B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4610/2012
S e n t e n z a d e l 2 5 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…, 6900 Lugano,
patrocinato dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora
(art. 14 cpv. 2 LAsi).
C-4610/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino serbo, di etnia Gorani, con ultimo domicilio a …, in
Kosovo, nato il …, è entrato in Svizzera il 23 ottobre del 2006 depositan-
do il 30 dello stesso mese una domanda di asilo. Con decisione del 22
dicembre 2006 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) ha re-
spinto la domanda ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera al
16 febbraio 2007. Il 22 gennaio 2007 l'interessato ha presentato ricorso al
Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), il quale
con decisione incidentale lo ha autorizzato a soggiornare in Svizzera sino
al termine della procedura (cfr. decisione incidentale del 21 febbraio
2007).
B.
Nel maggio del 2008 A._______ è entrato alle dipendenze dell'Hotel ... di
Lugano con la mansione di ausiliario di cucina. Conseguentemente, dopo
avere beneficiato di prestazioni assistenziali dal 1° agosto 2007 al 30 giu-
gno 2008 per un importo complessivo di fr. 21'712.70, l'interessato diven-
tava finanziariamente indipendente.
C.
Con sentenza del 16 giugno 2010 il TAF respingeva il ricorso contro la
decisione dell'UFM concernente la domanda di asilo. Conseguentemente
il 24 giugno 2010, l'autorità di prime cure comunicava all'interessato il
nuovo termine di partenza per lasciare la Svizzera fissato al 23 luglio
2010.
D.
Con scritto del 6 settembre 2010, A._______ ha chiesto all'autorità di pri-
me cure il riesame della decisione del 22 dicembre 2006 con cui si rifiuta-
va la domanda di asilo, poiché a suo dire, affetto da "sindrome post trau-
matica da stress" (cfr. rapporto medico del 2 agosto 2010), avrebbe diffi-
cilmente potuto continuare nel suo paese le cure iniziate in Svizzera. Con
decisione del 1° ottobre 2010 l'UFM non è entrato nel merito della do-
manda di riesame.
E.
Il 27 aprile 2012 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in se-
guito SP) ha preavvisato favorevolmente il rilascio di un permesso di di-
mora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, trasmettendo per competenza l'in-
C-4610/2012
Pagina 3
carto in oggetto all'UFM. L'autorità federale ha però informato l'interessa-
to di non ritenere adempiute le condizioni per il rilascio del permesso di
dimora ex art. 14 cpv. 2 LAsi. In ottemperanza del proprio diritto di essere
sentito, l'interessato ha ribadito le proprie ragioni con scritto del 9 luglio
2012.
F.
Con decisione del 31 luglio 2012, l'UFM ha rifiutato formalmente l'appro-
vazione del rilascio di un permesso di dimora. L'autorità di prime cure ha
indicato che A._______ non può avvalersi di una situazione professionale
importante o particolarmente specifica, o di un'evoluzione professionale
tale da giustificare un caso di rigore ex art. 14 cpv. 2 LAsi. Inoltre nem-
meno l'integrazione sociale è forte a tal punto da considerare un ritorno in
Patria eccessivamente rigoroso. Perdipiù il soggiorno in Svizzera non può
essere ritenuto considerevole, se paragonato ai 36 anni trascorsi nel Ko-
sovo serbo. L'autorità di prime cure rileva altresì che la presenza di fami-
gliari, segnatamente un fratello e una sorella in Svizzera, come pure il
buon comportamento mantenuto dell'interessato durante il soggiorno, non
sarebbero determinanti per accogliere l'istanza. Per l'UFM, l'interessato -
che sarà comunque confrontato a difficoltà sociali ed economiche al suo
ritorno in patria - potrà far valere l'esperienza acquisita durante la perma-
nenza in Svizzera. Infine l'autorità di prime cure ha sottolineato che l'al-
lontanamento verso il Kosovo è stato ritenuto possibile, ammissibile ed
esigibile già in occasione della procedura d'asilo.
G.
Con scritto del 5 settembre 2012 A._______ ha interposto ricorso contro
la decisione dell'autorità di prime cure chiedendone l'annullamento e il ri-
conoscimento della propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi
dell'art. 14 LAsi, con conseguente approvazione al rilascio del permesso
di dimora. Il ricorrente ha pure chiesto di essere posto a beneficio dell'as-
sistenza giudiziaria.
A sostegno delle proprie allegazioni, egli ha sottolineato che le condizioni
poste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi sono ottemperate. In particolare egli è attivo
e indipendente finanziariamente da circa 6 anni, ed ha sempre avuto un
comportamento conforme all'ordinamento giuridico elvetico. L'interessato
ha parimenti sottolineato che, sebbene non possa vantare un'importante
carriera lavorativa, occorre considerare – a differenza di quanto esposto
dall'autorità di prime cure - le maggiori difficoltà con cui sarà confrontato
al suo ritorno in patria rispetto a coloro che hanno acquisito una forma-
zione professionale di alto livello. Infine, la madre, il fratello e la sorella,
C-4610/2012
Pagina 4
che risiedono ancora in Kosovo difficilmente potranno aiutarlo a reinte-
grarsi professionalmente nella misura in cui la realtà economica kosovara
conta una disoccupazione del 42% nella fascia di età compresa tra i 25 e
54 anni.
H.
Con ordinanza del 10 settembre 2012 il TAF ha invitato il ricorrente a pro-
durre il formulario "domanda di gratuito patrocinio" a fondamento della
propria richiesta. Il 10 ottobre successivo A._______ ha trasmesso al Tri-
bunale il menzionato formulario, indicando che i mezzi di prova a fonda-
mento dei dati indicati erano già agli atti di causa, segnatamente il con-
tratto di lavoro, il contratto di locazione ed i pagamenti dei premi di cassa
malati.
I.
Con osservazioni del 25 settembre 2012, l'UFM, ribadendo quanto espo-
sto con la decisione impugnata, ha chiesto di dichiarare il ricorso infonda-
to in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata.
Con scritto del 25 ottobre 2012, in risposta alle osservazioni dell'autorità
di prime cure, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni di fat-
to e di diritto.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai
sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie sta-
tuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett.
c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]; cfr. anche sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 settembre 2010
consid. 3).
C-4610/2012
Pagina 5
1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davan-
ti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).
1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il
diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei
termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'ina-
deguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura
ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art.
62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento
del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata, DTAF
2011/43 consid. 6.1).
3.
3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il bene-
stare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli
conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i
seguenti criteri devono essere ossequiati.
a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presenta-
zione della domanda;
b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e
c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione
del grado di integrazione dell'interessato.
Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i
capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi preve-
devano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria
a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave.
Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il
campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti mi-
gliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibili-
tà, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF
2009/40 consid. 3.1).
C-4610/2012
Pagina 6
3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14
cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale
possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia
all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della
decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, 142.201] in rela-
zione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranie-
ri (LStr, RS 142.20). Contrariamente alle altre procedure in materia di di-
ritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente
nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ov-
vero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone.
4.
4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un
"caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati
sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1,
RS 142.311) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorre-
re dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione,
in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e
sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di
criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare
l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di
diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare
il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione
finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di ac-
quisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let.
e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel
Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv.
2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma
è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto
essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perse-
guito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato
unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza
conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia
permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa,
segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona
interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6
gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati).
C-4610/2012
Pagina 7
Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissio-
ne, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) come pure alla
giurisprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezza-
mento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fat-
tispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costi-
tuiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulati-
vamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; cfr. VUILLE/SCHENK, L'article
14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in L'intégration
des étrangers à l'épreuve du droit suisse, pag. 105 e segg.).
4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in
merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato con-
sid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di ri-
gore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso
personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr co-
me anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo
degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo
la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità,
sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona
interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa
che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera,
paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione,
comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto
dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richieden-
te delle gravi conseguenze.
4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14
cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di que-
sta disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai
casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1;
DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3; cfr. VUIL-
LE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégra-
tion, in L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, pag. 105 e
segg.).
5.
5.1 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi,
ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni
dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale sottolinea che i
dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU]
2005 pag. 342 [intervento Sommeruga] e 2005 pag. 1164 [intervento
C-4610/2012
Pagina 8
Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un
caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a co-
loro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di
asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni
del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011
consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 5.1). In proposi-
to A._______, dopo la decisione della TAF del 16 giugno 2010 che ha re-
spinto il proprio ricorso contro il rifiuto della domanda di asilo, non ha ot-
tenuto una proroga del termine di partenza (cfr. scritto dell'UFM del 12
agosto 2010), fissato dall'autorità di prime cure al 23 luglio 2010. Egli ha
tuttavia inoltrato una domanda di riesame, respinta il 1° ottobre 2010, e in
seguito il 31 ottobre successivo una domanda di riconoscimento di un ca-
so di rigore ex art. 14 cpv. 2 LAsi. Benché dagli atti di causa non emerga
in modo chiaro che l'interessato abbia ottenuto una proroga del termine
per lasciare la Svizzera al termine della procedura, dall'incarto cantonale
risulta che A._______ ha tuttavia ottenuto due autorizzazioni di corta du-
rata per continuare ad esercitare la propria professione presso l'Hotel …
(cfr. permesso del 18 luglio 2012 e permesso del 17 ottobre 2012).
5.2
5.2.1 Con riferimento alla condizione di presenza di un "caso particolar-
mente grave", dagli atti di causa emerge che l'integrazione sociale del ri-
corrente non é particolarmente forte. Sebbene il datore di lavoro abbia di-
chiarato che l'interessato si sia "ben presto integrato […] nel tessuto di
Lugano", abbia "velocemente appreso la nostra lingua", e sia "un ottimo
esempio di umiltà di una persona, che in terra straniera cerca di fare del
suo meglio" (cfr. dichiarazione B._______, 7 novembre 2011), agli atti non
risultano altre testimonianze comprovanti un'integrazione dell'interessato
nella società civile rispettivamente nella comunità ticinese, in particolare
si deve costatare l'assenza di lettere di conoscenti o amici in proposito.
Nemmeno sono sostanziate attività o partecipazioni alla vita comunitaria
quali l'appartenenza a società o associazioni.
5.2.2 Per quanto attiene l'integrazione professionale del ricorrente, il Tri-
bunale prende atto della sua volontà di acquisire nuove conoscenze at-
traverso la frequenza di corsi formativi (cfr. dichiarazione B._______, 7
novembre 2011). Tuttavia A._______, attivo quale ausiliario di cucina,
come da lui stesso ammesso, non può vantare attualmente un percorso
professionale di particolare rilievo (cfr. ricorso del 5 settembre 2012, pag.
3).
C-4610/2012
Pagina 9
5.2.3 Dagli atti di causa emerge inoltre che, durante la permanenza nel
Comune di Lugano, il ricorrente ha sempre mantenuto un buon compor-
tamento (cfr. certificato di buona condotta del Comune di Lugano del 26
ottobre 2011). A._______ ha ottenuto l'indipendenza finanziaria dal mese
di giugno del 2008 (cfr. preavviso positivo ex art. 14 cpv. 2 LAsi da parte
della SP), beneficiando tuttavia sino a quel momento di regolari importi da
parte dell'assistenza sociale per complessivi fr. 21'712.70 (cfr. preavviso
positivo ex art. 14 cpv. 2 LAsi da parte della SP, pag. 15). Il Tribunale rile-
va altresì che non risultano procedure esecutive pendenti e / o degli atti
di carenza beni nei confronti dell'interessato.
Infine occorre osservare che A._______ ha dei legami famigliari in Sviz-
zera, in particolare un fratello risiederebbe nel Canton Zugo e una sorella
risiederebbe nel Cantone Zurigo (cfr. verbale di interrogatorio presso il
Centro di registrazione di Chiasso del 13 novembre 2011).
5.2.4 Con riferimento allo stato di salute del ricorrente, il TAF rileva che la
domanda di riesame presentata il 6 settembre 2010, corredata da docu-
mentazione a comprova di presunte turbe psichiche, è stata respinta con
decisione dell'UFM in data 1° ottobre 2010, a motivo che dette condizioni
di salute erano state invocate tardivamente e non erano comunque atte a
fondare una domanda di riesame. A ciò va inoltre aggiunto che nella pro-
cedura in esame, il ricorrente ha allegato un certificato medico attestante
il proprio buono stato di salute (cfr. certificato medico del 26 ottobre 2011
del dott. C._______).
5.2.5 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il
Tribunale rileva che il ricorrente stesso ha dichiarato che in Kosovo vive
ancora "una piccola rete familiare, composta dalla madre, da un fratello e
da una sorella" (cfr. ricorso, pag. 4). Va altresì sottolineato che l'interessa-
to ha vissuto in patria sino al trentaseiesimo anno di età, ovvero l'intera
gioventù e adolescenza, apprendendo dunque perfettamente gli usi e i
costumi locali. Va infine sottolineato che questo Tribunale ha già conside-
rato ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'inte-
ressato verso il Kosovo (cfr. sentenza del TAF D-574/2007, pag. 11/12,
del 16 giugno 2010).
5.3 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggior-
no di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettiva-
mente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà
indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in
Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi
C-4610/2012
Pagina 10
connazionali rimasti in Kosovo. Tale circostanza non rappresenta tuttavia
una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno
fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo
scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle con-
dizioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in una si-
tuazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da
lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da que-
sta Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in conside-
razione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è
confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la perso-
na interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui
quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua si-
tuazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie.
6.
A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da
poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazione di grave caso di ri-
gore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiuta-
to a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora.
7.
Ne discende che l'UFM con la decisione del 31 luglio 2012 non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi-
camente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1
LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
8.
Considerato che il ricorrente ha dimostrato di non disporre dei mezzi ne-
cessari sufficienti (cfr. formulario standard di gratuito patrocinio del 10 ot-
tobre 2012) e considerato che le sue conclusioni non sembravano prive di
probabilità di successo, l’autorità di ricorso, dispensa l'interessato dal pa-
gamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
C-4610/2012
Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. …; incarti di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: