Corte II I
C-4632/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Michael Peterli,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 12 giugno 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4632/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 12 giugno 2009, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha riconosciuto a A._______, cittadino italiano, nato il (...), il
diritto ad una rendita intera d'invalidità per un periodo di tempo limitato
dal 1° settembre 2007 al 31 ottobre 2008,
che, con gravame del 20 luglio 2009 consegnato alla posta lo stesso
giorno, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di
Mendrisio, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto ad una rendita d'invalidità parziale anche successivamente
al 31 ottobre 2008 pari a ¾ di rendita e dopo un periodo di sei mesi
con riduzione al 50%,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAI del canton Ticino ha
sottoposto l'incarto al Dott. E._______del servizio medico regionale
(SMR), il quale, nella sua relazione medica del 22 settembre 2009, ha
posto in evidenza la necessità di procedere ad una valutazione
peritale presso il Dott. K._______ atta a definire l'evoluzione dello
stato valetudinario del ricorrente,
che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 24
settembre 2009 (UAI-TI) rispettivamente 30 settembre 2009 (UAIE),
propongono pertanto di rinviare la causa al fine di completare
l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 5 ottobre 2009, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso al ricorrente, per conoscenza, le osservazioni
dell'amministrazione ed il rapporto del Dott. E._______,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
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conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione:
queste condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott.
E._______nel suo rapporto del 22 settembre 2009,
che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che,
annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù
dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
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che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è
dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio
degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento
d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),
che, nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(art. 7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 12 giugno 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è
riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi, la quale
viene posta a carico dell'UAIE.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ...)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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