Corte II I
C-4578/2009
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S e n t e n z a d e l 9 m a r z o 2 0 1 0
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentata dal Patronato ACLI, Sede Provinciale,
via Brambilla 35, IT-22100 Como,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su
opposizione del 19 maggio 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4578/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione dell'8 maggio 2008, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha comunicato alla cittadina italiana
A._______, nata il , che la sua domanda volta al conseguimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia era stata
respinta per carenza della condizione di durata minima di
contribuzione;
la nominata ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento
amministrativo facendo valere di aver lavorato nel nostro Paese per
almeno 13 mesi, come risulterebbe dai certificati di lavoro esibiti;
malgrado ulteriori ricerche, la CSC non è venuta a conoscenza di
contribuzione AVS/AI versata da A._______ o, più semplicemente,
B.______ (cognome da nubile); mediante decisione su opposizione del
19 maggio 2009, la CSC ha pertanto respinto l'istanza dell'opponente;
con il ricorso depositato il 13 luglio 2009, A._______, rappresentata
dal Patronato ACLI di Como, ha ribadito la sua richiesta di prestazioni
assicurative AVS senza fornire particolari ragguagli;
nelle sue osservazioni ricorsuali del 17 agosto 2009, la CSC ha
proposto di respingere il gravame;
dopo aver preso atto della risposta dell'amministrazione, e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato ACLI di Como, nella replica del
9 ottobre 2009, ha spiegato che all'epoca in cui la nominata ha
lavorato nel nostro Paese si chiamava C._______, dal cognome del
suo primo marito, cognome che ella, inopinatamente, rese illeggibile
sui tre certificati di lavoro; il Patronato chiede pertanto che venga
riconosciuto un periodo di contribuzione pari a 13 mesi;
dopo aver proceduto ad ulteriori ricerche, la CSC ha accertato che la
nominata ha effettivamente lavorato nel nostro Paese nei periodi
corrispondenti a quelli iscritti sui certificati di lavoro;
l'autorità amministrativa ha pertanto calcolato le spettanze
dell'assicurata e, mediante nuova decisione su opposizione del 15
dicembre 2009, ha erogato in favore di A._______ una rendita
ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia con decorrenza
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1° dicembre 2007 fondandosi su di 1 anno e 5 mesi di periodo
contributivo;
nella sua presa di posizione pervenuta il 5 gennaio 2010 allo scrivente
Tribunale amministrativo federale (TAF), la CSC ha comunicato di aver
emanato una nuova decisione giusta l'art. 53 cpv. 3 della legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1);
con ordinanza del 12 gennaio 2010, il Patronato ACLI di Como è stato
invitato a esprimersi, entro un termine di 30 giorni, in merito alla
procedura avviata con il ricorso del 13 luglio 2009;
l'interpellato non ha risposto entro il termine stabilito;
giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) il TAF giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF;
in particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione
per la vecchiaia possono essere impugnate dinanzi al TAF
conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del del 20
dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti
(LAVS, RS 831.10);
giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una
decisione contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso;
in data 15 dicembre 2009, la CSC, ha annullato la propria decisione su
opposizione del 19 maggio 2009 sostituendola con una nuova;
il giudice deve comunque esaminare se il ricorso, per effetto della
nuova decisione, sia divenuto privo di oggetto;
il Tribunale federale ha affermato che, in deroga al principio devolutivo
del ricorso, all'amministrazione è data la facoltà, in virtù dell'art. 58 PA,
parificabile all'art. 53 LPGA, di rivedere la pronunzia querelata, ma che
la nuova decisione toglie la controversia solo per quanto
accondiscende al petitum dell'insorgente; nella misura in cui non è
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stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande
insoddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve
entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto
che il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF
113 V 238, 107 V 250); questa giurisprudenza resta valida anche dopo
l'entrata in vigore della LPGA (sentenza del Tribunale federale nella
causa J. H 42/04 consid. 1.4);
nella specie, il giudice ritiene che il ricorso è divenuto privo d'oggetto
per effetto della nuova decisione in quanto il periodo contributivo fatto
valere da A._______, ossia 13 mesi, come più volte sostenuto, è stato
debitamente riconosciuto (in misura peraltro superiore, ossia 1 anno e
5 mesi) e conteggiato nell'ambito della nuova decisione che eroga
prestazioni AVS in favore della ricorrente;
il ricorso è quindi divenuto privo di oggetto per effetto della nuova
decisione;
la causa può pertanto essere stralciata dai ruoli dal giudice unico
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF;
nel caso concreto non vengono prelevate spese processuali;
in virtù degli art. 5 e 15 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), se una causa diviene
priva d'oggetto, di regola le spese ripetibili sono addossate alla parte il
cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa
diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le
spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del
verificarsi del motivo che termina la lite;
viste le memorie di ricorso e di replica, tenuto conto, tuttavia, che solo
in sede di quest'ultimo atto l'autorità è venuta a sapere una notizia
fondamentale per la soluzione della vertenza, ossia il cognome del
primo marito dell'insorgente, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità ridotta per spese ripetibili di Fr. 300.-, la quale è
posta a carico della Cassa svizzera di compensazione.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La causa è stralciata dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 300.-, la quale è posta a carico della Cassa svizzera di
compensazione, intimata.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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