Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-457/2011
Sentenza del 6 aprile 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Vito Valenti,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità, decisione del 7 dicembre
2010.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
che, mediante decisioni del 7 dicembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha accordato al
cittadino italiano A._______ un quarto di rendita dal 1° febbraio al 31
marzo 2007 ed una mezza rendita d'invalidità dal 1° aprile 2007,
che, con ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale il 13
gennaio 2011, l'assicurato, rappresentato dal Patronato INCA, chiede, in
sostanza, che gli sia riconosciuto il diritto una rendita intera d'invalidità da
aprile 2007,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
all'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI-TI), il quale ha chiesto il rinvio degli
atti fondandosi sul rapporto del 16 marzo 2011 della sua consulente IP, la
quale ha rilevato la necessità di effettuare un periodo di accertamento
professionale presso il … di … al fine di determinare le attività rispettose
di tutte le limitazioni funzionali elencate in sede medica, considerata la
sua capacità al lavoro del 50%, qualora questa non dovesse essere
modificata dalla perizia giudiziaria in atto nell'ambito dell'assicurazione
per gli infortuni,
che l'UAIE, prendendo posizione il 21 marzo 2011, ha concluso
all'ammissione del ricorso con il conseguente rinvio della causa per
completare l'istruttoria, come proposto dall'UAI-TI, ed emanare una nuova
decisione impugnabile,
che, il 23 marzo 2011, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per
conoscenza, copia delle osservazioni dell'amministrazione,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità, possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della
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legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI,
RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione,
condizioni adempiute in concreto,
che il ricorso, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è ricevibile, nulla ostando quindi all'esame
del merito dello stesso,
che, in concreto, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato
dall'UAIE, incompleta, per cui il collegio giudicante non può trarne
conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non ha motivi per non
aderire alla proposta dell'UAIE e dell'UAI-TI di procedere al complemento
istruttorio richiesto dalla consulente IP nel suo rapporto del 16 marzo
2011,
che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che,
annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù
dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche
in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità
inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215
consid. 6.2),
che, in concreto, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del
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Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 1 dicembre 2010, l'incarto è rinviato all'UAIE affinché
completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a
carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione:
– al ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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