Corte II I
C-463/2007
{T 0/2}
Sentenza del 30 novembre 2007
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Blaise Vuille,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-463/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino della Guinea nato il... secondo le indicazioni
contenute nel passaporto, il... secondo le dichiarazioni dell'interessato,
è giunto in Svizzera nel novembre 2001 per poi depositarvi una
domanda d'asilo il 21 novembre successivo.
Con decisione del 25 novembre 2002, l'Ufficio federale dei rifugiati
(UFR, ora Ufficio federale della migrazione: UFM) ha respinto tale
richiesta. Statuendo su ricorso, in data 1° aprile 2003, la Commissione
di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha stralciato il gravame interposto
dall'interessato avverso la suddetta decisione.
B.
Nel corso della sua permanenza in Svizzera, A._______ è stato
oggetto delle condanne penali e delle misure seguenti:
- con decreto di carcerazione del 7 luglio 2004, il Magistrato dei
minorenni della Repubblica e Cantone del Ticino l'ha condannato a 29
giorni di carcerazione per infrazione aggravata alla legge federale del
3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup,
RS 812.121) e riciclaggio di denaro;
- il 13 ottobre 2004, la Pretura penale di Bellinzona ha condannato
l'interessato a 60 giorni di detenzione ed all'espulsione dal territorio
svizzero per 3 anni, in quanto ritenuto colpevole di infrazione alla
LStup, ricettazione e infrazione alla legge federale del 26 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20);
- con decreto d'accusa (DAC) del 23 dicembre 2004 non impugnato, il
Procuratore Pubblico della Repubblica e Cantone del Ticino ha
pronunciato nei suoi confronti una condanna a 15 giorni di detenzione
per infrazione alla LStup e circolazione senza licenza di condurre;
- con DAC del 13 aprile 2005 non impugnato, il Procuratore Pubblico
ha condannato A._______ a 75 giorni di detenzione siccome ritenuto
colpevole di ricettazione, abuso di un impianto per l'elaborazione di
dati, ripetuto, mancato e consumato, violazione del bando e
contravvenzione alla LStup;
- con sentenza del 23 agosto 2006, il presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano l'ha infine condannato alla pena di 2 anni
di detenzione a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quelle
pronunciate in precedenza, nonché all'espulsione dal territorio della
Confederazione per 8 anni, in quanto ritenuto colpevole di infrazione
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aggravata e contravvenzione ripetuta alla LStup, riciclaggio di denaro
ripetuto e violazione del bando,
C.
Con decisione del 20 dicembre 2006, notificata in data 11 gennaio
2007, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto
d'entrata in Svizzera di durata illimitata e motivato come segue:
"Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo
comportamento (infr. alla LF sugli stup.; riciclaggio di denaro ripetuto;
violazione del bando; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti) e per motivi
di ordine e di sicurezza pubblici."
L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso.
D.
In data 16 gennaio 2007, l'interessato è insorto avverso la suddetta
decisione. A sostegno del proprio gravame egli ha in particolar modo
rilevato di risiedere in Svizzera da parecchio tempo e di essere stato
riconosciuto come padre biologico di un bambino nato il... da una
relazione intrattenuta con una cittadina italiana domiciliata in Ticino.
E.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 22 giugno 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prima cure ha in particolare rilevato come A._______
abbia parecchi precedenti penali e che i reati commessi in relazione
alla circolazione di sostanze stupefacenti toccano un fondamentale
interesse pubblico, di modo che le autorità devono intervenire con
misure di controllo adeguate. Essa ha poi sottolineato come la
presenza in Svizzera del figlio del ricorrente non è tale da costituire di
per sé un motivo decisivo atto a far passare sotto silenzio il
comportamento altamente riprovevole da questi adottato in più
circostanze.
F.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, il ricorrente non ha reagito.
Diritto:
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1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32),
giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese
dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
In particolare le decisioni rese dall'UFM in materia di divieto d'entrata
in Svizzera possono essere impugnate davanti al Tribunale
amministrativo federale (TAF) conformemente all'art. 20 cpv. 1 LDDS.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
A._______, agendo in qualità di interessato alla procedura, ha diritto
di ricorrere (art. 20 cpv. 1 LDDS e art. 48 PA). Presentato nella forma e
nei termini prescritti dalla legge, il suo ricorso è ricevibile (cfr. art. 50 e
art. 52 PA).
2.
L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri
indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a
tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano
contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia
degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese
dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase
LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare
il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato
(art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS).
Secondo la giurisprudenza relativa alla suddetta disposizione (cfr. DTF
129 IV 246 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati) è considerato
indesiderabile lo straniero che ha commesso un crimine o un delitto.
Lo stesso dicasi per lo straniero il cui comportamento e la cui
mentalità non lasciano sperare in quella correttezza che costituisce il
presupposto dell'ospitalità, o che abbia rivelato incapacità di
adattamento all'ordinamento vigente nel paese a cui chiede ospitalità
o ancora i cui antecedenti permettono di concludere che non si
comporterà com'è giustificato attendersi da ogni straniero che
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desidera soggiornare temporaneamente o durevolmente in Svizzera.
Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una
pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento
amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero
ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. Giurisprudenza delle
autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.38 consid. 13;
63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una
misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile
perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di
punire un determinato comportamento.
3.
3.1 Nella fattispecie si evince dagli atti come durante il suo soggiorno
in Svizzera A._______ abbia sviluppato un comportamento delittuoso
intenso e recidivista. Egli si è infatti reso colpevole di ricettazione,
infrazione alla LDDS, circolazione senza licenza di condurre, abuso di
un impianto per l'elaborazione di dati, violazione del bando, riciclaggio
di denaro ripetuto e, a diverse riprese, di infrazione e contravvenzione
alla LStup.
In particolare, con decreto di carcerazione del 7 luglio 2004, il
Magistrato dei minorenni ha considerato il ricorrente colpevole di
infrazione aggravata alla LStup per avere, durante la primavera 2003,
venduto circa 360 grammi di cocaina. Inoltre, con sentenza del 23
agosto 2006, il presidente della Corte delle assise correzionali di
Lugano l'ha dichiarato autore colpevole di infrazione aggravata e
contravvenzione alla LStup, per avere, nel periodo febbraio 2004
febbraio 2006, venduto e/o ceduto gratuitamente circa 500 grammi di
cocaina e procurato 80 grammi di marijuana. Infine gli è stato
contestato di avere consumato almeno 250 grammi di marijuana.
3.2 È incontestabile che i reati per droga sono da considerarsi molto
gravi e tali da ledere l'ordine pubblico e la sicurezza della società.
Questi atti illeciti giustificano l'intervento fermo e deciso da parte delle
autorità amministrative e le persone coinvolte in questo tipo di traffici
devono attendersi all'adozione di misure di allontanamento o di rifiuto
di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività
dai gravi pericoli legati alla circolazione di sostanze stupefacenti. Tali
misure sono inoltre tanto più giustificate quando si è in presenza di
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traffici di droghe pesanti quali l'eroina o la cocaina. In effetti, il
commercio illegale di queste sostanze costituisce un reale rischio per
la salute e la vita di numerose persone. La pratica severa adottata
dalle autorità elvetiche nei confronti di persone coinvolte nel traffico di
stupefacenti corrisponde del resto alla concezione dominante delle
autorità europee (cfr. 125 II 521 consid. 4a/aa e riferimenti ivi citati,
sentenze del Tribunale federale 2A.87/2006 del 29 maggio 2006,
consid. 2; 2A.626/2004 del 6 maggio 2005, consid. 5.2.2; 2A.386/2004
del 7 aprile 2005, consid. 4.3.2). A questo titolo giova rilevare come
secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice
consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la
società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione dell'ordine
e della salute pubbliche, delle misure speciali nei confronti degli
stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr.
sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97,
in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa,
C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, vedi
inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1).
In ragione della durata, della reiterazione, dell'ampiezza e della
pericolosità degli atti criminali, nella fattispecie si è palesemente in
presenza di circostanze di sicura gravità. Ne consegue che, tenuto
conto del fondamentale interesse pubblico in causa e della necessità
per il nostro Paese di prevenire la circolazione di sostanze
stupefacenti, una misura di controllo come quella decisa nei confronti
di A._______ in data 20 dicembre 2006 è senz'altro legittima e
giustificata.
4.
Nel suo ricorso del 16 gennaio 2007, A._______ ha affermato che il
divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti lo priverebbe della
possibilità di mantenere i suoi legami con il figlio B._______. Egli si
prevale quindi implicitamente del diritto al rispetto della vita privata e
familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101).
4.1 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al
rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta
disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia
ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF
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130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, affinchè
possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione
stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a
beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr. in
particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II
335 consid. 2a; cfr, inoltre ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto
Amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve
aggiungere che l'art. 13 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), il quale
garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare,
corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel
quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o
protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2).
4.2 Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono
fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione
di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi,
nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione
(DTF 120 Ib 257 consid. 1d). A questo proposito, si deve prendere in
considerazione l'intensità della relazione tra il genitore ed il figlio,
nonché la distanza che separerebbe lo straniero dalla Svizzera nel
caso in cui l'autorizzazione di soggiorno gli fosse rifiutata (DTF 120 Ib
22 precitato e riferimenti ivi citati; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale
federale 2A.617/2004 dell'11 febbraio 2005, 2A.119/2004 del 5 marzo
2004. consid. 3.1; ALAIN WURZBURGER, op, cit., p. 288). Le persone che
non fanno parte dei rapporti familiari precitati possono prevalersi
dell'art. 8 CEDU solamente allorquando essi, in ragione della loro
invalidità fisica o psichica o di una malattia grave, le quali necessitano
una presa a carico permanente, dipendono dal titolare di un diritto di
soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257, consid. 1d).
4.3 Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che A._______ è
stato riconosciuto dalle preposte autorità cantonali come padre
biologico del piccolo B._______, nato da una relazione del ricorrente
con una cittadina italiana domicilia in Ticino. Al contrario, non risulta
alcuna informazione in merito all'attribuzione dell'autorità parentale sul
bambino ed alle modalità e la frequenza dell'esercizio dei diritti di
padre da parte dell'interessato. Per quanto attiene in particolare
all'esercizio di un diritto di visita del ricorrente sul figlio, egli non
potrebbe comunque prevalersi della protezione familiare garantita
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dall'art. 8 cpv. 1 CEDU, in quanto, secondo una costante
giurisprudenza, la relazione familiare tra il bambino minorenne ed il
genitore a beneficio di un diritto di visita non necessità la presenza di
quest'ultimo in Svizzera, eccezion fatta per delle circostanze speciali.
In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il
diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando
le modalità di questo diritto per quanto attiene alla sua frequenza e
alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere più complicato
in ragione della partenza del ricorrente verso il suo paese d'origine
(cfr. in particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta inoltre le
decisioni del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006,
consid. 4.2.1 e 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3).
4.4 Ad ogni modo, anche qualora uno straniero possa prevalersi del
diritto al rispetto della sua privata e familiare, la protezione conferita
della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti,
conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando l'ingerenza è
prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e
delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla
ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una
parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e,
dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni
familiari (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib precitato
consid. 4a; decisione del Tribunale federale 2A.614/2005 precitata
consid. 4.2.1).
Come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti, con
il suo comportamento delittuoso A._______ ha violato l'ordine pubblico
elvetico e fatto correre, in particolare in quanto persona dedita al
traffico di droga, dei seri pericoli alla collettività, di cui le autorità
amministrative sono appunto chiamate a garantire la protezione.
Pertanto l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio
svizzero prevale manifestamente, in ragione della natura e della
gravità delle infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole in
Svizzera, sul suo interesse privato a fare ritorno sul territorio della
Confederazione una volta rimpatriato ad espiazione avvenuta della
pena inflittagli.
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Alla luce di quanto esposto, risulta chiaramente che l'interessato non
può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione con suo
figlio risultante dalla misura di allontanamento pronunciata nei suoi
confronti in data 20 dicembre 2006.
5.
Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio.
Resta ora da stabilire se la sua durata, prevista per un periodo
indeterminato, è adeguata alle circostanze del caso concreto.
5.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in
Svizzera, è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della
proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364
seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103
seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del
comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una
corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è
necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a
raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che
sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la
restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65
consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36
consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
5.2 Nella sua sentenza del 23 agosto 2006 la Corte delle assise
correzionali di Lugano ha emanato nei confronti dell'interessato una
pena accessoria d'espulsione della durata di 8 anni in applicazione
dell'art. 55 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS
311.0), testo in vigore fino al 31 dicembre 2006. In virtù del principio
della separazione dei poteri e a norma di una consolidata
giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle
considerazioni del giudice penale, in quanto essa non persegue il
medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a
salvaguardare possono differire. Nella misura in cui l'autorità
competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il
medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a
salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di
criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero
resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se
da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della
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migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità
amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine
pubblico (cfr. DTF 129 II citato consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata).
Alla luce di quanto sopra, la facoltà dell'UFM di prevedere una
sanzione amministrativa più lunga dell'espulsione statuita dalle
autorità penali è del tutto giustificata e legittima (cfr. DTF 130 II 493
consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata).
Tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi della
causa, il Tribunale ritiene quindi che il provvedimento di durata
indeterminata emanato nei suoi confronti si rilevi necessario. Infatti,
vista la pratica adottata dalle autorità amministrative in casi analoghi e
del reiterato comportamento riprovevole di cui si è reso protagonista il
ricorrente durante il suo soggiorno in Svizzera, il suo allontanamento
da questo paese per una durata indeterminata appare proporzionato
allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica ricercati
con questa misura.
6.
Ne discende che l'UFM con decisione del 20 dicembre 2006 non ha
violato il diritto federale, nè abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
7.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a
carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art.
1-3 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
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1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 700.-. sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 13
e 27 aprile 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 2 267 551 di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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