Corte II I
C-4589/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 a p r i l e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Alberto Meuli (presidente di Corte), Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.
Assicurazione-invalidità (decisione del 4 giugno 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4589/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata , coniugata, ha lavorato in Svizzera
dal 1969 al 1971, dal 1974 al 1977, dal 1980 al 1985, nel 1988 e dal
2001 al 2005, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tali periodi.
Dal febbraio 2001, era alle dipendenze in qualità di cucitrice e
commessa della ditta N. abbigliamento SA di G. (frontaliera), in
ragione di 8,5 ore giornaliere per 5 giorni la settimana. Da agosto 2005
non ha più esercitato attività lucrativa per ragioni di salute.
B.
In data 7 luglio 2006, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha acquisito agli atti l'incarto della
Cassa malati Allianz Suisse. Questo incarto contiene, segnatamente:
- diversi certificati medici redatti dal Dott. Al Oum di Porto Ceresio a
giustificazione delle assenze dal lavoro per malattia a causa di artrite
reumatoide;
- una prima relazione medica stilata il 23 gennaio 2006 dal Dott.
Goldinger, specialista in reumatologia, Mendrisio, attestante "artrite
reumatoide I in cura con corticosteroidi e terapia di base con MTX ed
antimalarici, attualmente senza evidente attività clinica, poliartrosi
della dita con rizartrosi progredita, sintomatica bilateralmente,
sindrome cervicovertebrale cronica e recidivante con/da alterazioni
degenerative (anterolistesi di C6 su C7 con reazioni spondilotiche
secondo risonanza magnetica del 13 febbraio 2004)”; il perito della
Cassa malati ritiene la paziente invalida come commessa/cucitrice in
misura completa; se fosse possibile l'esclusiva mansione di
commessa, senza particolare impegno delle mani, osserva l'esperto
incaricato, non vi sarebbero impedimenti lavorativi particolari;
- un rapporto del 17 febbraio 2006 del Dott. Bini, specialista in
ortopedia, Varese, il quale conferma la diagnosi del Dott. Goldinger ed
evidenzia anche una sindrome del tunnel carpale bilaterale;
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- una seconda relazione del Dott. Goldinger del 29 marzo 2006, ove si
conferma la precedente indagine clinica e si osserva che la paziente,
per un'attività senza impegno manuale maggiore, sarebbe valida al
60% (presenza normale sul posto, ma con rendimento ridotto).
L'incarto è stato sottoposto in esame al servizio medico regionale
(SMR) dell'Ufficio AI ticinese. Nel suo rapporto del 4 ottobre 2006, il
Dott. Erba ha evidenziato la diagnosi di poliartrosi delle dita con
rizoartrosi progredita sintomatica bilateralmente, artrite reumatoide in
cura con steroidi e terapia di base con MTX ed antimalarici, sindrome
cervicolombare cronica e recidivante con/da alterazioni degenerative
(anterolistesi C6 su C7); stato dopo quadrantectomia seno sinistro per
carcinoma midollare il 13 dicembre 1988 e stato dopo mastectomia
totale sinistra ed inserimento protesi il 24 gennaio 2000. Il Dott. Erba
riprende e condivide la valutazione del Dott. Goldinger.
Ad atti figura anche un rapporto di visita a domicilio (6 dicembre 2006)
atta a verificare le capacità attitudinali in ambito domestico
dell'assicurata, la quale, in base al grado d'occupazione del
precedente lavoro, risulta dedita ad un'attività domestica in misura del
42%. L'interessata risulta impedita nei compiti domestici per un totale
del 52%.
L'incarto è stato sottoposto in esame al consulente in integrazione
professionale (CIP). Questi, nella sua relazione del 1° marzo 2007, ha
stabilito che l'interessata non potrebbe più svolgere nemmeno il lavoro
di commessa, in quanto, in un tentativo di ripresa di una mezza
giornata presso il precedente datore di lavoro, è stato riscontrato che
la nominata non è in grado di appendere i vestiti, di piegare la merce o
di aprire gli appendini. Pertanto il CIP propone un calcolo comparativo
dei redditi ritenendo l'interessata abile al 60% nella sua precedente
attività, ma senza particolare abilità o forza delle mani. È stato ritenuto
un introito precedente l'invalidità di Fr. 23'992,50. Il CIP ha posto come
base di comparazione un salario teorico in attività di sostituzione
leggere esenti da un particolare impegno manuale (addetta
all'informazione, portiera, custode, sorvegliante di musei, venditrice
non qualificata in settore che non implichi un'abilità manuale speciale)
di Fr. 49'070.-- (dati statistici nazionali), importo che deve essere
calcolato su di una base di lavoro del 58%, ossia Fr. 28'460.60. Da
questo reddito il CIP ha sottratto il 40%, l'interessata essendo valida al
60%, ossia Fr. 17'076,36; da questo importo il CIP ha ancora sottratto
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il 15% per fattori personali, quali età ed handicap, ottenendo un
reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 14'514.90. Questo dato,
se paragonato ad un introito precedente l'invalidità di Fr. 23'992.50,
comporta un tasso d'invalidità del 39,32%.
L'amministrazione ha quindi stabilito una limitazione del 30%
nell'ambito di attività di salariata al 58% (tasso d'invalidità 23%) e del
52% nell'ambito di attività di casalinga svolta per il restante 42%
(tasso d'invalidità del 22%), per un grado d'invalidità totale del 45%.
Con delibera del 2 marzo 2007, l'Ufficio AI cantonale ha emanato un
progetto di decisione comportante il riconoscimento del diritto ad un
quarto di rendita AI a decorrere dal 1° agosto 2006 (un anno dopo la
cessazione definitiva dell'attività lucrativa).
C.
Con atto del 30 marzo 2007, A._______, regolarmente rappresentata
dal Patronato INAS di Mendrisio ha formulato le sue osservazioni a
detto progetto di decisione chiedendo, in particolare, che sia posta al
beneficio, nel calcolo comparativo dei redditi, della riduzione massima
per età ed handicap del 25% (e non del 15%). Il 17 aprile 2007 il
Patronato INAS ha perfezionato le sue osservazioni contestando,
segnatamente, la valutazione della capacità al lavoro dell'interessata
nell'ambito dei lavori domestici e ponendo, dal canto suo, una
debilitazione complessiva, viste le risposte fornite, di oltre due terzi.
Contesta inoltre la scelta delle attività di sostituzione proposte dal CIP
ritenendole puramente illusorie. Produce alcuni documenti riguardanti
prenotazioni di esami medici (TAC torace, visita pneumologica,
gastroscopia, ecografia della tiroide) ed un certificato medico del 10
aprile 2007 (Ospedale di Circolo di Varese) scarsamente leggibile.
Pronunciandosi il 18 maggio 2007, il Dott. Lurati, del SMR, ha
osservato che la documentazione esibita non poneva in evidenza
alcun cambiamento della capacità di lavoro dell'assicurata. Dal canto
suo, il servizio che aveva reso visita all'assicurata il 6 dicembre 2006,
ha confermato la propria valutazione annotando in particolare che il
ruolo del marito, nell'ambito domestico, assumerebbe carattere di
supporto.
Mediante decisione del 4 giugno 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in
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favore di A._______ un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2006.
D.
Con gravame del 4 luglio 2007, consegnato alla posta il giorno
successivo, A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato
INAS, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto alla rendita intera AI. L'insorgente fa presente che
l'amministrazione avrebbe interpretato in modo errato le conclusioni
che il Dott. Goldinger avrebbe espresso a titolo puramente teorico,
ossia reinserire l'assicurata al servizio clienti della ditta per la quale
lavorava. Il Patronato passa in rassegna le attività proposte dal CIP
ritenendole tutte di semplice fantasia nel caso della propria assistita.
Vengono esibiti nuovi documenti medici, quali: un referto TAC del
torace del 18 luglio 2007 nel quale viene evidenziata una lesione
sospetta a livello polmonare necessitante ulteriori accertamenti; un
rapporto di esame fisiatrico del 3 marzo 2007.
E.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio
servizio medico. Nella sua relazione del 20 agosto 2007, il Dott. Erba
osserva che la documentazione esibita non evidenzia mutamenti di
rilievo rispetto a quella già esaminata.
Nella sua risposta ricorsuale del 13 agosto 2007, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino propone la reiezione del ricorso. Anche l'UAIE, nella
sua risposta del 30 agosto 2007, propone la reiezione del gravame.
F.
Dopo aver preso delle risposte delle rispettive amministrazioni, il
Patronato INAS, con scritto del 10 ottobre 2007, ha ribadito
l'intenzione della propria assistita di mantenere l'impugnativa ed ha
segnalato il considerevole peggioramento delle sue condizioni di
salute. Produce, segnatamente: un rapporto di visita oncologica del 23
agosto 2007, ove si fa stato di addensamenti polmonari da accertare
mediante broncoscopia e biopsia e di localizzazioni secondarie
epatiche; un referto d'esame dei marcatori tumorali del 28 agosto
2007; i risultati di una biopsia polmonare del 5 settembre 2007 ed altri
referti oggettivi. In un secondo tempo (scritto del 18 ottobre 2007),
l'INAS ha inviato un referto di visita oncologica del 25 settembre 2007
attestante localizzazioni secondarie polmonari, epatiche ed ossee da
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neoplasia primitiva mammaria in sintomatologia già presente da sei
mesi.
G.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Erba, il quale, alla luce delle refertazione esibita, nella sua relazione
del 5 novembre 2007, ha considerato l'assicurata inabile a qualsiasi
lavoro dal 18 luglio 2007 (data poi corretta: 1° agosto 2007, data di
una TAC che comprova la presenza di metastasi).
Nella sua duplica del 13 novembre 2007, l'Ufficio AI del Cantone
Ticino propone la reiezione dell'impugnativa e la conferma della
decisione impugnata. Nei considerandi, l'Ufficio AI cantonale osserva
che il peggioramento del quadro clinico dell'assicurata avviene dopo la
la data della decisione impugnata e che, non appena terminata la
procedura di ricorso, l'Ufficio AI competente intraprenderà la
procedura di revisione. L'UAIE, nella sua duplica del 20 novembre
2007, ripropone la reiezione dell'impugnativa.
H.
Con ordinanza del 26 novembre 2007, la parte ricorrente è stata
invitata a voler versare un anticipo equivalente alle presunte spese
ricorsuali di Fr. 300.--, importo che è stato pagato il 12 dicembre 2007.
Con ulteriore scritto del 14 dicembre 2007, il Patronato INAS, alla luce
della duplica dell'Ufficio AI cantonale, ha sottolineato che la
problematica respiratoria era già stata evidenziata dalla ricorrente in
sede d'istruttoria e che l'accertamento diagnostico del tumore
(biopsia) non sarebbe che la punta di un iceberg di una malattia
invalidante giacente già da diverso tempo.
Con ordinanza del 27 febbraio 2008, alle parti è stata comunicata la
composizione del collegio giudicante. Non sono pervenute domande di
ricusazione.
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C-4589/2007
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 LTAF della legge federale del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni
rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE)
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate
innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
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C-4589/2007
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2
febbraio 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation (RCC)
1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il
grado di invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato esclusivamente
secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le
disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione
ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
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dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 7 luglio 2006. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 7 luglio 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 4 giugno 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
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di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica mentale o psichica non
esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che
l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di
svolgere le proprie mansioni consuete.
7.
7.1 Dal febbraio 2001, A._______ era alle dipendenze della ditta N.
abbigliamento SA di G. in qualità di cucitrice/commessa. La
dipendente lavorava a tempo parziale, in generale secondo le
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necessità del negozio (lavoro su chiamata). L'orario di lavoro normale
presso la ditta in questione era di 8,5 ore giornaliere per 5 giorni la
settimana. La dipendente non si è più presentata al lavoro, per ragioni
di salute, da agosto 2005.
7.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
7.3 L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di
pubblica utilità. Va precisato che secondo l'art. 28 cpv. 2ter LAI, qualora
l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale, o collabori
gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità, per questa parte, è
determinata secondo l'art. 16 LPGA. Se, inoltre, svolge anche le
mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata
secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi
determinare il grado d'invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti (metodo misto).
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7.4 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma
non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF
114 V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
8.
8.1 Nel caso di specie, il Dott. Goldinger, nelle relazioni del 23
gennaio e 29 marzo 2006 eseguite all'intenzione della Cassa malati
Allianz Suisse, ha evidenziato “artrite reumatoide I in cura con
corticosteroidi e terapia di base con MTX ed antimalarici, attualmente
senza evidente attività clinica, poliartrosi della dita con rizartrosi
progredita, sintomatica bilateralmente, sindrome cervicovertebrale
cronica e recidivante con/da alterazioni degenerative (anterolistesi di
C6 su C7 con reazioni spondilotiche secondo risonanza magnetica del
13 febbraio 2004)”. Il Dott. Bini (certificato del 17 febbraio 2006) rileva
anche una sindrome del tunnel carpale bilateralmente. Nel quadro
dell'anamnesi è riferito che la paziente ha subito una quadrantectomia
del seno sinistro per carcinoma midollare nel 1988 e mastectomia
totale sinistra con inserimento di protesi nel gennaio 2000. Con un
referto TAC del 18 luglio 2007 esibito nell'ambito del ricorso si
appalesa la presenza di una lesione sospetta a livello polmonare e di
formazioni neoplasiche polmonari ed epatiche (vedi accertamenti
eseguiti in agosto 2007). Va tuttavia osservato che il periodo di
cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende solo fino alla data
della decisione impugnata (cfr. consid. 4). Non possono pertanto
essere prese in considerazione le patologie insorte dopo questa data.
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8.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
almeno durante un anno.
9.
Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico del SMR, Dott. Erba, riprende e condivide la
valutazione del Dott. Goldinger. È pur vero che questo sanitario, nelle
sue perizie del 23 gennaio e 29 marzo 2006 indica che per un'attività
senza impegni manuali maggiori (per esempio nel servizio clienti
dell'attuale posto), l'interessata sarebbe valida al 60%. Tuttavia,
dall'attenta analisi dei rapporti dello specialista si evince che questi
sono ancora di carattere interlocutorio. La sua conclusione è
puramente teorica. Infatti, già nel referto di gennaio 2006, egli indica
che è necessario sottoporre la paziente ad una rivalutazione presso
un chirurgo della mano e, nell'ipotesi in cui si scartasse un intervento
chirurgico, egli consiglia un'ortesi ad ambedue gli arti superiori.
L'esperto reumatologo rileva come tutto il complesso patologico
affliggente A._______ sia ancora suscettibile di diverse cure ed
interventi ancora da definire, il cui risultato appare incerto (cfr. perizia
del 23 gennaio 2006, pag. 8). Il Dott. Goldinger osserva poi che nella
situazione attuale la paziente risulta impedita per qualsiasi tipo di
attività manuale ed un lavoro adatto dovrebbe quindi permetterle di
fare a meno delle mani. Anche il secondo rapporto del Dott. Goldinger
appare non conclusivo per quanto attiene a una chiara determinazione
della reale capacità al lavoro dell'assicurata. Infatti, risultano ancora in
esame possibilità di interventi chirurgici di tipo conservativo ed
un'eventuale artroplastica per la rizartrosi, senza comunque porre
un'indicazione immediata per una procedura chirurgica. Ora, in questa
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situazione evidentemente debilitante, le attività sostitutive proposte dal
CIP non assumono che un'indicazione meramente illusoria. Parimenti,
sul piano dell'attività domestica, sono del tutto comprensibili le
limitazioni funzionali denunciate dall'insorgente.
Il giudizio del medico del SMR, più volte espresso, sembra dunque
non tenere conto della circostanza che le conclusioni alle quali è
giunto il Dott. Goldinger non sono ancora definitive e, pertanto, non
può esservi fatto riferimento.
10.
10.1 Ora, viste le importanti lacune e divergenze dal profilo medico, il
giudice si trova nell’impossibilità di determinare con certezza la misura
dell’eventuale incapacità di lavoro e di guadagno subita
dall’interessata, e della sua incapacità di attendere alle usuali
faccende domestiche, durante il periodo oggetto di esame con il
presente giudizio (cfr. considerando 4). Fa quindi d’uopo, in queste
circostanze, accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e
rinviare l’incarto all’UAI intimato, affinché emani una nuova decisione.
Certo, l’art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura. Nel caso concreto, l’applicazione dell'eccezione
prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune
dell’incarto e l’ampiezza delle informazioni da raccogliere.
L’UAI dovrà quindi completare l’istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dalla cessazione dell'attività lucrativa fino alla
data dell’impugnata decisione e da questa data in poi. L’UAI emanerà
poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine la ricorrente dovrà essere sottoposta ad un'indagine medica
in tutti quei campi specialistici che le attuali condizioni di salute
dell'assicurata lo richiedono. I sanitari incaricati della perizia si
pronunceranno in merito alle affezioni di cui la ricorrente è portatrice,
effettuando tutti quegli esami oggettivi che il caso richiede poi si
esprimeranno sulla sua incapacità lavorativa, all’evoluzione di tale
incapacità fra il 2004 (cessazione dell'attività lucrativa) fino al 4 giugno
2007 data della decisione impugnata e da questa data in poi, nonché
in merito all’attività professionale che la ricorrente avrebbe potuto
espletare, dal punto di vista medico, nel periodo suddetto e sulla sua
residua capacità al lavoro nell'ambito domestico.
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10.2 Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi con il metodo
appropriato tenendo presente le particolarità della fattispecie (cfr.
Consid. 7). A tal proposito si ricorda che il calcolo effettuato
dall'amministrazione e riportato, in parte, nella motivazione
dell'impugnata decisione, non è tutelabile in più punti.
In primo luogo deve essere ricalcolata con maggior precisione la quota
parte di lavoro dedicata dell'attività lucrativa e quella assunta
nell'economia domestica. Deve essere fissato il tempo durante il quale
l'interessata ha realmente lavorato e non ritenere, empiricamente, un
orario settimanale di 25 ore.
In secondo luogo, al salario che precede l'invalidità, deve essere
aggiunta la gratifica di Fr. 2'500.--. Infatti, il reddito precedente lo stato
invalidante ritenuto dall'UAI ticinese si limita a sommare le retribuzioni
da luglio 2004 a giugno 2005, periodo durante il quale, peraltro,
l'interessata avrebbe lavorato in percentuale superiore al 58%.
In terzo luogo, se il reddito da invalida è superiore a quello
conseguibile in assenza d'invalidità, occorre fare riferimento alla
recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia e ripresa da
questo Tribunale in più occasioni (p. es. sentenza del 5 dicembre 2007,
C-2800/2006). Si ribadisce che, qualora già prima dell'insorgenza del
danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la
media dei salari per un'attività equivalente e che non si possa
sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una
retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che
hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche
influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha
realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei
all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato
del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. VSI 1999
p. 246 consid. 1; RCC 1992 p. 94, 1989 p. 483 consid. 3b, STFA del 5
dicembre 2004 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre
2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).
11.
11.1 Non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo di Fr. 300.--
versato dalla ricorrente il 12 dicembre 2007 le viene restituito.
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11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente è assegnata
un'indennità per spese ripetibili di franchi 700.-- a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 4 giugno 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
perché proceda al sensi del considerando 10 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo delle presunte spese
processuali di Fr. 300.-- già versato dalla ricorrente le viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici figurano nella pagina seguente.
Il presidente di Corte: Il cancelliere:
Alberto Meuli Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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