58'000.--.
6.4. I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico
nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento fermo
C-4486/2010
Pagina 15
e deciso da parte delle autorità amministrative. Le persone che ne sono
coinvolte devono attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di ri-
fiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività
dai gravi pericoli legati alla circolazione di sostanze stupefacenti. A questo
titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il sem-
plice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la so-
cietà, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e
dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che
violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della
Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giu-
risprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta
di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, vedi inoltre l'allegato alla diret-
tiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1).
6.5. Per quanto attiene alla proporzionalità di tale decisione, si constata
che all'interessato è stata concessa a più riprese la possibilità di rivedere il
suo comportamento, considerato che risiedeva in Svizzera da quando
aveva 6 anni. Di conseguenza le autorità cantonali hanno emesso ben 8
decisioni di ammonimento prima di pronunciare la decisione del 24 giugno
2009, dovuta anche all'ingente carico assistenziale cagionato. Sebbene il
ricorrente sia stato avvertito di una possibile espulsione egli ha continuato
a delinquere, aggravando il suo comportamento, tant'è che l'ultima con-
danna subita, risulta essere la più pesante, essendo egli stato condannato
a 15 mesi di detenzione da espiare.
Nell’ambito dell’espiazione della pena privativa di libertà, il ricorrente ha
postulato con istanze del 10 agosto 2007, del 26 agosto 2008 e del 16
novembre 2009 la liberazione condizionale. Le istanze sono state tutte re-
spinte dal Giudice dell’applicazione della pena con decisioni del 6 settem-
bre 2007, del 9 settembre 2008 e del 18 dicembre 2009. La competente
autorità ha infatti formulato una prognosi negativa corroborata dalla con-
statazione che il ricorrente non intendeva sottoporsi ad una cura terapeu-
tica per curare i suoi problemi di dipendenza, il rischio è dunque stato con-
siderato tale da non permettere una liberazione anticipata. In particolare,
dall'ultima decisione del 18 dicembre 2009, si evince che "il comporta-
mento del ricorrente è stato marcato dal procedimento disciplinare del 9
dicembre 2009, quando al rientro da un congedo egli ha tentato di intro-
durre in Sezione aperta un flaconcino contenente metadone, con conse-
guente punizione di cinque giorni di isolamento cellulare di rigore.… Nel
caso concreto i precedenti di A._______, pesano sicuramente negativa-
mente nell'ambito della prognosi da elaborare a norma di legge… Quel che
lascia ancor più perplessi è la mancanza di volontà, chiaramente espressa
C-4486/2010
Pagina 16
da A._______, di affrontare con decisione la problematica della sua prolun-
gata politossicomania… Senza questa presa di coscienza, con la conse-
guente decisione di strutturare un progetto di presa a carico all'esterno, egli
continuerà a vivere di fatto ai margini della società, esposto così ad un alto
rischio di recidiva "(cfr. pag. 3 e 4 della precitata decisione).
Quand’anche l’interessato si trovi attualmente in un Centro specializzato al
fine di curare la sua tossicodipendenza, come rettamente dichiarato
dall’autorità inferiore, tale tipo di terapia può essere notoriamente di lunga
durata e presuppone una forte determinazione e un costante impegno nel
tempo. Allo stadio attuale, gli effetti esplicati dalla terapia non possono an-
cora essere valutati ed il rischio di recidiva non può dunque essere escluso.
6.6. In queste circostanze, in ragione della natura delle infrazioni com-
messe dal ricorrente, della reiterazione delle stesse, della durata delle
pene di detenzione in particolare dell'ultima condanna, il Tribunale consi-
dera che l'interessato rappresenti ancora una minaccia reale e attuale per
l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi delle norme e della giurisprudenza
comunitaria. Le condizioni per derogare al principio della libera circolazione
delle persone sono dunque chiaramente adempiute.
7.
Nel suo ricorso, l'interessato ha affermato che in Ticino vi abita suo figlio e
la sua famiglia. Egli fa implicitamente valere l'applicazione dell'art. 8 CEDU.
7.1. A tale proposito, il Tribunale osserva che oggetto della presente causa
è il divieto d'entrata. Un'eventuale violazione della protezione della vita fa-
miliare ai sensi dell'art. 8 CEDU va di principio fatta valere nel quadro della
procedura cantonale volta al rilascio del permesso di soggiorno.
7.2. Ai sensi della predetta disposizione uno straniero può, secondo le cir-
costanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare
garantito dalla suddetta disposizione convenzionale per impedire la divi-
sione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto
garantitogli (DTF 130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tutta-
via, affinché possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una re-
lazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a be-
neficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr. in particolare DTF
129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr,
inoltre ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, Rivista di diritto Amministrativo e di
Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve tener conto che l'art. 13
C-4486/2010
Pagina 17
Cost., il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 par. 1 CEDU e
che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o
protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2).
7.3. Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare,
in virtù dell'art. 8 par. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli
stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori
e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). A
questo proposito, si deve prendere in considerazione l'intensità della rela-
zione tra il genitore ed il figlio, nonché la distanza che separerebbe lo stra-
niero dalla Svizzera nel caso in cui l'autorizzazione di soggiorno gli fosse
rifiutata (DTF 120 Ib 22 precitato e riferimenti ivi citati; cfr. inoltre le sen-
tenze del Tribunale federale 2A.617/2004 dell'11 febbraio 2005,
2A.119/2004 del 5 marzo 2004. consid. 3.1; Alain Wurzburger, op, cit., p.
288). Secondo una costante giurisprudenza, la relazione familiare tra il
bambino minorenne ed il genitore a beneficio di un diritto di visita non ne-
cessità la presenza di quest'ultimo in Svizzera, eccezion fatta per delle cir-
costanze speciali. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in
comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero,
regolando le modalità di questo diritto per quanto attiene alla sua frequenza
e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere più complicato in
ragione della partenza del ricorrente verso il suo paese d'origine (cfr. in
particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta inoltre le decisioni del Tri-
bunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 4.2.1 e
2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3).
7.4. Si osserva inoltre che seppure uno straniero possa prevalersi del diritto
al rispetto della sua vita privata e familiare, la protezione conferita della
norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente
all'art. 8 par. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'e-
sercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca
una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza
nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la preven-
zione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei
diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere
alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una
parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra,
l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF
134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 e la giurisprudenza ivi citata concernente un
permesso di soggiorno in Svizzera).
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Pagina 18
7.5. L’interessato fa valere il suo diritto di visita al figlio che vive in Ticino
assieme alla madre. Come tuttavia osservato precedentemente (cfr. con-
sid. 7.3) l’esercizio del diritto di visita non presuppone obbligatoriamente la
residenza del ricorrente nel Paese in cui vive suo figlio. Visto che il ricor-
rente risiede in Italia, egli può esercitare il suo diritto di visita anche
dall’estero, sebbene ciò non sia privo di certe difficoltà organizzative. Non
da ultimo, come osservato dall'UFM, sussiste la possibilità di sospendere
per un breve periodo il divieto d'entrata per motivi famigliari.
Inoltre, come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti,
con il suo atteggiamento il ricorrente ha violato ripetutamente l'ordine e la
sicurezza pubblici cui le autorità amministrative sono chiamate a garantire
la protezione. Egli ha perseverato in questa condotta senza dimostrare al-
cuna volontà di dare una svolta alla sua esistenza. Pertanto l'interesse pub-
blico al suo allontanamento dal territorio svizzero prevale manifestamente,
in ragione della reiteratezza delle infrazioni di cui quest'ultimo si è reso col-
pevole, sul suo interesse privato a farvi ritorno. La misura emanata nei suoi
confronti è pertanto giustificata ai sensi dell'art. 8 par. 2 CEDU.
Visto quanto precede egli non può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi
alla separazione dal figlio risultante dalla misura di allontanamento in que-
stione.
8.
Tenuto conto di quanto esposto, la ponderazione degli interessi in presenza
conduce quindi il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allon-
tanamento del ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di que-
st'ultimo a poter recarvisi senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene inol-
tre che un divieto d'entrata della durata di 10 anni appaia proporzionato
allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con
questa misura e che, sebbene il ricorrente abbia iniziato una terapia disin-
tossicante, la sua situazione personale non può ancora essere ritenuta sta-
bile in modo da consentire una riduzione della durata del provvedimento
emanato nei suoi confronti, considerati le diverse condanne subite e la di-
pendenza da stupefacenti che si è protratta per ben oltre un decennio.
9.
Ne discende che l'UFM con decisione del 21 maggio 2010 non ha né vio-
lato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'auto-
rità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49
PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
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Pagina 19
10.
Il ricorrente è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con deci-
sione incidentale del 23 novembre 2010, pertanto non si prelevano spese
processuali.
In assenza di una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza,
esse sono determinate dall'insieme delle circostanze della fattispecie, della
sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto (art. 65 cpv. 5 PA in rela-
zione con l'art. 14 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale (TS-TAF, RS 173.320.2). Nella fattispecie il Tribunale considera che
un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili appaia equa. Si rende
attento il ricorrente che, giusta l'art. 65 cpv. 4 PA, ove la parte cessi di es-
sere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato alla
cassa del Tribunale.
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Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un’indennità per le spese ripetibili di fr.
1'500.--, la quale è posta a carico della cassa del Tribunale amministrativo
federale.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario di informazione per il
pagamento)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti
scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni,
i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: