B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-456/2018
Sen t en z a d e l 2 3 ma r z o 2 0 1 8
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Stati Uniti)
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; adesione
all'AVS/AI facoltativa (decisione su opposizione del 22 di-
cembre 2017).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 22 dicembre 2017, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha
respinto l’opposizione del 3 ottobre 2017 e confermato, per sostituzione dei
motivi, la propria decisione del 18 settembre 2017 mediante la quale ha
respinto la richiesta d’adesione all’AVS/AI facoltativa presentata
dall’interessata il 6 settembre 2017. Detta autorità ha in particolare
considerato siccome non adempite le condizioni d’adesione all’AVS/AI
facoltativa di cui all’art. 2 LAVS, dal momento che l’interessata ha lasciato
la Svizzera il 27 maggio 2016 per viaggiare all’estero, senza costituire una
dimora fissa. Per conseguenza, la stessa rimane domiciliata in Svizzera,
giusta l’art. 24 cpv. 1 CCS, resta assicurata obbligatoriamente all’assicu-
razione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti, ai sensi dell’art. 1a cpv.
1 lett. a LAVS, e paga i contributi alla cassa cantonale di compensazione
competente. Il 7 dicembre 2017, la Cassa cantonale di compensazione di
(...) ha peraltro confermato che l’interessata è iscritta alla cassa medesima
quale persona senza attività lucrativa (globetrotter) a far tempo dal 1°
gennaio 2017. Per il resto, l’autorità inferiore ha invitato l’interessata a
rivolgersi alla Cassa cantonale di compensazione di (...) per il prosieguo
del pagamento dei contributi AVS.
2.
Il 19 gennaio 2018, l’interessata ha inoltrato un ricorso, datato 18 gennaio
2018, dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su
opposizione della CSC del 22 dicembre 2017 mediante il quale ha chiesto
(di accertare e poi) dichiarare il suo diritto di aderire all’assicurazione
facoltativa AVS/AI dal momento che è domiciliata in California a (…) da
agosto del 2017 e beneficia di una “green card” quale residente
permanente (doc. TAF 1).
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione
con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di
compensazione.
4.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA,
in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3
lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è
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disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1).
Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS
non deroghi alla LPGA.
5.
5.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 25
gennaio 2018 (doc. TAF 2), ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso
del 18 gennaio 2018, mediante l’inoltro del menzionato atto munito della
propria firma manoscritta in originale (art. 52 cpv. 2 PA), entro il termine di
5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del
provvedimento medesimo, con comminatoria di inammissibilità del ricorso
in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA).
5.2. Il 12 marzo 2018, l’invio raccomandato contenente il provvedimento
del Tribunale amministrativo federale del 25 gennaio 2018 è stato ritornato
a questo Tribunale con la menzione “rifiutato” (doc. TAF 3). Dall’estratto
della Posta “Tracciamento degli invii” del 12 marzo 2018 risulta che l’invio
in questione è stato “respinto” il 23 febbraio 2018 nonché il 24 febbraio
2018 (pure doc. TAF 3).
6.
6.1. In virtù dell’art. 20 cpv. 2bis PA, una notificazione recapitabile soltanto
dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata
avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna
infruttuoso.
6.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa
all’intimazione nella buca delle lettere o nella casella postale, un invio
raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il
settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invio di
ritiro); detta finzione presuppone il sussistere di una procedura in corso
(DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF
2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015
consid. 4.3.2). L’applicazione di questa giurisprudenza non costituisce
altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 1.2.3 e 127 I 31 consid.
2b). Ne discende che se il ricorrente, pendente una procedura o dovendo
comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione
ufficiale, si allontana per un certo lasso di tempo dal luogo di cui ha
comunicato l’indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti
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necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano
rimessi, o comunque d’informare le stesse autorità sul luogo dove può
essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad
agire in suo nome, non può prevalersi della sua assenza presso l’indirizzo
noto all’autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal
caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente
notificata. Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria
intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra
nella sfera d’influenza del destinatario. Non è per contro necessario che
quest’ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda
altrimenti conoscenza (sentenza del TF H 60/06 del 3 maggio 2007 consid.
3 con rinvii).
6.3. La ricorrente avendo avviato un procedimento dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, con ricorso del 18 gennaio 2018, doveva
aspettarsi di ricevere delle comunicazioni in proposito, peraltro all’indirizzo
negli Stati Uniti da lei stessa indicato nel ricorso (sentenza del TF
2C_109/2010 del 18 febbraio 2010 consid. 3.2). Ciò premesso, il plico
raccomandato contenente la decisione incidentale di questo Tribunale del
25 gennaio 2018 deve considerarsi siccome regolarmente notificato al più
tardi il settimo giorno dal primo tentativo di consegna infruttuoso del 23
febbraio 2018 o del 24 febbraio 2018, ossia il 2 marzo rispettivamente 5
marzo 2018.
7.
Da quanto esposto, discende che il termine assegnato alla ricorrente – con
decisione incidentale del 25 gennaio 2018, notificata al più tardi il 5 marzo
2018 – per inoltrare il ricorso del 18 gennaio 2018 munito della propria firma
manoscritta in originale è, nel frattempo (12 marzo 2018), scaduto
infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
8.
Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
9.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso
concreto, si giustifica l’attribuzione di ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […] ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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