Corte II I
C-4624/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
J_______,
patrocinata dalla Signora I._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 21 maggio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 21 maggio 2008, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha comunicato a J._______, cittadina originaria della
B1._______, nata il _______, che la sua domanda presentata il 6
giugno 2006, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità, era stata respinta per mancato adempimento della
condizione della durata minima di contribuzione poichè durante il
periodo in cui ha lavorato in Svizzera non sono stati soluti i contributi
dovuti all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI),
che, con gravame del 21 giugno 2008 consegnato alla posta il 26
giugno successivo, J._______, regolarmente rappresentata dalla
signora I._______ di B._______, chiede, in sostanza, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza,
il riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità in quanto ritiene valido il suo periodo di lavoro
in Svizzera,
che, chiamata a pronunciarsi sul merito, l'amministrazione ha eseguito
un'indagine complementare presso la Cassa G._______ di A._______
a seguito della quale è scaturito che l'assicurata ha versato i contributi
dovuti all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI) per un periodo di 2 anni e 4 mesi (doc. 40),
che, l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 24
ottobre 2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di
esaminare i presupposti per un'eventuale diritto alla rendita ai sensi
della legge svizzera ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 4 novembre 2008, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso alla ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
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riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo
l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste
condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso di specie, l'amministrazione, dopo aver accertato
l'adempimento della condizione della durata minima di contribuzione,
può ora esaminare i presupposti per un'eventuale diritto dell'assicurata
alla rendita d'invalidità ai sensi della legge svizzera,
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'amministrazione di retrocederle
l'incarto affinchè possa esaminare nel merito la richiesta di prestazioni
dell'assicurata,
che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso
che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in
virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che non vengono prelevate spese e non si assegnano ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 21 maggio 2008, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché esamini i presupposti per un'eventuale diritto
dell'assicurata alla rendita d'invalidità ai sensi della legge svizzera.
2.
Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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