Corte II I
C-4498/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 g i u g n o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Walter Zandrini, via Vegezzi 6,
casella postale 6580, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 30 maggio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4498/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato nel 1956, ha lavorato in Svizzera
dal 1981 al 1983, dal 1987 al 1992 e dal 1995 nel settore alberghiero
e della ristorazione. Dal 1995 era alle dipendenze di un Night-Club di
Lugano, dapprima come portiere poi come cameriere. In data 27 luglio
2003 ha subito, cadendo, una distorsione al ginocchio destro e da
allora si sono succeduti periodi di inattività con periodi di ripresa del
lavoro.
B.
In data 9 gennaio 2006, il nominato ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha acquisito agli atti l'incarto
dell'assicuratore infortuni Swica.
Dalla documentazione consegnata ad atti, emergono, in particolare, i
seguenti documenti:
- una perizia medica particolareggiata eseguita il 27 maggio 2005
presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
di Gravellona Toce (VB), ove, in base alla diagnosi di lesione LCA del
ginocchio destro in esiti di meniscetomia mediale parziale per lesione
menisco mediale per trauma distorsivo (in corso di definizione INAIL),
pregresso intervento per artrosi post- traumatica (esiti di pregresso
infortunio lavorativo) trapezio- metacarpale destro (1992), pregresso
intervento di decompressione nervo mediano destro è stato posto un
tasso d'invalidità del 30%;
- un rapporto del Dott. B.________, chirurgo, del 14 settembre 1995
per problemi d'artrosi metacarpica destra del 1992-1994 in esito ad
infortuni avvenuti nel 1987 e 1988 e complicazioni posteriori;
- un rapporto del Dott. C.________ del 9 agosto 2003 in merito alla
distorsione del 27 luglio 2003 al ginocchio destro;
- quattro rapporti del Dott. D.________ circa interventi avvenuti nel
settembre 2003 e marzo 2004 e relativi controlli per artroscopia con
meniscectomia parziale ginocchio destro;
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- un rapporto del 30 luglio 2004 del Dott. E.________
(reumatologo/ortopedico) alla Swica (assicuratore infortuni), ove si
propongono nuovi accertamenti di risonanza magnetica; una lettera
interlocutoria del Dott. E.________ del 30 settembre 2004 al Prof.
G.________, specialista in radiologia, Ginevra;
- un referto del Prof. G.________, Ginevra, del 18 ottobre 2004
all'intenzione del Dott. E.________ in merito a tre risonanze
magnetiche al ginocchio destro e due serie di radiografie;
- una nuova relazione del Dott. E.________ all'intenzione della Swica
del 2 febbraio 2005;
- una relazione del Dott. F.________ dell'11 marzo 2005 all'intenzione
della Swica nel quale si riassume la situazione patologia del paziente
alla luce, anche, delle diverse contraddizioni diagnostiche sorte in
precedenza; egli ritiene una gonartrosi mediale di media entità al
ginocchio destro che è responsabile dei versamenti reattivi e consiglia
dei plantari specifici;
- una relazione del Dott. I.________, specialista in medicina legale e
delle assicurazioni, Domodossola, del 25 marzo 2005 (per la Swica,
ma su iniziativa personale dell'assicurato); questo specialista accenna
anche a problemi e una depressione dell'umore con reazioni emotive
esagerate;
- una nuova relazione del Dott. E.________ del 12 aprile 2005
(sempre per la Swica);
- un'altra presa di posizione del Dott. I.________ del 20 aprile 2005;
- una relazione radiologica del Prof. L.________, Torino, del 2 maggio
2005 (su richiesta del Dott. I.________);
- una lettera interlocutoria del Dott. E.________ al Prof. G.________
del 21 giugno 2005, ove si sottopongono le risultanze esibite
dall'assicurato (Dott. I.________ e Prof. L.________);
- la risposta del Prof. G.________ del 28 giugno 2005;
Pagina 3
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- altre relazioni del Dott. E.________ dell'8 luglio, 3 settembre, 26
ottobre 2005 in merito, anche, alla necessità (controversa) di eventuali
interventi chirurgici;
- un referto RMN ginocchio destro a cura del Prof. L.________ del 26
agosto 2005;
- una nuova lettera interlocutoria del Dott. E.________ al Prof.
G.________ del 2 settembre 2005;
- la risposta del Prof. G.________ del 13 ottobre 2005 con ulteriori
referti radiologici del 28 agosto e 6 ottobre 2005;
- una richiesta di accertamenti del Dott. E.________ al Prof.
H.________, chirurgo ortopedico, Friborgo, del 17 novembre 2005;
- un rapporto del Prof. H.________ del 18 gennaio 2006 (per la
Swica);
- una relazione medica del 7 febbraio 2006 del Dott. E.________ per la
Swica, ove si considera una capacità al lavoro completa dal 12
dicembre 2005 e che sarebbe comunque ideale un'attività
semisedentaria per esempio in una fabbrica;
- un rapporto dettagliato dell'8 marzo 2006 della Dott.ssa M.________,
medico curante all'intenzione dell'Ufficio AI.
Va ancora rilevato che l'interessato, nella sua qualità di portiere e
cameriere presso il locale notturno luganese, ha lavorato a tempo
pieno dall'assunzione fino al 27 luglio 2003 (salvo interruzioni per
piccoli infortuni/ricadute e/o malattie), quando uscendo dal locale
sarebbe scivolato distorcendo il ginocchio sinistro; è stato dichiarato
inabile al lavoro sino al 15 novembre successivo, poi ha tentato di
riprendere al 100%, ma è stato di nuovo dichiarato inabile dal 5
febbraio 2004 al 31 maggio 2005. Si precisa che egli è stato licenziato
con effetto da quest'ultima data ed è stato riassunto dal giorno
successivo al 50% come cameriere di notte .
Dal punto di vista infortunistico la Swica, con decisione 16 aprile 2007,
ha fatto il riassunto delle prestazioni. L'assicuratore infortuni ha
escluso tuttavia ogni diritto a rendita.
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C.
Il Dott. N.________, medico dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità del Cantone Ticino, ha constatato che dall'incarto dell Swica
emergono problemi di funzionalità del ginocchio destro, ma anche
della mano e del polso a destra e mancano informazioni adeguate in
merito alla capacità di lavoro residua dell'assicurato. Egli ha dunque
proposto (rapporto del 9 maggio 2006) una visita medica
pluridisciplinare, atteso che i medici della Swica si sono dedicati,
principalmente, ai problemi post-infortunistici.
Il 23, 24 e 25 ottobre 2006 ha avuto luogo una perizia presso il
servizio di accertamento medico dell'assicurazione invalidità di
Bellinzona (SAM). L'assicurato è stato sottoposto a tutti quegli esami
oggettivi che il caso ha richiesto ed a visite specialistiche in neurologia
(Dott. T.), ortopedia (Dott. U.) e psichiatria (Dott. S.). Nella loro
relazione del 14 novembre 2006, gli esperti incaricati hanno
sostanzialmente evidenziato una diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa per gli esiti delle distorsioni recidivanti ginocchio destro
(stato dopo meniscectomia il 19 settembre 2003, elongazione parziale
del legamento crociato ed inizio di gonartrosi femoro-tibilale mediale),
esiti di resezione dell'osso trapezio per rizoartrosi mano destra nel
1992 e possibile sindrome irritativa del nervo mediano al polso destro
in esito a decompressione chirurgica nel 1994; mentre per la diagnosi
senza influsso sulla capacità al lavoro se ne dirà, se necessario, di
seguito. Gli esperti del SAM ritengono che l'interessato è abile al
lavoro nella misura del 70% nella sua precedente attività di cameriere
di notte (circa 6 ore). Per il periodo precedente, esiste un'incapacità al
lavoro totale dal 27 luglio fino al 15 novembre 2003; questa inabilità è
dello zero per cento dal 16 novembre 2003 al 5 febbraio 2004 (ha
lavorato) e che a partire dal mese di agosto 2004 (tre settimane circa
dopo la conclusione del trattamento condroprotettivo, cfr. rapporto del
Dott. E.________ del 30 luglio 2004), la capacità lavorativa del
paziente era del 70% almeno (come sopra).
In data 29 novembre 2006, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha disposto
la reiezione della domanda di rendita, atteso che non è mai esistita
un'incapacità al lavoro di livello pensionabile per un periodo
ininterrotto di un anno almeno.
D.
Il 21 dicembre 2006 ed il 17 gennaio 2007, l'interessato ed il suo
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rappresentante legale (allora l'avv. Rapetti Lombardo di Milano) hanno
formulato delle osservazioni, contestando il progetto di cui sopra.
L'assicurato ha segnatamente prodotto una relazione del 30 dicembre
2006 del Dott. O.________, specialista in ortopedia, Domodossola;
una relazione medica del Dott. F.________ del 13 luglio 2006
all'intenzione della Swica; un certificato del medico curante Dott.
P.________ del 19 dicembre 2006; altri documenti riguardanti una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità concessa da
marzo 1993 al 31 gennaio 1995. Questa documentazione è stata
sottoposta al servizio medico regionale dell'AI (Dott. N.________), il
quale, con relazione del 12 febbraio 2007, ha ribadito la validità della
perizia del SAM, segnalando che i rapporti dei Dott.ri O.________ e
F.________, esibiti in sede di audizione, non apportano novità di
rilievo.
Mediante decisione del 30 maggio 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
domanda di rendita.
E.
Con il ricorso depositato il 2 luglio 2007, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Zandrini di Lugano, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del diritto ad almeno una mezza
rendita AI. A suffragio delle sue conclusioni produce documentazione
già ad atti (relazione del Prof. G.________ del 5 novembre 2005), una
relazione del Dott. F.________ del 13 novembre 2006 ed un referto del
Dott. Q.________ dell'11 maggio 2007 con i risultati di una scintigrafia
scheletrica del ginocchio del 30 maggio 2007.
F.
Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto gli atti
al Dott. R.________, del proprio servizio medico, il quale, nella sua
relazione dell'8 agosto 2007, ha affermato, dopo esame della
documentazione medica messa a disposizione del ricorso e l'intero
incarto, che la situazione valetudinaria giudicata al SAM conserva la
sua piena validità.
Nel suo preavviso del 10 agosto 2007, l'UAIE propone la reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà
nei considerandi in diritto del presente giudizio. Anche l'UAIE, nella
sua risposta del 17 agosto 2007, ha proposto di respingere il ricorso.
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C-4498/2007
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'avv.
Zandrini, con scritto del 19 settembre 2007, ha ribadito l'intenzione del
proprio assistito di mantenere l'impugnativa, con argomenti di cui, per
quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente
giudizio. Produce, a suffragio delle sue conclusioni, un rapporto del
Dott. O.________ del 30 dicembre 2006 (già ad atti).
H.
Con decisione incidentale del 26 settembre 2007, il TAF ha invitato la
parte ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente
alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato il 15 ottobre 2007.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
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2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'insorgente ha versato l'anticipo
delle presunte spese processuali entro il termine impartito. Il gravame
è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
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3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 9 gennaio 2006. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 9 gennaio 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 30 maggio 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
Pagina 9
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7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Pagina 10
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8.
8.1 A._______, dal 1995, era alle dipendenze di un locale notturno
luganese, in qualità di portiere in un primo tempo e di cameriere poi.
Ha lavorato senza particolari restrizioni fino al 27 luglio 2003, quando,
cadendo, ha subito una distorsione al ginocchio sinistro. Non ha
lavorato, al beneficio dell'assistenza medica e post-infortunistica
dell'assicurazione Swica, fino al 15 novembre 2003; ha poi ripreso,
sebbene con difficoltà, fino al 5 febbraio 2004, quando è stato di nuovo
dichiarato inabile fino al 31 maggio 2005. Licenziato con effetto da
quest'ultima data, è stato riassunto il giorno successivo con un
contratto a metà tempo che, per quanto risulta dagli atti, è tutt'ora in
corso.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
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9.
9.1 L'assicurato è stato dapprima visitato nell'ambito
dell'assicurazione contro gli infortuni. Di sua iniziativa, ha poi
consultato altri sanitari. L'incarto della Swica contiene una serie di
valutazioni specialistiche che riflettono l'evoluzione dello stato di salute
dell'interessato dopo l'infortunio/distorsione del luglio 2003 al
ginocchio destro e le varie fasi di ricadute. Dopo la presentazione della
domanda di rendita AI nel gennaio 2005, l'amministrazione ha
effettuato un accertamento complementare, che comprendesse anche
l'esame di eventuali doglianze extra-infortunistiche di cui l'assicuratore
infortuni negava la propria copertura. Questo Tribunale considera che
la perizia effettuata presso il SAM di Bellinzona è quella più completa
perché tiene conto anche delle patologie extra-infortunistiche. Altri
referti specialistici si sono succeduti (Dott.ri O.________, F.________,
Q.________), di cui si dirà in seguito.
9.2 Va ricordato che una perizia richiesta dall'UAIE (in casu un
servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione per
l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un
referto di parte. Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il
compito di istruire le domande di rendita, procurandosi gli atti
necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di
lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono
essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti
sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale
organo amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le
perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono
essere considerate di parte o non conclusive alla luce di altri referti
(DTF 123 V 175 e 122 V 157). Il Tribunale federale ha inoltre precisato
che deve essere considerata rilevante una perizia affidata al SAM,
negando che tale servizio medico possa essere considerato parte in
causa per sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi
specifici dell’assicurazione per l’invalidità.
Determinante è invece la circostanza che la perizia del SAM rispetti
tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti,
per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in
particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i
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temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle
censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella
presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui
giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non
è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione
del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352, consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c).
9.3 Per quanto riguarda le valutazioni dell'assicuratore infortuni e
dell'assicuratore invalidità, va ricordato che, per diverso tempo, la
prassi dell'assicurazione per l'invalidità, confermata dal Tribunale
federale, prevedeva che, quando le conseguenze invalidanti erano
prettamente legate ad un infortunio, l'AI doveva, in linea di massima,
rispettare la valutazione dell'invalidità passata in giudicato nell'ambito
dell'assicurazione contro gli infortuni. Una determinazione differente
del grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità
poteva essere ammessa a condizione che esistessero motivi
pertinenti; non bastava invece un apprezzamento divergente ma
sostenibile, neppure se esso fosse di valore equivalente. Gli organi
dell'AI sono vincolati solo se la decisione dell'altro assicuratore è
cresciuta in giudicato (DTF 126 V 288). In una recente giurisprudenza
(DTF 133 V 549 confermata in 9C_214/2007 consid. 3.2), il Tribunale
federale ha tuttavia modificato questa giurisprudenza e ritenuto che la
valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni non
vincola l'assicurazione invalidità.
10.
I sanitari del SAM hanno rilevato:
"Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:
esiti dopo distorsioni recidivanti del ginocchio destro, in particolare il
27 luglio 2003 con: stato dopo meniscectomia mediale parziale il 19
settembre 2003, elongazione, lesione parziale non recente del
legamento crociato anteriore destro, incipiente gonartrosi femoro-
tibiale mediale destra; esiti dopo resezione dell'osso trapezio per
rizartrosi della mano destra nel 1992. Possibile persistente sindrome
irritativa del nervo mediano al polso destro in: stato dopo sindrome del
canale carpale destro e relativa decompressione chirurgica nel 1994.
Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:
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modica broncopneumpatia cronico-ostruttiva su tabagismo cronico,
ipertensione arteriosa nota dal 2005 ca. non equlibrata dal trattamento
diuretico in atto, stato dopo frattura della base del metacarpo V della
mano sinistra nel 1999, tratti narcisistici, leggera anemia
normocromica, normocitaria di origine non chiarita, stato dopo
vagotomia per ulcera duodenale nel 1978.
Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, i sanitari del SAM passano in rassegna l'incarto
della Swica e prendono atto dei diversi accertamenti effettuati in quella
sede (assicuratore infortuni). L'esame del SAM è completo e meglio
riflette la situazione generale dell'assicurato sotto ogni punto di vista.
Va anche ricordato che, ad un certo momento, fra i vari esami ordinati
dalla Swica erano sorte delle divergenze interpretative di risultati
oggettivi. A questo proposito si vedano, in particolare, i referti del Prof.
G.________ (radiologo) del 28 giugno e 13 ottobre 2005, i pareri del
Dott. I.________ (medicina legale e delle assicurazioni) del 25 marzo
e 20 aprile 2005, la valutazione radiologica del 2 maggio 2005 del
Prof. L.________ ed il riscontro di questi problemi e divergenze nella
relazione del Dott. E.________ (ortopedico) dell'8 luglio 2005 (pag. 3),
la richiesta di maggiori approfondimenti da parte del Dott. E.________
al Prof. G.________ (cfr. lettera del 2 settembre 2005), la risposta del
Dott. G.________ del 13 ottobre 2005 l'ulteriore intervento
interlocutorio del Dott. E.________ al Prof. H.________ dell'Ospedale
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cantonale di Friburgo, la relazione di questi del 18 gennaio 2006 in
esito a consultazione del 12 gennaio. Il problema più volte evocato dal
Dott. E.________ consisteva anche nell'accertare un nesso di
causalità fra la distorsione del 2003 ed i disturbi (più o meno
invalidanti) accusati al ginocchio destro.
11.2 Ora, non è compito dell'assicurazione invalidità entrare nel merito
di queste problematiche diagnostiche e disaccordi in relazione alle
cure più opportune, segnatamente sulla necessità (controversa) di
eventuali ulteriori interventi chirurgici. Compito dell'Ufficio AI e di
questo Tribunale è di esaminare la capacità di lavoro residua
dell'interessato e determinare l'eventuale perdita di guadagno. Emerge
chiaramente dall'incarto dell'assicuratore infortuni, fino agli ultimi
referti medici esibiti dopo la perizia al SAM, che la Swica intendeva
soprattutto stabilire se vi era un chiaro nesso di causalità fra la
distorsione subita nel luglio 2003 con tutte le doglianze attuali al
ginocchio destro e se poteva essere prospettato un nuovo intervento
chirurgico e con quali probabilità di successo. Tutti i rapporti del Dott.
E.________ sono significativi a tal proposito, con particolare
riferimento alle sue richieste d'approfondimento presso i Prof.
G.________ (radiologo specializzato) e H.________ (chirurgo
ortopedico del ginocchio). L'UAIE e di riflesso questa autorità
giudiziaria sono tenute a prendere atto di tale sviluppo investigativo
medico dell'assicuratore infortuni, ma solo nella misura in cui questo
potrebbe avere un'influenza di rilievo nella soluzione della vertenza AI.
Il SAM ha avuto modo di prendere atto di tutta la problematica della
Swica, in quanto l'incarto completo gli è stato sottoposto e, in più ha
richiesto altri atti medici che non si trovavano in tali atti (cfr. perizia
pag. 6).
11.3 Nell'ambito della visita al SAM, l'assicurato è stato sottoposto a
visita ortopedica dal Dott. U.. L'esperto indica come sia stato posto
l'accento su controversie radiologiche e meno sulla situazione clinica
che, infine, è quella che più conta. Al ginocchio colpito si conferma, in
sostanza, una modesta gonartrosi del compartimento femorotibiale,
senza chiari segni di evoluzione; una leggera instabilità antero-
posteriore di primo grado, ciò che si può spiegare con uno stato di
elongazione, rispettivamente lesione parziale del legamento crociato
anteriore. Il profilo del ginocchio destro appare conservato, non vi
sono segni di sinovialite o di versamento endoarticolare, il quadro
doloroso è relativamente diffuso, perirotuleo e popliteo; la rotula è ben
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mobile, altre prove specifiche di mobilità sono tutte negative (Zohlen,
Lachmann, Pivot-shift); la stabilità in valgo-flessione/rotazione esterna
e di varo-flessione/rotazione interna è normale; alla palpazione vi è
una dolenzia all'altezza della rima articolare mediale del ginocchio
poco pronunciata. In esito al danno al ginocchio, la deambulazione
avviene in modo poco fluido, ma con soltanto lieve zoppia di risparmio
a destra, il cammino in punta di piedi e sui talloni è possibile senza
particolari difficoltà.
Sempre sotto l'aspetto ortopedico, il paziente presenta da tempo
problemi di rizoartrosi alla mano destra. L'esame clinico effettuato dal
Dott. U. non ha però posto in rilievo particolari limitazioni funzionali
invalidanti. I movimenti di prensione/opposizione e chiusura della dita
sono liberi anche se poco vigorosi. Sussiste una chiara atrofia della
muscolatura del tenare. La sensibilità al tatto è mantenuta, salvo una
modesta ipoestesia nel campo del dito V (cfr. anche perizia
neurologica.
La mano sinistra, colpita da frattura nel 1999, non presenta più
limitazioni di rilievo invalidante.
11.4 Deve essere evidenziata anche l'indagine nueurologica (Dott. T.
del SAM) in relazione a disturbi all'avambraccio sinistro in relazione
anche a quanto constatato dal Dott. U.. Gli esami elettrofisiologici
mostrano una possibile persistente sindrome irritativa del nervo
mediano al polso destro che potrebbe comportare, come cameriere,
un impedimento sul piano funzionale, con un'incapacità lavorativa
nella misura del 10% al massimo.
11.5 Sotto il profilo psichiatrico (visita specialistica del Dott. S. del
SAM) non vi è alcuna incapacità lavorativa. L'esame si era reso
necessario visti alcuni accenni di depressione dell'umore con reazioni
emotive esagerate di cui all'incarto della Swica. Ora, l'esperto
incaricato, ha rilevato solo alcuni tratti narcisistici privi di incidenza
debilitante.
11.6 Per il resto, l'assicurato presenta diverse banali patologie non
invalidanti, come una bronchite cronica da tabagismo, un'ipertensione
occasionale (nota dal 2005), problemi di anemia. Tutti questi disturbi
non assumono alcun carattere invalidante.
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11.7 I medici del SAM hanno quindi passato in rassegna tutto l'iter
medico dell'incarto Swica. Essi osservano che le conseguenze sulla
capacità lavorativa si evidenziano a livello neuroscheletrico (dolenzia
del ginocchio destro, problemi di forza alla mano destra). Questi
disturbi si ripercuotono sulla capacità di lavoro limitando il raggio di
cammino, la deambulazione frequente su scale o su terreni
accidentati, la capacità funzionale per il sollevamento ed il trasporto
ripetuto di pesi oltre 10kg, la manipolazione di oggetti pesanti. Essi
ritengono che l'interessato presenti un'incapacità di lavoro come
cameriere del 30%.
Da questa valutazione il collegio giudicante non ha motivo valido di
scostarsi.
Svolgendo un'analisi retrospettiva, i sanitari del SAM ammettono
un'incapacità al lavoro totale dal 27 luglio fino al 15 novembre 2003
(cfr. perizie del Dott. E.________ del 3 settembre 2005 ed 8 marzo
2006 della Dott.ssa M.________). L'assicurato ha ripreso l'attività in
modo completo fino al 5 febbraio 2004, data a partire dalla quale è
stato di nuovo dichiarato totalmente inabile per i noti problemi al
ginocchio destro. Ora, a differenza della soluzione adottata dalla
Swica, i periti del SAM non riconoscono una totale incapacità al lavoro
fino al 31 maggio 2005. Analizzando gli atti Swica, il SAM osserva che
il Dott. F.________ (rapporto dell'11 maggio 2005) riteneva possibile
un rapido miglioramento della capacità lavorativa. I periti sostengono
che a partire dal mese di agosto 2004 (tre settimane circa dopo il
trattamento condroprotettivo consigliato dal Dott. E.________; cfr.
anche rapporto di questi del 30 luglio 2004) la capacità al lavoro
dell'interessato avrebbe raggiunto il 70% già discusso. A questo
parere, per i motivi legati alla valutazione di un caso d'assicurazione
per l'invalidità (cfr. consid. 11.2), questo collegio giudicante può
aderire.
11.8 La documentazione medica esibita in sede di audizione e di
ricorso non ha apportato elementi che possano porre in dubbio
l'analisi del SAM. In particolare i Dott.ri F.________ (13 novembre
2006) ed O.________ (30 dicembre 2006) non rilevano nulla di nuovo
o, perlomeno, nulla che possa giustificare una modifica della
valutazione dei medici del SAM. A questo proposito si è pronunciato il
Dott. N.________, dell'Ufficio AI cantonale, nel rapporto del 12
febbraio 2007. Infine, il Dott. R.________ dell'Ufficio AI si è
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pronunciato in sede ricorsuale confermando la valutazione del Dott.
N.________. Va rilevato che per quanto concerne il presunto mancato
esame della valutazione radiologica del Dott. G.________, questo non
è pertinente in quanto tale atto e quelli ulteriori dello stesso esperto
radiologo erano a conoscenza del SAM. Il Dott. R.________ rileva che
il rapporto del Dott. F.________ menziona una sintomatologia femoro-
tibiale e femoro-patellare destra, segnatamente un versamento
articolare, una maggiore riduzione della flessione massima (rispetto a
quella riscontrata dal Dott. U.) ed un peggioramento di tipo soggettivo
(maggiori doglianze). Questa esacerbazione è di natura passeggera.
La patologia presentata dall'assicurato è, come già detto, di tipo labile,
ed è quindi soggetta a repentini mutamenti che possono più o meno
durare nel tempo.
12.
Visto quanto precede, A._______ non ha mai presentato un'incapacità
al lavoro di livello pensionabile del 40% almeno in media su di un
lungo periodo (un anno almeno), in quanto la prima inabilità al lavoro è
durata meno di 4 mesi (dal 27 luglio 2003 al 15 novembre successivo)
e la seconda, determinata dal SAM, è ammissibile dal 5 febbraio 2004
al 1° agosto successivo. Si ricorda che, in base all'art. 29ter
dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità
(OAI, RS 831.201) vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro
secondo l'art. 29 LAI, allorché l'assicurato è stato interamente abile al
lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi.
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
13.
13.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già versato.
13.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. IT/500.56.326.259)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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