B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4556/2016
Sen t en z a d e l l ’ 11 a p r i l e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz e Daniel Stufetti,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia),
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; rendita limitata nel tempo (deci-
sione del 21 giugno 2016).
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Fatti:
A.
A.a A._______ – cittadino italiano, nato il (…) – ha lavorato in Svizzera da
aprile del 2000 a maggio 2002 come carpentiere e da maggio 2002 ad
aprile 2008 come manovale (in un’impresa di costruzioni), solvendo contri-
buti all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Ha
interrotto il lavoro il 26 aprile 2008 a seguito di un infortunio (politrauma;
doc. 1, 5 e 9 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. A 1, doc. A 5
e doc. A 9]) e doc. 9 dell’incarto dell’assicurazione B._______ [di seguito,
doc. B 9]). Il 23 settembre 2008, ha formulato una richiesta volta all’otteni-
mento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. A 1).
A.b Con decisione del 20 gennaio 2012, l’Ufficio dell’assicurazione per l’in-
validità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in
favore dell’interessato una rendita intera d’invalidità svizzera dal 1° aprile
2009 al 30 novembre 2010. Dalla motivazione della decisione risultava che,
in virtù degli atti dell’incarto dell’assicurazione B._______, l’interessato (af-
fetto da esiti da politrauma) presentava un’inabilità lavorativa del 100%
nell’attività di muratore-manovale dal 26 aprile 2008, ma una capacità la-
vorativa totale in un’attività adeguata dal 2 settembre 2010, ciò che com-
portava un grado d’invalidità nullo (doc. A 45).
A.c Con sentenza del 7 luglio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha
parzialmente accolto il ricorso del 23 febbraio 2012, annullato la decisione
del 20 gennaio 2012 e rinviato gli atti di causa all’UAIE affinché procedesse
a eseguire rispettivamente a completare i necessari accertamenti medici
sullo stato di salute dell’interessato (segnatamente con un complemento
dell’esame ortopedico-neurologico ed un esame psichico [l’interessato non
essendo stato visitato da un medico SMR ed i documenti medici agli atti
non essendo stati sottoposti al medico SMR], esaminasse la sfruttabilità di
un’(eventuale) residua capacità lavorativa medico-teorica, effettuasse, se
del caso, un confronto dei redditi determinanti e pronunciasse una nuova
decisione (doc. A 57).
B.
B.a L’8 gennaio 2015, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone
C._______ (Ufficio AI) ha ripreso l’istruttoria della domanda di rendita, sot-
toponendo l’incarto al proprio servizio medico (v. la richiesta di valutazione
medica di cui al doc. A 65).
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B.b Nel rapporto dell’8 gennaio 2015, il dott. D._______, medico SMR, ha
proposto l’effettuazione di una perizia pluridisciplinare (comprendente una
valutazione reumatologica, psichiatrica e neurologica, tenendo conto delle
patologie post-infortunistiche e morbose [doc. A 66]; v. anche lo scritto del
SAM del 26 ottobre 2015 [doc. A 76]). Dalle carte processuali risultano es-
sere stati prodotti due rapporti medici del dicembre 2014 e dell’ottobre 2015
(doc. A 64 e A 74).
B.c Nella perizia pluridisciplinare dell’8 marzo 2016 del Servizio accerta-
mento medico (SAM) di (…; consecutiva ad esami del 16, 19, 24 e 25 no-
vembre 2015), i periti hanno posto la diagnosi segnatamente di sindrome
lombospondilogena cronica a destra in discopatia L3-L4, iniziale osteocon-
drosi L4-L5, esiti da artrodesi dell’articolazione sacroiliaca destra, disturbi
statici del rachide, decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità, in-
cipiente coxartrosi bilaterale con periartropatia dell’anca destra, deficit
estensorio del gomito sinistro su artrosi cubitale postraumatica a sinistra
(con ripercussione sulla capacità lavorativa) e di lieve neuropatia del nervo
ulnare sinistro su lieve sindrome del solco cubitale sinistro, pregressa lieve
lesione del nervo ulnare sinistro su lussazione del gomito, possibile neuro-
patia leggera sotto la cicatrice addominale destra (senza ripercussione
sulla capacità lavorativa). Non sono state diagnosticate patologie di natura
psichiatrica. I periti hanno concluso che le conseguenze sulla capacità la-
vorativa derivano esclusivamente dalle patologie reumatologiche. L’inte-
ressato è da considerarsi inabile al 100% a decorrere dal 26 aprile 2008
nell’attività di muratore-manovale, mentre in un’attività sostitutiva ade-
guata, confacente al suo stato di salute è abile al lavoro al 100% dal 2
settembre 2010 (doc. A 79).
B.d Nel rapporto del 9 marzo 2016, il dott. D._______ ha ritenuto per l’in-
teressato, in virtù della menzionata perizia – fermo restando un’incapacità
al lavoro del 100% in una qualsiasi attività dal 26 aprile 2008 al 1° settem-
bre 2010 – una capacità al lavoro del 100%, a decorrere dal 2 settembre
2010, in un’attività sostitutiva adeguata, dunque rispettosa dei limiti funzio-
nali a livello somatico (doc. A 81).
B.e Con progetto di decisione del 15 marzo 2016, l’Ufficio AI del Cantone
C._______ – dopo aver rammentato che, mediante decisione del 20 gen-
naio 2012, è stata riconosciuta all’assicurato una rendita intera d’invalidità
svizzera dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2010 – ha confermato, in virtù
della perizia pluridisciplinare dell’8 marzo 2016, che l’interessato presenta
un’incapacità al lavoro del 100% nell’attività di manovale edile dal 26 aprile
2008, mentre l’esercizio di un’attività sostitutiva adeguata è da considerare
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esigibile al 100% dal 2 settembre 2010, ciò che conduce ad un grado d’in-
validità dell’11% (confronto fra un reddito da valido di fr. 58'357.- ed un
reddito da invalido di fr. 51'990.-), che esclude il riconoscimento del diritto
ad una rendita d’invalidità svizzera dopo il 30 novembre 2010 (doc. A 83).
B.f Con scritto del 13 aprile 2016, l’interessato ha chiesto la rivalutazione
del caso dal momento che, secondo il rapporto di visita fisiatrica del 12
aprile 2016, allegato in copia, “non è in condizioni di poter effettuare alcun
tipo di lavoro” (doc. A 84).
B.g Con complemento peritale del 3 giugno 2016 (fondato su una presa di
posizione reumatologica), i medici SAM hanno ritenuto che il rapporto di
visita fisiatrica dell’aprile 2016 non comporta elementi tali da modificare la
valutazione clinico-lavorativa dell’interessato (doc. A 88).
B.h Con annotazione del 10 giugno 2016, il dott. D._______ ha confer-
mato, in virtù del menzionato complemento peritale, la sua precedente
presa di posizione (doc. A 89).
B.i Con decisione del 21 giugno 2016, l’UAIE ha deciso che l’interessato
ha diritto ad una rendita intera d’invalidità svizzera dal 1° aprile 2009 (de-
corso il termine di attesa legale di un anno, giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI)
al 30 novembre 2010 (momento in cui il miglioramento significativo dello
stato di salute perdurava da tre mesi, giusta l’art. 88a cpv. 1 OAI), rendita
già versata come da decisione del 20 gennaio 2012, decisione poi annul-
lata dal Tribunale amministrativo federale (doc. A 92).
C.
C.a Il 22 luglio 2016 (e con atto di complemento del 13 ottobre 2016), l’in-
teressato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale
contro la decisione dell’UAIE del 21 giugno 2016 mediante il quale ha chie-
sto d’accogliere il gravame, d’annullare la decisione impugnata e di ricono-
scere il suo diritto ad una rendita intera d’invalidità (anche successiva-
mente al 2 settembre 2010). Si è doluto di non essere stato sottoposto ad
un consulto ortopedico, come richiesto nella sentenza del 7 luglio 2014 di
questo Tribunale. In particolare, ha segnalato che, secondo il rapporto di
visita fisiatrica del 12 aprile 2016 (già agli atti) ed il rapporto ortopedico del
18 luglio 2016, allegati in copia, le patologie di cui è affetto e la sindrome
distimico-depressiva di cui soffre comportano una completa inabilità al la-
voro in una qualsiasi attività lucrativa. Ha poi sottolineato che, in virtù della
sua età, della sua formazione e della circostanza che ha sempre esercitato
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mansioni di carpentiere e muratore, non si può esigere da lui l’esercizio di
un’attività di sostituzione (doc. TAF 1 e 5). Il 6 giugno 2017, l’interessato ha
esibito il formulario “domanda di gratuito patrocinio” (doc. TAF 9).
C.b Con risposta al ricorso del 7 giugno 2017, l’UAIE ha proposto la reie-
zione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato al
preavviso dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 6 giugno 2017, se-
condo il quale, in virtù del rapporto del 9 marzo 2016 del medico SMR, il
quale, a sua volta, si è fondato sulla perizia pluridisciplinare dell’8 marzo
2016 e relativo complemento del 3 giugno 2016 – perizia che peraltro com-
prende una valutazione in reumatologia, neurologia e psichiatria (quanto
all’assenza di un consulto ortopedico, l’Ufficio AI ha rilevato che il reuma-
tologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per va-
lutare in modo adeguato e completo le affezioni all’apparato muscolo-sche-
letrico) ed è conforme ai criteri di una perizia neutrale specialistica – l’inte-
ressato presenta una completa capacità al lavoro in un’attività confacente
allo stato di salute dal 2 settembre 2010. Detto Ufficio ha poi precisato che
il rapporto ortopedico prodotto in sede di ricorso conclude ad una diversa
valutazione della capacità lavorativa e non riferisce di alcuna sostanziale
modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale del marzo
2016 (v. l’annotazione del 31 maggio 2017 del medico SMR). Infine, l’Uffi-
cio AI ha ribadito la correttezza del confronto dei redditi effettuato (doc. TAF
10).
C.c Nella replica del 14 luglio 2017, l’interessato ha ribadito che, secondo
il rapporto ortopedico del 18 luglio 2016, allegato in copia – rapporto da
considerarsi conforme ai criteri di una perizia neutrale specialistica – la sin-
tomatologia di cui soffre e la sindrome distimico-depressiva di cui è affetto
comportano una completa inabilità sia nell’attività di muratore sia in un’at-
tività sostitutiva leggera (doc. TAF 12).
C.d Nella duplica del 15 agosto 2017, l’UAIE ha nuovamente proposto la
reiezione del ricorso e rinviato alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Can-
tone C._______ dell’8 agosto 2017, secondo cui il rapporto ortopedico del
luglio 2016, già prodotto in sede di ricorso e sottoposto ad esame del pro-
prio servizio medico (v. l’annotazione del 31 maggio 2017 del medico SMR;
doc. TAF 10), conclude ad una diversa valutazione della capacità lavorativa
in presenza di uno stato di salute invariato rispetto a quello esistente al
momento della perizia pluridisciplinare del marzo 2016 (doc. TAF 14).
C.e Con provvedimento del 22 agosto 2017, questo Tribunale ha tra-
smesso al ricorrente per conoscenza la duplica del 15 agosto 2017 e la
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presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ dell’8 agosto 2017
(doc. TAF 15).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva-
mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla
legge (art. 52 PA). Esso è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
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2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile
2016 consid. 4.2 con rinvii).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e
130 V 445 consid. 1.2 con rinvii nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le dispo-
sizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame
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giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie dispo-
sizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro en-
trata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).
3.2 Al caso in esame, si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore
fino al 31 dicembre 2011, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi
fino a tale data, e, dall’altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme
in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a revisione
della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni
formali della LPGA immediatamente applicabili con la loro entrata in vi-
gore), così come le ulteriori modifiche entrate in vigore successivamente e
fino alla pronuncia della decisione impugnata.
3.3 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de-
cisione impugnata, in quanto il giudice delle assicurazioni sociali esamina
il provvedimento sulla base della situazione di fatto esistente al momento
in cui essa è stata pronunciata (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia
conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla deci-
sione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri
termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se
sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in
cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011
del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 con-
sid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI).
4.1.1 Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la per-
dita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato
alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considera-
zione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività
(art. 6 LPGA).
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4.1.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
4.1.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita
se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante prov-
vedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto
un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
4.1.4 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF
9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17
gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi-
gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili-
brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo
generale del raffronto dei redditi).
4.1.5 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di prin-
cipio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fi-
sica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
4.2 Secondo l'art. 17 LPGA se il grado d'invalidità del beneficiario della ren-
dita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2
della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata
in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o
su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno
giustificata hanno subito una notevole modifica.
4.2.1 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as-
sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se
la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità
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si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso
di assegnazione retroattiva di una rendita scalare (sentenze del TF
9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto
2009 consid. 5; cfr. pure sentenza del TAF C-1446/2011 del 27 giugno 2013
consid. 6.5 con rinvii).
4.2.2 Costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica
rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invali-
dità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere
soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato
di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue con-
seguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento signi-
ficativo (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
4.2.3 Quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sop-
prime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 131 V 164; 131 V 120; 125 V 143; sentenza del TF 9C_362/2014 del
19 agosto 2014 consid. 3 con rinvii).
4.3 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3).
4.3.1 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi
dell'amministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato in-
dipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni ap-
profondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a
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risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137
V 210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
254 consid. 3.3 e 3.4]).
4.3.2 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha pre-
cisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono
contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse
non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice
deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la
perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova al-
tresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza
l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore
del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
4.3.3 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può eva-
dere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale
sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 7.2 con rinvii).
5.
Nel caso in esame, l’oggetto litigioso è costituito dalla questione di sapere
se il ricorrente abbia diritto, o meno, anche dopo il 30 novembre 2010, ad
una rendita intera dell’assicurazione svizzera per l’invalidità, come da lui
postulato.
6.
Dalla documentazione medica agli atti (v. la perizia pluridisciplinare del
SAM dell’8 marzo 2016 [doc. A 79] ed il rapporto del medico SMR del 9
marzo 2016 [doc. A 81]) emerge che il ricorrente soffre segnatamente di
sindrome lombospondilogena cronica a destra in discopatia L3-L4, iniziale
osteocondrosi L4-L5, esiti da artrodesi dell’articolazione sacroiliaca destra,
disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del
capo, iperlordosi lombare con scoliosi sinistro-convessa), decondiziona-
mento e sbilancio muscolare, obesità, incipiente coxartrosi bilaterale con
C-4556/2016
Pagina 12
periartropatia dell’anca destra, deficit estensorio del gomito sinistro su ar-
trosi cubitale postraumatica a sinistra, lieve neuropatia del nervo ulnare
sinistro su lieve sindrome del solco cubitale sinistro, pregressa lieve lesione
del nervo ulnare sinistro su lussazione del gomito e possibile neuropatia
leggera sotto la cicatrice addominale destra.
7.
7.1 Questo Tribunale rileva che nel rapporto di visita medica del 7 settem-
bre 2010 del dott. E._______, specialista in chirurgia (doc. B 125; rapporto
effettuato nell’ambito dell’esame del diritto a prestazioni in materia di assi-
curazione contro gli infortuni, su cui era basata la decisione dell’UAIE del
gennaio 2012), era stato indicato che l’assicurato presentava dei dolori
nella regione glutea a destra che si irradiavano anteriormente e posterior-
mente alla coscia destra ed un disturbo di sensibilità nella parte anteriore
della coscia. Oggettivamente erano stati rilevati persistenti dolori senza ap-
parente sciatalgia nella regione glutea a destra, con limitazione nei movi-
menti di flessione, in particolar modo dell’anca destra, limitazione funzio-
nale dei movimenti, specialmente di flessione della colonna toracale e lom-
bare, e presenza di un punto dolente in sede lombo-sacrale al lato destro.
Il referto di risonanza magnetica della colonna vertebrale mostrava una di-
sidratazione degenerativa del disco intervertebrale lombare L3-L4, senza
presenza di ernia o protrusione discale e senza compromissione delle
strutture nervose, e le indagini radiologiche evidenziavano delle calcifica-
zioni sia a livello dei legamenti collaterali mediali che laterali e discreti segni
di artrosi a livello ulno-omerale al gomito sinistro. Il medico aveva precisato
che “per quanto riguardava la colonna lombare, la situazione non era di
competenza della B._______”. Secondo il dott. E._______, l’assicurato era
da ritenere abile al lavoro nella misura massima possibile, dal 2 settembre
2010 (data della visita medica), in un lavoro da leggero a medio.
7.2 Anche poiché il surriferito rapporto riguardava esclusivamente i po-
stumi dell’infortunio dell’aprile 2008 e non l’insieme delle affezioni di cui
appariva soffrire il ricorrente, con sentenza del 7 luglio 2014, il Tribunale
amministrativo federale ha ordinato all’UAIE di eseguire rispettivamente
completare l’accertamento dei fatti determinanti relativamente allo stato di
salute dell’insorgente (con un complemento dell’esame ortopedico-reuma-
tologico ed un esame psichiatrico) nonché in merito alla sfruttabilità di
un’(eventuale) residua capacità lavorativa medico teorica (v. la sentenza
del TAF C-1045/2012 del 7 luglio 2014 consid. 10.3 e 11.2). Il dott.
D._______, medico SMR, nel rapporto dell’8 gennaio 2015 (doc. A 66), ha
poi ritenuto, in virtù dei documenti medici agli atti, che il ricorrente doveva
C-4556/2016
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essere sottoposto ad una perizia medica pluridisciplinare – comprendente
una valutazione reumatologica, psichiatrica e neurologica (tenendo conto
delle patologie post-infortunistiche e morbose) – atta a stabilire la residua
capacità lavorativa in un’attività confacente allo stato di salute.
7.3
7.3.1 Nella perizia pluridisciplinare dell’8 marzo 2016 (fondata su un con-
sulto reumatologico, un consulto neurologico ed un consulto psichiatrico;
doc. A 79), i periti SAM hanno rilevato che l’assicurato soffre in particolare
di dolori lombari irradianti verso la regione inguinale a destra con propaga-
zione nella coscia fino al ginocchio e di dolori al gomito sinistro irradianti
nell’avambraccio associati ad insensibilità e formicolii alle dita IV e V a si-
nistra. Detti periti hanno constatato che le indagini radiologiche eviden-
ziano una scoliosi sinistro-convessa, un’iniziale osteocondrosi L4-L5 ed
una debuttante coxartrosi e che l’esame neurologico mostra una lieve neu-
ropatia del nervo ulnare sinistro con lieve sindrome del solco cubitale sini-
stro e conferma l’assenza di segni per una radicolopatia lombare. Hanno
altresì segnalato che l’assicurato mostra un’espressione del viso perplessa
(quanto all’utilità della visita psichiatrica, non ritenendosi affetto da turbe
psichiche), una postura rigida e difficoltosa a causa dei dolori alla schiena
e alle gambe e un contatto affettivo distaccato. Secondo i periti le conse-
guenze sull’attuale capacità lavorativa derivano dalle sole patologie de-
scritte in ambito reumatologico (e dai disturbi del sonno causati dal dolore).
Con il passare del tempo, l’insorgente si è adattato ai suoi disturbi motivo
per cui non ha mostrato segni di scompenso a livello psichico. Dal profilo
psichiatrico (in cui non è stata diagnosticata alcuna patologia) e da quello
neurologico (lieve neuropatia del nervo ulnare sinistro; possibile neuropatia
leggera dei rami cutanei terminali sotto la cicatrice addominale destra) non
sussiste alcuna incapacità lavorativa né nelle abituali attività né in attività
sostitutive. In ambito reumatologico, per contro, il ricorrente è inabile al la-
voro al 100% a decorrere dal 26 aprile 2008 (data dell’infortunio), mentre
in un’attività sostitutiva è abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa
normale di otto-nove ore, con rendimento del 100%, dal 2 settembre 2010
(data della visita medica di chiusura del dott. E._______, specialista in chi-
rurgia, medico incaricato dall’assicurazione B._______ [doc. B 125]; v. an-
che il complemento peritale del 3 giugno 2016 [doc. A 88]).
7.3.2 Nel rapporto del 9 marzo 2016 (doc. A 81), il dott. D._______, medico
SMR, ha ritenuto per l’insorgente, in virtù della menzionata perizia pluridi-
sciplinare del SAM, un’incapacità al lavoro del 100% sia nell’attività di mu-
ratore-manovale sia in un’attività sostitutiva adeguata dal 26 aprile 2008,
C-4556/2016
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ma dal 2 settembre 2010 una capacità al lavoro del 100% in un’attività
confacente allo stato di salute, dunque rispettosa dei limiti funzionali a li-
vello somatico (limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e trasporto
di pesi sino all’altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra l’altezza del
petto, il maneggiare attrezzi, la rotazione manuale con la mano sinistra,
l’effettuare lavori al di sopra della testa, la rotazione del tronco, l’assun-
zione di determinate posizioni e la deambulazione).
7.4 Questo Tribunale osserva che la perizia pluridisciplinare dell’8 marzo
2016 del SAM si fonda su informazioni fornite dalla persona esaminata e
dai medici curanti, sull’esame del quadro clinico e del comportamento del
ricorrente, sulle risultanze della visita dell’insorgente nonché sulla docu-
mentazione medica agli atti. Il rapporto di perizia comporta un’introduzione,
l’anamnesi, informazioni tratte dall’incarto, indicazioni del peritando, la dia-
gnosi nonché la discussione. Tale perizia può pertanto essere considerata
un mezzo probatorio idoneo per la valutazione dello stato di salute del ri-
corrente e dell’esigibilità dell’esercizio di un’attività sostitutiva adeguata.
Non sussistono in effetti, sulla base della documentazione medica agli atti
di causa, delle affezioni di cui soffre l’insorgente nonché delle particolari
circostanze del caso di specie, elementi suscettibili di giustificare una di-
versa valutazione dello stato di salute e della capacità lavorativa dell’insor-
gente per il periodo intercorrente da aprile 2008 (data dell’interruzione del
lavoro a seguito di infortunio) a marzo 2016 (data della redazione della
perizia pluridisciplinare).
7.5
7.5.1 Certo, il ricorrente si è (in particolare) doluto di non essere stato sot-
toposto ad un consulto ortopedico, come richiesto nella sentenza del 7 lu-
glio 2014 di questo Tribunale (sentenza del TAF C-1045/2012 consid. 11.2;
doc. TAF 1). Da parte sua, l’Ufficio AI del Cantone C._______ ha sottoli-
neato – senza che l’UAIE abbia espresso riserve al riguardo – che nella
menzionata sentenza di rinvio il Tribunale amministrativo federale ha certo
indicato che andava “completato l’esame ortopedico-reumatologico”, ma
ciò non significa che il SAM doveva effettuare sia una perizia reumatologica
che una perizia ortopedica, bensì procedere alla valutazione delle patolo-
gie inerenti tale branca della medicina, fermo restando che il reumatologo
per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per valutare in
modo adeguato e completo affezioni all’apparato muscolo-scheletrico (doc.
TAF 10).
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7.5.2 Questo Tribunale rileva che, allorquando l’autorità di ricorso pronun-
cia, come nella fattispecie il Tribunale amministrativo federale il 7 luglio
2014, una decisione di cassazione con rinvio degli atti di causa per com-
pletamento dell’istruzione e nuova decisione, l’autorità a cui è stata rinviata
la causa, come pure quella che ha reso la decisione di cassazione, deve
conformarsi alle istruzioni della sentenza di rinvio. L’autorità inferiore deve,
dunque, fondare la sua nuova decisione sui considerandi di diritto contenuti
nel giudizio di rinvio (sentenze del TF 9C_457/2013 del 26 dicembre 2013
consid. 6.2, 8C_775/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.1 e 9C_522/2007
del 17 giugno 2008 consid. 3.1; DTF 117 V 237 consid. 2a). La latitudine di
giudizio dell’autorità inferiore è dunque limitata dai motivi della decisione di
rinvio, nel senso che tale autorità è vincolata da ciò che è stato già defini-
tivamente deciso dall’autorità di ricorso (DTF 131 III 91 consid. 5.2; 120 V
233 consid. 1a), come lo è pure l’autorità di ricorso nell’esame del susse-
guente gravame (sentenze del TF 9C_457/2013 consid. 6.2, 8C_775/2010
consid. 4.1.1 e 9C_522/2007 consid. 3.1), fermo restando che l’autorità in-
feriore ha la facoltà di eccezionalmente derogare alle istruzioni di per sé
vincolanti della sentenza di rinvio qualora dall’istruzione complementare,
esperita a seguito del rinvio degli atti di causa, dovesse risultare che una
misura d’istruttoria complementare ordinata dall’autorità di ricorso è dive-
nuta ormai superflua sulla base di altre misure istruttorie complementari già
eseguite (sentenze del TF 9C_12/2013 del 19 novembre 2013 consid.
3.3.1 e 9C_522/2007 consid. 3.3.1).
7.5.3 Con riferimento alla richiesta di allestimento di una perizia ortopedica
– a prescindere dal fatto che l’Ufficio AI beneficia di un certo margine di
apprezzamento riguardo alla scelta dei consulti medici che devono essere
effettuati nell’ambito di una perizia pluridisciplinare (DTF 137 V 210 consid.
3.4.1.1; v. pure sentenza del TF I 906/05 del 23 gennaio 2007 consid. 6) –
sulla questione delle competenze di un medico specialista in reumatologia
rispetto ad uno specialista in ortopedia, va rammentato che il Tribunale fe-
derale, in una sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, ha già avuto
modo di sottolineare che come in altri settori specialistici della medicina, i
confini dell’area di competenza del neurologo, dell’ortopedico e del reuma-
tologo non sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di
affezioni studiate e dalla terapia praticata (sentenza del TF 9C_965/2008
consid. 4.2). Anche se non ha una specializzazione in ortopedia, il reuma-
tologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per va-
lutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato muscolo-schele-
trico (sentenza del TF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2010 consid. 4.1). La
scelta di far allestire una perizia pluridisciplinare da uno psichiatra, da un
neurologo e da un reumatologo, ma non anche da un ortopedico, non viola
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Pagina 16
le istruzioni vincolanti di cui alla sentenza di questo Tribunale del 7 luglio
2014 (cfr. presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ [consid.
7.5.1 del presente giudizio]), fermo restando che non è dato sapere per
quale motivo il ricorrente ritenga che un reumatologo non sarebbe in grado
di valutare correttamente e con la necessaria competenza le affezioni di
cui egli soffre dal profilo ortopedico-reumatologico.
7.6 Il ricorrente ha altresì fatto valere in sede di ricorso di avere diritto ad
una rendita intera d’invalidità (anche successivamente al 2 settembre
2010), in quanto le patologie di cui soffre comportano una completa inabi-
lità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa (doc. TAF 1). Sennonché, agli
atti di causa non figura alcun documento medico di data anteriore alla de-
cisione impugnata, ma posteriore alla perizia medica del SAM del marzo
2016, che concluda sulla base di esami oggettivi ad un’incapacità lavora-
tiva in un’attività sostitutiva confacente al suo stato di salute. Per quanto
attiene segnatamente al rapporto di visita fisiatrica del 12 aprile 2016 (doc.
TAF 1), occorre precisare che lo stesso espone i dolori al rachide lombare,
al bacino, alle anche, agli arti inferiori ed all’arto superiore sinistro noti e
precedentemente diagnosticati. Secondo i periti del SAM (cfr. comple-
mento peritale del 3 giugno 2016), i dati soggettivi ed oggettivi riscontrati
dal fisiatra, non sono in grado di modificare la capacità funzionale e di ca-
rico residua dell’assicurato e dunque la valutazione sulla capacità lavora-
tiva di cui alla perizia dell’8 marzo 2016. Non vi è ragione alcuna per questo
Tribunale per scostarsi da tale valutazione, ritenuta anche la genericità del
rapporto di visita fisiatrica in questione. Peraltro, il rapporto ortopedico del
18 luglio 2016 esibito in sede ricorsuale (doc. TAF 1) riferisce di algia al
rachide lombo-sacrale ed in sede coxo-femorale destra con zoppia alla
deambulazione e deficit stenico bilaterale agli arti inferiori, in assenza di
qualsivoglia esame specialistico obiettivo, e fa stato di una sindrome disti-
mico-depressiva, senza alcun riferimento ad una classificazione secondo
un metodo scientifico e ad informazioni sullo stato psichico del paziente.
Questo generico ed impreciso documento medico non giustifica né l’effet-
tuazione di ulteriori accertamenti fattuali per quanto attiene alla situazione
medica esistente al momento della pronuncia della decisione litigiosa né
tanto meno è atto a dimostrare – nel senso della probabilità preponderante
– una specifica incapacità lavorativa diversa da quella attestata nella peri-
zia pluridisciplinare.
7.7 In conclusione, sulla scorta in particolare delle risultanze della perizia
pluridisciplinare del marzo 2016 e del relativo complemento del giugno
2016 nonché delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene
che risulta giustificato riconoscere, come ritenuto dall’autorità inferiore, che
C-4556/2016
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lo stato di salute del ricorrente ha impedito al medesimo di svolgere sia la
sua precedente attività di muratore-manovale sia un’attività sostitutiva ade-
guata dal 26 aprile 2008 al 1° settembre 2010. A decorrere dal 2 settembre
2010, al medesimo sarebbero state proponibili, nella misura del 100%, at-
tività confacenti al suo stato di salute.
8.
Benché l’autorità inferiore non si è esplicitamente pronunciata nella deci-
sione litigiosa sulla questione della sfruttabilità della residua capacità lavo-
rativa medico-teorica (come richiesto nella sentenza del 7 luglio 2014 di
questo Tribunale [consid. 10.3 e 11.2]), questo Tribunale osserva che,
quanto all'esigibilità e alla possibilità per il ricorrente di esercitare una
nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro, nella perizia pluridisci-
plinare del SAM del marzo 2016 (doc. A 79) è stato ritenuto che l'esercizio
di un'attività sostitutiva adeguata era medicalmente esigibile al 100% dal 2
settembre 2010, come già ritenuto precedentemente dal dott. E._______
nella visita del 7 settembre 2010. Da questo profilo, il ricorrente si limita nel
ricorso a indicare che è in possesso di un titolo di studio della sola scuola
dell’obbligo quale la licenza media inferiore e che ha sempre lavorato con
le mansioni di carpentiere o muratore. Ora, da un lato, il ricorrente non
aveva manifestamente ancora raggiunto l'età a partire dalla quale la giuri-
sprudenza considera che di principio non esiste più la possibilità realistica
di mettere a profitto la residua capacità lavorativa sul mercato del lavoro
generale supposto equilibrato (DTF 143 V 431 consid. 4.5 e 138 V 457
consid. 3.3; sentenze del TF 9C_839/2017 del 24 aprile 2018 consid. 6.2 e
8C_761/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 3.2.3). Dall’altro lato, l’autorità
inferiore ha comunque ritenuto, nell'ambito del calcolo comparativo dei red-
diti, che il medesimo avrebbe potuto svolgere un'attività confacente al suo
stato di salute in ogni categoria professionale del settore secondario non-
ché del settore terziario. Certo durante la sua carriera professionale il ricor-
rente appare avere svolto esclusivamente l’attività di carpentiere e di mu-
ratore-manovale (doc. A 5 e A 9). Questo Tribunale osserva, tuttavia, che
all’insorgente si presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni
possibili nei settori dell'industria e dei servizi, con mansioni semplici e ripe-
titive, che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari
misure di reintegrazione professionale e un adattamento del posto di lavoro
alle sue condizioni di salute non risulta altresì necessario rispettivamente
appare di semplice realizzazione. Infine, va rilevato che un eventuale rap-
porto di lavoro avrebbe potuto proseguire per oltre 22 anni (fino all'età di
pensionamento secondo il diritto svizzero). Da quanto esposto, discende
che chiaramente può essere ragionevolmente preteso dal ricorrente che
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Pagina 18
abbia a mettere a profitto la sua residua capacità lavorativa in attività leg-
gere adattate su un mercato del lavoro equilibrato.
9.
Nella misura in cui il ricorrente ha presentato un'incapacità lavorativa del
100% sia nella sua precedente attività di muratore-manovale sia in un'atti-
vità sostitutiva adeguata dal 26 aprile 2008 al 1° settembre 2010, il mede-
sima ha diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2009 (decorso il termine
di attesa legale di un anno, giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 novembre
2010 (momento in cui il miglioramento significativo dello stato di salute per-
durava da tre mesi, giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI; secondo giurisprudenza, in
caso di assegnazione retroattiva di una rendita scalare, la data di modifica
del diritto dev'essere stabilita conformemente all'art. 88a OAI; cfr. sentenza
del TF 9C_837/2009 del 13 giugno 2010 consid. 2).
10.
10.1 Ritenuto che, a decorrere dal 2 settembre del 2010, il ricorrente è abile
al 100% in un’attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, occorre
esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato dall'autorità infe-
riore (a partire da dicembre del 2010).
10.2 Nel caso di un assicurato esercitante un’attività lucrativa, il grado d’in-
validità deve essere determinato, in virtù dell’art. 16 LPGA in combinazione
con l’art. 28a cpv. 1 LAI, sulla base di un confronto dei redditi. Il reddito che
l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esi-
gibile da lui, dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, in una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito
da invalido) è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido). Per procedere al raffronto
bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile in cifre questi red-
diti e confrontarli, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il
grado d’invalidità (metodo generale del confronto dei redditi; DTF 130 V
343 consid. 3.4.2; sentenza del TF 8C_536/2017 del 5 marzo 2018 consid.
5.1).
10.3 Il ricorrente neppure ha contestato nel gravame il calcolo del raffronto
dei redditi come effettuato dall’autorità inferiore. Nel caso specifico essa ha
ritenuto un reddito da valido di fr. 58'357.- (che sarebbe stato conseguito
dall’insorgente come manovale edile nel 2010) e uno da invalido di fr.
51'990.- (risultato da un applicazione della pertinente TA1 2010 dopo una
“molto generosa” riduzione giurisprudenziale del 15). Il calcolo della perdita
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di guadagno è indicato come segue: 58’357 – 51’990 x 100 : 58’357 =
10,91% (arrotondato all’11%). La determinazione di un grado d'invalidità
dell’11% esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità (non essendo raggiunta la necessaria soglia
del 40%). Peraltro e quand’anche si volesse, per denegata ipotesi, seguire
le riflessioni effettuate dall’insorgente nell’ambito del precedente ricorso di-
nanzi al TAF (cfr. ricorso inoltrato il 23 febbraio 2012 [doc. A 46 pag. 119]),
bisognerebbe allora rilevare che anche effettuando l’evocato parallelismo
dei redditi, con un’ulteriore riduzione del reddito da invalido del 9,81%, nulla
di sostanziale cambierebbe quanto all’esito della procedura non essendo
comunque manifestamente raggiunto un grado d’invalidità del 40%.
11.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
12.1 Per eccezione, e conto tenuto in particolare del fatto che l’autorità in-
feriore non si è pronunciata nella decisione impugnata sulla questione della
sfruttabilità della residua capacità lavorativa medico-teorica dell’insorgente
come indicato nella sentenza del TAF del 7 luglio 2014, si rinuncia alla ri-
scossione di spese processuali (art. 61 cpv. 1 PA in combinazione con l’art.
6 lett b TS-TAF [RS 173.320.2]). La domanda di assistenza l’assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese proces-
suali, è pertanto divenuta senza oggetto.
12.2 Visto l’esito della procedura, al ricorrente, soccombente, non spetta
altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA
in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le
autorità federali, quand’anche vincenti, non hanno di principio diritto ad
un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non
ravvisabili nel caso concreto (v., fra l’altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processali, è divenuta senza oggetto.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Pagina 21
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: