Corte II I
C-4623/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan,
cancelliera Mara Vassella.
B._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4623/2009
Fatti:
A.
Il 25 marzo 2009 A._______, cittadina dominicana nata il ..., ha inoltra-
to una domanda di autorizzazione d'entrata per la Svizzera presso
l'Ambasciata svizzera di Santo Domingo per un periodo di tre mesi al
fine di rendere visita a B._______, residente in Ticino.
All'istanza la richiedente ha allegato una dichiarazione del 26 febbraio
2009 mediante la quale l'ospitante garantiva il soggiorno temporaneo
a scopo di visita e la presa a carico di eventuali spese di assistenza o
di rimpatrio. Essa ha inoltre prodotto la ricevuta di una polizza di un'as-
sicurazione di viaggi, un certificato di una banca dominicana attestan-
te un conto bancario a suo favore ed una dichiarazione di lavoro atte-
stante l'impiego presso un casinò e il rispettivo salario.
Con decisione informale del 30 marzo 2009, la suddetta Rappresen-
tanza elvetica ha rifiutato di rilasciare il visto all'interessata, osservan-
do che l'intenzione di rientrare nel suo Paese d'origine non poteva es-
sere confermata.
B.
Con decisione formale del 3 luglio 2009, l'Ufficio federale della migra-
zione (UFM) ha rifiutato di rilasciare l'autorizzazione d'entrata per la
Svizzera alla richiedente. In primo luogo l'autorità inferiore ha osserva-
to che, tenuto conto della prassi restrittiva in materia e considerata la
situazione personale della richiedente e la situazione socioeconomica
prevalente nella Repubblica dominicana, la partenza dallo spazio
Schengen al termine del soggiorno auspicato non poteva essere con-
siderata come sufficientemente garantita. Infine l'UFM ha sottolineato
come il fatto di poter lasciare il proprio Paese per un così lungo perio-
do facesse sorgere seri dubbi sullo scopo effettivo del soggiorno.
C.
Contro la suddetta decisione, l'invitante ha inoltrato ricorso il 17 luglio
2009. A sostegno del proprio gravame egli ha affermato di assumersi
ogni responsabilità al fine di garantire il ritorno della persona invitata
nel suo Paese d'origine, portandosi garante per qualsiasi problema e
rimanendo a disposizione per ogni informazione richiesta.
Con scritto complementare del 21 luglio 2009 l'invitante si è dichiarato
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disposto a versare una cauzione in denaro come garanzia del ritorno
in Patria dell'invitata.
D.
Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso
del 31 agosto 2009, l'autorità di prime cura ne ha postulato la reiezio-
ne. In sostanza essa ha ribadito quanto asserito nella decisione impu-
gnata, osservato inoltre che la richiedente era una persona in giovane
età senza impegni familiari o professionali.
E.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, il ricorrente ha
dichiarato che le sue intenzioni di portarsi garante sono più che valide,
essendo stato disposto a versare l'anticipo spese di fr. 600.-. Egli ha
inoltre affermato di avere delle intenzioni serie nei confronti dell'invita-
ta e che la sua intenzione sarebbe quella di ottenere il visto d'entrata,
richiedere un permesso di soggiorno ed infine convolare a nozze con
la richiedente.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono es-
sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.1 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
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1.2 B._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo
ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è
ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in pri-
mo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr.
consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata
parzialmente in: DTF 129 II 215).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messag-
gio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo
2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che
desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta dura-
ta che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono
applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del
Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto
amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287).
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'en-
trata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri
Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel
suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonoma-
mente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio
citato in FF 2002 3327 nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1).
4.
4.1 Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore
a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 otto-
bre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204,
in vigore dal 12 dicembre 2008, stato del 1° gennaio 2010), il quale
rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del
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Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle
persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006
pag. 1-32]). L'art. 5 par. 1 del codice frontiere Schengen definisce le
condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Questi devono essere
in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di
attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (let. a e b).
Inoltre devono giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno
previsto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti (let. c). Infine non
devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS)
ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia
per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le
relazioni internazionali di uno degli Stati membri (let. d ed e).
Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corri-
spondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
4.2 L'art. 5 cpv. 2 LStr esige dallo straniero che prevede un soggiorno
temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo
soggiorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta
un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere
Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto
una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il moti-
vo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpre-
tate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle
rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU
C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare
che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertan-
to la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono
essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF
2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
5.
L'art. 1 § 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15
marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i citta-
dini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. I cittadini di
paesi terzi elencati nell'allegato I del precitato regolamento devono
essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle
frontiere esterne degli Stati membri. Considerato che la Repubblica
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dominicana figura in questo allegato, A._______ quale cittadina
dominicana, è sottomessa all'obbligo del visto.
6.
6.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza
del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario
giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in
modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere
delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fatti-
specie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Pae-
se d'origine del richiedente.
6.2 L'economia della Repubblica dominicana si è rapidamente ripresa
a partire dall'agosto 2004, nonostante la difficile crisi causata dal tra-
collo finanziario delle tre più grandi banche d'affari avvenuto nel 2003.
Infatti a partire dal 2005 la crescita economica – che nel 2006 corri-
spondeva al 10.7 % - risulta essere stabile, mentre l'inflazione - pari al
5 % - è relativamente bassa. Ciò nonostante nel 2006 il tasso di disoc-
cupazione si situava al 16.2 % e negli ultimi anni, a causa della crisi
economica globale, la crescita economica tende al rallentamento, con
conseguenti ripercussioni sul tasso di disoccupazione. Per quanto con-
cerne il prodotto interno lordo (PIL), esso corrispondeva nel 2008 a
4'626 USD (cfr. .de > Länder, Reisen und
Sicherheit > Alle Länder A-Z > Dominikanische Republik, Wirtschaft,
ultimo aggiornamento: ottobre 2009, visitato il 2 marzo 2010; cfr. inol-
tre sentenza del Tribunale amministrativo federale C-581/2008 del 27
marzo 2009 consid. 7.3). Anche se il Paese può definirsi stabile, la dif-
ficile situazione economica può portare a scioperi e a manifestazioni
degeneranti in scontri con le forze dell'ordine e in conflitti violenti. È
stato inoltre constatato un progressivo espandersi della criminalità che
degrada talvolta nella violenza (cfr.
me.html > Consigli di viaggio > Destinazioni di viaggio > Consigli di
viaggio per: Repubblica dominicana, ultimo aggiornamento: il 14 gen-
naio 2010, visitato il 12 marzo 2010).
6.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socio-
economica nella Repubblica dominicana e del fatto che la predisposi-
zione a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando pa-
renti o conoscenti si trovano all'estero, la valutazione dell'UFM ineren-
te al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spa-
zio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata.
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Inoltre si rileva che la pressione migratoria, come lo dimostra l'espe-
rienza, risulta essere elevata soprattutto in presenza di persone giova-
ni che non hanno particolari legami famigliari o professionali che li
vincola al loro Paese d'origine. Ciò nonostante trarre delle conclusioni
basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine,
porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata.
Occorre per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso
concreto; in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali pos-
sono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dal-
la Svizzera.
7.
7.1 Dagli atti di causa risulta che la richiedente ha 24 anni ed è nubile.
Essa lavora in un casinò e percepisce un salario mensile di
6'411.26.00 RD$ equivalente a circa fr. 185.30. Per quanto attiene ai
legami di carattere familiare non emerge informazione alcuna, salvo il
fatto che la sorella abita presso il ricorrente, ciò che potrebbe costi-
tuire un'ulteriore motivazione per emigrare dal proprio Paese. Inoltre si
constatano delle contraddizioni circa lo scopo effettivo del soggiorno:
infatti il ricorrente ha affermato nella sua dichiarazione del 26 febbraio
2009 che la sorella dell'interessata, con la quale egli convive, è la sua
compagna. Nella replica del 3 ottobre 2009, il ricorrente ha per contro
dichiarato che il suo scopo è quello di ottenere un visto, in seguito un
permesso di soggiorno e quindi di contrarre matrimonio con la richie-
dente. Da un lato queste affermazioni contraddicono manifestamente
quanto affermato in merito allo scopo di soggiorno indicato dall'interes-
sata nella richiesta di visto, ossia la visita a famigliari o ad amici e ri-
sulta dunque manifesta la volontà della richiedente di non volere rien-
trare nel suo Paese d'origine dopo il rilascio del visto. D'altro canto,
l'intenzione palesata dal ricorrente di volere convolare a nozze con la
richiedente appare in netta contraddizione con la dichiarazione dello
stesso in cui afferma di intrattenere una relazione con la sorella dell'in-
teressata. Visto quanto precede, in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 let. c
OEV rispettivamente dell'art. 5 § 1 let. c codice frontiere Schengen, il
Tribunale ritiene che sussistano dubbi in merito allo scopo effettivo di
soggiorno e pertanto le condizioni d'ingresso nello spazio Schengen
non sono adempiute e il visto deve essere rifiutato.
Per quanto precede, il Tribunale giunge alla conclusione che l'uscita
della richiedente dopo il soggiorno auspicato non è assicurata.
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7.2 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo
sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen
entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non era sufficiente-
mente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la
dichiarazione fornita dal ricorrente con la quale egli si porta garante
per tutte le spese di soggiorno e attesta la durata temporanea della
permanenza in Svizzera dell'interessata, non è tale da impedirle di in-
traprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. senten-
za del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005).
Giova inoltre evidenziare come le garanzie finanziarie fornite dall'ospi-
tante costituiscano delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di ef-
fetti giuridici che, in mancanza di elementi concreti attestanti la volontà
di uscire dal territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la
partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti. Inoltre per
quanto concerne la proposta del ricorrente di versare una cauzione in
denaro quale garanzia di ritorno in Patria dell'invitata, incombeva a
quest'ultimo trovare un accordo con le autorità cantonali competenti
allo scopo di depositarla. Tuttavia neppure in presenza di una tale cau-
zione è possibile prevedere le intenzioni e il comportamento della per-
sona invitata. Prestando una sicurezza finanziaria l'ospitante può cer-
tamente garantire la copertura di eventuali costi insorti durante il sog-
giorno auspicato, ma non è comunque in grado di garantire un certo
comportamento (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-
7005/2007 del 25 giugno 2009 consid. 9 e giurisprudenza ivi citata).
8.
Ne discende che l'UFM con decisione del 3 luglio 2009 non ha né vio-
lato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 6
agosto 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione e incarto cantonale in ritorno
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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