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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C4543/2011
Dec i s i o n e d e l 3 0 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
patrocinata dall'avvocato Paolo Marchi,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 16 giugno 2011).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 28 aprile 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone
B._______ (Ufficio AI), mediante progetto di decisione, dopo avere
constatato che in virtù dei nuovi documenti ricevuti l'assicurata
presenterebbe un grado d'invalidità totale del 25%, ha comunicato alla
medesima che non sussisterebbe più un diritto ad una rendita, essendo
intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 17 della legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1).
2.
Il 26 maggio 2011, l'interessata ha interposto ricorso contro il menzionato
progetto di decisione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni di C._______ mediante il quale ha
chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita
d'invalidità.
3.
Il 16 giugno 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di sopprimere, con effetto
al 1° agosto 2011, la mezza rendita d'invalidità pagata fino ad allora.
4.
Con sentenza del 17 giugno 2011, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha pronunciato l'irricevibilità del ricorso e la trasmissione
degli atti di causa all'Ufficio AI per competenza.
5.
Con scritto dell'11 luglio 2011, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha
confermato all'interessata che la decisione del 16 giugno 2011 deve
essere considerata nulla.
6.
Con scritto del 22 luglio 2011, l'interessata ha segnalato all'UAIE di
essere "in attesa della corretta decisione", la decisione del 16 giugno
2011 essendo nulla e non esplicando alcun effetto.
7.
Il 17 agosto 2011, l'interessata ha inoltrato un ricorso cautelativo dinanzi
al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 16
giugno 2011 mediante il quale ha chiesto, in via principale, l'accertamento
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della nullità della decisione del 16 agosto 2011 e, in via subordinata,
l'annullamento della decisione del 16 giugno 2011 ed il riconoscimento
del diritto ad una mezza rendita d'invalidità anche dopo il 1° agosto 2011.
8.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI,
RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
9.
Questo Tribunale rileva che dagli atti di causa dell'UAIE e dell'Ufficio AI
del Cantone B._______ (ricevuti il 5 e l'8 settembre 2011) risulta che
l'autorità inferiore ha reso, il 16 agosto 2011, una nuova decisione in
sostituzione della decisione del 16 giugno 2011, mediante la quale ha
deciso di sopprimere, con effetto al 1° settembre 2011, la mezza rendita
d'invalidità pagata fino ad allora. La nuova decisione accondiscende
integralmente alla conclusione principale della ricorrente, nel senso che
l'UAIE ha annullato la sua decisione del 16 giugno 2011 e l'ha sostituita
con quella emessa il 16 agosto 2011 (che la ricorrente ha peraltro nel
frattempo impugnato con separato ricorso [il nuovo incarto porta il
numero C5406/2011]).
10.
Da quanto esposto, discende che il ricorso cautelativo del 17 agosto 2011
va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di
protezione della ricorrente all'annullamento o alla modificazione della
decisione dell'UAIE del 16 giugno 2011.
11.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo
delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
12.
12.1. Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art.
63 PA).
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12.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da
mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità
a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg.
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS
173.320.2]). Occorre rilevare che l'interessata è stata costretta ad
inoltrare un ricorso contro la decisione dell'UAIE del 16 giugno 2011 per il
fatto che il 17 agosto 2011, ossia il giorno precedente la scadenza del
termine ricorsuale, l'autorità inferiore non aveva ancora spedito alla parte
l'annullamento della decisione del 16 giugno 2011 (lo farà il 18 agosto
2011; la decisione di annullamento è poi stata notificata alla ricorrente il
23 agosto 2011), e ciò benché il Tribunale cantonale delle assicurazioni
avesse, già il 17 giugno 2011, trasmesso gli atti di causa all'Ufficio AI del
Cantone B._______ per competenza, detto Ufficio avesse comunicato
all'interessata il 22 luglio 2011 che la decisione del 16 giugno 2011
doveva essere considerata nulla e che il patrocinatore della ricorrente
avesse chiesto all'UAIE di revocare la decisione del 16 giugno con scritto
del 22 luglio 2011. In siffatte circostanze si giustifica l'attribuzione alla
ricorrente di un'indennità a titolo di ripetibili che, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TSTAF) in fr. 500., tenuto
conto del lavoro, necessario ed utile, svolto dal patrocinatore della
ricorrente. L'ammontare relativamente modesto delle ripetibili si giustifica
con il fatto che le considerazioni sul merito sviluppate nel ricorso possono
considerarsi solo parzialmente siccome necessarie ed utili, dal momento
che conto tenuto della chiara situazione fattuale, era difficilmente
ipotizzabile un mancato annullamento, per vizio formale, della decisione
dell'UAIE del 16 giugno 2011. Nel ricorso cautelativo la ricorrente avrebbe
pertanto potuto limitarsi, per quanto attiene al merito e viste le difficoltà
particolari della causa, a presentare generici argomenti e a chiedere un
termine per completare il gravame qualora, contro tutte le attese, l'autorità
inferiore non avesse annullato la sua decisione del 16 giugno 2011 per
vizio formale. L'indennità per spese ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La causa C4543/2011 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva
d'oggetto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 500. a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF)
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