Corte II I
C-4556/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 0 7
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
decisione del 5 giugno 2007 in materia di prestazioni AI.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4556/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 5 giugno 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al
Patronato INCA di Bellinzona, già regolare rappresentante di
A._______, cittadino italiano, nato il , che la sua richiesta del 29
novembre 2006 volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per
carenza d'incapacità al lavoro di livello pensionabile;
con atto del 4 luglio 2007, l'assicurato, sempre rappresentato dal
Patronato INCA, ha tempestivamente impugnato detto provvedimento
amministrativo, chiedendo, sostanzialmente, il riconoscimento del suo
diritto alla mezza rendita AI a decorrere da agosto 2006;
a suffragio delle sue conclusioni ha esibito una perizia medico-legale
allestita il 25 giugno 2007 dal Dott. Sinatra, Varese, il quale considera
il paziente invalido nella misura del 50% almeno in attività di tipo
leggero e adeguate alle sue capacità;
ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Erba, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 27
agosto 2007, ha annotato che il caso richiede una rivalutazione
specialistica approfondita;
nella sua risposta ricorsuale del 28 agosto 2007, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino propone l'accoglimento parziale dell'impugnativa ed il
rinvio degli atti perché possa approfondire l'indagine dal punto di vista
medico; l'Ufficio AI cantonale chiede inoltre che il Tribunale rinunci alle
tasse, alle spese ed ad assegnare le ripetibili;
l'UAIE nella sua risposta del 31 agosto 2007 propone anch'egli il
parziale accoglimento del ricorso senza pronunciarsi sul problema
delle ripetibili;
con ordinanza del 10 settembre 2007, il Giudice istruttore ha
trasmesso alla parte ricorrente, per conoscenza, la risposta
dell'amministrazione ed altra documentazione di rilievo; nel contempo
ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante;
a tutt'oggi non sono pervenute domande di ricusazione;
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in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1°
gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni
legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità;
secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano;
inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70),
sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga;
ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione; queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel
merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione visto che l'indagine medica specialistica appare
indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro
(sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo
stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più
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dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa
e, se del caso, in quale misura;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o
in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visto il tenore dell'art. 64 PA ed atteso che il Patronato INCA ne ha
chiesto l'esplicito riconoscimento (cfr. punto 3 del petitum del ricorso),
la parte ricorrente ha diritto ad un'indennità;
si osserva che questa è dovuta anche in caso di accoglimento parziale
del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad
un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a);
inoltre, anche i Patronati e le organizzazioni analoghe hanno diritto al
riconoscimento di ripetibili (DTF 126 V 11 consid. 2);
nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e il rapporto del Dott.
Sinatra, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 900.--, da porre a carico dell'Ufficio AI intimato;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 5 giugno 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
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3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 900.--, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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