B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4586/2011
S e n t e n z a d e l 7 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazioni invalidità (decisione del 20 giugno 2011).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1972 al
2009, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vec-
chiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc. 39.13).
Dal 1972 era alle dipendenze di un'impresa elettrotecnica di Agno in qua-
lità di impiegata, in ragione di 40 ore settimanali (doc. 6). Ha potuto svol-
gere il suo compito fino al 26 novembre 2009 e da allora non si è più pre-
sentata al lavoro per ragioni di salute (doc. 6). In data 19 maggio 2010, la
nominata ha presentato una domanda volta al conseguimento di presta-
zioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2, 5).
B.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino, competente
per esaminare sul merito la richiesta, ha fatto esibire l'incarto della Cassa
malati Helsana (CM) che contiene, segnatamente: un rapporto del medi-
co curante (Dott. Alfarano) che attesta l'11 gennaio 2010 la giustificata
assenza dal lavoro per sindrome ansio-depressiva, rallentamento psico-
motorio (doc. CM 1); i risultati di test psichiatrici del 10 febbraio 2010
(doc. CM 2).
C.
Da parte sua, l'Ufficio AI cantonale ha ricevuto un rapporto neuropsichia-
trico del 10 luglio 2009 del Dott. Basso attestante un decadimento delle
funzioni cognitive/depressione/disartria e consiglia un'indagine più appro-
fondita in ambiente ospedaliero (doc. 7); un attestato del Centro psicoso-
ciale di Luino del 4 giugno 2010, dove A._______ è in cura per distimia
(doc. 7-9); un rapporto medico "Poliambulatorio Monte Rosa" di Varese in
materia psichiatrica non ben leggibile del 21 giugno 2010 (doc. 9).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Billiter, dell'Ufficio AI canto-
nale, il quale, nella sua relazione del 4 novembre 2010, ha proposto di fa-
re eseguire una perizia specialistica in psichiatria (doc. 13). L'indagine
medica è stata condotta il 1° dicembre 2010 dal Dott. Quirici, psichiatra
presso il Centro peritale delle assicurazioni sociali (CPAS) di Bellinzona.
L'esperto incaricato ha rilevato nel suo rapporto del 16 dicembre 2010 un
episodio depressivo di media gravità (ICD10 : F32.1). Per quanto riguar-
da il passato l'esperto ammette un'incapacità di lavoro del 100% dalla da-
ta di cessazione dell'attività; a partire dalla data della visita vi è un'inca-
pacità del 50% generale (doc. 16).
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Pagina 3
L'incarto è stato risottoposto al Dott. Billiter, il quale (rapporto del 22 di-
cembre 2010) ha condiviso diagnosi e valutazioni espresse dal Dott. Qui-
rici (doc. 17). L'incarto è poi stato inviato al servizio di consulenza profes-
sionale, il quale ha confermato un'incapacità di lavoro del 50% come im-
piegata con una susseguente perdita di guadagno del 59% (rapporto 19
dicembre 2010, doc. 19). La CM, avuto conoscenza del rapporto peritale,
con lettera del 24 gennaio 2011 (doc. 24), ha ridotto le prestazioni al 50%
dal 1° febbraio 2011. L'ex datore di lavoro, con telecopia del 7 aprile 2011
(doc. 26), ha tuttavia affermato che la dipendente è stata considerata ina-
bile al cento per cento fino "al momento della sua uscita" (licenziamento)
il 28 febbraio 2011.
Con progetto di decisione del 14 aprile 2011, l'Ufficio AI cantonale ha di-
sposto il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI da novembre
2010 (un anno dopo la cessazione dell'attività lucrativa) al 28 febbraio
2011 (tre mesi dopo il presunto miglioramento a contare dalla data della
visita del Dott. Quirici) ed il diritto alla mezza rendita per il periodo suc-
cessivo (doc. 27).
Nell'ambito del diritto di audizione, A._______ ha inviato, tramite il Patro-
nato INCA di Bellinzona, una dettagliata relazione psichiatrica allestita il
29 marzo 2011 dalla Dott.ssa Santollino. L'esperto di parte riferisce delle
condizioni di salute psichiche più gravi di quelle poste in evidenza dal
Dott. Quirici e rileva la diagnosi di sindrome depressiva persistente in as-
setto psicotico di personalità (ICD 10; F 34-9, F 20-26), per cui l'esercizio
di un'attività lucrativa apparirebbe improponibile (doc. 32). Sono allegati
dei test psichiatrici eseguiti il 23 maggio 2011 presso l'ospedale Malcan-
tonese di Castelrotto.
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Billiter, il quale, con nota
del 1° giugno 2011 (doc. 34) ha rilevato che dalla perizia della Dott.ssa
Santollino non vengono oggettivati nuovi elementi clinici; si tratterebbe di
una diversa interpretazione e valutazione di uno stesso quadro psicopato-
logico.
Mediante decisione del 20 giugno 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per no-
tificare le decisioni agli assicurati non residenti in Svizzera, ha erogato in
favore della nominata una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° novembre 2010 fino al 28 febbraio 2011 ed una mezza
rendita AI a decorrere dal 1° marzo 2011 (doc. 39).
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Pagina 4
D.
Con il ricorso depositato il 19 agosto 2011, A._______, rappresentata dal
Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e il riconoscimento del suo
diritto alla rendita intera AI anche dopo il 1° marzo 2011. La parte ricor-
rente insiste sui fenomeni collaterali della patologia psichiatrica in corso
come descritto dalla Dott.ssa Santollino e peraltro anche presi in conside-
razione dal Dott. Quirici. Le turbe della memoria, la disprassia, la disartri-
a, la carenza d'autonomia negli spostamenti sono tutti elementi che ren-
derebbero illusoria un ricollocamento.
E.
Nella sua risposta di causa del 17 novembre 2011, l'Ufficio AI cantonale
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Anche
l'UAIE, nella sua presa di posizione del 22 novembre 2011, propone la re-
iezione del ricorso.
Dopo aver preso atto delle risposte al ricorso e di altra documentazione di
rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 15 dicembre 2011, ha ribadito
l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso. Ha prodotto un
resoconto d'attività redatto dall'ex datore di lavoro che traccia, in sostan-
za, il declino della capacità professionale della dipendente. Secondo l'in-
sorgente nessun miglioramento da allora è intervenuto.
F.
Con decisione incidentale del 21 dicembre 2011, il Tribunale amministra-
tivo federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400
franchi a titolo di copertura delle presunte spese processuali. Detto anti-
cipo è stato versato il 16 gennaio 2012.
G.
Con scritto del 17 gennaio 2012, il Patronato INCA ha inviato un rapporto
completivo dell'ex datrice di lavoro circa i motivi e le altre modalità che
hanno comportato il licenziamento.
H.
Su richiesta dello scrivente Tribunale è stato acquisito agli atti il rapporto
del 12 aprile 2011 redatto dal Dott. Quirici per conto della Cassa malati
Helsana, il quale alla luce della perizia della Dott.ssa Santollino conferma
la sua precedente valutazione del 16 dicembre 2010.
C-4586/2011
Pagina 5
I.
Con ordinanza del 25 luglio 2012, lo scrivente Tribunale, visto che era
sua intenzione annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'auto-
rità inferiore per complemento istruttorio, ha invitato la parte ricorrente ad
indicare quale seguito intendeva dare alla presente procedura e, in parti-
colare, per comunicare se intendeva ritirare il ricorso.
Con lettera del 28 agosto 2012 la parte ricorrente ha comunicato di volere
procedere con il ricorso.
Con ordinanza del 5 settembre 2012 lo scrivente Tribunale ha invitato
l'autorità inferiore a completare le proprie osservazioni del 22 novembre
2011 alla luce della documentazione medica acquisita in sede ricorsuale.
Nel suo scritto del 23 ottobre 2012, l'autorità inferiore, riferendosi alla pre-
sa di posizione dell'Ufficio AI cantonale del 12 ottobre 2012, ha reiterato
la proposta di respingere il ricorso. In sostanza, l'Ufficio AI riferisce che
un'eventuale modifica dello stato di salute intervenuta dopo la data della
decisione impugnata esula dal potere di cognizione giudiziaria del Tribu-
nale e non può essere presa in considerazione. Copia di questi scritti è
stata trasmessa alla ricorrente per conoscenza.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale am-
ministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle au-
torità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2 Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sull'assicurazione per l'in-
validità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201; nel tenore vigente fino al
31 dicembre 2011), per la ricezione e l'esame delle richieste è competen-
te l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, fatto salvo il cpv. 2 se gli
assicurati sono domiciliati all'estero. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che
per la ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri è competente l'Uffi-
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Pagina 6
cio AI nel cui campo d'attività essi esercitano un'attività lucrativa; questa
regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento
della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontie-
ra ed il danno alla salute risalga all'epoca della loro attività frontaliera.
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero notifica le decisioni.
1.3 Nella specie, l'interessata, ex frontaliera, risiede nella zona di confine
e la sua malattia è presente già da diverso tempo. L'Ufficio AI cantonale è
dunque competente per esaminare sul merito la domanda di rendita.
L'UAIE è competente per emanare e notificare le decisioni relative.
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di 400 franchi. Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europe-
a. Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circo-
lazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera,
da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, en-
trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri-
mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al-
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legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979
e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento
(CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le
rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava-
no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento
(CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU
2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati. Le disposizioni rela-
tive alla 6a revisione AI (primo pacchetto di misure), che sono entrate in
vigore il 1° gennaio 2012, non sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF
2010 1603).
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 20 giugno 2011, data dell'impugnata deci-
sione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
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momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii). Tuttavia, il Tribunale può tenere conto
dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali ele-
menti d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisio-
ne stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). In altri
termini, dei fatti sopraggiunti posteriormente alla data della decisione
dell'autorità inferiore devono non di meno essere presi in considerazione
se sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e sono suscettibili di in-
fluire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione li-
tigiosa è stata resa (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_278/2011 del
26 luglio 2011 consid. 5.5, 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2
nonché B 55/01 del 16 ottobre 2002 consid. 1.2; DTF 121 V 362 consid.
1b, DTF 118 V 200 consid. 3a in fine e DTF 99 V 98 consid. 4).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
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Pagina 9
7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.5 Una rendita limitata e/o crescente/decrescente nel tempo corrispon-
de, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne
deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado d'invali-
dità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
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Pagina 10
o diminuita in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a
cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961 (OAI, RS 831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo
di ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte del
diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il cambiamen-
to constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione al-
lorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibil-
mente continuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che se la ca-
pacità di guadagno peggiora, occorre tener conto del cambiamento de-
terminate il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole.
7.6 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescen-
te/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un
rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto
della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limita-
to nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i
quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413
consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in
cui la prestazione venga accordata con effetto retroattivo ma limitata nel
tempo, aumentata oppure ridotta, esiste un'unica relazione giuridica; ciò
vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limita-
ta nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni recanti la stessa
data (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3).
8.
8.1 L'interessata ha lavorato fino al 26 novembre 2009 e non ha ripreso
l'attività per malattia. È stata poi licenziata per ristrutturazione aziendale.
Per il seguito non ha più ripreso un'attività lucrativa. La sua situazione di
salute era già considerata compromessa dopo il 2003. Gli ex datori di la-
voro riferiscono del decadimento psico-fisico della dipendente nel rappor-
to allegato alla replica del 15 dicembre 2011 (doc. 7 inc. TAF) ed in un
successivo rapporto datato 12 gennaio 2012 (doc. 10 inc. TAF).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
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Pagina 11
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
9.
9.1 Nella fattispecie, l'interessata presenta, secondo il Dott. Quirici, medi-
co psichiatra incaricato dall'UAI cantonale ad allestire una perizia (doc.
16) un episodio depressivo di media gravità (ICD 10 : F32.1). Secondo la
Dott.ssa Santollino (perizia del 29 marzo 2011), psichiatra, la paziente
presenta una sindrome depressiva persistente in assetto psicotico di per-
sonalità (ICD 10 : F34.9, F 20.6). La perizia della Dott.ssa Santollino è
accompagnata dai risultati di testi psichiatrici eseguiti dalla psicologa Mar-
tini il 23 marzo 2011 (Test di Rorschach e Tematic Apperception test).
9.2 Non è contestato dalle parti il riconoscimento del diritto alla rendita in-
tera AI un anno dopo la cessazione dell'attività lucrativa, ossia da novem-
bre 2010. Questo dato è dunque acquisito ed il collegio giudicante non ha
motivi fondati per porre in dubbio tale valutazione. Resta contestata la ri-
duzione del tasso d'invalidità al 50% a partire dal 1° marzo 2011.
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9.3 Per quanto concerne la riduzione del grado d'invalidità dopo il 1° mar-
zo 2011 i pareri dei medici ad atti sono discordi. Il collegio giudicante si
trova innanzi a due perizie che tuttavia divergono sia in materia diagno-
stica che valutativa. Ora, il parere dell'autorità inferiore che si basa esclu-
sivamente sul rapporto dei Dott. Billiter e Dott. Quirici non può essere se-
guito per più motivi.
9.3.1 In primo luogo, non si può condividere l'affermazione del Dott. Billi-
ter del servizio medico dell'UAI cantonale del 1° giugno 2011 secondo la
quale dalla perizia della Dott.ssa Santollino non verrebbero oggettivati
nuovi elementi clinici nel senso di un peggioramento dello stato di salute
di natura. Infatti, il quadro patologico e la diagnosi formulata dalla
Dott.ssa Santollino diverge da quella del Dott. Quirici. Già per questo mo-
tivo il Dott. Billiter avrebbe dovuto risottoporre il caso al Dott. Quirici con il
rapporto della Dott.ssa Santollino ed i test allegati alfine di avere un chia-
rimento su questa divergenza.
Vero è che la Cassa malati Helsana, alla luce della perizia del Dott. Quiri-
ci trasmessa dall'Ufficio AI cantonale confrontata con quella della Dott.ssa
Santollino, aveva chiesto un parere complementare al Dott. Quirici, che
ha risposto in data 12 aprile 2011. Questa documentazione si trova
nell'incarto ricorso (cfr. doc. 14, inc. TAF). Tuttavia, la risposta del Dott.
Quirici alla perizia della Dott.ssa Satollino non appare convincente. L'e-
sperto si limita a confermare le conclusioni della sua perizia del 16 di-
cembre 2010 e si limita a suggerire che la paziente sia rivisitata dopo 12
mesi.
9.3.2 In secondo luogo, il Dott. Quirici non spiega perché la situazione va-
letudinaria della paziente sarebbe migliorata dopo la data della sua peri-
zia. Non vi è la prova di un parziale miglioramento. La perizia in parola
manca di una descrizione dell'evoluzione dell'incidenza invalidante dell'af-
fezioni da lui riscontrata.
D'altro canto, la perizia della Dott.ssa Satollino precisa per quale motivo
la paziente continua a non essere in grado di assumere determinati com-
piti. Le difficoltà di reinserimento professionale asserite dalla ricorrente
sono credibili. Di particolare rilevo è la circostanza che l'interessata ha
sempre cercato di dissimulare le proprie difficoltà. In questo contesto so-
no anche significative le dichiarazioni dell'ex datore di lavoro. Alla lettura
dei due rapporti rimessi in sede di replica e successivamente si evince
che l'interessata ha sempre voluto dissimulare l'insidiarsi della patologia
psichica. La paziente glissa sugli aspetti deficitari delle proprie capacità di
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relazione delle quali, peraltro, non ha consapevolezza. Parimenti sono
ancora presenti elementi di rallentamento in diversi settori esaminati.
9.3.3 Quando il parere del medico dell'UAIE diverge dagli altri giudizi e/o
non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la qualità di
prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è
compito del consulente del Servizio medico regionale o del medico
dell'UAIE stabilire in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni im-
portanti relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di
vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49 OAI).
10.
10.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale modifica dell'in-
capacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessata dopo il 28 febbra-
io 2011, data di riduzione della rendita AI da intera alla metà. Il diritto a
una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° no-
vembre 2010 fino al 28 febbraio 2011, che non è contestato dalle parti,
può invece essere confermato (cfr. consid. 9.2).
10.2 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricor-
so, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo ecce-
zionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'appli-
cazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le
numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccoglie-
re (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione me-
dica per il periodo dal 28 febbraio 2011 (data di riduzione della prestazio-
ne AI), fino alla data dell'impugnata decisione (20 giugno 2011). L'UAIE
emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine la ricorren-
te dovrà essere sottoposta ad una perizia approfondita in psichiatria. Un
aggiornamento dello stato di salute generale appare pure necessario. Se
del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine comparativa dei
redditi.
11.
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11.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali.
L'anticipo di 400 franchi versato dalla ricorrente il 16 gennaio 2012 le vie-
ne restituito.
11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese in-
dispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esa-
me, viste le memorie di ricorso e di replica, nonché la documentazione
esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spe-
se ripetibili di 700 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 20 giugno 2011, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore perché
proceda ai sensi del considerando 10.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 400 franchi versato dal-
la ricorrente le viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
700 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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