B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4587/2012
S e n t e n z a d e l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 15 agosto 2012).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina croata nata il …, coniugata e madre di un figlio, ha
lavorato nella Svizzera italiana, come infermiera, dal 1991 al 1998,
versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Nel settembre 1999 l'assicurata aveva
formulato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-
TI), facendo valere sostanzialmente una sindrome vertebrale ed una
sindrome depressiva, una domanda di rendita d'invalidità. L'istruzione
della stessa, che aveva permesso di acquisire, tra gli altri, i rapporti dei
dottori B.______, neurologo, del 19 aprile 1999, C.______, reumatologo,
del 20 giugno 2000, D.______, psichiatra curante, del 27 luglio 2001, e
della dott.ssa E.______, psichiatra, dell'11 dicembre 2001, diagnosticanti
essenzialmente una sindrome lombovertebrale, una sindrome
somatoforme da dolore persistente, una sindrome depressiva e un
disturbo di personalità dipendente, si era conclusa, mediante decisione
del 13 febbraio 2002, con il riconoscimento del diritto ad una rendita
intera (grado d'invalidità dell'80%), unitamente alle rendite completive per
il marito e il figlio, a decorrere dal 1° ottobre 1999. In seguito, un rapporto
del dott. D.______, stilato il 30 marzo 2004, aveva constatato che lo stato
di salute dell'assicurata era rimasto stazionario (cfr. primo incarto AI, non
numerato).
B.
Nel giugno 2008 l'UAI-TI ha dato inizio d'ufficio ad una procedura di
revisione del diritto alla rendita. Dopo il rientro dell'assicurata in Croazia,
l'UAI-TI ha trasferito, nell'agosto 2008, l'incarto per competenza all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), il quale ha ripreso a versare la rendita continuando nel contempo
lo svolgimento della procedura di revisione, nell'ambito della quale ha
raccolto, in particolare, i documenti seguenti:
- un rapporto del dott. F.______, generalista, medico dell'UAIE, del
15 dicembre 2010 (doc. 5), nel quale è ritracciata l'anamnesi del caso e
indicata la necessità di eseguire, preferibilmente in Svizzera, esami di
natura psichiatrica e reumatologica,
- una perizia del dott. G.______, psichiatra, del 29 agosto 2011 (doc. 17),
nella quale è diagnosticata, con influsso sulla capacità lavorativa, una
sindrome depressiva ricorrente, identificata già nel 1998, attualmente di
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gravità media, accompagnata da una sindrome biologica, una sindrome
somatoforme da dolore persistente, presente da diversi anni, ed una
sindrome lombovertebrale cronica recidivante con turbe statiche e
protrusione L4-5 a sinistra, pure presente da diversi anni, nonché, senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa, un disturbo di personalità
dipendente, anch'esso riconosciuto da diversi anni. Il perito ha constatato
che la depressione dell'assicurata si è, da un lato, cronicizzata in modo
graduale, e, dall'altro lato, migliorata, valutando un'incapacità lavorativa
attuale, meramente psichiatrica, del 50% come infermiera, strumentista,
impiegata ospedaliera o casalinga, benché abbia sottolineato la necessità
di rivolgersi alla psichiatra curante per disporre di dati più precisi (perizia,
pagg. 6 a 8),
- una perizia del dott. H.______, reumatologo, del 30 agosto 2011 (doc.
18), nella quale è diagnosticata, con influenza sulla capacità lavorativa,
una sindrome lombovertebrale con leggera componente spondilogena a
sinistra su alterazione degenerativa osteocondrotica L4-5 con spondilosi
anteriore, e, ininfluente sulla capacità lavorativa, una fibromialgia. Il perito
ha formulato un'incapacità lavorativa, a partire da subito, del 25% come
infermiera in una casa per anziani, e nulla (capacità lavorativa completa)
sia come infermiera in un reparto ospedaliero, senza la necessità di
aiutare i pazienti nei loro spostamenti, nel fare la doccia o nell'eseguire
altre attività fisiche impegnative, sia come casalinga, i limiti funzionali
relativi alle occupazioni adeguate corrispondendo a quelli esposti dal
dott. C.______ nel suo rapporto del 20 giugno 2000, di cui dirà, per
quanto necessario, in seguito.
C.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servizio
medico, nella persona della dott.ssa I.______, psichiatra, la quale, il
15 novembre 2011 (doc. 22), ha riformulato la diagnosi di sindrome
lombovertebrale con leggere alterazioni degenerative e di disturbo
depressivo recidivante con sindrome dolorosa persistente, fissando
un'incapacità lavorativa del 50%, dal 30 agosto 2011 (data della perizia
del dott. H.______), sia per l'ultima attività svolta e la tenuta
dell'economia domestica, sia per l'esercizio di occupazioni confacenti
quali venditrice, cassiera, ricezionista o telefonista.
D.
Il 24 maggio 2012 l'UAIE ha così messo a punto un progetto di decisione
(doc. 24), mediante il quale ha prospettato all'assicurata la sostituzione
della sua rendita intera con una mezza rendita, invitandola nel contempo
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a presentare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni.
Tramite scritto dell'8 giugno 2012 (doc. 25), l'assicurata si è opposta a
questo progetto, affermando che il suo stato di salute non solo non
sarebbe migliorato, ma sarebbe piuttosto peggiorato, ed ha allegato, a
sostegno del suo dire, diversi documenti medici croati (doc. 26 a 33), in
parte tradotti in francese, sui quali si è pronunciata la dott.ssa I.______ il
16 luglio 2012 (doc. 35), concludendo che essi non apportano nuovi
elementi suscettibili di modificare la sua valutazione del caso. Di
conseguenza, mediante decisione del 15 agosto 2012 (doc. 38), l'UAIE
ha sostituito la rendita intera d'invalidità con una mezza rendita a
decorrere dal 1° ottobre 2012.
E.
Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale il 30 agosto 2012, chiedendo il ripristino della
rendita intera in funzione di un grado d'invalidità dell'80%, e ciò per il
motivo che il suo stato di salute non sarebbe migliorato.
L'UAIE ha risposto il 31 ottobre 2012, postulando il rigetto del ricorso e la
conferma della decisione impugnata.
F.
La ricorrente ha replicato il 29 novembre 2012, facendo valere un
peggioramento del proprio stato di salute con l'impossibilità di svolgere
qualsiasi attività lavorativa e la necessità di assumere in modo costante
vari medicamenti, affermazioni che ha avvalorato mediante la produzione
di diversi documenti medici croati con traduzione vidimata in italiano,
prevalentemente di natura psichiatrica e neurologica.
La dott.ssa I.______ ha preso posizione su questi documenti medici il
28 dicembre 2012 (doc. 47), confermando la presenza di una sindrome
dolorosa persistente, accompagnata da una sindrome lombovertebrale
con leggere alterazioni degenerative, senza chiari indizi di una
sintomatologia radicolare. Il medico dell'UAIE ha stimato che i disturbi
somatoformi non sembrano essere, in base agli atti, insormontabili,
concludendo in definitiva che i documenti medici esibiti con la replica non
contengono nuovi elementi suscettibili di modificare l'apprezzamento del
caso, dimodoché l'UAIE ha ribadito, nella sua duplica dell'8 gennaio
2013, l'esito negativo da riservare al ricorso.
G.
Mediante decisione incidentale del 15 gennaio 2013, questo Tribunale ha
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Pagina 5
trasmesso alla ricorrente copia della duplica e dell'ultimo rapporto del
medico dell'UAIE allo scopo di presentare eventuali nuove osservazioni,
invitandola nel contempo a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 400.-.
H.
Con lettera dell'8 febbraio 2013, indirizzata all'UAIE, il quale l'ha
puntualmente trasmessa a questo Tribunale, la ricorrente ha dichiarato di
non essere in grado di saldare l'anticipo richiesto. Mediante decisione
incidentale del 1° marzo 2013, questo Tribunale ha così annullato la
precedente decisione incidentale e sottoposto alla ricorrente il formulario
per la richiesta dell'assistenza giudiziaria, il quale è stato compilato e
rispedito il 13 giugno 2013, corredato da diverse pezze giustificative. La
ricorrente ha pure trasmesso un fax il 12 luglio 2013, nel quale ha
esposto la sua situazione attuale dai punti di vista medico e finanziario.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
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Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
Dopo la dissoluzione della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia
(RPFJ), in un primo tempo, sono rimaste applicabili ai cittadini
dell'ex-Jugoslavia le disposizioni della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra
la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare federativa di
Jugoslavia concernenti le assicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1; DTF
126 V 203 consid. 2b, 122 V 382 consid. 1, 119 V 101 consid. 3). Nel
frattempo la Svizzera ha concluso dei nuovi accordi riguardanti le
assicurazioni sociali con una parte degli Stati che sono succeduti alla
RPFJ, tra cui la Croazia. La Convenzione di sicurezza sociale tra la
Confederazione svizzera e la Repubblica di Croazia del 9 aprile 1996
(Convenzione; RS 0.831.109.291.1), in vigore dal 1° gennaio 1998, ha
abrogato la Convenzione dell'8 giugno 1962 con la RPFJ (art. 40 della
Convenzione). Secondo l'art. 4 cpv. 1 della Convenzione, i cittadini
svizzeri e croati godono della parità di trattamento quanto ai diritti e agli
obblighi derivanti dalle legislazioni indicate nell'articolo 2, tra cui è contata
anche la legislazione federale svizzera sull'assicurazione contro
l'invalidità, salvo eccezioni previste dalla Convenzione. Rispetto alle
condizioni del diritto ad una rendita d'invalidità svizzera e alle disposizioni
procedurali svizzere applicabili, non esistono eccezioni al principio della
parità di trattamento (art. 16 della Convenzione). Questa è la situazione in
concreto dal punto di vista del diritto internazionale, ad ogni modo fino
all'adesione della Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013 (cfr.,
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Pagina 7
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3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, si
applicano quindi in concreto, visto che la procedura di revisione è stata
iniziata nel 2008, come pure le norme della 6a revisione della LAI (primo
pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF
2010 1603), la decisione impugnata essendo stata emanata il 15 agosto
2012. Sono inoltre applicabili le disposizioni della LPGA, se e per quanto
la LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
4.
La ricorrente contesta la decisione, emanata dall'UAIE il 15 agosto 2012,
di sostituzione della sua rendita intera d'invalidità con una mezza rendita
a decorrere dal 1° ottobre 2012.
5.
5.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). Le rendite corrispondenti a
un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo agli assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera,
salvo che si tratti di cittadini svizzeri o dell'Unione europea e ivi residenti.
Ai cittadini croati, ad ogni modo fino all'adesione del loro paese all'Unione
europea il 1° luglio 2013, le dette rendite sono concesse solo se il
beneficiario è domiciliato in Svizzera (art. 5 cpv. 1 della Convenzione; cfr.
consid. 2).
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Pagina 8
5.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
5.4 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del diritto
delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno
conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01
del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid.
2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione
(sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V
22 consid. 4a).
6.
6.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
6.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica
importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento
dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado
d'invalidità.
6.3 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
C-4587/2012
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considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione
(art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
6.4 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 113 V 275 consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
L'istituto della revisione non deve giustificare un riesame senza
condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, pag. 15).
6.5 Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la
revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono state
emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle prove
e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
In concreto, è giudizioso considerare quale periodo d'esame quello
intercorrente tra il 13 febbraio 2002, data della prima decisione, e il
15 agosto 2012, data della decisione qui avversata.
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
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relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
8.1 In concreto, dai documenti medici all'incarto e, in particolare, dalle
perizie dei dottori G.______, psichiatra, del 29 agosto 2011 (doc. 17), e
H.______, reumatologo, del 30 agosto 2011 (doc. 18), nonché dai
rapporti della dott.ssa I.______, psichiatra, medico dell'UAIE, del 15
novembre 2011 e 28 dicembre 2012 (doc. 22 e 47), si evince la diagnosi,
con influenza sulla capacità lavorativa, di sindrome vertebrale con
leggere alterazioni degenerative, di disturbo depressivo recidivante e di
sindrome dolorosa persistente.
Questa diagnosi è univoca agli atti e non è contestata dalla ricorrente,
dimodoché questo Tribunale non può che adottarla.
8.2 Nell'ambito della procedura di revisione iniziata nel giugno 2008,
l'UAIE ha fatto eseguire, su indicazione del proprio servizio medico, nella
persona del dott. F.______, generalista, due perizie mediche, una
psichiatrica, del 29 agosto 2011, e una reumatologica, del 30 agosto 2011
(doc. 5, 17 e 18).
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La prima è stata redatta dal dott. G.______, il quale ha indicato che la
situazione della ricorrente "con l'andare del tempo, da una parte si è
cronicizzata e, dall'altra parte, vi è un miglioramento dello stato
depressivo […] che io con precisione non riesco a mettere in evidenza,
ragione per la quale bisognerebbe chiedere anche il parere della
psichiatra curante per avere dei dati ben precisi", e che "è molto difficile
per me descrivere da quando precisamente [la ricorrente] presenta
un'inabilità lavorativa" (perizia, pagg. 8 e 9). Malgrado queste titubanze, il
perito ha più volte affermato che la capacità lavorativa attuale, da un
punto di vista meramente psichiatrico, è pari al 50% in attività adeguate
come quelle d'infermiera, di strumentista, d'impiegata ospedaliera o di
casalinga, percentuale che egli giustifica riferendosi alla presenza
persistente di vari sintomi quali "la perdita d'interesse, la mancanza di
reattività emozionale, disturbi del sonno [ed] alcuni disturbi cognitivi"
(perizia, pagg. 7 a 10, passim). Lo psichiatra ha quindi concluso che è
subentrato un miglioramento dello stato di salute con influsso positivo
sull'incapacità lavorativa, la quale sarebbe scesa precisamente dall'80 al
50%, senza tuttavia sapere indicare da quando (perizia, pagg. 9 e 10). A
questo proposito non si capisce, nelle domande 2a e b poste al perito
dall'UAIE, a quale evento si riferisca la data del 9 ottobre 2009, che
secondo lo stesso UAIE corrisponderebbe alla "data della decisione di
riconoscimento del diritto, rispettivamente della comunicazione
all'assicurata" (perizia, pagg. 9 e 10), ciò che non risulta dagli atti.
La seconda perizia è stata stilata dal dott. H.______, il quale ha
osservato che i disturbi alla colonna lombare, rilevati a suo tempo dal
dott. C.______, sono rimasti invariati, il reperto clinico essendo ad ogni
modo molto blando, con mobilità praticamente normale, benché associata
a dolori nella fase iniziale dei movimenti, senza segni d'insufficienza
segmentale o instabilità e senza deficit sensitivo-motorici, i disturbi della
sensibilità alla gamba sinistra non potendo essere qualificati di
dermatometrici (perizia, pagg. 5 e 8). Il perito ha inoltre sottolineato che il
quadro lombare è chiaramente influenzato dalla problematica principale,
ossia la fibromialgia generalizzata, già diagnosticata dal dott. C.______,
con la presenza di tutti i "tender points", ai quali sono associati disturbi
funzionali come i disturbi del sonno, un affaticamento rapido ed una
stanchezza cronica (perizia, pag. 8). Per quanto riguarda i limiti
funzionali, il reumatologo ha ripreso sostanzialmente quelli descritti dal
dott. C.______, di cui si dirà dettagliatamente, se necessario, in seguito,
e, rispetto all'incapacità lavorativa, egli ha considerato la ricorrente, come
infermiera presso una casa per anziani, inabile al lavoro al 25% a partire
da subito, senza tuttavia condividere il parere del dott. C.______ secondo
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cui vi sarebbe un'ulteriore riduzione del 15% dovuta a stanchezza cronica
o affaticamento rapido, e, come infermiera in ospedale (dermatologia,
oftalmologia, otorinolaringoiatria), senza compiti pesanti relativi alla presa
a carico di pazienti, casalinga o in attività confacenti, completamente
abile al lavoro da subito (perizia, pagg. 9 e 10).
8.3 La dott.ssa I.______ ha evidenziato, nella sua presa di posizione del
15 novembre 2011, che il punto essenziale consiste nell'identificare se la
sindrome somatoforme da dolore persistente è accompagnata da una
comorbidità psichiatrica influente sulla capacità lavorativa. Il medico
dell'UAIE ha rilevato che i dottori H.______ e D._______ hanno valutato
lo stesso stato di salute in modo diverso, il primo avendo fissato una
piena capacità lavorativa come infermiera senza attività fisica importante,
il secondo una capacità lavorativa del 50% "ohne klare Stellungnahme zu
den Beeinträchtigungen inklusive der rheumatologischen Beschwerden"
(presa di posizione, pag. 2). Il medico dell'UAIE ha concluso che la
ricorrente è in grado di lavorare a tempo pieno, nei settori della vendita
all'ingrosso e al dettaglio, nonché come cassiera, ricezionista, telefonista
o addetta alla raccolta di dati, con una leggera riduzione del rendimento,
aggiungendo che "aufgrund der Akten dürfte jedoch eine medizinische
Stellungnahme bei einem juristischen Streit nicht einfach sein" (presa di
posizione, pag. 2).
Nell'ambito della presente procedura la dott.ssa I.______ si è
nuovamente pronunciata sul caso il 28 dicembre 2012, alla luce dei nuovi
documenti medici croati prodotti dalla ricorrente con la replica. Il medico
dell'UAIE ha affermato che la sindrome dolorosa persistente può essere
confermata, con, quale comorbidità, la nota sindrome vertebrale
accompagnata da leggere alterazioni degenerative, senza una chiara
sintomatologia radicolare. Il medico dell'UAIE ha precisato che, vista la
perizia del dott. G.______, non è possibile stabilire in che misura
percentuale ogni singolo elemento diagnostico rientri nella valutazione
globale dell'incapacità lavorativa del 50%, concludendo che non
sussistono dubbi rispetto all'apprezzamento della situazione, tenuto conto
del fatto che i periti conoscevano gli antecedenti della ricorrente ed hanno
valutato il caso dopo averla esaminata personalmente. Il medico
dell'UAIE ha peraltro puntualizzato che, in presenza di una sindrome
dolorosa persistente, i dolori sono soggettivamente risentiti in modo
intenso ("Bei somatoformen Schmerzstörungen ist der subjektive
Leidensdruck gross", presa di posizione, pag. 2), ma che non esistono
test affidabili per identificare questi disturbi, che la comorbidità fisica non
ha carattere progressivo, che la ricorrente non è socialmente isolata e
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che non si può presumere essere insoddisfacente il risultato della terapia
ambulatoriale eseguita in modo conseguente, ciò che permette di
escludere che la sindrome somatoforme sia di natura insormontabile.
8.4 Visto quanto precede, questo Tribunale constata che il dott. G.______
ha postulato un miglioramento dello stato depressivo della ricorrente, che
non ha però saputo caratterizzare in modo sufficientemente chiaro,
concludendo cionondimeno, da una prospettiva puramente psichiatrica,
ad una riduzione dell'incapacità lavorativa, in attività confacenti, dall'80 al
50%, senza peraltro sapere indicare da quando. Detto altrimenti, il
dott. G.______ non ha spiegato in termini medici le ragioni del preteso
miglioramento della capacità lavorativa, limitandosi a enunciare
genericamente un "miglioramento" dello stato depressivo, dimodoché
questo Tribunale non può ammettere che il detto generico
"miglioramento", di cui non si conoscono le caratteristiche, presenti un
grado di verosimiglianza preponderante, come lo esige la giurisprudenza
(cfr. consid. 7). Non sapendo in cosa consista il miglioramento dello stato
depressivo, e quindi se esso in definitiva sia intervenuto effettivamente,
questo Tribunale non può giungere ad una conclusione attendibile, per
quanto riguarda l'aspetto psichiatrico del caso, sulla questione litigiosa
relativa alla riduzione della rendita d'invalidità da intera a metà.
Relativamente agli aspetti reumatologici, questo Tribunale osserva che il
dott. H.______ ha valutato diversamente, rispetto al dott. C.______, la
stessa situazione clinica, non evidenziando quindi alcun miglioramento
dello stato di salute, ma la sua stazionarietà. Inoltre, questo Tribunale
rileva che la dott.ssa I.______ ha concluso, il 15 novembre 2011, ad una
piena capacità lavorativa in occupazioni adeguate, seguendo il parere del
dott. H.______, mentre sembra considerare, nella sua presa di posizione
del 28 dicembre 2012, come aveva già fatto il 30 agosto 2011, che la
capacità lavorativa sia del 50%, percentuale che ha giustificato la
riduzione della rendita da intera a metà nella decisione impugnata.
Stando così le cose, questo Tribunale non può considerare che le
condizioni per procedere ad una riduzione della rendita d'invalidità, da
intera a metà, siano adempiute.
9.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata
riformata, nel senso che la ricorrente continua ad avere diritto ad una
rendita intera d'invalidità anche dopo il 30 settembre 2012.
10.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
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carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
non si prelevano spese processuali e la domanda d'assistenza giudiziaria
è dichiarata priva d'oggetto.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). In concreto, la ricorrente avendo agito di persona, non le si
assegnano indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che alla
ricorrente è riconosciuto il diritto di continuare a beneficiare di una rendita
intera d'invalidità anche dopo il 30 settembre 2012.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione:
– alla ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: