B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4493/2012
S e n t e n z a d e l 9 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Daniel Stufetti, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 20 luglio 2012).
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Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 20 luglio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'in-
validità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato ad
A._______, cittadino italiano, nato il , che, in seguito a procedura di revi-
sione, la rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (tre quarti) di
cui era al beneficio dal 1° ottobre 2008 (doc. 29), sarebbe stata soppres-
sa dal 1° settembre 2012 (doc. 108);
con il ricorso depositato il 28 agosto 2012, A._______, regolarmente rap-
presentato dal Patronato INCA di Basilea, chiede, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e il ripristino del suo diritto
a tre quarti di rendita AI;
a suffragio delle sue conclusioni ha esibito un referto neuropsichiatrico del
20 agosto 2012 a cura del Dott. T.______;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 4 set-
tembre 2012, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricor-
so ed alla documentazione esibita;
ulteriore documentazione in materia neurochirurgica è pervenuta a que-
sto Tribunale il 9 novembre 2012 (attestato di un laboratorio di terapia an-
talgica del 29 ottobre 2012 e certificato del Dott. Soldati, neurochirurgo,
del 28 aprile 2012);
questa nuova documentazione è stata inviata all'autorità inferiore;
ricevuta l'impugnativa ed i documenti menzionati, l'UAIE ha sottoposto gli
atti al proprio consulente medico (Dott. Imobersteg) che, nel rapporto del
14 novembre 2012, dopo consulto di uno specialista in psichiatria, ha ri-
tenuto indispensabile far eseguire una visita (bi-disciplinare) in neurologia
e psichiatria (doc. 112);
nel suo preavviso del 20 novembre 2012, l'UAIE ha pertanto proposto
l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché
possa riprendere l'istruzione della revisione procedendo ai nuovi accer-
tamenti sanitari;
mediante ordinanza del 30 novembre 2012, copia della risposta di causa
dell'UAIE (e del parere del Dott. Imobersteg) è stata inviata al rappresen-
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tante del ricorrente, al quale è stata offerta la possibilità di esprimersi in
merito;
con scritto del 6 dicembre 2012, il Patronato INCA ha manifestato l'inten-
zione del proprio assistito di aderire alla soluzione prospettata dall'autorità
inferiore;
e considerato in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ri-
correre chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposi-
zione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso, depositato il 28 agosto 2012, è tempestivo ed ossequioso dei
requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare
adesione: un'istruttoria complementare in neurologia e psichiatria appare
indispensabile dal momento che quella amministrativa precedente appare
carente e non attuale (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A._______;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
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dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal Dott. Imo-
bersteg, ossia con investigazioni supplementari in neurologia e psichiatri-
a;
certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione pre-
vista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'in-
carto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 con-
sid. 4.4.1.4);
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si
giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili
di 1'000 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che annullata l'impugnata de-
cisione del 20 luglio 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore per-
ché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità di 1'000 franchi a tito-
lo di spese ripetibili, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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