Corte II I
C-462/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 l u g l i o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider e Beat Weber
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Fabio Colombo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 7 ottobre
2008; revisione di una rendita).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-462/2009
Fatti:
A.
Il 13 aprile 2005, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
Ticino (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ –
cittadina svizzera, nata il (...), madre di due figli – una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° febbraio 2003 al 30
novembre 2004 a causa di disturbi psichici. Il 25 aprile 2005, il
medesimo Ufficio ha deciso di ridurre al 50% il grado d'invalidità e
d'erogare a favore dell'assicurata una mezza rendita a decorrere dal
1° dicembre 2004, unitamente alle rendite completive in favore dei figli
(doc. 20 e 21). Dette decisioni si fondano in particolare sulla perizia
allestita dallo psichiatra dott. B._______ (v. rapporto del 30 agosto
2004; doc. 13) e sull'esame psichiatrico del dott. C._______ del 4
gennaio 2005 (v. rapporto del 12 gennaio 2005; doc. 17). In
quest'ultimo rapporto è stata posta la seguente diagnosi con incidenza
sulla capacità lavorativa: episodio depressivo di media gravità (F 32.1
secondo l'ICD 10), sindrome ansiosa generalizzata (F 41.1 secondo
l'ICD 10) e personalità narcisista scompensata (F 60.8 secondo l'ICD
10). L'ulteriore diagnosi posta, ossia pregresso abuso di alcool e
"cannabinoidi", è stata considerata senza incidenza sulla capacità
lavorativa. Il dott. C._______ ha pertanto considerato essere
intervenuto un miglioramento nello stato di salute psichico
dell'interessata dal mese di settembre del 2004 e ha considerato
l'assicurata abile al 50% in qualsiasi attività (cfr. rapporto pag. 6).
Alcuna delle due decisioni è stata contestata. Il 27 ottobre 2006,
l'interessata ha comunicato alla Cassa cantonale di Compensazione
AVS/AI/IPG che nel corso del mese di gennaio del 2007 si sarebbe
trasferita in D._______ (doc. 26). Il 12 dicembre 2006, la Cassa
Svizzera di compensazione ha comunicato all'assicurata le
prestazioni che avrebbe percepito a partire dal 1° gennaio 2007 in
D._______ (doc. 27).
B.
B.a Il 27 luglio 2007, l'Ufficio AI ha trasmesso l'incarto all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ed ha segnalato d'avere avviato il 6 febbraio 2007 la prevista
procedura di revisione d'ufficio, che il servizio medico regionale ha
ritenuto indicata una valutazione peritale, ma che non è stato possibile
effettuare la stessa considerata la partenza dell'assicurata per la
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D._______ (doc. 35). È stato pure allegato un rapporto psichiatrico del
27 marzo 2007 dello psichiatra dott. E._______ (doc. 32), fondato su
un'ultima visita del 28 novembre 2006, da cui risulta che lo stato di
salute dell'interessata è stazionario e che la diagnosi è invariata dal
2003.
B.b Nel mese di novembre del 2007, l'UAIE ha chiesto al Consolato
generale svizzero a F._______, segnatamente sulla base della
valutazione del proprio servizio medico (che ha considerato
insufficiente il rapporto del 27 marzo 2007 del dott. E._______; doc.
39), di provvedere affinché l'assicurata fosse sottoposta a nuovi esami
sullo stato di salute generale e su quello psichico. Ha pure indicato
quale avrebbe dovuto essere il contenuto minimo dei rapporti relativi a
tali esami (doc. 40).
B.c Dalle conclusioni del rapporto del 4 febbraio 2008 del dott.
G._______ (psichiatra), risulta la seguente diagnosi (secondo il
sistema multi-assiale DSM): disturbo da attacchi di panico con
agorafobia (Asse I; remissione parziale); tratti di personalità ossessivo-
compulsiva (Asse II); grande fumatrice, ma sana (Asse III); precedente
stress da lavoro, disfunzione della relazione coniugale (Asse IV) e
scala per la valutazione globale del funzionamento (GAF) = 60 (Asse
V).
Inoltre, dalle conclusioni a pagina 3 del rapporto emerge:
- che la capacità dell'interessata di riassumere le sue precedenti
attività è significativamente peggiorata,
- che la ripresa del precedente lavoro presenta un elevato rischio di
una ricaduta maggiore,
- che la capacità d'utilizzare strategie effettive di stress-management
in un ambiente di lavoro stressante è insoddisfacente,
- che l'interessata non appare né avere esplorato l'utilità dei
trattamenti psichiatrici né essere consapevole dei potenziali benefici
che potrebbe trarre da tali trattamenti,
- che attualmente la paziente è incapace nella misura del 40%, con
possibilità di miglioramento con un trattamento ottimale.
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B.d Nel suo rapporto del 6 aprile 2008, la dott.ssa H._______, del
servizio medico dell'UAIE, ha esposto la diagnosi di disturbi da panico
con agorafobia, abuso di cocaina e alcool, stato dopo episodio
depressivo e disturbi di personalità. Ha rilevato che dalla perizia
psichiatrica risulta che lo stato psichico dell'assicurata è notevolmente
migliorato. Quest'ultima soffrirebbe di attacchi di panico ormai solo
quattro volte al mese, riuscirebbe a controllare i sintomi con tecniche
di rilassamento, sarebbe divorziata dal 2004 e non avrebbe più
problemi con i figli. Un ulteriore miglioramento sarebbe possibile
mediante psicoterapia. La dott.ssa H._______ ha quindi fissato
un'incapacità al lavoro dell'interessata del 40% nella precedente
attività a partire dal 4 febbraio 2008 rispettivamente del 20% in
un'attività sostitutiva meno stressante, quale ad esempio segretaria,
bibliotecaria o interprete (doc. 52).
C.
Nel progetto di decisione del 19 maggio 2008, l'autorità inferiore, dopo
avere constatato che in virtù dei nuovi documenti ricevuti l'esercizio di
un'attività lucrativa confacente alle condizioni di salute dell'interessata
sarebbe da considerare esigibile e permetterebbe di realizzare più del
50% del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità, ha
segnalato alla ricorrente che non sussisterebbe più un diritto ad una
rendita, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi
dell'art. 17 LPGA. Ha peraltro segnalato che le rendite corrispondenti
ad un grado d'invalidità inferiore al 50% non sono versate agli
assicurati che hanno il loro domicilio all'estero.
D.
Il 7 ottobre 2008, l'UAIE ha deciso di sopprimere, con effetto al 1°
dicembre 2008, la mezza rendita versata fino ad allora. L'autorità
inferiore ha inoltre disposto che, in applicazione dell'art. 97 della
Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10) in combinazione con
l'art. 66 della Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), un ricorso interposto contro la suddetta
decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo (doc. 55).
E.
Il 22 gennaio 2009, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
7 ottobre 2008 (notificata l'8 dicembre 2008; prodotto un avviso di
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ricevimento di un ufficio postale in D._______), ricorso poi completato
il 17 febbraio 2009 dopo avere potuto visionare gli atti di causa. Ha
chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una
mezza rendita d'invalidità anche successivamente al 1° dicembre 2008
e postulato la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, in quanto
la soppressione della mezza rendita la porrebbe in una situazione
finanziaria molto difficile, detta prestazione costituendo la fonte
principale di sostentamento per lei ed i figli. Si è altresì doluta di
un'insufficiente motivazione della decisione impugnata, ciò che non le
permette di redigere un ricorso con cognizione di causa. La decisione
impugnata consta di due scarne pagine colme di inutili trascrizioni di
norme di legge e di frasi di rito e dedica solo tre righe per indicare,
senza la benché minima motivazione, l'improvviso e ingiustificato
diniego dell'erogazione della mezza rendita di invalidità fino ad allora
accordata. Il suo diritto d'essere sentita sarebbe altresì stato violato
già anteriormente alla pronuncia della decisione impugnata, non
avendo essa mai ricevuto il progetto di decisione del 19 maggio 2008,
ciò che l'UAIE non si sarebbe premurato di verificare prima d'emanare
il provvedimento litigioso. L'insorgente ha inoltre contestato l'esistenza
di un notevole miglioramento delle sue condizioni di salute psichiche
come pure l'esigibilità dell'esercizio di un'attività lavorativa confacente
al suo stato di salute con una capacità di guadagno di oltre il 50%. Ha
poi fatto valere l'inidoneità probatoria del rapporto psichiatrico del 4
febbraio 2008 del dott. G._______, peraltro basato su un'unica visita di
circa un'ora. In particolare, sussiste a suo giudizio un'evidente
discrepanza tra le valutazioni dello specialista a pagina 3 del rapporto
del 4 febbraio 2008 e la conclusione secondo la quale l'incapacità
lavorativa sarebbe del 40% nella sua precedente attività di manager
(doc. TAF 1 e 3). Inoltre, la ricorrente ha pure osservato che le attività
sostitutive indicate dall'autorità inferiore, e in cui sarebbe limitata solo
in misura del 20% (percentuale contestata), non consentirebbero di
concludere ad un grado d'invalidità inferiore al 50% (da manager
percepiva infatti un salario di fr. 130'000.- annui), e ciò a prescindere
dal fatto se tali attività sostitutive siano da lei ragionevolmente esigibili.
F.
Dopo avere ricevuto l'integralità dell'incarto ricorsuale di questo
Tribunale, l'autorità inferiore, nella risposta del 24 marzo 2009, ha
proposto la reiezione della domanda di restituzione dell'effetto
sospensivo al ricorso. Ha rilevato che sulla base degli atti in suo
possesso e dei rapporti del suo servizio medico (doc. 39, 42, 43, 47,
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48 e 52), la decisione impugnata non appare manifestamente
infondata. Nessun indizio permetterebbe di ammettere che "alla
ricorrente sarà dato causa vinta di modo che la reiezione del ricorso in
merito è tanto probabile quanto la soddisfazione delle pretese della
ricorrente"(doc. TAF 5).
G.
Nelle osservazioni del 23 aprile 2009, la ricorrente si è riconfermata
nelle proprie argomentazioni di fatto e di diritto, ed ha indicato che,
contrariamente a quanto preteso dall'autorità inferiore, la decisione
impugnata è manifestamente infondata per le ragioni indicate nel
ricorso e nel suo complemento (doc. TAF 8).
H.
Il 18 giugno 2009, le osservazioni della ricorrente sono state
trasmesse per conoscenza all'autorità inferiore (doc. TAF 9).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
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1.4 ll ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
2.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti).
3.
3.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
3.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per
almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
Secondo l'art. 29 cpv. 4 LAI, le rendite corrispondenti a un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo agli assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera; questo
presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è
richiesta una prestazione.
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C-462/2009
3.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 28a cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 27
dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità
[OAI; RS 831.201]), al confronto delle attività e valutare il grado
d'invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento
sulla situazione economica concreta (metodo straordinario di
graduazione; v. sentenza del Tribunale federale I 782/03 del 24 maggio
2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF 104 V 135). Peraltro, secondo
l'art. 28a cpv. 3 LAI, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
3.4
3.4.1 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
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salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
3.4.2 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
4.
4.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra
prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione
formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata,
diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno
subito una notevole modificazione.
4.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o
di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica
del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta
all'invalidità.
4.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno
dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora
oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si
riduce, v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal
momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare. La riduzione o la soppressione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI).
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4.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce
motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante
delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere
soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica importante dello
stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le
sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05
del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Irrilevante è invece,
una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente
immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
4.5 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare,
da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in
giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla
rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la
situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso
(sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF
133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è quello intercorrente tra il 25 aprile 2005 (data
della decisione mediante la quale è stata accordata la mezza rendita)
ed il 7 ottobre 2008 (data della decisione impugnata). Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2
e 1.2.1).
5.
5.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
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C-462/2009
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo, Basilea e Ginevra 2009, art. 42 n. 19 pag.
536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF
122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del
diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst.
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
5.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti).
6.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
Pagina 11
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6.1 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
6.2 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
6.3 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare una diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, fondata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità
presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e
intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien-
nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la
perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato
psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano
terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure
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l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle
regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale
federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5).
6.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
7.
7.1 Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che dopo l'intervenuto
scambio di scritti, gli atti consentono di statuire sul merito della causa.
Il ricorrente, ma pure l'autorità inferiore, hanno avuto sufficiente tempo
ed occasione per esprimersi, nella sua risposta al ricorso l'UAIE
essendosi peraltro espresso, seppure brevemente, sul merito stesso
della causa. Ritenuto che per le ragioni che saranno esposte nei
considerandi che seguono, il ricorso va parzialmente accolto (nel
senso dell'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti
di causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova
decisione ai sensi dei considerandi), la domanda di restituzione
dell'effetto sospensivo al ricorso, presentata dalla ricorrente nel
gravame del 22 gennaio 2009, è pertanto senza oggetto.
7.2 Questo Tribunale rileva altresì che per il medesimo motivo, ossia
la cassazione della decisione impugnata, le censure relative alla
violazione del diritto d'essere sentito, per non avere l'UAIE dato la
possibilità all'insorgente d'esprimersi prima dell'emanazione della
decisione impugnata e non avere sufficientemente motivato il
provvedimento litigioso, possono essere lasciate indecise. Giova
tuttavia rilevare – fermo restando che sulla base degli atti di causa non
è possibile determinare se la ricorrente abbia effettivamente ricevuto o
meno il progetto di decisione del 19 maggio 2008 trasmesso altresì
alla ricorrente direttamente per posta (v. sulla questione della legalità
di una notificazione per posta all'estero in materia d'assicurazioni
sociali la decisione del Tribunale federale K 18/04 del 18 luglio 2006 e
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relativi riferimenti) – che nel caso di specie la ricorrente non avrebbe
comunque potuto correttamente esercitare il proprio diritto d'essere
sentita neppure qualora avesse ricevuto, contrariamente a quanto
indicato in sede di ricorso, il progetto di decisione del 19 maggio 2008,
visto il contenuto scarno di tale atto e la contemporanea assenza dei
documenti determinanti ivi genericamente richiamati ("Sur la base des
nouveaux documents reçus,..."; cfr. doc. 53 pag. 2).
8.
La ricorrente ha lavorato quale amministratrice e direttrice di vendita,
in ragione di 40 ore settimanali, almeno fino a febbraio del 2002 (doc.
5). Non appare dalle carte processuali che successivamente abbia
ancora lavorato, salvo essersi occupata, nella misura del possibile, dal
2005 al 2006 dell'affitto di camere della sua abitazione in Svizzera
(doc. 42) ed a partire almeno da gennaio del 2008 della piccola
società attiva nel turismo creata in D._______ (doc. 43). Dalla
documentazione medica agli atti emerge in particolare che
l'interessata soffre di problemi psichici.
9.
9.1 La dott.ssa H._______, medico dell'UAIE, nel suo rapporto del 6
aprile 2008, su cui si fonda la decisione impugnata, ha ritenuto un
notevole miglioramento dello stato di salute psichico e della capacità
lavorativa della ricorrente (doc. 52) nella sostanza in considerazione
delle risultanze della perizia psichiatrica del 4 febbraio 2008 del dott.
G._______. L'insorgente stessa fa valere l'inidoneità probatoria di tale
perizia.
9.2 Questo Tribunale osserva che la citata perizia psichiatrica del 4
febbraio 2008 è succinta e dal contenuto poco chiaro ed impreciso.
Essa contiene certo delle indicazioni sull'anamnesi, sui disturbi di cui
soffre l'assicurata e su alcuni aspetti dello stato psichico, ma non
indicazioni, fra l'altro, né sulla documentazione presa in considerazio-
ne (non è dunque dato sapere se e quali documenti medici di cui agli
atti di causa siano stati esaminati ed inclusi nelle riflessioni del dott.
G._______) né sull'evoluzione della malattia nel tempo né sul tipo di
trattamento ritenuto necessario. Il perito non ha segnatamente ritenuto
di dovere confrontare le proprie valutazioni con quelle degli altri
specialisti che hanno avuto in cura o esaminato in precedenza la
ricorrente, onde poter indicare in cosa sarebbe consistito il notevole
miglioramento rispetto all'ultima valutazione che aveva originato il
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riconoscimento di una mezza rendita di invalidità. Lo specialista ha
certo indicato, da un lato, una remissione parziale del disturbo da
attacchi di panico con agorafobia e, dall'altro lato, una possibilità di
miglioramento futuro dello stato psichico della ricorrente nella misura
in cui si fosse sottoposta ad una terapia idonea (il perito non ha però
segnalato quale avrebbe dovuto essere e i suoi possibili effetti
sull'insorgente, che avrebbe sofferto in passato di convulsioni a
seguito dell'assunzione di psicofarmaci). Inoltre, il dott. G._______ ha
considerato a pagina 3 del suo rapporto peritale del 4 febbraio 2008
che la capacità dell'assicurata di riprendere la sua precedente attività
di manager è significativamente compromessa, che quella di fare uso
di strategie di gestione dello stress in un ambiente di lavoro stressante
è modesta e che la ripresa della sua precedente attività comporta un
rischio elevato di una ricaduta maggiore. In quest'ottica, la conclusione
secondo la quale l'incapacità lavorativa della ricorrente, fissata nel
40%, si riferirebbe alla precedente attività di manager non poggia
manifestamente su una motivazione concludente ed univoca da parte
del perito. In virtù dell'apprezzamento della fattispecie di cui a pagina
3 del rapporto specialistico in esame, la possibilità che lo psichiatra
volesse indicare un'incapacità lavorativa del 40% in attività sostitutive
adeguate non solo non può essere esclusa, ma appare perlomeno
altrettanto verosimile che l'ipotesi contraria ritenuta nella decisione
litigiosa, forse in virtù delle risultanze del questionario per il medico
parzialmente completato dal dott. G._______ (che rinvia però alla
motivazione precedentemente analizzata del suo rapporto del 4
febbraio 2008). Da quanto esposto, discende che il rapporto
psichiatrico del dott. G._______ è privo di fondate e logiche deduzioni,
essendo lo stesso motivato in modo insufficiente e contraddittorio.
Detto rapporto peritale non adempie pertanto i requisiti minimi di cui
alla giurisprudenza del Tribunale federale (v. considerando 6 del
presente giudizio) per potergli conferire un valore probatorio
sufficiente alfine della dimostrazione di un miglioramento dello stato di
salute della ricorrente suscettibile di giustificare una ripresa immediata
dell'attività precedente di manager nella misura del 60% invece che
del precedente 50%. Infine, non soccorre l'autorità inferiore neppure la
valutazione del proprio medico, dott.ssa H._______, secondo cui vi
sarebbe stato un notevole miglioramento dello stato psichico
dell'interessata per lo svolgimento di attività sostitutive adeguate nella
misura dell'80%. In effetti, e a prescindere dal fatto che tale
apprezzamento non trova un fondamento esplicito nella perizia del 4
febbraio 2008, va rilevato che l'autorità inferiore non ha effettuato il
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necessario raffronto dei redditi alfine di determinare il grado di
invalidità che ne sarebbe conseguito. Come rettamente rilevato dalla
ricorrente in sede di ricorso, in considerazione dell'elevato salario da
attiva che percepiva quale manager (Fr. 130'000.-- annui), è poco
probabile che una delle attività sostitutive elencate dall'UAIE, nella
misura in cui esigibile, avrebbe potuto o possa determinare un grado
d'invalidità inferiore al 50% calcolato sulla base delle pertinenti tabelle.
10.
Per conseguenza, e in virtù delle risultanze degli atti di causa al loro
stato attuale, non è possibile determinarsi con cognizione di causa
sull'esistenza di un miglioramento dello stato di salute della ricorrente
suscettibile di giustificare una soppressione della rendita d'invalidità
finora concessa. Pertanto, la decisione impugnata, che viola il diritto
federale, incorre nell'annullamento.
11.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente allo
stato di salute – con perizia psichiatrica esauriente ed ogni altra che
dovesse rendersi necessaria – e si pronunci nuovamente –
effettuando, se del caso, un nuovo raffronto dei redditi – sull'esistenza
di un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 17 LPGA.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA).
12.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un
mandatario professionale si giustifica altresì l'attribuzione di
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un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con
gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'500.--, tenuto conto del lavoro
effettivo ed utile relativamente limitato svolto dal patrocinatore della
ricorrente, della scarsa complessità del caso e del volume contenuto
dell'incarto dell'autorità inferiore (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). L'indennità
per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 7 ottobre 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta
senza oggetto.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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