B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4564/2012
S e n t e n z a d e l 1 2 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, …,
patrocinata dall'Avv. Marcello Quadri, Riva Vela 12,
6900 Lugano 1,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione della proroga del permesso di di-
mora e rinvio.
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Fatti:
A.
AA._______, cittadina russa nata il …, è giunta in Svizzera il 1° luglio
1993, ottenendo vari permessi di lavoro temporanei (permessi L), l'ultimo
dei quali valido fino al 31 agosto 1994, per lavorare quale artista in diversi
locali notturni. Nel mese di novembre successivo, l'interessata ha fatto ri-
torno nel nostro Paese a beneficio di un visto turistico della durata di 90
giorni.
B.
Con scritto 10 gennaio 1995, B._______, cittadino svizzero nato il …,
comunicava alle competenti autorità ticinesi la sua intenzione di sposare
AA._______, postulando il rilascio in suo favore di un permesso di sog-
giorno in attesa di contrarre matrimonio; autorizzazione concessa fino al 4
maggio 1995 e prorogata poi a varie riprese sino al 5 giugno 1996.
Il … AA._______ è convolata a nozze a … con B._______ ed è stata po-
sta a beneficio di un permesso di dimora valevole fino al 3 giugno 1997
quale coniuge di un cittadino svizzero.
C.
Alla luce della missiva del 1° ottobre 1996 con la quale B._______ ha in-
formato le competenti autorità ticinesi di vivere separato dalla consorte da
metà luglio 1996, con decisione del 12 settembre 1997, confermata su ri-
corso dal Consiglio di Stato (in seguito: CdS) il 7 dicembre 1999, l'allora
Sezione degli stranieri (oggi Sezione della popolazione [SP]) ha respinto
la domanda di rinnovo del permesso di dimora formulata da AB._______
il 5 settembre precedente, nonché l'istanza tendente al rilascio in favore
di C._______ (1982), figlia di primo letto della richiedente giunta in Sviz-
zera il 2 agosto 1997 a beneficio di un visto turistico di 90 giorni, di un
permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento famigliare.
D.
Con decreto d'accusa del 21 giugno 1999, il Procuratore pubblico del
Cantone Ticino ha condannato AB._______ alla pena di 45 giorni di de-
tenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni,
nonché al pagamento di una multa di frs. 1'000.-, in quanto ritenuta col-
pevole di circolazione in stato di ebrietà.
C-4564/2012
Pagina 3
E.
In data 11 aprile 2000 il patrocinatore di AB._______ ha ritirato il ricorso
interposto presso il Tribunale cantonale amministrativo (in seguito: TRAM)
avverso la succitata decisione del CdS. L'interessata ha lasciato la Sviz-
zera il 2 agosto 2000.
F.
Facendo seguito alla petizione promossa il 7/11 dicembre 2000 da
B._______, con sentenza del 7 marzo 2001 il Pretore del distretto di Ri-
viera ha pronunciato il divorzio dei coniugi.
G.
Tra il 2007 ed il 2008 AA._______ ha beneficiato di visti turistici, nonché
di un visto per cure mediche in Svizzera.
In data 19 giugno 2009 l'interessata è convolata a nozze a Mendrisio con
D._______, cittadino svizzero nato il …, ottenendo il rilascio di un per-
messo di dimora annuale scadente il 18 giugno 2011.
H.
Con decreto d'accusa del 26 aprile 2010, AA._______ è stata condannata
alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, so-
spesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al pa-
gamento di una multa di fr. 1'800.-, in quanto ritenuta colpevole di guida in
stato di inattitudine, infrazione alla norme della circolazione ed inosser-
vanza dei doveri in caso di infortunio.
Tenuto conto di tale condanna, con risoluzione del 25 giugno 2010 la SP
ha ammonito l'interessata rendendola edotta che in caso di recidiva o ul-
teriore comportamento scorretto avrebbe esaminato la possibilità di emet-
tere nei suoi confronti una decisione di revoca del permesso di dimora.
I.
In data 3 giugno 2011 è deceduto D._______. Con decisione del 7 di-
cembre 2011 la SP ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di
dimora presentata da A._______ il 9 giugno precedente, impartendole nel
contempo un termine al 31 gennaio 2012 per lasciare il suolo elvetico.
Il 9 gennaio 2012 l'interessata è insorta avverso la suddetta decisione di-
nanzi al CdS affermando come negli ultimi 18 anni essa abbia soggiorna-
to con regolari differenti tipi di permesso per oltre 10 anni in Svizzera, pa-
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ese in cui si è rapidamente integrata, impegnandosi ad apprendere l'ita-
liano. A._______ ha poi addotto di essere a beneficio di una rendita per
vedovanza, di avere buoni rapporti con il cognato, di essere autonoma
economicamente non avendo mai chiesto aiuto alla pubblica assistenza e
di essere alla ricerca di un'occupazione. Essa ha infine sottolineato di non
possedere più legami con la Russia, paese in cui vivono unicamente una
zia che non vede da anni ed una figlia avuta in giovane età e madre di
due bambini, con la quale intrattiene rapporti saltuari, più economici che
affettivi.
Viste le motivazioni addotte dalla ricorrente, con scritto del 25 gennaio
2012 la SP ha revocato la propria decisione del 7 dicembre 2011. Di con-
seguenza, in data 15 febbraio 2012, il CdS ha stralciato il ricorso dai ruoli.
J.
Con scritto del 21 marzo 2012, la SP ha pronunciato un preavviso favore-
vole in merito alla proroga del permesso di dimora di A._______, rima-
nendo tuttavia riservata l'approvazione dell'Ufficio federale della migra-
zione (in seguito: UFM).
In data 11 aprile 2012, l'UFM ha comunicato all'interessata l'intenzione di
rifiutare l'approvazione della proroga del permesso di dimora, impartendo-
le nel contempo, in virtù del diritto di essere sentita, un termine per formu-
lare eventuali osservazioni in merito.
Con scritto del 18 giugno 2012, A._______ ha rinviato alle
argomentazioni espresse nel suo ricorso al CdS del 9 gennaio
precedente, sottolineando inoltre di stare adoperandosi per saldare i
debiti lasciati dal defunto marito.
K.
Con decisione del 2 luglio 2012, l'autorità inferiore ha rifiutato di appro-
vare la proroga del permesso di dimora all'interessata, assegnandole un
termine al 15 settembre 2012 per lasciare la Svizzera. In sostanza l'UFM
ha osservato che l'interessata è stata coniugata con un cittadino svizzero
per una durata inferiore a 3 anni e che la sua integrazione non è
avvenuta con successo (non esercita alcuna attività lucrativa ed ha
interessato le autorità giudiziarie e di polizia degli stranieri), di modo che
l'art. 50 cpv. 1 lett. a della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
stranieri (LStr, RS 142.20) non risulta applicabile. L'autorità di prime cure
ha poi affermato che la reintegrazione della ricorrente in Russia, paese in
cui vive la figlia e dove ha essa ha soggiornato tra il 2000 ed 2008 non
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risulta fortemente compromessa, sottolineando che, nonostante il
matrimonio abbia preso fine per circostanze tragiche, non si è in
presenza di gravi motivi personali ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr.
Anche i criteri posti dall'art. 34 LStr, di cui l'interessata si è prevalsa nel
proprio gravame davanti al CdS non sono adempiuti. Dagli atti di causa
risulterebbe infine che il rinvio della ricorrente nel suo paese d'origine è
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, di modo che essa non
può essere messa a beneficio dell'ammissione provvisoria.
L.
Agendo per il tramite del suo patrocinatore, il 3 settembre 2012
A._______ è insorta avverso la suddetta decisione, postulandone l'annul-
lamento e la proroga del suo permesso di dimora. A sostegno del proprio
gravame l'interessata ha in primo luogo richiesto di confermare il preavvi-
so favorevole del 21 marzo 2012 dell'autorità cantonale, disposta a man-
tenere il suo permesso di dimora giusta l'art. 50 LStr. La ricorrente ha poi
in sostanza sottolineato di essere perfettamente integrata in Svizzera e di
avere instaurato da 16 anni dei legami molto stretti con il Ticino, rapporti
oramai inesistenti con la Russia dove vive unicamente la figlia con due
bambini a carico. Essa ha infine precisato che gli episodi di violazione
della legge sulla circolazione stradale da essa commessi sono il frutto del
disagio conseguente al divorzio dal primo marito.
M.
Invitato a prendere posizione in merito al suddetto gravame, con preavvi-
so del 22 ottobre 2012, l'UFM ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato
in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata.
Con replica del 22 novembre 2012 la ricorrente ha confermato le motiva-
zioni formulate nel suo gravame, sottolineando di avere trovato un'attività
lucrativa a metà tempo.
Con duplica del 3 dicembre 2012 l'autorità inferiore ha ribadito le proprie
argomentazioni di fatto e di diritto.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
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della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla
proroga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM
- il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita
all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nel-
la presente fattispecie giudica quale autorità di grado precedente al Tri-
bunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF e art. 83 lett. c cifra 2 e 4 a contra-
rio della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110] in relazione con l'art. 50 cpv. 1 LStr).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe-
derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione
di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e
giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Conformemente all'art. 99 LStr il Consiglio federale determina i casi in
cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio non-
ché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato
del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ulti-
mo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione canto-
nale (cfr. art. 40 cpv. 1 LStr).
Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201),
l'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di sog-
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giorno di breve durata, di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi
di dimora se ritiene necessaria una procedura d'approvazione per deter-
minate categorie di stranieri e domande o qualora una tale procedura si
rileva indispensabile per un singolo caso. L'autorità inferiore può negare
l'approvazione e vincolarla a condizioni (cfr. art. 86 OASA).
Sul piano formale, il nuovo diritto entrato in vigore il 1° gennaio 2008,
prevede all’art. 86 cpv. 2 lett. a e c OASA, il rifiuto di approvare il primo ri-
lascio del permesso di dimora e di prorogarlo, qualora le condizioni
d’ammissione non siano adempiute.
3.2 Nel suo atto ricorsuale del 3 settembre 2012, A._______ si è prevalsa
del fatto che la SP ha emesso un preavviso favorevole in merito alla con-
cessione della proroga del permesso di dimora.
In concreto, in virtù delle regole di procedura menzionate, la competenza
decisionale incombe alla Confederazione (cfr. ugualmente cifra 1.3.1.1 e
1.3.1.4 dell’Istruzione “Procedure e Competenze” in linea sul sito
dell’UFM: > Documentazione > Basi legali > Istruzioni
e Circolari > Settore degli stranieri > Procedure e competenze, versione
del 1° febbraio 2013, visitato il 17 maggio 2013). Perciò sia il TAF che
l’autorità inferiore non sono legati dal preavviso favorevole emesso il 21
marzo 2012 dalla SP che è disposta ad accordare la proroga del permes-
so di dimora alla ricorrente. Le autorità federali possono dunque disco-
starsi dall’apprezzamento formulato dall’autorità cantonale.
4.
Conformemente all’art. 50 cpv. 1 LStr, dopo lo scioglimento del matrimo-
nio o della comunità famigliare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora in virtù degli art. 42 e 43 LStr sus-
siste, se l’unione coniugale è durata tre anni e l’integrazione è avvenuta
con successo (lett. a) oppure, se gravi motivi personali rendono necessa-
rio il prosieguo del soggiorno in Svizzera (lett. b).
Mediante questa disposizione le autorità sono tenute ad esaminare se il
diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora dopo lo sciogli-
mento della comunione famigliare debba essere mantenuto. Tale proce-
dura favorisce altresì l'armonizzazione della prassi nei singoli Cantoni in
questo settore (cfr. Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri
dell’8 marzo 2002, in: FF 2002 3370 seg. cifra 1.3.7.6; cfr. anche la sen-
tenza del Tribunale federale 2C_411/2010 del 9 novembre 2010 consid.
3.1). Nell'esame dell'art. 50 cpv. 1 LStr occorre verificare se l'obbligo della
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Pagina 8
persona straniera di lasciare la Svizzera rappresenti una situazione di ri-
gore. Determinante è innanzitutto la situazione personale dell'interessato.
4.1 L'introduzione dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr è stata ritenuta necessaria
dal legislatore al fine di prorogare il permesso di dimora a cittadini stranie-
ri la cui unione coniugale è durata almeno tre anni e che sono integrati
con successo. Le condizioni poste da questa disposizione sono cumulati-
ve (cfr. DTF 136 II 113 consid. 3.3.3).
Dagli atti di causa si evince che AA._______ e D._______ si sono uniti in
matrimonio il 19 giugno 2009 ed hanno vissuto assieme fino al 3 giugno
2011, data del decesso del marito. L'unione coniugale tra i signori … è
durata quindi poco meno di due anni, di modo che la prima condizione
posta dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr non è adempiuta, ciò che dispensa il
Tribunale dall'esaminare se l'integrazione della ricorrente è avvenuta con
successo.
4.2 Resta ora da esaminare se il soggiorno in Svizzera di A._______ è da
ritenere necessario a seguito di gravi motivi personali conformemente
all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Questa disposizione è stata prevista per le si-
tuazioni in cui le condizioni dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr non sono soddi-
sfatte ma che, dall'insieme delle circostanze, risulta che lo straniero si
trova in una situazione di rigore dopo lo scioglimento della famiglia (cfr.
DTF 137 II 345 consid. 3.2.1 e 137 II 1 consid. 4.1 e sentenza del Tribu-
nale federale 2C_411/2010 precitata, consid. 4.1).
Giusta l'art. 50 cpv. 2 LStr un grave motivo personale secondo il cpv. 1
lett. b sussiste quando il coniuge straniero è stato vittima di violenze nel
matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta forte-
mente compromessa (cfr. al riguardo DTF 136 II 1, consid. 5 pag. 3 e
segg. da cui emerge che le condizioni citate non sono necessariamente
cumulative).
Conformemente alla giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale federale
2C_376/2010 del 18 agosto 2010 consid. 6.3.1 e giurisprudenza ivi citata)
i cpv. 1 lett. b e 2 dell'art. 50 LStr hanno lo scopo di evitare i casi di e-
strema gravità che possono essere causati segnatamente dalla violenza
coniugale, dal decesso del coniuge o delle difficoltà di reintegrazione nel
paese d'origine. Queste disposizioni non rappresentano un catalogo e-
saustivo (cfr. il termine "segnatamente" [cfr. sentenza del Tribunale fede-
rale 2C_195/2010 del 23 giugno 2010 consid. 6.2]). La violenza coniugale
o la reintegrazione fortemente compromessa nel paese d'origine possono
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Pagina 9
rivestire un'importanza e un peso differenti nell'apprezzamento della fatti-
specie e, secondo la loro intensità, essere sufficienti ad ammettere l'esi-
stenza di gravi motivi personali (DTF 136 II 1 consid. 5.3). Un grave moti-
vo personale che dà diritto alla proroga del permesso di dimora può co-
munque risultare da altre circostanze. L'ammissione di un caso di rigore
personale che si verifica dopo lo scioglimento dell'unione coniugale pre-
suppone che, sulla base delle concrete circostanze del caso di specie, le
conseguenze per la vita privata e famigliare della persona straniera lega-
te alle sue condizioni di vita dopo la perdita del diritto di soggiorno deri-
vante dall'unione coniugale siano di un'intensità considerevole (DTF 137
II 345 consid. 3). Nella valutazione occorre considerare in particolare i cri-
teri enumerati all'art. 31 cpv. 1 OASA, segnatamente l'integrazione, il ri-
spetto dei principi dello Stato di diritto, la situazione famigliare nonché il
momento e la durata della scolarizzazione dei figli, la situazione finanzia-
ria e la volontà di prendere parte alla vita economica e di acquisire una
formazione, la durata della presenza in Svizzera e lo stato di salute e la
possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine. Tuttavia un singolo cri-
terio non è di principio sufficiente per costituire un caso di rigore. Occorre
inoltre tener conto delle circostanze che hanno condotto allo scioglimento
del matrimonio (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_411/2010 precita-
ta consid. 4.1).
4.3 In casu può essere ritenuta unicamente l'ipotesi di un caso di rigore
legato al decesso del coniuge svizzero. In questo ambito con sentenza
2C_993/2011 del 10 luglio 2012 pubblicata in DTF 138 II 393, il Tribunale
federale ha precisato la sua giurisprudenza precedente secondo la quale
la morte del coniuge non costituisce necessariamente un motivo che
conduce al rinnovo del permesso ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr
(cfr. consid. 3.1 - 3.3 e giurisprudenza ivi citata). L'Alta Corte ha infatti ri-
tenuto che, in assenza di circostanze particolari tali da fare sorgere dubbi
in merito al fondamento del matrimonio ed all'intensità dei legami tra i co-
niugi, si presume che la morte del coniuge svizzero costituisce un motivo
personale grave che impone il proseguimento del soggiorno in Svizzera
del coniuge straniero sopravvissuto ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr,
e questo senza che sia necessario esaminare il carattere fortemente
compromesso della sua reintegrazione nel paese di provenienza. Tale
presunzione non è irrefragrabile. Le autorità di polizia degli stranieri pos-
sono infatti dimostrare l'esistenza di circostanze particolari che permetto-
no di dubitare della realtà dei legami che univano i coniugi. Tra queste fi-
gurano il caso di uno straniero che ha sposato in piena cognizione di
causa un cittadino elvetico gravemente malato e con una speranza di vita
fortemente ridotta al fine di beneficiare abusivamente delle conseguenze
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Pagina 10
del decesso, il caso dello straniero che ha intrapreso una procedura di
separazione o di divorzio poco prima della morte o ancora colui che ha
posto fine alla vita in comune prima del decesso del coniuge svizzero,
dimostrando in questo modo che al momento della morte la comunità co-
niugale era dissolta (cfr. consid. 3.3). Ad ogni modo l'esistenza di una si-
tuazione oggettiva che conferisce un diritto al proseguimento del soggior-
no non priva le autorità di polizia degli stranieri del diritto di evidenziare
altre circostanze concrete (condanne penali, ricorso all'aiuto sociale, etc)
che, alla luce di un apprezzamento globale ai sensi dell'art. 96 LStr, per-
metterebbero di rifiutare il proseguimento del soggiorno in Svizzera (cfr.
consid. 3.4).
4.4 L'autorità di prime cure ha rifiutato la proroga del permesso di dimora
della ricorrente in quanto la durata del suo matrimonio è stata inferiore ai
tre anni richiesti dalla legge e la sua integrazione in Svizzera non è avve-
nuta con successo, in ragione del fatto che essa non esercita alcuna atti-
vità lucrativa ed il suo comportamento ha interessato le autorità giudizia-
rie e di polizia degli stranieri. L'UFM ha poi sottolineato come la morte del
marito non sia tale da giustificare la proroga del permesso di dimora, pre-
cisando che la reintegrazione in Russia dell'interessata non risulta forte-
mente compromessa.
Ora, nella fattispecie, nonostante una differenza di età piuttosto marcata
(19 anni), dagli atti di causa non si evince che D._______ fosse grave-
mente malato, o con una speranza di vita ridotta, ciò che lascia presagire
che la sua morte sia intervenuta improvvisamente. Allo stesso modo, non
risulta che fossero in corso procedure di divorzio o di separazione e non
vi sono indizi che lascino presagire l'esistenza di una separazione di fatto
tra i coniugi al momento del decesso. Il matrimonio e l'unione tra gli inte-
ressati appaiono quindi realmente vissute; si deve quindi presumere che
la morte di D._______ costituisce un motivo personale grave che impone
il proseguimento del soggiorno in Svizzera della moglie ai sensi dell'art.
50 cpv. 1 lett. b LStr. Certo, il comportamento di A._______ nel nostro
Paese non è sempre stato ineccepibile ed esemplare, ma non si ravvisa-
no sufficienti circostanze concrete tali da permettere di rifiutare il prose-
guimento del suo soggiorno in Svizzera. In data 21 giugno 1999 e 26 a-
prile 2010 essa è stata condannata a delle pene detentive sospese con-
dizionalmente per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale (in par-
ticolare guida in stato di ebrietà) e il secondo decreto d'accusa ha condot-
to il 25 giugno 2010 all'emanazione di una decisione di ammonimento nei
suoi confronti. Tali reati, pur riprovevoli e da condannare, non sono di una
gravità tale da comportare il mancato rinnovo del permesso di dimora
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dell'interessata. Durante il suo soggiorno in Svizzera A._______ ha inoltre
dato prova di un'integrazione professionale accettabile, garantendo sem-
pre la propria indipendenza finanziaria, senza contrarre debiti e non ha
mai beneficiato di aiuti assistenziali. A questo titolo dagli atti di causa e-
merge che essa ha trovato una nuova occupazione a tempo parziale
condizionata al rinnovo del suo permesso (cfr. allegati act. 10). Grazie ad
una buona integrazione linguistica la ricorrente ha infine tessuto delle re-
lazioni sociali, specie con la famiglia del defunto marito.
5.
In conclusione, in assenza di circostanze particolari che permettano di
mettere in dubbio la realtà dei legami che univano i coniugi ..., il Tribunale
deve ritenere che il decesso di D.______ costituisca un grave motivo per-
sonale che impone il proseguio del soggiorno in Svizzera del coniuge su-
perstite. La decisione dell'UFM del 2 luglio 2012 viola quindi il diritto fede-
rale, segnatamente l'art. 50 cpv. 1 lett. b e 50 cpv. 2 LStr (art. 49 PA), es-
sa deve dunque essere annullata ed il ricorso accolto. Alla ricorrente è
quindi riconosciuto il diritto alla proroga del permesso di dimora.
6.
Visto l'esito del ricorso non vengono percepite spese processuali e l'im-
porto di fr. 1'000.- versato al Tribunale dalla ricorrente il 2 ottobre 2012
viene rimborsato (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Inoltre, la ricorrente ha
diritto alle spese ripetibili, nella misura in cui ha sopportato le spese di pa-
trocinio (art. 64 cpv. 1 PA e 7 e 8 del regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In mancanza di una nota particolareg-
giata delle spese di rappresentanza, l'indennità è fissata sulla base degli
atti. Nella fattispecie, alla luce dell'importanza del caso e del grado di dif-
ficoltà, come pure al lavoro svolto dal patrocinatore, il Tribunale ritiene
che un'indennità di fr. 1'500.-, importo comprensivo di spese e di IVA, ap-
paia equa (art. 14 TS-TAF).
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 2 luglio 2012 è annullata,
alla ricorrente è riconosciuto il diritto alla proroga del suo permesso di di-
mora.
2.
Non vengono prelevate spese processuali e l'importo di fr. 1'000.- versato
dalla ricorrente viene rimborsato.
3.
L'UFM verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di spese ri-
petibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. Simic … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
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