Corte II I
C-4659/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 a p r i l e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli, Madeleine Hirsig,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Giovanni De Donno,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
5 giugno 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4659/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato con un figlio, ha
lavorato in Svizzera in qualità di muratore e di operaio dal 1968 al
1986 (doc. 3, 4 e 31), solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo.
Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa come operaio nel settore
agricolo. Da marzo ad agosto del 2005 ha dovuto ridurre l'attività per
causa di malattia (doc. 13 e 14). Il 10 novembre 2005, ha formulato
una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 7). Il 30 giugno 2006, ha interrotto il
lavoro per ragioni di salute.
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• il questionario per il datore di lavoro (non datato), giusta il quale
l'interessato è stato assunto dal gennaio del 1992 in qualità di
bracciante agricolo e da marzo del 2005 ha dovuto assumere
lavori più leggeri (doc. 13);
• il questionario per l'assicurato (non datato) (doc. 14),
unitamente agli attestati di malattia per il periodo da marzo ad
aprile del 2005 (doc. 6);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 15 novembre al
4 dicembre 1993 per lombosciatalgia dx da ernia discale IV L –
V L (doc. 17);
• un referto di esame elettrocardiografico del 13 gennaio 2003
(doc. 28);
• un referto di esame RX (ginocchio sx) e RX (ginocchio dx) del
6 maggio 2005 (doc. 18);
• un certificato medico del 16 maggio 2005, in cui è evidenziata
la diagnosi segnatamente di lombosciatalgia bilaterale
(doc. 19);
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• un referto di esame (nervo SPE, muscoli tibiale anteriore dx e
sn, gastrocnemio e vasto mediale dx) dell'11 giugno 2005
(doc. 20);
• un certificato medico del 18 luglio 2005, attestante che il
paziente è affetto segnatamente da lombalgia cronica con
insufficienza in un quadro di claudicatio secondaria e diffusa
spondilosi lombare con stenosi degenerativa e discopatia L1-
L2, L2-L3 e ernia discale L3-L4, L4-L5 in esiti di
emilaminectomia destra (doc. 21);
• un rapporto medico dell'8 giugno 2005, da cui emerge che
l'interessato ha difficoltà uditive, unitamente al referto di esame
audiometrico di medesima data (doc. 22 e 23);
• un referto di esame eco-color-doppler del 15 luglio 2005
(doc. 24);
• un certificato medico del 20 luglio 2005, da cui appare la
diagnosi di sindrome ansioso-depressiva con disturbi da
conversione somatica in trattamento psicofarmacologico,
unitamente ad una ricetta medica di medesima data (doc. 27);
• un referto di esofagogastroduodenoscopia del 27 luglio 2005
(doc. 29);
• un referto di esame RM (lombosacrale) MDC del 28 settembre
2005 (doc. 25);
• un referto di ecografia (addome superiore epatica) del 3 ottobre
2005 (doc. 26);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 18 gennaio 2006, attestante spondiloartrosi
in operato di ernia discale L4-L5 a dx con attuale moderato
impegno funzionale in sovrappeso stenico, lieve ipertensione
arteriosa e lieve stato ansioso; nella stessa, l'interessato è
considerato in grado di svolgere regolari lavori leggeri e invalido
nella misura del 55% sia nella precedente attività che in altre
adeguate alle sue condizioni (doc. 30).
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C.
Nel suo rapporto del 20 febbraio 2007 (doc. 32), il dott. B._______, del
Servizio medico regionale “Rhône” (SMR), ha esposto la diagnosi
principale di lomboischialgia. Ha pure evidenziato la diagnosi
secondaria di obesità (con ripercussioni sulla capacità lavorativa)
nonché di distimia e ipertensione (senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa). Il medico ha constatato che l'assicurato, a causa dei dolori
alla schiena, non può più esercitare un'attività pesante. Ha ritenuto in
particolare che l'attività di bracciante agricolo è ancora esigibile
soltanto 4-5 ore; per contro, un'attività leggera adeguata è esigibile a
tempo pieno. Il dott. B._______ ha quindi fissato a partire da gennaio
2006 un'incapacità al lavoro dell'interessato del 50% nella precedente
attività, considerandolo tuttavia abile al 100% in un'attività sostitutiva
adeguata alle sue condizioni (lavoro leggero, a tempo pieno, con
cambiamento della posizione, con sollevamento alle volte di pesi non
superiori ai 10 kg, al riparo da brutto tempo, umidità, freddo e caldo),
quale ad esempio operaio non specializzato/manovale in
un'azienda/fabbrica/stabilimento, portiere/portinario/custode di immo-
bili, magazziniere, addetto a piccole consegne con veicolo, venditore
in generale presso un negozio/centro commerciale/chiosco/stazione di
rifornimento, riparatore di piccoli apparecchi/articoli domestici,
venditore di biglietti, addetto alla distribuzione della posta
interna/fattorino (doc. 32.1).
D.
Il 27 marzo 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado
d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da valido di
Euro 1'239.00, conseguibile in Italia nel 2005, come operaio agricolo
(cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra,
2005), e l'ha contrapposto ad un salario da invalido, pure conseguibile
in Italia nel 2005, per le attività di sostituzione nel settore secondario
proposte dal dott. B._______ di Euro 1'182.66 (cfr. statistiche edite
dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra, 2005). Quest'ultimo
importo è stato ridotto del 20% (1'182.66 – 236.53 = 946.13) per
tenere conto delle particolarità personali e professionali dell'interessa-
to. L'UAIE ha poi effettuato una riduzione aggiuntiva del 20%, poiché
l'interessato avrebbe potuto svolgere un'attività sostitutiva solo nella
misura dell'80% (946.13 – 189.23 = 756.90). Perciò, il citato Ufficio ha
confrontato un reddito da valido di Euro 1'239.00 ad uno teorico da
invalido di Euro 756.90. Il calcolo della perdita di guadagno è stato
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indicato come segue: [(1'239.00 – 756.90) x 100] : 1'239.00 = 38.91%
(doc. 33).
E.
Il 30 marzo 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato che
la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta ed ha concesso a
quest'ultimo la facoltà di formulare delle obiezioni per iscritto, facoltà di
cui l'assicurato non ha fatto uso (doc. 34).
F.
Il 5 giugno 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che
l'assicurato non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno
né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha ritenuto che
l'ultima attività esercitata è esigibile al 50%. In particolare, ha
precisato che l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera confacente
allo stato di salute – alcun lavoro pesante, senza porto di pesi
superiore ai 10 kg, con posto di lavoro seduto o con cambio di
posizione, quale ad esempio operaio semplice, portinaio, guardiano di
immobili, magazziniere, venditore di biglietti, addetto alla distribuzione
della posta interna o commissionario – è da considerare esigibile in
misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 35).
G.
Il 30 giugno 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
5 giugno 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Ha segnalato che le patologie fisiche e
psichiche da cui è affetto giustificano un'invalidità del 100% e,
comunque, almeno del 40%. Ha segnalato di essere stato riconosciuto
incapace al lavoro in Italia nella misura del 60% dalla Commissione
sanitaria pubblica. Ha esibito documentazione medica (la maggior
parte dei documenti già agli atti) (doc. TAF 1).
H.
H.a Nel suo rapporto del 18 dicembre 2007, il dott. B._______ ha
ritenuto la diagnosi principale di lomboischialgia. Ha pure evidenziato
la diagnosi secondaria di obesità, gonartrosi e presbiacusia (con
ripercussioni sulla capacità lavorativa) nonché di distimia, ipertensione
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e diabete mellito tipo 2 (senza ripercussioni sulla capacità lavorativa).
Il medico ha rilevato che la documentazione medica prodotta non
comporta alcun nuovo elemento clinico. Pertanto, ha confermato la
precedente presa di posizione secondo cui l'esercizio di attività
pesanti non sarebbe più stato esigibile dall'assicurato, a causa dei
dolori alla schiena (lomboischialgia, diagnosi principale) nonché della
gonatrosi, dell'ipertensione e della distimia; mentre l'attività di
bracciante agricolo avrebbe ancora potuto essere esercitata a metà
tempo ed un'attività leggera adeguata sarebbe esigibile a tempo pieno.
Il dott. B._______ ha quindi fissato a partire da settembre del 2005 (in
cui è stato effettuato un esame RM lombosacrale) un'incapacità al
lavoro dell'interessato del 50% nella precedente attività,
considerandolo tuttavia abile al 100% in un'attività adeguata alle sue
condizioni (lavoro leggero, a tempo pieno, con cambiamento della
posizione, con sollevamento a volte di pesi non superiore ai 10 kg, al
riparo da brutto tempo, umidità, freddo e caldo, nonché senza richiesta
di capacità uditiva), quale ad esempio operaio non specializzato
manovale presso un'azienda/fabbrica/stabilimento, portiere/portinaio/
custode di un immobile, magazziniere, addetto a piccole consegne con
veicolo, venditore in generale, riparatore di piccoli apparecchi/articoli
domestici, venditore di biglietti, addetto alla distribuzione della posta
interna/fattorino (doc. 38).
H.b Nella risposta al ricorso del 4 gennaio 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici del
febbraio e dicembre 2007, il servizio medico dell'UAIE ha constatato
che l'assicurato non avrebbe più potuto svolgere regolarmente attività
pesanti, fra cui, il precedente lavoro di bracciante agricolo. Detto
servizio ha considerato il medesimo abile al 100% in un'attività
sostitutiva adeguata alle sue condizioni (lavoro con possibilità di
alternare la posizione, senza esposizioni repentine ad eventi
atmosferici avversi, con sollevamento talvolta di pesi non superiori ai
10 kg), quale ad esempio operaio non qualificato nell'industria od in
una fabbrica, sorvegliante, magazziniere od incaricato della gestione
dello stock, addetto alle consegne leggere con veicolo, venditore,
bigliettaio, riparatore di piccoli apparecchi/articoli domestici, addetto
alla distribuzione della posta interna in un ufficio. Infine, l'autorità
inferiore ha confermato la precedente valutazione in merito alla
capacità lavorativa nonché al grado di invalidità dell'insorgente (doc.
TAF 9).
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I.
Nella replica del 18 febbraio 2008, il ricorrente ha postulato un grado
di invalidità del 100% o, comunque, almeno del 70% e, pertanto, un
diritto ad una rendita intera. Ha contestato la valutazione in merito alla
sua capacità lavorativa nonché al suo grado di invalidità. Ha osservato
che le affezioni di cui soffre non gli consentono di esercitare alcuna
delle attività sostitutive proposte dall'autorità inferiore, come
ampiamente confermato dall'insieme della documentazione medica
esibita. In particolare, ha precisato che l'esercizio di tali attività
implicherebbe un aggravamento delle sue condizioni fisiche e
psichiche. Ha esibito una relazione medico-legale del dott. C._______
del dicembre 2007 (doc. TAF 13).
J.
J.a Nel suo rapporto del 1° aprile 2008, il dott. B._______ ha ripreso
la diagnosi esposta nella presa di posizione del 18 dicembre 2007. Ha
precisato, in particolare, che la documentazione prodotta non
comporta nuovi elementi clinici di cui non abbia già tenuto conto in tale
apprezzamento. Il medico ha confermato che l'assicurato, a causa dei
dolori somatici di cui soffre, non è in grado di esercitare un'attività
fisica pesante, mentre l'esercizio di un'attività leggera adeguata è
esigibile a tempo pieno. Nell'interesse del ricorrente ha comunque
ritenuto adeguato ammettere una riduzione del rendimento del 20%. Il
dott. B._______ ha quindi concluso che l'insorgente presenta a far
tempo da settembre 2005 un'incapacità al lavoro del 50% nella
precedente attività rispettivamente del 20% in un'attività sostitutiva
adeguata alle sue condizioni (doc. 41).
J.b Nella duplica dell'11 aprile 2008, l'autorità inferiore, dopo avere
constatato, in virtù della presa di posizione del proprio servizio
medico, che la documentazione medica prodotta non comporta
elementi tali da giustificare una modifica della valutazione di cui alla
decisione impugnata, ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso.
Ha precisato, in particolare, che l'esercizio di un'attività sostitutiva
leggera ed adeguata è esigibile da parte del ricorrente. Infine, ha
osservato che l'assicurazione svizzera per l'invalidità non è vincolata
dal fatto che l'interessato è al beneficio di una pensione d'invalidità nel
suo Paese (doc. TAF 15).
K.
Con decisione incidentale del 16 aprile 2008 (notificata il 21 aprile
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2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha chiesto al
ricorrente il versamento, nel termine di 30 giorni dalla notificazione
della decisione incidentale medesima, di un anticipo di fr. 300.-- a
copertura delle presumibili spese processuali. Il 6 maggio 2008,
l'interessato ha versato l'importo di fr. 288 .-- (doc. TAF 16-18).
L.
Con decisione incidentale del 13 maggio 2008 (notificata il 19 maggio
2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha richiesto
al ricorrente il versamento, nel termine di 10 giorni dalla notificazione
della decisione incidentale medesima, del saldo del richiesto anticipo
sulle presunte spese processuali. Il 26 maggio 2008, l'interessato ha
versato il saldo di fr. 12.-- (doc. TAF 19-21).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
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1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 10 novembre
2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 10 novembre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 5 giugno 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
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rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
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5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
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ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
Pagina 13
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7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
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8.1 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.2 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contradditori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dopo il rimpatrio, il ricorrente ha ancora esercitato un'attività
lucrativa. In particolare, da gennaio del 1992 ha lavorato come
bracciante agricolo. L'interessato ha lavorato senza particolari
restrizioni da imputare a motivi di salute fino ad inizio marzo 2005. Dal
1° marzo al 31 agosto 2005, ha dovuto ridurre (doc. 14)
rispettivamente interrompere (doc. 13) l'attività causa malattia. In
seguito, si è sempre presentato al lavoro, ma ha svolto un'attività più
leggera, in ragione di 18 ore settimanali e con diminuzione del salario
della metà. Ha ancora lavorato a metà tempo fino al 30 giugno 2006,
data alla quale ha interrotto il lavoro per ragioni di salute (doc. 13 e
14).
9.2
9.2.1 Dalla documentazione medica agli atti di data anteriore alla
pronuncia della decisione litigiosa emerge che l'insorgente soffre
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segnatamente di lomboischialgia, obesità, gonartrosi, presbiacusia,
distimia, ipertensione e diabete mellito tipo 2.
9.2.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o di peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato
di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa media di almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1 Il dott. B._______ nelle sue diverse prese di posizione ha
rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti, che il
ricorrente ha subito un intervento per ernia discale a livello L4-L5 a
destra (novembre 1993). Ha osservato che quest'ultimo soffre di dolori
al dorso con irradiazione distale, a destra. L'insorgente, a causa dei
dolori alla schiena (nonché della gonartrosi, dell'ipertensione e della
distimia da cui è affetto), non sarebbe più in grado di svolgere
un'attività pesante. Il dott. B._______ ha pure evidenziato che il
formulario E 213 riferisce di una lieve ipertensione arteriosa, ma non
menziona alcuna cardiopatia, come dimostrato dal fatto che
l'interessato ha continuato a svolgere l'attività di bracciante agricolo a
metà tempo fino al 30 giugno 2006. L'ipertensione come pure una
lieve cardiopatia possono comunque essere curate con medicamenti.
Dall'esame audiometrico del giugno 2005 non risulterebbe altresì una
grave ipoacusia, fermo restando che la stessa può essere ovviata o
perlomeno migliorata mediante l'utilizzo di un apparecchio acustico.
Secondo il dott. B._______, anche il diabete mellito può venir curato
con medicamenti; dai documenti medici non appare comunque che
l'interessato sia affetto da gravi complicazioni in relazione a
quest'ultima patologia. Il medico ha inoltre osservato che pure
l'esofagite da reflusso può essere curata in modo conservativo con
successo. Inoltre, ha rilevato che dai documenti medici non appare che
il ricorrente soffra di una grave depressione. Ha reputato che le
patologie da cui è affetto l'interessato (ipertensione, ipoacusia, diabete
mellito tipo 2, esofagite da reflusso, steatosi epatica, distimia) non
hanno alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa. In conclusione, il
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dott. B._______ ha considerato siccome esigibile da parte del
ricorrente, a partire da settembre 2005, l'esercizio di un'attività
sostitutiva adeguata alle condizioni del medesimo, segnatamente di un
lavoro leggero, a tempo pieno ma con diminuzione di rendimento del
20%, che consenta un cambiamento della posizione, non comporti un
sollevamento ripetitivo di pesi superiori ai 10 kg nonché l'esposizione
ad eventi atmosferici avversi e non richieda una particolare capacità
uditiva. Ha indicato quali attività sostitutive adeguate al caso in esame
segnatamente quella di operaio non qualificato nell'industria od in una
fabbrica, sorvegliante, magazziniere, addetto alle piccole consegne
con veicolo, venditore in generale, bigliettaio, riparatore di piccoli
elettrodomestici, addetto alla distribuzione della posta interna in un
ufficio o fattorino (doc. 32, 38 e 41).
10.2 Certo, nella perizia medica particolareggiata E 213 del
18 gennaio 2006 (doc. 30) è stata ritenuta un'incapacità lavorativa del
55% per qualsiasi attività. Tale valutazione non è però condivisibile
non essendo corroborata da riscontri medici oggettivi, la diagnosi
limitandosi all'indicazione di una spondiloartrosi con attuale moderato
impegno funzionale in sovrappeso stenico, lieve ipertensione arteriosa
e lieve stato ansioso (doc. 30). In sede di ricorso, il ricorrente ha
sottolineato che le affezioni di cui soffre non gli consentono di
esercitare un'attività lucrativa e giustificano un'invalidità del 100% e,
comunque, almeno del 40%, ma non ha prodotto, come rilevato a
giusta ragione dal medico dell'UAIE nelle sue diverse prese di
posizione, nuova documentazione suscettibile di dimostrare la
sussistenza della pretesa invalidità. Per quanto attiene in particolare
alla relazione medica del Dott. C._______ (non datata), esibita con
l'atto di replica, giova osservare che nella misura in cui si riferisce alle
note diagnosi, non apporta alcun nuovo elemento decisivo per la
valutazione economico-giuridica del tasso d'invalidità del ricorrente.
Laddove fa stato di nuove patologie (cardiopatia ipertensiva e nevrosi
depressiva), queste non sono corroborate da riscontri oggettivi nella
relazione medesima. Manca inoltre una dimostrazione dell'esistenza
delle stesse anteriormente alla pronuncia della decisione impugnata e
una motivazione con riferimento alle ragioni che stanno alla base della
conclusione d'inabilità lavorativa dell'80%, ritenuto altresì che la
valutazione di un'autorità straniera con riferimento all'incapacità
lavorativa di un assicurato non vincola di principio le autorità svizzere
nell'apprezzamento del caso secondo il diritto svizzero (v. sentenza del
Tribunale federale I 435/03 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Ne discende
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che non è necessario richiedere al ricorrente l'esibizione del
documento n. 16, ossia del verbale della commissione AUSL del 10
marzo 2006 – citato nel ricorso, ma non rintracciabile agli atti –
considerato peraltro che l'insorgente ha avuto ampia facoltà per
produrre idonea documentazione suscettibile di corroborare il preteso
grado d'invalidità e che egli stesso ha riassunto il contenuto essenziale
del menzionato documento n. 16 nel ricorso stesso e nell'atto di
replica.
10.3 Sulla scorta della documentazione medica e delle considerazioni
che precedono, questo Tribunale ritiene che il ricorrente, da settembre
2005, non avrebbe più potuto svolgere il lavoro di bracciante agricolo
nella misura indicata dal dott. B._______ nel suo rapporto del 1°aprile
2008 in quanto controindicato rispetto alle patologie descritte. A lui
sarebbero comunque state proponibili all'80%, a partire da settembre
2005, attività sostitutive, quali quelle di operaio non qualificato
nell'industria od in una fabbrica, sorvegliante, magazziniere, addetto
alle piccole consegne con veicolo, venditore in generale, bigliettaio,
riparatore di piccoli elettrodomestici, addetto alla distribuzione della
posta interna in un ufficio o fattorino.
11.
Occorre pertanto determinare se le attività di sostituzione proposte
dall'autorità inferiore siano ragionevolmente esigibili dall'assicurato
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (art.
16 LPGA). In altri termini, di caso in caso va stabilito se l'invalido
possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita (v.
sentenza del Tribunale federale I 871/02 del 20 aprile 2004; DTF 110 V
273 consid. 4b).
11.1 Ai fini della determinazione dell'invalidità, non si deve esaminare
se un invalido possa essere collocato rispetto alle circostanze
concrete del mercato del lavoro, ma valutare unicamente se
quest'ultimo possa sfruttare la sua residua capacità lavorativa
allorquando le attività disponibili corrispondono all'offerta di
manodopera. In particolare, l'esistenza di un'attività ragionevolmente
esigibile (art. 28 cpv. 2 LAI) deve essere negata qualora l'attività sia
esigibile in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta
lavorativa generale oppure a condizione di concessioni irrealistiche da
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parte di un datore di lavoro (v. sentenza del Tribunale federale I 61/05
del 27 luglio 2005 consid. 4.3 e relativi riferimenti).
11.2 Fattori quali l'età, l'insufficiente formazione o le difficoltà
linguistiche non possono venir ignorati nella determinazione, in un
caso concreto, delle attività ragionevolmente esigibili dall'assicurato;
gli stessi non costituiscono altresì delle circostanze supplementari
suscettibili di influenzare il grado di invalidità, anche se talvolta
rendono difficile, perfino impossibile, la ricerca di un impiego e quindi
la messa a profitto della residua capacità lavorativa. Tuttavia,
allorquando si tratta di determinare l'invalidità di un assicurato
prossimo all'età di pensionamento, si deve effettuare un esame
complessivo della fattispecie e verificare se quest'ultimo è (o era) in
grado, in modo realistico, di reperire un'occupazione su un mercato del
lavoro equilibrato (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del
27 luglio 2005 consid. 4.4 e relativi riferimenti, I 819/04 del 27 maggio
2005 consid. 2.2). Indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato di
diminuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e relativi riferimenti),
l'amministrazione rispettivamente il giudice deve accertare, nel caso
concreto, se un potenziale datore di lavoro sarebbe disposto ad
assumere l'assicurato tenuto conto segnatamente delle attività esigibili
da quest'ultimo rispetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventuale
adattamento del suo posto di lavoro al suo handicap, della sua
esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue
capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del salario e delle
contribuzioni sociali alle previdenza professionale obbligatoria, nonché
della prevedibile durata del rapporto di lavoro (v. sentenze del
Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio 2005 consid. 4.4, I 891/04 del
27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del 26 maggio 2003 consid. 2,
I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4).
11.3 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'interessato di
esercitare una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro,
questo Tribunale osserva che il ricorrente, nato il (...), aveva 57 anni e
3 mesi al momento della pronuncia dell'impugnata decisione del 5
giugno 2007. Benché in considerazione dell'età del ricorrente non
appaia ancora necessario un esame globale ed approfondito della
fattispecie secondo la menzionata giurisprudenza, giova rilevare che
egli, nonostante le patologie di cui soffre secondo la diagnosi riportata
al considerando 9.2.1 del presente giudizio, può svolgere – secondo
l'opinione del medico dell'UAIE interpellato e che si è fondato su
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documentazione sufficiente per potere fondare un giudizio convincente
in merito – un'attività sostitutiva all'80% (v. in dettaglio sulle attività
sostitutive adeguate alle condizioni del ricorrente il considerando 10.3
del presente giudizio). Ritenuto segnatamente il genere d'attività
sostitutive in esame e la natura delle sue affezioni, un adattamento del
posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorrente non risulta altresì
necessario rispettivamente è di semplice realizzazione. Questo
Tribunale osserva pure che all'insorgente si presenta un ventaglio
relativamente ampio di professioni possibili (e sufficientemente
specificate) nei settori dell'industria e dei servizi, con mansioni
semplici e ripetitive, che non richiedono necessariamente la messa in
atto di particolari misure di reintegrazione professionale. Peraltro,
l'interessato non ha fornito elementi precisi ed oggettivi suscettibili di
giustificare l'inesigibilità delle attività sostitutive proposte dall'autorità
inferiore. Infine, va rilevato che un eventuale rapporto di lavoro
avrebbe potuto proseguire per quasi otto anni (fino all'età di
pensionamento secondo il diritto svizzero). Da quanto esposto,
discende che si può ragionevolmente esigere dal ricorrente che abbia
a mettere a profitto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere
adattate su un mercato del lavoro equilibrato.
12.
Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore.
12.1 L'UAIE ha considerato quale reddito da valido quello
conseguibile in Italia nel 2005 come operaio agricolo, ossia Euro
1'239.00 mensili, ed ha ritenuto quale reddito da invalido, quello
ottenibile in attività di tipo leggero, ossia Euro 1'182.66 mensili,
secondo le basi di calcolo di cui al documento n. 33, peraltro
trasmesso all'insorgente mediante la decisione incidentale di questo
Tribunale del 10 gennaio 2008 (doc. TAF 10). Questo Tribunale osserva
che le basi di calcolo sono rimaste incontestate e che non v'è altresì
ragione di modificarle d'ufficio. Peraltro, il reddito da invalido può
essere ridotto, al massimo del 25%, per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato, quali età o andicap (DTF 126 V 75). L'UAIE
ha operato una riduzione del 20%, la quale appare ammissibile. Ne
risulta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 946.13. Detto
ufficio ha poi effettuato una riduzione aggiuntiva del 20% dal momento
che l'interessato può svolgere un'attività sostitutiva nella misura
dell'80%. Ne risulta dunque un reddito di Euro 756.90. Dal confronto
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fra il reddito da valido di Euro 1'239.00 e quello da invalido di Euro
756.90 consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 38,91%
che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
12.2 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, corrisposto con versamenti del 6 e 26
maggio 2008.
13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, corrisposto con versamenti del 6 e 26
maggio 2008, è computato con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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