Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C458/2011
Sen t e n z a d e l 2 2 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Elena AvenatiCarpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella
postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 6 dicembre 2010).
C458/2011
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1989
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità. Dal 1989 era alle dipendenze di una ditta
produttrice di penne nella zona di Lugano, come addetto alle macchine di
produzione; il dipendente lavorava per 42,5 ore settimanali (doc. 17).
Dalla fine di settembre 2008, il nominato ha sviluppato una sindrome
depressiva che lo ha reso inabile al lavoro al cento per cento. Per gli
stessi motivi era già stato assente dal lavoro fra gennaio e maggio 2008
(doc. 17). In data 23 marzo 2009, A._______ ha formulato una domanda
volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 8).
B.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la
richiesta, ha acquisito agli atti l'incarto della Cassa malati che contiene
diversi rapporti del Centro psicosociale di Varese a firma del Dott.
Salvaggio, rispettivamente del 10 ottobre e 23 dicembre 2008, 17 e 24
febbraio, 3 e 31 marzo, 26 maggio, 23 giugno, 21 luglio, 25 agosto, 22
settembre e 20 ottobre e 3 novembre 2009, 27 maggio 2010 a causa di
una sindrome mista ansiodepressiva ad andamento cronico che
determina la totale compromissione delle abilità sociali e lavorative; un
referto d'esame ortopedico (Dott. Enrico) del 24 febbraio 2009 attestante
sindrome del tunnel carpale bilaterale, gonalgia bilaterale, artralgia spalla
destra, lombalgia; un rapporto d'esame ortopedico (ricovero in regime di
day hospital) del 3 giugno 2009 (Dott. Enrico) per rottura corno posteriore
menisco interno e plica medio patellare ginocchio destro; due relazioni
d'esame psichiatrico allestite per la Cassa malati dalla Dott.ssa Iorno il 28
novembre 2008/18 febbraio 2009 attestanti una sindrome ansioso
depressiva mista nell'ambito di un probabile disturbo di personalità di
esitamento con proposta di ripresa del lavoro al 50%; altri rapporti
psichiatrici manoscritti precedenti il dicembre 2008 (Dott. Salvaggio); una
perizia del Dott. Goldinger, ortopedico, Mendrisio, del 12 maggio 2009
ove si attesta una gonalgia bilaterale, esiti di Morbo di OsgoodSchlatter
con esostosi ed ossificazioni esuberanti, periartropatia omeroscapolare
più evidente a destra, sindrome del tunnel carpale e si considera il
paziente del tutto inabile nel precedente lavoro; referti di diversi esami
oggettivi (RM, Rx).
C458/2011
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Ad atti è stata esibita una perizia medica particolareggiata a cura
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Como, ove il sanitario
incaricato ha evidenziato la diagnosi di sindrome ansiosodepressiva in
trattamento e di grado medio, esiti di recente meniscectomia selettiva
mediale + plicotomia ginocchio destro, artrosi spalla sinistra e gonartrosi
sinistra, note di rizoartrosi bilaterale, obesità (…) ed ha posto un tasso
d'invalidità del 40% (doc. 35).
Inoltre è stata esibita una perizia 6 marzo 2010 dello psichiatra Dott.
Daguet (doc. 54) per conto dell'assicurazione Winterthur. L'esperto pone
la diagnosi di episodio ansiosodepressivo di entità mediograve nel
contesto di una malattia somatica invalidante e pone un tasso d'invalidità
generale del 50% almeno.
Nel rapporto dell'8 aprile 2010 (doc. 55), il Dott. Evangelisti, medico
dell'Ufficio AI cantonale, ha proposto di far eseguire una visita poli
specialistica al Servizio medico di accertamento dell'assicurazione
invalidità di Bellinzona (SAM).
C.
Il richiedente è stato visitato il 28 maggio, ed il 7, 14 e 18 giugno 2010 al
SAM di Bellinzona, con visite specialistiche in reumatologia (Dott.
Badaracco), neurologia (Dott. Bonetti) ed in psichiatria (Dott.ssa Castra).
Nella relazione conclusiva dell'11 agosto 2010 (doc. 62 e seg.) i medici
incaricati hanno rilevato la diagnosi invalidante di (dettaglio nella parte in
diritto) periartropatia omero scapolare tendinotica bilaterale, gonalgie
croniche di diversa origine e causa, sindrome lombospondilogena
cronica, sindrome del tunnel carpale bilaterale, sindrome mista ansioso
depressiva, insonnia non organica ed una diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa di cefalee tensive, disturbo della personalità misto,
obesità. I sanitari del SAM reputano che il peritando è da considerarsi
invalido nel precedente lavoro (operaio non qualificato operatore su
macchinari di produzione di penne a biglia) in misura del 50% in
considerazioni di diversi sforzi e posture inergonomiche che tale lavoro
richiedeva; in attività più semplici e rispettose dei limiti funzionali, descritti
soprattutto dallo specialista in ortopedia, la sua capacità di lavoro è del
70% (per ragioni psichiatriche) a partire da ottobre 2008.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Evangelisti, dell'Ufficio AI, il
quale, nel rapporto del 26 agosto 2010, ha condiviso diagnosi e
valutazione espresse dai medici del SAM (doc. 63).
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L'incarto è stato esaminato dal Consulente in integrazione professionale
(CIP, doc. 66). Questi ha ritenuto che svolgendo attività alternative
adeguate e rispettose dei limiti funzionali espressi dai sanitari in misura
del 70%, invece della precedente, l'interessato subirebbe una perdita di
guadagno del 32%. In questo calcolo il salario dopo l'insorgenza
dell'invalidità è stato ridotto del 5% per fattori personali (attività leggera).
Con progetto di decisione del 7 ottobre 2010, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la reiezione della domanda di prestazioni (doc. 68).
Prendendo posizione in merito al progetto, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA di Bellinzona, fa presente che lo
specialista psichiatra Dott. Salvaggio, presso il quale è in cura dal 2008,
lo considera invalido in misura totale, come pure il medico curante Abdul
Aloum. Produce un nuovo referto del Dott. Salvaggio del 19 ottobre 2010
nel quale si insiste sull'assoluta incapacità per il paziente di affrontare
relazioni e stimolazioni esterne, qualsiasi situazione diversa dalla propria
quotidianità, qualsiasi tentativo di lavoro. Esibisce anche un certificato del
Dott. Aloum attestante la nota diagnosi (doc. 69 e seg.).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Evangelisti, il quale, nella
sua nota del 16 novembre 2010, ha stimato che la relazione del Dott.
Salvaggio ed il certificato del Dott. Aloum non apporterebbero novità
rispetto a quanto accertato al SAM (doc. 74).
Mediante decisione del 6 dicembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
emanare provvedimenti per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha
respinto la richiesta di prestazioni assicurative (doc. 77).
D.
Con il ricorso depositato il 13 gennaio 2011, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (rendita intera AI
a decorrere dal 1° gennaio 2009). Egli ricorda che diversi medici, nel
corso della procedura (Dott. ri Goldinger, Iorno, Daguet e Salvaggio)
hanno riconosciuto il suo stato d'invalidità.
Nel suo preavviso del 24 febbraio 2011, l'Ufficio AI propone la reiezione
del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
C458/2011
Pagina 5
Anche l'UAIE, nella sua risposta del 1° marzo 2011, propone la reiezione
del ricorso.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 7 aprile 2011,
ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
Con decisione incidentale dell'11 aprile 2011, il Tribunale amministrativo
federale ha inviato la parte ricorrente a versare un anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali, di Fr. 400.. Detto
anticipo è stato versato il 21 aprile 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
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Pagina 6
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di Fr. 400.. Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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Pagina 7
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 6 dicembre 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
131 V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
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di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.3. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.
7.1. L'interessato ha lavorato in Svizzera come operaio. Dal 1989 era alle
dipendenze di una ditta della zona di frontiera, come addetto alle
macchine di produzione, in ragione di 42,5 ore settimanali. È stato
assente dal lavoro per ragioni di salute da gennaio a maggio 2008 e non
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si è più presentato al lavoro per gli stessi motivi da fine settembre 2008.
Da allora non ha più lavorato.
7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
7.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
8.
Nella fattispecie, l'interessato soffre di problemi ortopedici e psichiatrici.
Dal punto di vista ortopedico egli presenta una gonalgia bilaterale, esiti di
rottura del corno posteriore menisco interno ginocchio destro, esiti di
morbo di OsgoodSchlatter con esostosi ed ossificazioni esuberanti,
periartropatia omeroscapolare, sindrome del tunnel carpale bilaterale,
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lombalgie (cfr. rapporti del Dott. Enrico, la perizia del Dott. Goldinger del
12 maggio 2009 e la perizia del SAM dell'11 agosto 2010). Dal punto di
vista psichiatrico il Dott. Salvaggio, medico specialista curante, in più
rapporti, attesta una sindrome mista ansiosodepressiva ad andamento
cronico. La Dott.ssa Iorno, psichiatra per conto della Cassa malati
(relazioni del 28 novembre 2008/18 febbraio 2009) rileva una sindrome
ansiosodepressiva mista nell'ambito di un probabile disturbo di
personalità di esitamento. Il Dott. Daguet, specialista incaricato della
Winterthur rileva episodio ansiosodepressivo di entità medio grave nel
contesto di una malattia somatica invalidante (rapporto 6 marzo 2010).
Infine la Dott.ssa Castra psichiatra collaboratrice del SAM rileva una
sindrome mista ansiodepressiva ed insonnia non organica.
9.
9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il SAM stima che il peritando è invalido in misura del 50% nel
suo precedente lavoro (operaio addetto alle macchine in una fabbrica di
produzione di punte per penne a sfera). In attività più consone, atteso che
nel precedente lavoro egli doveva assumere posizioni inergonomiche (cfr.
la descrizione dettagliata alla cifra 3.3 del rapporto SAM), rispettose di
determinate condizioni di ordine ortopedico (posizione di lavoro, porto
pesi, tragitti, ecc.), la sua capacità di lavoro è completa da questo punto
di vista, ma resta un 30% d'incapacità dettato da ragioni psichiatriche.
Dal canto suo, il Dott. Salvaggio, psichiatra curante, ritiene il proprio
paziente del tutto invalido ad ogni proficuo lavoro. Il Dott. Daguet, medico
della Winterthur assicurazione considera il peritando invalido perlomeno
al 50% in ogni lavoro e la Dott.ssa Iorno, psichiatra di fiducia della CM,
stima perlomeno al 50% il grado d'invalidità affliggente l'assicurato. La
stessa ha consigliato la ripresa del lavoro a metà tempo, ma i due
tentativi sono falliti dopo poche ore per incoercibili crisi di ansia (dicembre
2008, marzo 2009; cfr. perizia SAM cifra 3.3 in fine e perizia della
Dott.ssa Castra).
9.2. Ora, lo scrivente Tribunale considera che la l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta dall'autorità inferiore perlomeno sotto il profilo
psichiatrico. Dal lato ortopedico, invece, l'indagine appare appropriata
perlomeno fino alla data dell'impugnata decisione.
9.2.1. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, la principale critica
che si può muovere al rapporto della Dott.ssa Castra consiste nel fatto
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Pagina 11
che la stessa non prende posizione in merito alle constatazioni e
conclusioni dei colleghi Salvaggio, Iorno e Daguet. Eppure, il Dott.
Salvaggio, che segue il paziente in modo costante e frequente, disegna
un quadro grave della situazione valetudinaria di A._______. Il Dott.
Salvaggio constata un aggravamento della situazione patologica da circa
tre mesi precedenti la prima visita avvenuta nel gennaio 2008 ed ulteriori
aggravamenti a fine 2009 e nel 2010. L'esperto di parte ha aumentato ed
adeguato progressivamente la terapia farmacologica, ma i risultati, in
base ai numerosi rapporti successivi al gennaio 2008, non sono
soddisfacenti o, perlomeno, non hanno consentito all'interessato di
riprendere, seppur parzialmente, la sua attività o un'altra più leggera.
Anzi, i tentativi di ripresa si sono tradotti in crisi di angoscia che hanno
compromesso tali atti volontari. Il rapporto del 19 ottobre 2010 (posteriore
alla perizia della Dott.ssa Castra) attesta inoltre un ulteriore
peggioramento.
L'esperto del SAM si pronuncia sommariamente sulle relazioni della
Dott.ssa Iorno, non condividendone le conclusioni (invalidità minima del
50% con constatazione del fallimento della ripresa del lavoro), ma senza
spiegarne i motivi in modo convincente. Ancor meno rilievo è dato dalla
Dott.ssa Castra al rapporto del Dott. Daguet che considera il paziente
invalido in misura perlomeno del 50% con prognosi altamente incerta e
improbabile possibilità di recupero della capacità lavorativa in tempo
mediolungo (36 mesi).
9.2.2. Alla luce poi del rapporto finale del Dott. Salvaggio (19 ottobre
2010), sarebbe stato opportuno che l'Ufficio AI consultasse di nuovo il
SAM (o perlomeno la Dott.ssa Castra). Questa relazione (come le
numerose precedenti), di un medico specialista che, per quanto risulta
dagli atti segue a scadenza frequente il proprio paziente (due volte al
mese circa), non può essere disattesa, ma anzi costituisce il perno sul
quale un eventuale perito deve fare riferimento.
Da quanto precede, ne consegue che al rapporto del SAM, in particolare
per quel che concerne la valutazione psichiatrica, non può essere
prestata tutela.
10.
10.1. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro subita dall'interessato e da quando questa invalidità esisterebbe.
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10.2. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le lacune dell'incarto in merito alla patologia psichiatrica
(DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Il rinvio in parola deve essere inteso
come una precisazione della perizia psichiatrica ai sensi della
giurisprudenza riferita e non come una nuova indagine.
10.3. L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo da fine settembre 2008 (cessazione
dell'attività lucrativa per motivi di salute) fino alla data dell'impugnata
decisione (6 dicembre 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile. A tal fine l'interessato sarà nuovamente
esaminato dalla Dott.ssa Castra (o da un altro medico psichiatra del
SAM), la quale spiegherà se, alla luce dell'evoluzione della patologia
psichiatrica in atto, e previa analisi dei pareri dei Dott.ri Iorno, Daguet e
Salvaggio, conferma o meno diagnosi e valutazioni già espresse nella
sua precedente perizia.
Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine comparativa dei
redditi.
11.
11.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e
l'anticipo spese versato dal ricorrente, di Fr. 400., gli viene restituito.
11.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere
alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700., da porre
a carico dell'autorità inferiore.
C458/2011
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 6 dicembre 2010, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 10 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400. è restituito al
ricorrente.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700., la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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