B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4497/2013
Sen t en z a d e l 2 f e bb r a i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Beat Weber, Markus Metz,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Pietro Cella,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
importo della rendita (decisione su opposizione del 2 luglio
2013).
C-4497/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1946, coniugato, in data 14 aprile
2011 ha formulato un'istanza alla Cassa svizzera di compensazione (CSC)
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vec-
chiaia (doc. 5 dell'incarto della CSC, doc. 5). L'interessato non beneficiava,
al momento della richiesta, di una rendita svizzera d'invalidità (doc. 15
pagg. 1-9).
Con decisione su opposizione del 2 luglio 2013 (doc. 20 e 21) l'autorità di
prime cure ha erogato all'interessato una rendita di vecchiaia di fr. 26.- al
mese e una rendita completiva in favore della moglie di fr. 8.- al mese a far
tempo dal 1° agosto 2011, rispettivamente, di fr. 27.- e fr. 8.- mensili dal 1°
gennaio 2013. La rendita è stata calcolata in base ad una durata di contri-
buzione di un anno e un mese, un reddito annuo medio di fr. 8'352.- dal 1°
agosto 2011 e di fr. 8'424.- dal 1° gennaio 2013 e ad una scala delle rendite
1 (v. doc. 17).
B.
Contro il citato provvedimento il 3 agosto 2013 (cfr. timbro postale) l'inte-
ressato ha interposto ricorso, controfirmato dall'avvocato Pietro Cella, al
Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo la concessione di "una
pensione di vecchiaia di inabilità nella misura di legge". A motivazione del
gravame l'interessato adduce che il trattamento pensionistico erogatogli
dalla CSC deve essere integrato al minimo di legge alla luce degli accordi
stipulati dalla Comunità europea ed in vigore anche per la Svizzera, in
quanto egli è invalido dal 1987, in misura totale dal 1997, mentre la moglie
è invalida nella misura dell'80% (doc. TAF 1).
C.
Nella risposta al ricorso dell'11 ottobre 2013 (doc. TAF 3), richiamate le
disposizioni legali in vigore, in particolare l'Accordo sulla libera circolazione
(ALC) ed i relativi regolamenti, tenuto conto di un periodo di contribuzione
di un anno e un mese ed eseguita la formula per il calcolo del reddito annuo
medio, in base alle disposizioni della LAVS, la CSC ha proposto la reie-
zione del gravame e la conferma della decisione su opposizione del 2 luglio
2013.
D.
Con replica del 15 novembre 2013 (doc. TAF 6) l'interessato ha ribadito "il
riconoscimento dell'integrazione al minimo vitale della prestazione di vec-
C-4497/2013
Pagina 3
chiaia", come sarebbe previsto dall'ordinamento previdenziale italiano ("mi-
nimo INPS") ed in applicazione degli art. 4, 5 e 58 del regolamento (CE) n.
883/2004. Secondo il ricorrente, ove nello stato di residenza del richiedente
sia previsto un determinato beneficio, questo dev'essere riconosciuto an-
che dagli altri stati membri. Ha infine ribadito di essere stato riconosciuto
invalido nella misura del 67% (due terzi) nel 1988 ed ha allegato il formu-
lario E 213 del 4 gennaio 1988.
E.
Con duplica del 22 aprile 2014 (doc. TAF 8) l'autorità inferiore ha rilevato
che il ricorrente non ha contestato né la durata contributiva né il calcolo
della prestazione erogata, limitandosi a chiedere che la CSC gli eroghi una
prestazione che esula dalle sue attribuzioni legali, in quanto fondata sulla
legislazione italiana. In particolare indica che la domanda del ricorrente su-
pera manifestamente quanto previsto dalla LAVS (RS 831.10), il cui carat-
tere è assicurativo, non assistenziale. Per il resto la CSC ribadisce quanto
rilevato nella risposta dell'11 ottobre 2013 (di cui al doc. TAF 3).
F.
Il 30 maggio 2014, nelle osservazioni alla duplica (doc. TAF 11), il ricorrente
ha rinviato alle argomentazioni di cui alla replica (di cui al doc. TAF 6). Le
stesse sono state trasmesse per conoscenza all'autorità inferiore con prov-
vedimento del 23 dicembre 2014 (doc. TAF 13).
G.
Con scritto del 4 dicembre 2014, pervenuto al TAF il 9 dicembre 2014 (tra-
mite fax), il ricorrente ha chiesto informazioni in merito allo stato della
causa in oggetto (doc. TAF 12).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro
C-4497/2013
Pagina 4
le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa-
zione (CSC).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura
in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura
in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le di-
sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
2.
Oggetto del contendere è l'ammontare della rendita di vecchiaia erogata
ad A._______ e alla moglie. Il ricorrente non contesta né la durata contri-
butiva né il calcolo della prestazione erogatagli dalla CSC, bensì chiede,
richiamandosi all'ALC (RS 0.142.112.681), che venga ammesso in suo fa-
vore un importo minimo legale, fondato sulla legislazione italiana, segna-
tamente che venga riconosciuta "l'integrazione al minimo vitale della pre-
stazione di vecchiaia", in quanto i coniugi presentano da anni un'incapacità
di guadagno (doc. TAF 1 e 6).
3.
3.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia
gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i
64 anni.
Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di
vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno
un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicu-
rata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e
se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se pre-
senta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso 2 lettere b
e c LAVS (art. 50 OAVS).
3.2 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate
in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contri-
buto completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di
C-4497/2013
Pagina 5
contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona
presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della
sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato in
particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa non-
ché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 di-
cembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.
Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS,
i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il com-
pimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune
contributive (art. 52b OAVS).
Al riguardo le direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali preci-
sano che, quando la durata di contribuzione di un assicurato è incompleta,
i periodi di contribuzione compiuti dopo il 1° gennaio dell'anno che segue il
compimento dei 17 anni sono computati ai fini di colmare le lacune (cfr.
Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants
et invalidité fédérale, in vigore dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio
2014, no. 5034).
3.3 Giusta l'art. 51bis OAVS l'Ufficio federale stabilisce ogni anno i fattori di
rivalutazione dell'ammontare dei redditi dell'attività lucrativa secondo l'arti-
colo 30 capoverso 1 LAVS (cpv. 1).
Le direttive summenzionate precisano che la somma dei redditi è moltipli-
cata per un fattore di rivalutazione determinato in funzione dell'anno civile
in cui la prima iscrizione determinante è stata effettuata sul conto indivi-
duale (no. 5301).
In caso di durata contributiva completa, la prima iscrizione determinante
nel conto individuale coincide con l'anno che segue quello del compimento
dei 20 anni. Ciò vale anche quando l'anno in questione presenta una la-
cuna contributiva, che è stata completata per mezzo degli anni di gioventù
(no. 5302 delle medesime direttive).
Secondo la cifra no. 5305 delle direttive citate se il periodo di contribuzione
è incompleto, il fattore di rivalutazione si riferirà all'anno civile in cui è stata
registrata la prima iscrizione sul conto individuale, a condizione che l'anno
C-4497/2013
Pagina 6
in questione si situi tra quello che segue il compimento dei 20 anni e quello
durante il quale nasce il diritto alla rendita (eccezione cfr. no. 5034).
4.
Questo Tribunale rileva che il ricorrente non ha contestato gli elementi (pe-
riodo contributivo, reddito annuo medio determinante, scala delle rendite)
considerati dall'autorità inferiore ai fini del calcolo della rendita di vecchiaia,
motivo per cui questa Corte non ha motivo, sulla base delle risultanze pro-
cessuali, di scostarvisi d'ufficio.
4.1 A titolo abbondanziale va evidenziato che, contrariamente a quanto
previsto nelle proprie direttive, segnatamente al no. 5305 citato al consid.
3.3, l'amministrazione ha applicato il fattore di rivalutazione relativo al
1964, che configura un anno di gioventù, utilizzato per colmare lacune del
periodo contributivo (il riporto degli anni di gioventù è possibile anche
quando non vi è stata alcuna iscrizione posteriore all'anno in cui l'assicu-
rato ha compiuto i 20 anni [cfr. sentenza del TAF C-2945/2009 del 7 no-
vembre 2011 consid. 4.3 e 5.1), e non l'anno che segue il compimento del
ventesimo anno di età, e meglio il 1967 (cfr. le Directives concernant les
rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, in
vigore dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio 2014, no. 5301, 5302, 5305
e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 49/05 del 1° dicem-
bre 2005 consid. 2.4).
La conformità alla legge di tale prassi è finora stata lasciata aperta dal TF
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 49/05 consid. 2.3 e
2.4 e sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3) e non
va risolta neppure in questa sede, ritenuto che la questione è irrilevante ai
fini dell'esito della presente procedura.
4.2 Secondo gli estratti del conto individuale dell'interessato i redditi deri-
vanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 1964 al
1965 ammontano a fr. 5'850.- (fr. 4'175.- + fr. 1'675.-; doc. 7 e 17). Que-
st'importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. La
prima iscrizione determinante nel conto individuale, posteriore all'anno del
compimento dei 20 anni, sarebbe avvenuta nel 1967, mentre la prima iscri-
zione effettiva risale all'anno 1964 (cfr. doc. 7 e 17). Il fattore di rivaluta-
zione è quindi pari a 1.319 nel 1967 e a 1.385 nel 1964 (Tabelle delle ren-
dite 2013 pag. 15).
C-4497/2013
Pagina 7
L'utilizzo del fattore di rivalutazione del 1967 – piuttosto che quello del 1964
(relativo agli anni di gioventù), ritenuto dall'autorità di prime cure e più fa-
vorevole al ricorrente – non ha tuttavia alcuna influenza sull'ammontare
della rendita svizzera di vecchiaia, in quanto l'importo ottenuto è, in en-
trambi i casi, inferiore all'importo minimo del reddito annuo medio determi-
nante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 1, ossia fr.
13'920.- (Tabelle delle rendite 2011 pag. 104) e fr. 14'040.- (Tabelle delle
rendite 2013 pag. 104).
In ambedue le ipotesi il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vec-
chiaia di un importo mensile di fr. 26.-, e di una rendita completiva per co-
niuge di fr. 8.-, dal 1° agosto 2011, e di un importo di fr. 27.-, rispettivamente
per la moglie di fr. 8.-, dal 1° gennaio 2013, come calcolato dall'autorità
inferiore (v. doc. 17 e 20).
L'importo della rendita secondo le norme del diritto svizzero va pertanto
confermato.
5.
5.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi-
gore il 1° giugno 2002.
5.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
5.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
C-4497/2013
Pagina 8
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di-
verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corri-
spondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
5.4
5.4.1 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo.
5.4.2 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla le-
gislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di
tale Stato.
5.4.3 Secondo la giurisprudenza nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della pro-
cedura, come pure l'esame delle condizioni per l'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono disciplinate dal diritto in-
terno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). Ciò vale anche nel caso in cui
la persona interessata era assicurata in più Stati (DTF 131 V 371 consid.
5 e 6). Le disposizioni comunitarie implicano infatti un sistema di rendite
parziali erogate dalla Svizzera, da un lato, e da uno Stato dell'Unione eu-
ropea, dall'altro (DTF 130 V 247 consid. 4.2; MICHEL VALTERIO, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, 2011, N
903, pag. 263). Nel calcolo della rendita svizzera non vanno pertanto com-
putati i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato contraente, vi è
C-4497/2013
Pagina 9
tuttavia il diritto ad una rendita estera parziale (DTF 130 V 51 consid. 4 e
5; MURER/STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialver-
sicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2012, ad art. 29,
N 2, pag. 249).
Il calcolo autonomo della rendita ha in particolare potuto essere mantenuto,
in quanto la Svizzera non viola il principio di diritto europeo secondo cui un
contributo calcolato secondo le disposizioni nazionali non può essere infe-
riore al contributo che si ricava dalla somma dei periodi assicurativi e dal
metodo pro rata (cfr. DTF 133 V 329 consid. 4.4; 130 V 51 consid. 5.4).
Ne consegue che, sia in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71,
che in virtù del Regolamento in vigore dal 1° aprile 2012 (n. 883/2004) la
Svizzera è autorizzata, di principio, a calcolare autonomamente le rendite
AVS (DTF 133 V 329 consid. 4.4; 131 V 371; 131 V 390).
5.4.4 Va inoltre aggiunto che l'ALC e i relativi regolamenti non prevedono
né una garanzia dei diritti acquisiti in caso di sostituzione della rendita di
invalidità con una rendita di vecchiaia (DTF 131 V 371 consid. 7) né il ver-
samento di un complemento, da parte del regime di sicurezza sociale, che
versava la rendita di invalidità, nel caso in cui complessivamente le presta-
zioni a cui l'assicurato ha diritto da parte di ciascun regime di assicurazione
per la vecchiaia, è inferiore all'ammontare della pensione o della rendita di
invalidità versata in precedenza (DTF 133 V 329 consid. 4.5; sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni H 281/03 del 27 febbraio 2004 con-
sid. 5; MICHEL VALTERIO, op. cit., N 904, pag. 263).
5.4.5 In DTF 133 V 329 (consid. 6-8) il Tribunale federale (TF) ha tuttavia
statuito che l'art. 20 ALC non preclude ad un assicurato (in quel caso citta-
dino francese domiciliato in Svizzera) la possibilità di beneficiare, in appli-
cazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia delle Comu-
nità europee, di una disposizione più favorevole contenuta in una conven-
zione bilaterale di sicurezza sociale (in concreto quella franco-svizzera)
qualora abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione prima dell'entrata
in vigore dell'ALC. Nel caso concreto la persona interessata ha pertanto
potuto beneficiare del diritto al pagamento di un complemento differenziale
in seguito alla sostituzione di una rendita svizzera d'invalidità (calcolata in
base ai periodi assicurativi di entrambi gli Stati toccati) con due rendite di
vecchiaia di importo inferiore, versate l'una dalla Svizzera e l'altra dalla
Francia.
C-4497/2013
Pagina 10
6.
Alla luce della giurisprudenza federale menzionata la richiesta del ricor-
rente, tendente al riconoscimento dell'integrazione al minimo vitale della
prestazione di vecchiaia, come sarebbe previsto dall'ordinamento previ-
denziale italiano, segnatamente il versamento di un complemento alla ren-
dita di vecchiaia, non può essere accolta. Ne consegue che correttamente
la Cassa convenuta ha calcolato l'ammontare della rendita di vecchiaia
dell'insorgente in base alle disposizioni del diritto svizzero, tenendo conto
quindi dei soli periodi assicurativi svizzeri.
In proposito va in primo luogo rilevato che A._______ non beneficiava di
una rendita di invalidità del diritto svizzero (il diritto alla rendita è stato rifiu-
tato nel 1993 per la seconda volta [cfr. doc. 15]), di conseguenza non po-
teva pretendere una sostituzione della rendita di invalidità con una rendita
di vecchiaia. Se tuttavia ciò fosse stato il caso, l'esito della procedura non
sarebbe mutato, in quanto neppure in questa ipotesi egli avrebbe avuto
diritto ad una rendita fondata su due periodi assicurativi, non essendovi,
come detto, alcun diritto acquisito in tal senso, né il diritto ad un comple-
mento.
Infine non risulta che la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la
Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale conclusa il 14 dicembre
1962 (RS 0.831.109.454.2) preveda una disposizione analoga a quella
conclusa con la Francia, secondo cui vi è il diritto ad un complemento in
caso di sostituzione della rendita di invalidità con due rendite di vecchiaia,
se ne risulta un pregiudizio per l'interessato. Del resto anche se così fosse
nel caso di specie, la richiesta andrebbe in ogni caso respinta. Da un lato
il ricorrente, residente in Italia, non percepisce una rendita di invalidità del
diritto svizzero e pertanto non può porla a confronto, per quanto riguarda
l'importo, con la rendita di vecchiaia. Dall'altro l'interessato non ha eserci-
tato il suo diritto alla libera circolazione prima dell'entrata in vigore dell'ALC.
In simili condizioni la richiesta di complemento integrativo va respinta, in
quanto infondata.
7.
In conclusione alla luce dei suesposti considerandi il ricorso, in quanto in-
fondato, va integralmente respinto.
8.
C-4497/2013
Pagina 11
8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta alcuna indennità per spese ri-
petibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e
2 TS-TAF [RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo
di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso
concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
C-4497/2013
Pagina 12
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-
mento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: