Corte II I
C-4593/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 18 gennaio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4593/2008
Fatti:
A.
Mediante decisione del 18 gennaio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha
comunicato a A._______, cittadino italiano, nato il , che la sua
richiesta del 25 agosto 2005 volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per
carenza d'incapacità al lavoro di livello pensionabile.
B.
In data 4 luglio 2008 (data del timbro postale), A._______ è insorto
contro il menzionato provvedimento amministrativo chiedendo,
implicitamente, il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione AI.
A suffragio delle sue conclusioni ha esibito documenti riguardanti la
pensione d'invalidità italiana.
C.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 settembre 2008, l'UAIE propone
di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente
tardivo.
Con ordinanza dell'11 settembre 2008, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha invitato il ricorrente a volersi pronunciare in merito
alla proposta dell'amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento
dell'ordinanza stessa. L'interpellato non ha tuttavia risposto, né entro il
termine assegnato, né fino ad oggi.
Diritto:
1.
Giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF.
2.
Sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF.
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In particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'invalidità
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo
federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
3.
In virtù dell'art. 60 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
applicabile nella fattispecie, il ricorso deve essere presentato entro 30
giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Il termine, contato
in giorni, comincia a decorrere il giorno successivo la data di
notificazione (art. 38 cpv. 1 e art. 60 cpv. 2 LPGA).
In base all'art. 39 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore, oppure a lui indirizzate, da un ufficio postale svizzero
o da una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi
l'ultimo giorno del termine. In applicazione dell'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS
0.142.112.681), il correlato allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.1), come pure il Regolamento (CEE) di
applicazione n° 574/72 (RS 0.831.109.268.11), il ricorso può essere
depositato entro i termini previsti presso un ufficio postale dello Stato
in cui è domiciliato l'assicurato o presso l'organismo di sicurezza
sociale di riferimento del domicilio dell'assicurato (art. 86 cpv. 1 del
regolamento 1408/71 in relazione all'art. 15 dell'Accordo ALC).
Se il termine di ricorso non è rispettato, la decisione diventa esecutiva
(art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA) e il giudice non può quindi entrare nel
merito di un ricorso presentato tardivamente.
4.
In principio, durante una procedura, le date di notifica e di ricevimento
devono essere stabilite con certezza e non secondo le regole generali
della verosimiglianza (DTF 119 V 7; 124 V 372 consid. 3). L'onere della
prova della notifica deve essere posto a carico dell'amministrazione
che ha pronunciato la decisione nel senso che, se vi è una
contestazione, la conseguenza dell'assenza di prova deve essere
sopportata dall'autorità (DTF 99 Ib 359 consid. 2). Se il fatto stesso
della notifica o la rispettiva data viene contestato, è dovere fondarsi,
nel dubbio, sulle dichiarazioni del destinatario (RCC 1978 p. 62 consid.
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2). In assenza di queste ultime, la giurisprudenza ha ammesso che ci
si possa fondare sull'esperienza generale in merito alla durata degli
invii postali (STFA inedite del 13 settembre 1972 in re S., del 24 aprile
1973 in re Sch., del 3 novembre 1977 in re M., del 21 maggio 1990 in
re H. W.-G e del 6 marzo 1998 in re V.W.).
5.
Nell’evenienza concreta, non si è appurato quando la decisione del 18
gennaio 2008 sia stata notificata a A._______. È pacifico invece che
l'insorgente ha inviato il ricorso il 4 luglio 2008, data del timbro
postale.
Ora, applicando le regole di computo del termine previste dall'art. 38
LPGA, per considerare il gravame tempestivo, cioè inoltrato entro 30
giorni dalla notifica, l'interessato avrebbe dovuto ricevere la decisione
del 18 gennaio 2008 al più tardi il 4 giugno 2008. Basandosi sulla
esperienza della Posta, gli invii raccomandati per l'Italia sono recapitati
ai destinatari al più tardi da 10 a 15 giorni dopo essere stati impostati.
Si deve quindi ritenere, in assenza di una dichiarazione del ricorrente,
che la decisione impugnata le è stata notificata prima del 4 giugno
2008, data ultima per ritenere il ricorso tempestivo, conformemente
all'art. 60 cpv. 1 LPGA. Il ricorso è stato presentato il 4 luglio 2008; il
termine previsto dall'art. 60 LPGA non è quindi stato rispettato.
6.
Secondo l'art. 41 cpv. 1 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante
è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo
stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i
motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento. In merito
all'art. 24 PA, che corrisponde materialmente all'art. 41 LPGA, dottrina
e giurisprudenza (Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo, 1998, nr.
345; DTF 124 II 358, consid. 2; 119 II 86, consid. 2a e 108 V 109)
hanno precisato che la restituzione è da consentire quando
oggettivamente sia stato impossibile il rispetto del termine - e ciò può
verificarsi in caso di forza maggiore - per la stessa parte nel
procedimento, oppure per il terzo da essa incaricato della tutela dei
suoi interessi. In sostanza occorre che l’impedimento sia di tale gravità
da costringere una persona pur diligente e determinata a validamente
difendere i propri interessi, a prescindere dal compiere un atto. In
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quest’ambito si ammette che motivo di restituzione sia l’improvvisa e
grave malattia della parte o del suo rappresentante (DTF 112 V 255).
Nella fattispecie, al ricorrente è stata sottoposta la risposta di causa
dell'autorità amministrativa, ma non ha preso posizione in merito alla
tardività del ricorso opposta dall'amministrazione.
7.
Le decisioni dell'UAIE acquistano forza di cosa giudicata se contro di
esse non è stato interposto ricorso in tempo utile. Da quanto
suesposto bisogna dedurre che il ricorso del 4 luglio 2008 è tardivo e
che pertanto la decisione del 18 gennaio 2008 dell'amministrazione è
cresciuta in giudicato, sfuggendo così al potere di controllo del giudice
delle assicurazioni sociali.
Giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili.
8.
Non si prelavano spese processuali, né si assegnano indennità per
spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
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- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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