B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-46/2019
Sen t en z a d e l 2 5 s e t t emb r e 2 0 1 9
Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, (Italia)
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decorrenza e importo della rendita
(decisione del 20 novembre 2018).
C-46/2019
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1971, coniugato, con un figlio
(nato da una precedente relazione) e due figlie (nate dall'unione matrimo-
niale), residente in Italia, ha lavorato quale scalpellino in Svizzera dieci
mesi nel 1994, dodici mesi nel 1995 e dieci mesi nel 1996 a beneficio di
permessi di dimora per stagionali, l’ultimo dei quali valido fino al 1° dicem-
bre 1998 (doc. 82 pag. 1, 94 pag. 1, 356 e 363 dell'incarto dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
[UAIE]). Egli ha successivamente svolto diverse professioni in patria, da
ultimo quella di idraulico (doc. UAIE 342-1 a 342-18).
B.
B.a Mediante decisione del 29 marzo 2000 l’UAIE ha posto A._______ al
beneficio di una rendita intera limitata nel tempo dal 1° settembre 1997 al
31 dicembre 1998 (doc. UAIE 101), in seguito all’intervento di osteotomia
peri-acetabolare dell’8 dicembre 1997 (doc. UAIE 92), eseguito in seguito
alla presenza di displasia acetabolare congenita all’anca destra (doc. UAIE
85 pag. 2).
B.b Con decisione del 23 aprile 2010 l'autorità inferiore ha respinto una
seconda domanda tendente all’ottenimento di una rendita d’invalidità, in
quanto il tasso d’invalidità era nullo dal 28 ottobre 2008 (doc. UAIE 186). A
sostegno della richiesta era stato trasmesso il rapporto del 12 marzo 2010
(doc. UAIE 183) del dott. B._______, specialista in ortopedia e traumatolo-
gia, che ha posto la diagnosi di coxalgie importanti all’anca destra in stato
dopo interventi al bacino nel 1997 e di osteotomia di varizzazione del fe-
more prossimale destro il 27 marzo 2008, con decondizionamento e con
atrofia muscolare importante all’anca destra.
C.
L’assicurato ha definitivamente cessato l’attività lavorativa il 14 maggio
2014 a seguito di disturbi all’anca destra che l’hanno costretto due giorni
più tardi a sottoporsi ad un intervento di artroprotesi (doc. UAIE 334-6). Egli
è stato poi licenziato con effetto al 10 novembre 2014 per carenza di lavoro
(doc. UAIE 268).
D.
D.a Tramite decisione del 9 giugno 2015 (doc. UAIE 225) l’UAIE non è en-
trato nel merito della terza domanda di rendita presentata dall’assicurato il
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20 novembre 2014 (doc. UAIE 194). Con sentenza del 21 dicembre 2015
il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso interposto dall’inte-
ressato l’8 luglio precedente, annullato la decisione impugnata del 9 giugno
2015 e rinviato gli atti all’UAIE affinché entrasse nel merito della domanda
di rendita e procedesse all’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti,
segnatamente mediante l’espletamento di una perizia ortopedica (incarto
C-4255/2015 e doc. UAIE 239).
D.b Con perizia del 21 luglio 2016 (doc. UAIE 260), ordinata dall’UAIE, il
dott. C._______, specialista in reumatologia e riabilitazione, ha posto la
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di stato dopo protesi
totale dell’anca destra e quelle senza ripercussione sulla capacità lavora-
tiva di cervicalgie su alterazioni degenerative condrotiche C5-C6 e C6-C7
con protrusione discale soprattutto C6-C7, sindrome del tunnel carpale di
media gravità a livello della mano destra, lombalgie su alterazioni statiche
e abbassamento del bacino a sinistra di 1.5 cm e scoliosi a forma di S
(doc. UAIE 260 pag. 7). L’esperto ha attestato un miglioramento dello stato
di salute posteriormente alla decisione del 23 aprile 2010. Egli ha in parti-
colare ritenuto A._______ inabile al 100% nell’attività di scalpellino, al 20%
nelle attività medio-pesanti svolte in Italia, mentre totalmente abile in atti-
vità lavorativa adatta, eccezion fatta per i periodi di un mese dopo l’inter-
vento chirurgico di osteosintesi del 31 luglio 2012 (rimozione lama-placca
e viti dal femore destro, doc. UAIE 214) e di tre mesi dal 16 maggio 2014
a seguito dell’intervento di posa di protesi totale dell’anca destra, periodi
duranti i quali ha riconosciuto un’inabilità lavorativa totale (doc. 260 pag. 9-
12).
D.c Il 1° febbraio 2017 l’UAIE, riprendendo le conclusioni del dott.
C._______, ha negato il diritto a prestazioni d’invalidità. Esso ha ritenuto
l’assicurato inabile al 100% nell’attività abituale dal 16 maggio 2014, men-
tre in attività sostitutive totalmente inabile al lavoro dalla stessa data al
27 agosto 2014 (tre mesi dopo l’intervento all’anca destra) e abile al 100%
successivamente con una diminuzione della capacità di guadagno del
100% a far tempo dal 16 maggio 2014 e dell’11% dal 27 agosto 2014
(doc. UAIE 266 e UAIE 275 pag. 2).
D.d Tramite sentenza del 22 agosto 2017 il Tribunale amministrativo fede-
rale ha accolto – su proposta dell’amministrazione – il ricorso interposto
dall’interessato l’8 marzo precedente, annullato la decisione impugnata del
1° febbraio 2017 e rinviato gli atti all’autorità di prime cure per completa-
mento dell’istruttoria tramite esecuzione di una perizia pluridisciplinare (or-
topedico-reumatologica e neurologica) e nuova decisione (incarto C-
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1582/2017 e doc. UAIE 303 in partic. consid. 11.2). Il Tribunale ha fatto ri-
ferimento al rapporto del 16 dicembre 2016 (doc. UAIE 272) in cui il dott.
D._______, specialista in chirurgia, ha segnalato che “ gli ultimi accerta-
menti radiologici evidenziano: curvatura scoliotica destro convessa e iper-
lordosi del rachide lombare, spondiloartrosi diffusa, riduzione dello spazio
L5-S1, PTA destra (…) algia continua del rachide lombosacrale con impo-
tenza funzionale, coxalgia destra con limitazione funzionale ” e ritenuto una
riduzione della capacità lavorativa del 50%. Tenuto conto della presenza di
nuove patologie, nonché del verosimile aggravamento di quelle già note, il
TAF ha ritenuto necessaria una nuova visita peritale alfine di valutare, dal
profilo ortopedico-reumatologico, il decorso dello stato di salute dell’assi-
curato dal 14 luglio 2016 (data della visita del dott. C._______). Inoltre
esso, sussistendo patologie di probabile origine neurologica, con partico-
lare riferimento all’erniazione discale lateralizzata a destra C6-C7 (cfr. re-
ferto RM della colonna cervicale del 23 giugno 2016 [doc. UAIE 293]), alla
sofferenza delle radici C5-C7 del braccio destro dovuto a un’ernia del disco
C6-C7 (cfr. presa di posizione del Servizio medico regionale (SMR) del
13 maggio 2017 [doc. UAIE 301] e referto di elettromiografia del 6 settem-
bre 2016, alle cefalee (cfr. pag. 8 e 10 della perizia del dott. C._______),
nonché agli episodi critici di verosimile natura epilettica (cfr. rapporti del
9 marzo 2017 del dott. E._______, neurologo [doc. UAIE 296], e del
29 marzo 2017 della dott.ssa F._______[doc. UAIE 297]), ha ritenuto ne-
cessaria l’effettuazione di una perizia neurologica.
E.
E.a In esecuzione della sentenza del TAF l’UAIE ha ordinato l’allestimento
di una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio Accertamento Medico
(SAM). Il referto del 28 maggio 2018 (doc. UAIE 334-1 a 334-65), com-
prende il rapporto del dott. G._______, specialista in reumatologia e medi-
cina interna, del 14 marzo 2018 (doc. UAIE 334-49 a 334-54) e quelli del
15 marzo 2018 del dott. H._______, specialista in psichiatria e psicoterapia
(doc. UAIE 334-39 a 334-48) e del dott. I._______, specialista in neurolo-
gia (doc. UAIE 334-55 a 334-65).
E.b Nella perizia la dott.ssa L._______, specialista in medicina interna, e il
dott. M._______, generalista, hanno esaminato lo stato di salute a partire
dal 23 aprile 2010. Essi hanno descritto un peggioramento rispetto alla si-
tuazione accertata dal dott. C._______, indicando in particolare che
“adesso vi sono segni abbastanza chiari di una sofferenza neurogena cro-
nica; è possibile che la radicolopatia C7 ds. sia diventata più importante a
partire da fine 2016 ca. Da quel momento sono giustificate le incapacità
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lavorative legate alla radicolopatia C7 “ (doc. UAIE 334 pag. 30). I periti
hanno poi precisato che “ la riduzione della capacità lavorativa è dovuta in
primis alla sindrome cervicospondilogena con radicolopatia C7 a ds (…).
Inoltre (…) è dovuta agli episodi critici a livello neurologico “ (doc. UAIE
334-31). Essi hanno pertanto riconosciuto all’assicurato un’incapacità to-
tale al lavoro sia nelle varie attività pesanti svolte in precedenza che in
attività sostitutive adeguate dal dicembre 2016 e continua (doc. UAIE 334-
30 a 334-32).
E.c Con rapporto del 9 agosto 2018 il dott. N._______, medico SMR, ge-
neralista, ha confermato le diagnosi poste dal SAM e ne ha ripreso le con-
clusioni in merito alla capacità lavorativa (doc. UAIE 351).
E.d L’UAIE ha quindi emesso un progetto di decisione del 16 agosto 2018
(doc. UAIE 352) con il quale ha ritenuto un’incapacità lavorativa nell’ultima
attività esercitata pari al 70% dal 28 ottobre 2007 e del 100% dal 16 maggio
2014. In un’attività rispettosa dei limiti funzionali, è stata per contro ricono-
sciuta un’inabilità lavorativa del 20% a partire dal 28 ottobre 2007, del 70%
a far tempo dal 1° marzo 2008, dello 0% a partire dal 1° ottobre 2008, del
100% dal 16 maggio 2014, dello 0% dal 27 agosto 2014 e del 100% dal
16 dicembre 2016. L’autorità inferiore ha quindi accolto la domanda di ren-
dita presentata il 20 novembre 2014 e riconosciuto una rendita intera limi-
tata nel tempo dal 1° maggio al 30 novembre 2014 nonché dal 16 dicembre
2016, evidenziando tuttavia che, in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI, il
diritto ad una rendita nasce il 1° maggio 2015, data in cui un’invalidità non
è stata riscontrata, di conseguenza la rendita temporanea, anteriore a tale
data, non può essere versata.
E.e Mediante decisione del 20 novembre 2018 (doc. UAIE 364) l’autorità
di prime cure ha confermato le argomentazioni e le conclusioni del progetto
di decisione.
F.
Con scritto del 28 dicembre 2018 (doc. TAF 1 e allegati), completato il
3 gennaio 2019 (doc. TAF 2 e allegati), A._______ ha interposto ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo il riconoscimento
di una rendita dal momento della richiesta di invalidità, subordinatamente
dopo sei mesi dalla stessa, e contestato il calcolo della rendita effettuato
dall’autorità inferiore. Egli ha inoltre formulato istanza di assistenza giudi-
ziaria. Delle motivazioni si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
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Pagina 6
G.
Tramite risposta del 28 gennaio 2019 (doc. UAIE 5) l'UAIE ha proposto la
reiezione del gravame, rinviando alle conclusioni della perizia pluridiscipli-
nare del SAM (consid. D.a) e al rapporto del medico SMR (consid. D.b).
H.
Invitato il 31 gennaio 2019 a replicare (doc. TAF 6) il ricorrente non ha rea-
gito.
I.
I.a Con decisione incidentale del 26 aprile 2019 la giudice dell’istruzione
ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria (doc. TAF 15).
I.b In data 27 maggio 2019 l’assicurato ha versato l’anticipo spese di
fr. 800.- (doc. TAF 18).
Diritto:
1.
1.1 Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cogni-
zione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammis-
sibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e
relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i ricorsi con-
tro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone
residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), che ha altresì pagato l’acconto spese, il ricorso – interposto
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tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA
nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1
2.1.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.1.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Deci-
sione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella
sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti ap-
plicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.1.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in parti-
colare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre
2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009
4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in-
terno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n.
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009
621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE)
n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e
gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel re-
golamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.1.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla le-
gislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di
tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo
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allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della pro-
cedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
253 consid. 2.4).
2.1.5 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modifi-
cato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gen-
naio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2
con rinvii).
2.2
2.2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con-
sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1
consid. 1.2).
2.2.2 Oggetto del contendere è il versamento della rendita intera ricono-
sciuta a A._______ con effetto dal momento della domanda (novembre
2014) rispettivamente dopo sei mesi dal suo inoltro (consid. E). Ne conse-
gue che sono applicabili le modifiche legislative di cui alla 6a revisione della
LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e le eventuali
modifiche successive intervenute fino alla data della decisione impugnata.
3.
Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato
dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali
esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa è stata pronunciata, e meglio il 31 agosto
2018. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all’og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull’apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010
del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V consid. 3a in fine).
4.
Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai
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Pagina 9
motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA
in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di-
cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la
soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe-
ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13
PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità
di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men-
tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui
queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157
consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del
20 gennaio 2010 consid. 2).
5.
5.1 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili (lett. a), ha avuto un'incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza no-
tevole interruzione (lett. b) e al termine di quest'anno è invalido (art. 8
LPGA) almeno al 40% (lett. c).
5.2 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer-
mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce
che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva
il diritto alla singola prestazione.
5.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita
all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della pos-
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Pagina 10
sibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che
perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'inte-
grazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapa-
cità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del
danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se
essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
5.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e
110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con-
sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). L'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno
alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; art. 28a cpv. 1 LAI, art. 16 LPGA).
6.
Secondo l'art. 87 cpv. 3 OAI, qualora la rendita è stata negata perché il
grado d'invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata sol-
tanto se sono soddisfatte le condizioni di cui al cpv. 2. Secondo questa
norma, se è fatta domanda di revisione (art. 17 LPGA) nella richiesta va
dimostrato che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il di-
ritto alle prestazioni (DTF 130 V 71 consid. 3.2 pag. 75 segg.; 117 V 198
consid. 3a).
7.
In via preliminare questo Tribunale ritiene dimostrato, con il grado della ve-
rosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che a decor-
rere da dicembre 2016 è sopraggiunto un peggioramento dello stato di sa-
lute, in particolare per quanto riguarda la patologia accertata al rachide cer-
vicale, rispetto a quanto precedentemente accertato, nell’ambito della pro-
cedura che ha condotto alla decisione del 23 aprile 2010 (doc. UAIE 186)
e, successivamente, nella perizia del dott. C._______ del 21 luglio 2016
(doc. UAIE 260), tale da giustificare un’incapacità lavorativa in ogni attività.
La circostanza non è contestata ed è comprovata dagli atti dell’incarto. Per-
tanto non vi è motivo di scostarsi dalla convincente e motivata valutazione
medica pluridisciplinare del 28 maggio 2018 del SAM, non essendo peral-
tro neppure oggetto di contestazione, né dalla decisione dell'UAIE con cui
è stato riconosciuto all’interessato il diritto ad una rendita intera d’invalidità
dal 1° dicembre 2016.
C-46/2019
Pagina 11
8.
Il ricorrente postula tuttavia la medesima prestazione già a far tempo dalla
domanda di rendita (presentata il 20 novembre 2014), o sussidiariamente
dal 1° maggio 2015, sei mesi dopo la presentazione della richiesta (con-
sid. E).
8.1 Al riguardo va rilevato che la data del deposito della domanda di ren-
dita è determinante per stabilire la decorrenza dei diritti di cui l’interessato
può avvalersi nei confronti dell’assicuratore preposto. Infatti l’art. 29 cpv. 1
LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla
data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conforme-
mente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
8.2 Nel caso concreto, occorre riferirsi alla domanda del 20 novembre
2014. Infatti le decisioni dell’autorità di prime cure del 9 giugno 2015 (con-
sid. C.a) e del 1° febbraio 2017 (consid. C.c) sono entrambe state annul-
late con sentenze del TAF del 21 dicembre 2015 (consid. C.a), rispettiva-
mente 22 agosto 2017 (consid. C.d) e l’incarto rinviato per accertamenti e
nuove decisioni.
8.3 Nella fattispecie il diritto alla rendita di invalidità nascerebbe pertanto al
più presto il 1° maggio 2015, vale a dire dopo sei mesi dalla presentazione
della richiesta. La rendita temporanea riconosciuta dal 1° maggio 2014 al
30 novembre 2014, anteriore alla data determinate, non può quindi essere
pagata. Su questo punto in quanto infondato il ricorso va pertanto respinto.
9.
Va infine ancora esaminato se è dato un diritto alla rendita anche da di-
cembre 2014 a novembre 2016, periodo non riconosciuto dall’amministra-
zione.
Dagli atti di causa emerge un sostanziale miglioramento dello stato di sa-
lute posteriormente alla decisione del 23 aprile 2010. In particolare, chia-
mato dall’UAIE a pronunciarsi in merito all’evoluzione della capacità al la-
voro in un’attività adeguata allo stato di salute dalla data menzionata, nella
perizia del 21 luglio 2016 il dott. C._______ sostiene che “ l’assicurato era
da considerare allora, per quanto riguarda un’attività lavorativa adatta abile
al lavoro nella forma completa. Vi è un’incapacità lavorativa anche per
quanto riguarda un’attività lavorativa adatta della durata di un mese nel
2012 per l’asportazione del materiale d’osteosintesi e della durata di tre
mesi a partire dal 16.05.2014 a seguito dell’intervento di posa di una protesi
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totale. In seguito l’assicurato è nuovamente abile al lavoro, per quanto ri-
guarda un’attività lavorativa adatta nella forma completa con rendimento al
100% sull’arco di un’intera giornata “ (doc. UAIE 260 pag. 12 e con-
sid. D.b). Giova evidenziare a questo titolo che A._______ ha lavorato a
tempo pieno presso il suo ultimo datore di lavoro dall’ottobre 2009 al
14 maggio 2014 e che il 10 novembre 2014, rientrato in ditta dopo l’inter-
vento chirurgico, è stato licenziato per carenza di lavoro (doc. UAIE 268
pag. 6).
Con raffronto dei redditi del 13 settembre 2016 (doc. UAIE 266), l’autorità
inferiore ha poi ritenuto l’insorgente invalido all’11% dal 27 agosto 2014.
Dal canto loro nella perizia pluridisciplinare del 28 maggio 2018 i dott.ri
M._______ e L._______ attestano un peggioramento dello stato di salute
unicamente dal dicembre 2016 in seguito all’esacerbazione della proble-
matica al rachide cervicale. Agli atti non vi è nessun documento che mette
in discussione le conclusioni peritali, segnatamente che dimostri l’esi-
stenza di un’incapacità lavorativa tale da giustificare un grado di invalidità
uguale o superiore al 40% dal dicembre 2014 al novembre 2016 (in questo
periodo il grado di invalidità è stato considerato pari all’11%).
Del resto l’insorgente nel ricorso non motiva la sua domanda, limitandosi a
postulare il riconoscimento, al più presto dal novembre 2014, di una rendita
a tempo indeterminato.
Alla luce di quanto esposto, anche su questo aspetto il ricorso, manifesta-
mente infondato, deve essere respinto.
10.
10.1 Per quanto attiene alle contestazioni del ricorrente in merito all’insuf-
ficiente ammontare delle prestazioni riconosciutegli giova in primo luogo
rammentare che, come evidenziato dall’autorità inferiore in sede di riposta
(doc. TAF 5), argomentazioni di carattere sociale ed economico sono irri-
levanti per il calcolo della rendita.
10.2 Le disposizioni della LAVS relative al calcolo delle rendite ordinarie
(art. 29 segg. LAVS), applicabili per analogia in ambito AI (art. 36 cpv. 2
LAI), prevedono che l’importo della rendita è determinato dagli anni di con-
tribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza, sulla base della scala delle rendite determinata
dal rapporto esistente tra il numero degli anni interi di contribuzione del
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ricorrente rispetto a quello degli uomini della sua classe d’età.
L’insorgente non ha contestato il calcolo della rendita né prodotto docu-
mentazione atta a metterne in discussione la correttezza, in particolare in
relazione ai redditi realizzati in Svizzera chiaramente deducibili dai conti
individuali agli atti (doc. UAIE 363). Questo Tribunale non ha quindi motivo
di discostarsi dal conteggio effettuato dall’autorità di prime cure.
10.3 In conclusione, pure su questo punto la decisione merita di essere
confermata, essendo il ricorso manifestamente infondato.
11.
Da quanto esposto consegue che il ricorso, manifestamente infondato, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
Il giudice dell’istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di
scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi ma-
nifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto
(art. 85bis cpv. 3 LAVS, in combinazione con l’art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche
le sentenze del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12 e C-
1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4).
Ne segue che la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a
giudice unico.
12.
12.1 Visto l’esito della procedura le spese processuali di fr. 800.- sono po-
ste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Esse sono computate con l’anticipo spese, di identico ammon-
tare, versato dall’insorgente il 27 maggio 2019 (doc. TAF 18).
12.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF
a contrario).
Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio
diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo ecce-
zioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.-, anticipate dal ricorrente, sono poste a suo
carico e vengono compensate con l’acconto già versato.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore […]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono
consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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