B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4544/2012
S e n t e n z a d e l 3 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 13 luglio 2012).
C-4544/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il, e, ha lavorato in Svizzera dal 1970 al
1975, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 12/4). Il 17 novembre
2010, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale
(INPS), l'assicurata ha formulato, all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), una domanda di
rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 7), la cui istruzione ha permesso di
acquisire, tra gli altri, i documenti seguenti:
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______,
medico dell'INPS, del 17 maggio 2011 (doc. 8), diagnosticante,
nell'ambito di un'eccedenza ponderale, di movimenti lenti, di un'andatura
normale e, in generale, di condizioni di salute migliorate, un'artrite
reumatoide con spondilodiscartrosi ed esiti di frattura traumatica di L2,
una periartrite scapolo-omerale bilaterale, una gonartrosi bilaterale con
ginocchio valgo, esiti di tromboflebiti degli arti inferiori in insufficienza
venosa cronica, un ipovisus bilaterale ed una sindrome ansioso-
depressiva. Nella perizia è precisato che l'assicurata può svolgere, senza
controindicazioni, il suo ultimo lavoro ed altre attività adeguate leggere a
tempo pieno, l'invalidità per l'ultimo lavoro essendo cionondimeno
valutata, conformemente alle disposizioni di legge italiane, al 67%,
- i questionari per l'assicurata, per il datore di lavoro e per gli assicurati
occupati nell'economia domestica, del 7 ottobre 2011 (doc. 15), da cui si
evince che l'interessata ha smesso di lavorare come bracciante agricola,
sei ore giornaliere e trenta settimanali, per un salario orario di EUR 4.-, il
31 dicembre 2005, che la sua economia domestica si compone di due
persone, viventi in uno spazio di sette locali, che le mansioni casalinghe
normali vengono svolte con l'aiuto di membri della sua famiglia durante
dodici ore alla settimana, e che beneficia di una pensione d'invalidità
italiana dal 1° agosto 2003,
- diversa documentazione medica italiana, in parte di difficile lettura (doc.
17 a 36), di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito,
- il questionario per il datore di lavoro, del 9 dicembre 2011 (doc. 38), da
cui risulta che l'assicurata ha cessato di lavorare come bracciante
agricola, per otto ore giornaliere e quaranta settimanali, il 31 dicembre
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2005 a causa di malattia, che ha interrotto la sua attività per malattia dal
4 febbraio all'11 giugno 2005, e che il suo ultimo salario ammontava a
EUR 6.50 all'ora, 1'066.- al mese e 4'264.62 all'anno.
B.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servizio
medico, nella persona del dott. C._______, generalista, il quale, nella sua
presa di posizione dell'11 gennaio 2012 (doc. 40), ha riesposto la
diagnosi contenuta nella perizia E 213 ed ha formulato un'incapacità
lavorativa dello 0% per l'attività abituale, per i lavori domestici e per
occupazioni confacenti quali venditrice, cassiera o ricezionista, l'unica
restrizione funzionale concernendo il sollevamento di pesi superiori a
10 kg.
Il 24 gennaio 2012 l'UAIE ha messo a punto un progetto di decisione
(doc. 41), con il quale ha prospettato all'assicurata il rigetto della sua
domanda di rendita d'invalidità, invitandola nel contempo a formulare
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. L'assicurata si è
opposta a questo progetto con scritto del 21 marzo 2012, che ha poi
completato inoltrando diversa documentazione medica italiana (doc. 42 a
44), in parte di difficile lettura, che sarà discussa, se necessario, in
seguito.
C.
Il dott. C._______ si è ancora brevemente pronunciato sul caso il 15
aprile 2012 (doc. 46), constatando che, alla luce dei nuovi documenti
medici italiani, in gran parte illeggibili, la valutazione del caso rimane
invariata. L'UAIE ha accordato un termine all'assicurata per dattilografare
i documenti medici scritti a mano, ciò che quest'ultima ha fatto con scritto
del 14 giugno 2012 (doc. 48 a 50). Il dott. C._______ ha tuttavia
confermato il suo apprezzamento del caso il 6 luglio 2012 (doc. 52),
dimodoché l'UAIE ha emanato una decisione di rigetto della domanda di
rendita il 13 luglio 2012 (doc. 53).
D.
D.a Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale il 28 agosto 2012, riservandosi di trasmettere
ulteriore documentazione medica non appena in suo possesso. Mediante
ordinanza del 4 settembre 2012, questo Tribunale ha comunicato alla
ricorrente che l'impugnativa non soddisfava i requisiti di legge, invitandola
quindi ad indicare le conclusioni e a produrre i documenti medici
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annunciati entro un termine di venti giorni dal ricevimento della stessa,
con la comminatoria che altrimenti avrebbe deciso secondo gli atti
all'incarto.
D.b Con scritto del 1° ottobre 2012, la ricorrente ha esibito diversi
documenti medici italiani, sui quali il dott. C._______ ha preso posizione il
4 dicembre 2012, sostenendo che essi non apportano nessun nuovo
elemento oggettivo, ed ha quindi ribadito la propria valutazione del caso.
L'UAIE ha così risposto al ricorso il 15 gennaio 2013, proponendone il
rigetto con la conferma della decisione avversata.
E.
Per il tramite degli avvocati …, agenti senza procura, la ricorrente ha
replicato il 19 febbraio 2013, affermando di soffrire di una depressione
maggiore e di una lombalgia che le renderebbero impossibile lo
svolgimento di qualsiasi autorità, ed ha allegato un certificato di sette
righe scritte a mano, dell'11 febbraio 2013, ed un breve referto di visita
ortopedica del 12 febbraio 2013. La ricorrente ha inoltre inviato, il 2 marzo
2013, una copia di una sentenza del Tribunale di Catanzaro, sezione
lavoro, del 20 gennaio 2007, facente stato di un'invalidità italiana dal 1°
agosto 2003.
Il dott. C._______ si è pronunciato sui due nuovi documenti medici il 14
marzo 2013, rilevando che essi espongono una diagnosi già conosciuta,
ed ha perciò concluso che l'apprezzamento del caso non cambia. L'UAIE
ha quindi duplicato il 26 marzo 2013, confermando l'esito negativo da
riservare al ricorso.
F.
Mediante decisione incidentale del 9 aprile 2013, questo Tribunale ha
trasmesso alla ricorrente copia della duplica allo scopo di presentare
eventuali nuove osservazioni, ciò che non è avvenuto, invitandola nel
contempo a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-. Con fax pervenuto a questo Tribunale il 6 aprile
2013, la ricorrente ha richiesto di poter beneficiare dell'assistenza
giudiziaria.
Mediante decisione incidentale del 18 aprile 2013, questo Tribunale ha
annullato la precedente decisione incidentale, inviando alla ricorrente
l'apposito formulario "Domanda di gratuito patrocinio" da compilare entro
trenta giorni dal ricevimento della stessa. Il 23 maggio 2013 la ricorrente
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ha rispedito il formulario parzialmente compilato, al quale ha allegato
alcuni documenti fiscali italiani.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
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indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso, dopo essere stato completato su richiesta di
questo Tribunale, risulta ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e, tutto sommato, nel rispetto dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità
europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera
circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in
particolare il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale. Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono
sospesi con l'entrata in vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo
sia disciplinato da quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Nella sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, gli atti giuridici riferiti nella sezione A dello stesso
allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad
essi (art. 1 ch. 1), assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato
membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di
tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell’UE riferiti nella
sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli menzionati alla sezione
C (art. 2 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in
particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche,
e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il
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regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
(RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le
relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del
21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati
membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel
regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009
oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C
corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce
parte integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto
diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo
allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, si
applicano quindi in concreto, visto che la domanda di rendita è stata
inoltrata nel novembre 2010, come pure le norme della 6a revisione della
LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011
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5659; FF 2010 1603), visto che la decisione avversata è stata emanata
nel luglio 2012. Sono inoltre applicabili le disposizioni della LPGA, se e
per quanto la LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
4.
Il periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende fino al
13 luglio 2012, data della decisione avversata, visto che il giudice delle
assicurazioni sociali deve analizzare, come appena ricordato al consid. 3,
la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto
esistente al momento in cui essa è stata resa, anche se può tenere conto
dei fatti verificatisi dopo tale data, quando essi possono imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 130 V 138 e 445, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248
consid. 1a).
5.
La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che le sia riconosciuto, per quanto è dato di capire, il diritto ad
una rendita intera d'invalidità.
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, una cittadina italiana deve,
cumulativamente, essere invalida ai sensi della legge svizzera ed avere
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni (art. 36
LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 regolamento n. 1408/71).
In concreto, è pacifico che la ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida
ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
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Pagina 9
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il
quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate
solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è
cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto
dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a
partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica, e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
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Pagina 10
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84). La documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 pag. 109).
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Pagina 11
9.
9.1 In concreto, la ricorrente non esercita più alcuna attività lucrativa
dal 1° gennaio 2006, per cui occorre fondarsi sui documenti medici allo
scopo di valutare la sua capacità lavorativa.
9.2 Dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in particolare,
dalla perizia E 213 della dott.ssa B._______, medico dell'INPS, del
17 maggio 2011 (doc. 8), e dalla presa di posizione del dott.
C._______, generalista, medico dell'UAIE, dell'11 gennaio 2012 (doc.
40), risulta la diagnosi d'artrite reumatoide con spondilodiscartrosi ed
esiti da frattura traumatica di L2, di periartrite scapolo-omerale
bilaterale, di gonartrosi bilaterale con ginocchio valgo, di esiti da
tromboflebiti degli arti inferiori in insufficienza venosa cronica,
d'ipovisus bilaterale e di sindrome ansioso-depressiva.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dalla ricorrente, questo Tribunale non vede nessun valido motivo per
scostarsene.
9.3 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, la
dott.ssa B._______ ha constatato, nella sua perizia E 213, che la
ricorrente può eseguire, senza controindicazioni, il suo ultimo lavoro ed
altre attività adeguate leggere a tempo pieno, l'invalidità per l'ultimo
lavoro svolto essendo cionondimeno valutata, conformemente alle
disposizioni di legge italiane, al 67%.
Dal canto suo, il dott. C._______ ha formulato, l'11 gennaio 2012,
confermandosi il 15 aprile e il 4 dicembre 2012, nonché il 14 marzo 2013,
un'incapacità lavorativa dello 0% per l'attività abituale, per i lavori
domestici e per occupazioni confacenti quali venditrice, cassiera o
ricezionista, l'unica restrizione funzionale riguardando il sollevamento di
pesi non superiori a 10 kg.
9.4 Visto quanto precede, questo Tribunale deve constatare, seguendo i
pareri unanimi della dott.ssa B._______ e del dott. C._______, il quale si
è pure pronunciato sui documenti medici prodotti in sede di ricorso e di
replica, definendoli privi di nuovi elementi, che la ricorrente è in grado di
eseguire a tempo pieno la sua ultima attività ed occupazioni confacenti,
non implicanti il sollevamento di pesi superiori a 10 kg, quali venditrice,
cassiera e ricezionista, nonché, come chiaramente indicato dallo stesso
dott. C._______, i compiti dell'economia domestica, dimodoché non
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Pagina 12
sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità svizzera (cfr. consid. 7.1 a
7.5).
10.
Di conseguenza , il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
11.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv. 2,
le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di
assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare,
anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al
Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente
infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare
la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile
anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69
cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, il Tribunale amministrativo federale può quindi pronunciare,
quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso.
12.
La ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria per quanto attiene alle spese di procedura.
12.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione
la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali. Secondo la giurisprudenza consolidata, i presupposti
per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti
se il richiedente si trova nel bisogno (indigenza) e se le sue conclusioni
non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a,
372 consid. 5b e riferimenti, sentenza della II Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale I 134/06 del 7 maggio 2007).
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12.2 L'indigenza sussiste quando il richiedente non riesce ad ottenere,
sull'arco di diversi mesi e deducendo le spese necessarie al suo
sostentamento e a quello della sua famiglia, i mezzi finanziari necessari
per condurre la procedura (JAAC 64.28 cons. 2b), ciò che si determina
considerando le sue risorse, come pure, se del caso, quelle delle persone
che hanno nei suoi riguardi un obbligo di mantenimento (DTF 119 Ia 11
cons. 3a). In concreto, il formulario "Domanda di gratuito patrocinio"
rispedito a questo Tribunale, contiene solo indicazioni anagrafiche sulla
ricorrente e consta unicamente di tre pagine, la prima, la seconda e la
sesta, al posto delle sei pagine usuali, la parte riguardante i redditi e le
spese non essendo stata esibita. Oltre a ciò, i dati dei documenti fiscali
italiani allegati alla domanda di gratuito patrocinio, sono difficilmente
interpretabili, dimodoché non è possibile, tutto considerato, ritenere che la
ricorrente si trovi in una situazione di indigenza.
12.3 Per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un
criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il
gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto
che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF
125 II 275 e 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di
successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono
soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; 124
I 304 consid. 2c; 122 I 267 consid. 2b). In concreto, questo Tribunale
constata che il ricorso, come già esposto al consid. 11, è manifestamente
infondato, addirittura al limite della temerarietà, per cui non si può
ammettere che un ricorrente ragionevole lo avrebbe finanziato con in
propri mezzi. A proposito di quest'ultimi, nella fattispecie non è per di più
possibile conoscerne l'entità, considerato che i dati economici a
disposizione di questo Tribunale sono insufficienti.
12.4 Ne consegue che alla ricorrente non può essere concessa
l'assistenza giudiziaria parziale e, pertanto, le spese processuali di
Fr. 400.- sono poste a suo carico.
13.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente
indennità per spese ripetibili.
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Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). A questo
proposito, secondo la giurisprudenza, la controparte, pur vincente in
causa, non ha diritto a ripetibili se assume un compito di diritto pubblico
(DTF 126 V 143 consid. 4 e sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-3914/2007, del 23 aprile 2009, consid. 6.2).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta.
3.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente, le
quali dovranno essere versate alla cassa di questo Tribunale dopo la
crescita in giudicato della presente sentenza.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
– alla ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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