B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-449/2012
S e n t e n z a d e l 2 5 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Luigi Potenza, via della Repubblica 23,
IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 29 novembre 2011).
C-449/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il …, coniugata, ha lavorato in Svizzera
dal 1988 al 1999, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Dopo il suo rientro in
Italia, avvenuto nel 1999, l'assicurata non ha più svolto nessuna attività
lucrativa, dedicandosi ai lavori della propria economia domestica. Il 30
giugno 2008, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza
sociale (INPS), ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita
d'invalidità svizzera, la cui istruzione ha permesso di evidenziare la
diagnosi di sindrome ansioso-depressiva con disturbi da attacchi di
panico, di cardiopatia ipertensiva, d'artrosi delle mani e dei piedi, di
sovrappeso e di esiti da isterectomia. Con progetto di decisione del 10
novembre 2008 e decisione del 13 gennaio 2009, l'UAIE ha respinto la
domanda di rendita in difetto di un'incapacità lavorativa media sufficiente.
Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato ricorso a questo
Tribunale, che lo ha parzialmente accolto mediante sentenza dell'8 marzo
2010, disponendo il rinvio dell'incarto all'UAIE per eseguire, in particolare,
una perizia psichiatrica approfondita (doc. 1 a 79). Questa sentenza è
cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata.
B.
Nel prosieguo della procedura l'UAIE ha acquisito, tra gli altri, i documenti
seguenti:
- il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, del
14 giugno 2010 (doc. 86), dal quale si evince, in particolare, che
l'economia domestica dell'assicurata si compone di tre persone, viventi in
uno spazio di sette locali e mezzo, e che le mansioni casalinghe vengono
svolte in parte dall'assicurata con l'ausilio di membri della sua famiglia e
di persone esterne, durante otto ore alla settimana,
- il questionario per l'assicurato, del 14 giugno 2010 (doc. 87), da cui
traspare che l'interessata non lavora più dal giugno 1999, data del suo
rientro in Italia, che è stata da ultimo attiva in Svizzera come addetta alle
pulizie, cinque ore al giorno e trenta alla settimana, con un salario di
Fr. 21.- all'ora e 2'000.- al mese, e che già nell'aprile 1998 aveva dovuto
interrompere il suo lavoro per ragioni di salute e subire in seguito un
intervento chirurgico,
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- un rapporto ospedaliero italiano del 28 luglio 2010 (doc. 88), in cui è
rilevata in sostanza una dolenzia diffusa con quadro simile ad una
fibromialgia,
- una relazione socio-sanitaria italiana del 5 agosto 2010 (doc. 89),
diagnosticante una sindrome ansioso-depressiva con disturbi da
conversione, dei disturbi da attacchi di panico ricorrenti in trattamento
farmacologico ed un'obesità marcata, la prognosi essendo imprecisa vista
la cronicità delle condizioni psicopatologiche, le quali comportano
comunque una limitazione significativa del rendimento lavorativo e della
vita relazionale,
- una perizia particolareggiata E 213 del dott. B._______, medico
dell'INPS, del 9 agosto 2010 (doc. 90), diagnosticante, nel quadro di
condizioni di salute peggiorate, una sindrome ansioso-depressiva con
disturbi da attacco di panico, una cardiopatia ipertensiva, un'artrosi delle
mani e dei pieni nonché un'obesità, e nella quale è precisato che
l'assicurata è in grado di svolgere lavori leggeri senza controindicazioni,
ma non più il suo ultimo lavoro, il grado d'invalidità essendo valutato,
secondo criteri propri del diritto italiano, al 60%.
C.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servizio
medico, nella persona del dott. C._______, il quale ha espresso la
necessità, il 29 ottobre 2010 (doc. 93), di eseguire una perizia psichiatrica
in Svizzera. Dal canto suo, la dott.ssa D._______, pure medico dell'UAIE,
ha precisato, il 10 novembre 2010 (doc. 95), che bisognava eseguire
contemporaneamente un esame dettagliato reumatologico e cardiologico.
L'UAIE ha commissionato l'esecuzione della perizia pluridisciplinare al
Servizio d'accertamento medico (SAM) di Bellinzona.
Il rapporto peritale è stato redatto dalle dott.sse E._______e F._______il
23 agosto 2011 (doc. 116), sulla base dei rispettivi rapporti dei dottori
G._______, reumatologo, del 3 maggio 2011 (doc. 111), H._______,
neurologo, del 4 maggio 2011 (doc. 113), I._______, psichiatra, e
L._______, cardiologo, entrambi del 5 maggio 2011 (doc. 112 e 115),
dopo l'esecuzione di accertamenti ambulatoriali avvenuti dal 2 al
5 maggio 2011.
Nella perizia è posta la diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa,
di alterazioni degenerative del rachide cervicale (bulging discale C5/6 e
ernia discale C6/7), di sindrome mista ansioso-depressiva e d'ansia
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episodica parossistica, come pure la diagnosi, senza una tale influenza,
d'ipertensione arteriosa, di lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale, di
dolori diffusi al cingolo scapolare ed agli altri arti non spiegati da patologia
neurologica, di sindrome algica generalizzata aspecifica, di
decondizionamento muscolare, di piedi cavi bilaterali con alluce valgo
prevalentemente a sinistra e dita a martello dalle due parti, di disturbi
statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con ampia scoliosi
sinistroconvessa toracolombare) e d'obesità (100 kg per una statura di
1.62 metri).
Nella perizia è valutata una capacità lavorativa globale del 70%, da
febbraio 2008, vale a dire dall'inizio della cura psichiatrica presso il
dott. M._______(cfr. doc. 58 e 59), sia per l'attività d'ausiliaria delle pulizie
che per quella di casalinga, la diminuzione del 30% della capacità
lavorativa essendo intesa come riduzione del rendimento sull'arco di una
giornata lavorativa normale di otto o nove ore, e ciò soprattutto a causa
della patologia psichiatrica e per motivi reumatologici. È peraltro precisato
che le riduzioni del rendimento del 30% non devono essere sommate, ma
integrate, nella misura in cui entrambe sono dovute ad una maggiore
affaticabilità e lentezza, implicanti pause più frequenti durante il lavoro.
Da un punto di vista prettamente reumatologico è osservato che
l'assicurata può eseguire al 100% lavori confacenti, di cui sono descritti i
limiti funzionali, mentre è dichiarata essere in grado di svolgere l'attività
d'ausiliaria delle pulizie a tempo pieno, ossia per otto o nove ore al
giorno, ma con una diminuzione del rendimento del 30% dal 19 novembre
2009, e del 10% dal 14 dicembre 2009, e le mansioni domestiche pure a
decorrere da quest'ultima data e con una diminuzione del 10%.
D.
Il 30 agosto 2011 la dott.ssa D._______ si è pronunciata sul caso (doc.
118), riprendendo in toto le conclusioni del SAM relative alla diagnosi e
all'incapacità lavorativa, dimodoché l'UAIE ha messo a punto un progetto
di decisione il 1° settembre 2011 (doc.119 ), con il quale ha prospettato
all'assicurata il rigetto della sua domanda di rendita, invitandola nel
contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta
giorni. Dopo avere chiesto, ed ottenuto, una copia dell'incarto,
l'assicurata, per il tramite del suo avvocato, ha trasmesso all'UAIE le
proprie osservazioni il 14 novembre 2011, consistenti in una relazione del
dott. N._______, chirurgo, in cui è riconosciuta in particolare un'incapacità
lavorativa superiore al 40% (doc. 120 a 124).
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La dott.ssa D._______ ha preso posizione sulla detta relazione il 25
novembre 2011 (doc. 126), rilevando che essa si limita a valutare
diversamente la stessa situazione medica di quella documentata dal
SAM, le cui conclusioni rimangono dunque valide. Di conseguenza, il
29 novembre 2011, l'UAIE ha emanato una decisione di rigetto della
domanda di rendita presentata dall'assicurata nel 2008 (doc. 128).
E.
Contro questa decisione l'assicurata, rappresentata dal proprio avvocato,
ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 20 gennaio
2012, chiedendo l'annullamento della stessa in quanto "assolutamente
immotivata" e "ingiusta per quelle che sono le [sue] reali considerazioni di
salute".
L'UAIE ha risposto al ricorso il 25 maggio 2012, chiedendone il rigetto con
la conseguente conferma della decisione impugnata.
F.
La ricorrente ha replicato il 9 luglio 2012, producendo due rapporti medici,
uno del dott. O._______, ortopedico, del 1° febbraio 2012, e l'altro del
dott. N._______, psichiatra, del 13 marzo 2012, sui quali si è pronunciata
la dott.ssa D._______ il 3 agosto 2012 (doc. 130), sottolineando che essi
non presentano elementi che permettano di mettere in dubbio le
conclusioni della perizia del SAM.
L'UAIE ha quindi brevemente duplicato il 7 agosto 2012, ribadendo l'esito
da riservare al ricorso.
G.
Con decisione incidentale del 10 agosto 2012, questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-, il quale è stato saldato l'11 settembre 2012. La
ricorrente non ha peraltro più presentato osservazioni.
C-449/2012
Pagina 6
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
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l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità
europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera
circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra parte, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS
0142.112.681).
2.2 L'Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale (art. 8 ALC), è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012
del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso
in esame rimane regolato, a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI, dalla
versione dell'Allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (RU 2002 1527,
2006 979 e 995, 2006 5851, 2009 2411 e 2421), in base alla quale le
parti contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831),
normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce dal 1° giugno
2002 o successivamente, e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza
sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del
Regolamento n. 1408/71), ed il Regolamento (CEE) n. 574/71 del
Consiglio, del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del Regolamento n.
1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845).
2.3 Secondo l'art. 3 del Regolamento n. 1408/71, i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità
di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono
sospesi con l'entrata in vigore del presente Accordo, qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II, non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
C-449/2012
Pagina 8
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003, consid. 2).
3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, si
applicano quindi in concreto, ma non le norme della 6a revisione della LAI
(primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011
5659; FF 2010 1603). Sono inoltre applicabili le disposizioni della LPGA,
se e per quanto la LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
4.
Il periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende fino al
29 novembre 2011, data della decisione avversata, visto che il giudice
delle assicurazioni sociali deve analizzare, come appena ricordato al
consid. 3, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, anche se può
tenere conto dei fatti verificatisi dopo tale data, quando essi possono im-
porsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione ante-
riore alla decisione stessa (DTF 130 V 138 e 445, 121 V 366 consid. 1b,
116 V 248 consid. 1a).
5.
La ricorrente contesta innanzitutto la validità formale della decisione
dell'UAIE, sostenendo che la stessa sarebbe "assolutamente immotivata"
e pertanto "inaccettabile".
6.
6.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista all'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile
1999 (Cost, RS 101), comprende il diritto per l'assicurato di prendere
conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di
esprimersi prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di
produrre delle prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle
prove essenziali, di prenderne conoscenza e di potersi esprimere in
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merito, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da
emanare (DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel
quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è
consacrato dagli art. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29 a
33 (diritto di essere sentito stricto sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di
ottenere una decisione motivata).
6.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle
norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA), l'obbligo per l'autorità di
motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari ed a tutte le
persone interessate di comprenderla e di impugnarla, ed in modo da
rendere possibile all'autorità di ricorso adita di esercitare
convenientemente il suo controllo (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97
consid. 2b, 122 IV 8 consid. 2c, 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la
sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006/ 2A.497/2006 del 15 ottobre
2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i
problemi pertinenti (DTF 126 I 97 consid. 2b, 122 IV 8 consid. 2c). Per
adempiere a tali esigenze è sufficiente che il giudice (o l'autorità)
menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua
decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata
di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (DTF
menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla
complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle
conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la
libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata
arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più le esigenze legate alla
motivazione della decisione devono essere elevate (DTF 112 Ia 107
consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata).
Sebbene la motivazione debba fare emergere le riflessioni dell'autorità in
merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato
la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i
fatti, le argomentazioni e i mezzi di prova invocati dalle parti, ma può
limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la
risoluzione della causa (DTF 126 I 97 consid. 2b, 112 Ia 107 consid. 2b).
È sufficiente che l'amministrazione indichi brevemente i motivi della
decisione e quali sono gli elementi alla base di quest'ultima (DTF 124 V
180 consid. 1a, confermata con la sentenza del Tribunale federale del
9 maggio 2000, in re I., ed in Pra 2001, n. 71, consid. 1 a/bb).
6.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
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l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito favorevole del ricorso nel merito (DTF 126 I 19
consid. 2d/bb, 126 V 130 consid. 2b, 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto
di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha
emanato la decisione, ha preso posizione in merito alle argomentazioni
decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha
avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di
ricorso che disponga di piena cognizione (DTF 133 I 201 consid. 2.2,
130 II 530 consid. 7.3, 126 V 130 consid. 2b, 124 V 389 consid. 5a e 180
consid. 4a).
6.4 In concreto, se la motivazione della decisione impugnata risulta
effettivamente essere succinta, ciò non ha comunque impedito la
ricorrente di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore.
Nell'ambito del ricorso, infatti, ha potuto difendersi in maniera corretta,
nella misura in cui è stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si
fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata. Tuttavia, anche se la
decisione fosse considerata non sufficientemente motivata, si rileva che
tale carenza sarebbe sanata dal ricorso davanti a questo Tribunale, che
dispone di un pieno potere d'esame (fatti e diritto).
Visto quanto precede, la censura della ricorrente in ordine all'insufficienza
della motivazione e, quindi, alla violazione del suo diritto di essere sentita,
deve essere respinta.
7.
La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo implicitamente che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita
d'invalidità.
8.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, una cittadina italiana deve,
cumulativamente, essere invalida ai sensi della legge svizzera ed avere
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni (art. 36
LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del Regolamento n. 1408/71).
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In concreto, è pacifico che la ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida
ai sensi di legge.
9.
9.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
9.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il
quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate
solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è
cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
9.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto
dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a
partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
9.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o
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Pagina 12
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
9.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84). La documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
9.6 Occorre precisare che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete, e dal quale non si
può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è
determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete (art. 5 e 28 cpv. 2bis LAI e art. 8 cpv. 3
LPGA, art. 28a cpv. 2 LAI dal 1° gennaio 2008; metodo specifico). L'art.
27 OAI precisa che, per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell'economia domestica, s'intendono gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica
utilità.
Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità di
una persona assicurata che non esercita più un'attività lucrativa, si deve
verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se non fosse subentrata
l'invalidità. In altre parole, lo statuto dell'assicurato viene determinato
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valutando se lo stesso, da sano, quindi se non fosse subentrato il danno
alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia
domestica o ad un'occupazione remunerata, e questo tenendo conto
dell'evoluzione della situazione fino all'emanazione della decisione
impugnata. L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa dove
tale eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica, con un grado di verosimiglianza preponderante
(DTF 133 V 504 consid.3.3, 125 V 150 consid. 2c e 117 V 194 consid.
3b).
10.
Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 pag. 109).
11.
11.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in particolare, dalla perizia E 213 del dott. B._______, medico
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dell'INPS, del 9 agosto 2010 (doc. 90), dal rapporto peritale delle
dott.sse E._______e P._______, medici del SAM, del 23 agosto 2011
(doc. 116), e dalla presa di posizione della dott.ssa D._______, medico
dell'UAIE, del 30 agosto 2011 (doc. 118), risulta la diagnosi, con
influenza sulla capacità lavorativa, di alterazioni degenerative del
rachide cervicale (bulging discale C5/6 e ernia discale C6/7), di
sindrome mista ansioso-depressiva e d'ansia episodica parossistica,
come pure la diagnosi, senza una tale influenza, d'ipertensione
arteriosa, di lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale, di dolori
diffusi al cingolo scapolare ed agli altri arti non spiegati da patologia
neurologica, di sindrome algica generalizzata aspecifica, di
decondizionamento muscolare, di piedi cavi bilaterali con alluce valgo
prevalentemente a sinistra e dita a martello dalle due parti, di disturbi
statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con ampia scoliosi
sinistroconvessa toracolombare) e d'obesità (100 kg per una statura di
centosessantadue centimetri).
Questa diagnosi è univoca agli atti e incontestata, dimodoché non vi
sono motivi per scostarsene.
11.2 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, il
dott. B._______ ha constatato, nella sua perizia E 213, che la ricorrente
è in grado di svolgere lavori leggeri senza controindicazioni, ma non più il
suo ultimo lavoro, il grado d'invalidità essendo valutato, secondo criteri
propri del diritto italiano, al 60%.
Gli specialisti del SAM hanno invece valutato, nel loro rapporto peritale,
una capacità lavorativa globale del 70% da febbraio 2008, vale a dire
dall'inizio della cura psichiatrica presso il dott. M._______(cfr. doc. 58 e
59), sia per l'attività d'ausiliaria delle pulizie che per quella di casalinga,
intendendo la diminuzione del 30% della capacità lavorativa come
riduzione del rendimento sull'arco di una giornata di lavoro normale di otto
o nove ore, e ciò soprattutto a causa della patologia psichiatrica e per
motivi reumatologici. I periti hanno specificato che le riduzioni del
rendimento del 30% per le due attività non devono essere sommate, ma
integrate, nella misura in cui entrambe sono dovute ad una maggiore
affaticabilità e lentezza, implicanti pause più frequenti durante il lavoro.
Dal punto di vista psichiatrico, nella perizia è rilevato che la riduzione del
rendimento deriva dal fatto che la ricorrente presenta uno stato di
patimento psichico, caratterizzato da una fragilità mentale iniziale
aggravata da un'insufficiente capacità ad adeguarsi al contesto culturale
svizzero, con episodi recidivanti d'ansia parossistica, patimento che non
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può però essere considerato particolarmente destabilizzante, visto che le
sedute di psicoterapia con il dott. M._______avvengono una volta ogni tre
mesi e che la loro frequenza non è stata aumentata. Dal lato
reumatologico, nella perizia la riduzione del rendimento è imputata, in
sostanza, ad un quadro algico tendenzialmente ubiquitario,
prevalentemente diurno, d'intensità variabile, con la precisazione che
sono presenti quindici dei diciotto punti fibromialgici positivi, ripartiti
simmetricamente sulle parti superiore ed inferiore del corpo, ma anche
due punti di controllo positivi, ciò che rivela il carattere aspecifico della
sintomatologia algica generalizzata.
Questa valutazione medico-teorica della capacità lavorativa è stata
confermata dalla dott.ssa D._______ il 30 agosto e 25 novembre 2011
(doc. 118 e 126), nonché, nell'ambito della presente procedura, il
3 agosto 2012 (doc. 130), rilevando ogni volta, in sostanza, l'assenza di
nuovi elementi medici suscettibili di mettere in discussione le conclusioni
chiaramente argomentate dei periti del SAM.
11.3 Tenuto conto di quanto precede, questo Tribunale non può che
constatare, seguendo il parere dettagliatamente esposto dai periti del
SAM e confermato dalla dott.ssa D._______, che, a decorrere da
febbraio 2008, ossia dall'inizio della cura psichiatrica presso il dott.
N._______, la ricorrente rivela un'incapacità lavorativa del 30%, dai punti
di vista psichiatrico e reumatologico presi insieme, intesa come riduzione
del rendimento sull'arco di una giornata lavorativa di otto o nove ore, e ciò
sia rispetto all'attività d'ausiliaria delle pulizie, sia rispetto a quella di
casalinga. Questo Tribunale rileva peraltro che, in concreto, è giustificato
determinare il grado d'invalidità riferendosi al limite percentuale della
capacità lavorativa residua nell'ultima attività svolta (in tedesco,
"Prozentvergleich"), visto che esso è notevole (70%) e che non è
possibile realizzare un reddito più importante in attività sostitutive
confacenti (DTF 114 V 310 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale
9C_129/2008 del 7 agosto 2008 consid. 3.3.1).
12.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
13.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
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le spese processuali sono poste a carico della ricorrente e compensate
con l'anticipo versato l'11 settembre 2012.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Tenuto conto dell'esito della procedura, non si assegnano alla
ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente e compensate
con l'anticipo versato l'11 settembre 2012.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: