B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4676/2012
S e n t e n z a d e l 1 0 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Giuseppe Galfetti, piazza Governo 1,
casella postale 1857, 6501 Bellinzona,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 2 luglio 2012).
C-4676/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata , ha lavorato in Svizzera come
cameriera, con permesso per confinanti, da ultimo durante il periodo dal
1999 al 2002, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI).
Il 2 marzo 2002 l'assicurata è stata vittima di un infortunio della
circolazione stradale, a seguito del quale aveva riportato una distorsione
cervicale (colpo di frusta). Il caso è stato preso a carico dalla
Basilese Assicurazioni (in seguito, La Basilese), la quale ha erogato le
prestazioni dovute, in particolare sulla base delle constatazioni mediche
contenute nei rapporti dei dottori B.__________, C.__________ e
D.__________, nonché del Prof. E._______. La Basilese aveva sospeso
il versamento di qualsiasi prestazione assicurativa, dal 5 agosto 2002,
mediante decisione del 9 agosto 2002, respingendo peraltro la
susseguente opposizione dell'assicurata il 14 ottobre 2002. Contro questa
decisione su opposizione, l'assicurata ha ricorso al Tribunale delle
assicurazioni del Canton Ticino (TCA), il quale ha accolto l'impugnativa
con sentenza del 23 luglio 2003, rinviando l'incarto alla Basilese per
valutare l'esistenza di disturbi psichici ed il rapporto di causalità adeguata
tra l'infortunio del 2 marzo 2002 e lo stesso.
Dopo avere eseguito le necessarie delucidazioni, La Basilese ha
emanato una decisione, il 5 novembre 2004, con la quale ha negato
l'esistenza del nesso di causalità adeguata e posto fine ad ogni diritto a
prestazioni assicurative dal 1° novembre 2004. Contro questa decisione
l'assicurata ha dapprima formulato opposizione, respinta dalla Basilese,
quindi interposto ricorso contro la decisione su opposizione al TCA, il
quale lo ha accolto mediante sentenza del 31 agosto 2005, rinviando la
causa alla Basilese per determinarsi sul diritto a prestazioni assicurative
dopo il 31 ottobre 2004. Questa sentenza è cresciuta in giudicato (incarto
La Basilese e incarto AI).
Con decisione dell'8 dicembre 2005, La Basilese ha quindi riconosciuto
all'assicurata il diritto ad una rendita d'invalidità del 31% a decorrere dal
1° novembre 2004. Contro questa decisione l'assicurata ha presentato
opposizione, la quale è stata respinta dalla Basilese il 17 marzo 2006.
Contro questa decisione su opposizione l'assicurata ha formulato ricorso
al TCA, il quale lo ha accolto mediante sentenza del 30 marzo 2007,
C-4676/2012
Pagina 3
condannando La Basilese a versare una rendita d'invalidità
complementare, secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli
infortuni (LAINF), sulla base di un'inabilità lucrativa del 100% dal 1°
novembre 2004, ed un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del
40%, nonché a rimborsare i costi delle cure psichiatriche e determinare
nuovamente l'entità del guadagno assicurato.
La Basilese ha dato seguito alla sentenza del TCA mediante decisione
del 24 maggio 2007, la quale è cresciuta in giudicato incontestata.
B.
Nel frattempo, l'11 ottobre 2004, l'assicurata aveva formulato all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino (UAI-TI) una domanda di
rendita d'invalidità svizzera (incarto AI, doc. 10), per la cui istruzione sono
stati acquisiti, tra gli altri, i documenti seguenti:
- l'incarto della Basilese Assicurazioni,
- diversi rapporti del dott. B.__________, neurologo, del 21 marzo, 11 e
25 aprile, e 25 giugno 2002, del 16 gennaio, 28 maggio e 11 novembre
2003, nonché del 20 aprile e 16 luglio 2004 (incarto AI, doc. 2), in cui è
affermato che l'assicurata ha subito un classico trauma distorsivo della
colonna cervicale (trauma da colpo di frusta), con dolori soprattutto
cervicali ed una netta diminuzione della mobilità cervicale, oltre a vertigini
mal sistematizzate, senza indizi relativi alla presenza di una rilevante
patologia del sistema nervoso centrale o periferico, che è possibile
mobilizzare la colonna cervicale in tutte le direzioni, con movimenti
soddisfacenti e relativamente completi anche se molto prudenti, che i
sintomi tendenzialmente migliorano, che le cefalee e i dolori cervicale,
benché non scomparsi, sono migliorati in modo significativo, tanto da
potere concepire una ripresa del lavoro al 50%, a titolo di prova, dal 3
luglio 2002, che si è ora aggiunta un'importante sintomatologia
depressiva favorita dalle varie vicissitudini lavorative, tra cui la perdita del
posto di lavoro, che la mobilità cervicale è relativamente limitata in tutte le
direzioni, senza deficit sensitivo-motori agli arti, ma con un'importante
componente ansiosa,
- una perizia del dott. C.__________, neurologo, Primario della Clinica
F.__________ di X, del 20 settembre 2004 (incarto AI, doc. 3/1 a 36),
corredata da una perizia neuropsicologica firmata dallo stesso Primario e
dal neuropsicologo dott. G.__________, entrambe redatte nell'ambito
della procedura giudiziaria davanti al TCA, nella quale è riferito un
C-4676/2012
Pagina 4
complesso quadro psichico con disturbi della sfera cognitiva (amnesia,
disturbi attentivi ed esecutivi) ed aspetti psichiatrici tipici di un disturbo
postraumatico da stress, questi ultimi d'entità tale da renderli confinanti
ad una psicosi, quadro riassunto nella diagnosi di disturbo cognitivo non
altrimenti specificato (NAS) e di disturbo postraumatico da stress cronico.
Nella perizia è posta la diagnosi definitiva di sindrome dolorifica cronica
resistente alle terapie a livello della colonna cervicale, toracica e lombare,
e delle spalle, con cefalee, e di altri sintomi, quali disturbi vegetativi
(nausea, vomito, disturbi soggettivi della sensibilità), vertigini, nonché
disturbi della visione, cognitivi e psichici (sindrome postraumatica da
stress). Nella perizia è inoltre spiegato che l'eziologia dei deficit
neuropsicologici è verosimilmente organica, considerato che tali disturbi
si riscontrano frequentemente dopo distorsioni cervicali da colpo di frusta,
mentre che l'eziologia del disturbo psichiatrico è primariamente
psicogena, anche se molti sintomi che caratterizzano il disturbo
postraumatico da stress possono avere un riscontro organico, ed è
concluso che la gravità dei disturbi psichiatrici e neuropsichiatrici rende
altamente improbabile la possibilità di un qualsiasi impiego, anche per
poche ore al giorno,
- un rapporto del dott. B.__________, del 22 ottobre 2004 (incarto AI,
doc. 14), diagnosticante, con influenza sulla capacità lavorativa, uno stato
da incidente della circolazione caratterizzato da un trauma distorsivo della
colonna cervicale (sindrome dolorosa cronica a livello della colonna
cervicale e toracolombare e del cingolo scapolare, cefalee e altri sintomi
quali capogiri e disturbi psichici), e, senza una tale influenza, esiti da
incidente stradale con trauma distorsivo cervicale avvenuto nel 2000,
l'incapacità lavorativa essendo valutata superiore al 70% dal 2 marzo
2002 fino a al 22 ottobre 2004,
- il questionario per il datore di lavoro, del 22 novembre 2004 (incarto AI,
doc. 15), da cui si evince che l'assicurata ha lavorato come cameriera fino
al 2 marzo 2002 (la fine del contratto di lavoro è intervenuta il 31 agosto
2002), nove ore giornaliere durante cinque giorni alla settimana, l'ultimo
salario percepito nel febbraio 2002 essendo pari a Fr. 3'350.-,
- un'annotazione del dott. H.__________, medico dell'UAI-TI, del 25
gennaio 2005 (incarto AI, doc. 17), nella quale è espressa la necessità di
svolgere una perizia pluridisciplinare presso il Servizio d'accertamento
medico (SAM) di Bellinzona,
C-4676/2012
Pagina 5
- la prima perizia pluridisciplinare del SAM, di natura reumatologica,
psichiatrica e neurologica, redatta dai dottori I.__________ e
L.__________ il 27 aprile 2005 (incarto AI, doc. 20/1 a 23), sulla base dei
rapporti dei dottori M.__________, reumatologo, N.__________,
psichiatra, e O.__________, neurologo (incarto AI, doc. 20),
diagnosticante una sindrome postraumatica da stress (Post-Traumatic
Stress Disorder / PTSD), una fibromialgia ed una sindrome
cervicovertebrale da pregresso trauma distorsivo della colonna cervicale,
con una capacità lavorativa dello 0% dal 2 marzo 2002, la quale potrebbe
migliorare fino al 70 – 75%, per l'attività di cameriera, grazie a terapie
adeguate.
C.
Sulla base di questa documentazione medica l'UAI-TI ha messo a punto
una delibera, comunicata il 17 maggio 2005 all'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente a
decidere visto il domicilio all'estero dell'assicurata, mediante la quale ha
riconosciuto il diritto ad una rendita intera, in funzione di un grado
d'invalidità del 100%, a decorrere dal 1° ottobre 2003. Di conseguenza,
l'11 luglio 2005, l'UAIE ha emanato la corrispondente decisione (incarto
AI, doc. 22 a 24 e 27).
D.
Nel maggio 2006 l'UAI-TI ha dato avvio alla procedura di revisione del
diritto alla rendita d'invalidità, raccogliendo, tra gli altri, i documenti
sottoesposti:
- il questionario per la revisione della rendita, del 17 maggio 2006 (incarto
AI, doc. 49), dal quale risulta che l'assicurata non esercita alcuna attività
lucrativa e che ha bisogno d'aiuto per spostarsi e stabilire contatti con
l'ambiente,
- un rapporto del dott. B.__________, del 29 maggio 2006 (incarto AI,
doc. 50), riferente uno stato di salute stazionario dal punto di vista
neurologico,
- un rapporto del dott. P.__________, psichiatra, del 12 giugno 2006
(incarto AI, doc. 52), in cui è descritta una sintomatologia piuttosto
importante come un misto di un danno cognitivo con brevi spunti deliranti
e contenuto ipocondriaco, la prognosi apparendo piuttosto infausta,
C-4676/2012
Pagina 6
- un'annotazione del dott. Q.__________, medico dell'UAI-TI, del 31
gennaio 2007 (incarto AI, doc. 59), facente stato di una sindrome
postraumatica da stress, una fibromialgia ed una sindrome
cervicovertebrale dopo trauma distorsivo della colonna cervicale, e nella
quale è richiesta l'esecuzione di una perizia neuropsicologica presso il
SAM,
- la seconda perizia pluridisciplinare del SAM, di natura neurologica,
reumatologica e psichiatrica, redatta dalla dott.ssa R.__________ e dal
dott. L.__________ il 24 luglio 2007 (incarto AI, doc. 64/1 a 16), sulla
base dei rapporti dei dottori S.__________, neurologo, e T.__________,
reumatologo, nonché della dott.ssa U.__________, psichiatra,
rispettivamente del 13 e 18 giugno e del 6 luglio 2007 (incarto AI, doc.
64/17 a 32), diagnosticante, con influsso sulla capacità lavorativa, una
sindrome mista ansioso-depressiva, un deficit di concentrazione ed
attenzione e una sindrome cervicocefalica su alterazioni della colonna
cervicale e cefalee, nonché, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa,
una tendenza all'ipermobilità articolare, una possibile lisi in L5 con
probabile anomalia di transizione lombosacrale ed una dislipidemia. Nella
perizia è valutata una capacità lavorativa del 50%, nel senso di una
presenza durante tutto il giorno, ma con un rendimento ridotto, per
l'attività di cameriera, e ciò dall'inizio del 2007, dovuta ai problemi
psichiatrici, compresi i disturbi neuropsicologici, che hanno però
conosciuto un'evoluzione positiva (esclusione d'importanti deficit
cognitivi), come pure in attività confacenti leggere, delle cui limitazioni,
poco importanti, si dirà, se del caso, in seguito,
- un rapporto della Clinica F.__________ di Xx, del 22 gennaio 2007,
firmato dal Primario, il dott. C.__________ (incarto AI, doc. 65/1 e 3 a 5),
nel quale è risposto a diverse domande poste dal TCA nell'ambito della
procedura giudiziaria tra l'assicurata e La Basilese, ed è in particolare
ribadito che l'incapacità lavorativa dell'assicurata come cameriera è pari
al 60% e, in attività esigibili, al 40%,
- diversi certificati del dott. B.__________, del 2006 e 2007 (incarto AI,
doc. 65/40), in cui è riferita un'incapacità lavorativa del 100% a tempo
indeterminato,
- una copia della decisione della Basilese, del 24 maggio 2007 (incarto
AI, doc. 65/43), riconoscente all'assicurata il diritto ad una rendita
d'invalidità complementare del 100%, secondo la LAINF, a partire dal
C-4676/2012
Pagina 7
1° novembre 2004, nonché un'indennità per menomazione dell'integrità
del 40%,
- una breve annotazione del dott. H.__________, del 30 luglio 2007
(incarto AI, doc. 66), nella quale è fatto riferimento al miglioramento dello
stato di salute dell'assicurata dal 2006, così come descritto nell'ultima
perizia del SAM.
E.
La consulente in integrazione professionale dell'UAI-TI ha quindi stilato, il
20 agosto 2007 (incarto AI, doc. 71), un rapporto finale sugli aspetti
economici del caso, dal quale si evince che, nel 2006, l'assicurata
avrebbe potuto guadagnare, visti i dati forniti dall'ultimo datore di lavoro
per il 2001, indicizzati, e tenuto conto del Contratto collettivo di lavoro
dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL), un salario da valida
annuo di Fr. 43'795.-, e, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica
(UFS), relativi ad attività leggere e non qualificate nel settore terziario
(tabella TA1), adattati a 41.6 ore lavorative settimanali (tabella B 9.2, La
Vie Économique, 1/2-2006, pag. 94), un salario da invalida di Fr. 49'659.-,
ridotto del 13% viste le circostanze personali (attività semplici e inattività
prolungata) e considerato nella misura del 50%, ossia Fr. 21'602.-, per cui
si ottiene una perdita di guadagno del 50.68%.
F.
Il 27 agosto 2007 l'UAI-TI ha quindi messo a punto un progetto di
decisione (incarto AI, doc. 73), con il quale ha prospettato all'assicurata la
riduzione a metà della sua rendita intera, invitandola nel contempo a
formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. Il
1° ottobre 2007, rappresentata dal suo avvocato, l'assicurata si è opposta
a questo progetto (incarto AI, doc. 77), e, dopo avere passato in rassegna
i diversi documenti medici agli atti, ha concluso al riconoscimento del suo
diritto di C.__________nuare a beneficiare di una rendita intera
d'invalidità, trasmettendo nel contempo un certificato del dott.
B.__________, del 18 luglio 2007, facente stato di un'incapacità
lavorativa del 100% dal 2 marzo 2002, ed un rapporto del dott.
P.__________ (psichiatra), del 24 settembre 2007, in cui è riportata una
presa di posizione critica relativamente alla perizia psichiatrica del SAM.
Alla luce di questi due nuovi documenti medici, il dott. H.__________ si è
pronunciato sul caso in un'annotazione del 4 ottobre 2007 (incarto AI,
doc. 78), confermando le conclusioni dell'ultima perizia del SAM.
C-4676/2012
Pagina 8
Di conseguenza, il 14 novembre 2007, l'UAI-TI ha trasmesso all'UAIE una
delibera (incarto AI, doc. 81 e 82), prevedente la riduzione a metà della
rendita intera. L'UAIE ha così emanato la conseguente decisione il 3
dicembre 2007, in cui è disposto il versamento di una mezza rendita
d'invalidità dal 1° febbraio 2008 (incarto AI, doc. 83).
G.
Contro questa decisione, sempre rappresentata dal suo avvocato,
l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il
7 febbraio 2008, chiedendo che le sia riconosciuto il diritto, in via
principale, di C.__________nuare a beneficiare di una rendita intera
d'invalidità, e, in via subordinata, di ottenere tre quarti di rendita dal 1°
marzo 2008. La ricorrente ha allegato un rapporto del dott.
P.__________, del 4 febbraio 2008, in cui è riferita che la stessa è affetta
da una "trilogia maligna" composta da scarsa intelligenza, ansia e lunga
inattività (incarto AI, doc. 85).
Dopo lo scambio degli scritti tra le parti, con due prese di posizione del
dott. Q.__________, medico dell'UAI-TI (incarto AI, doc. 89 a 102),
questo Tribunale ha emanato una sentenza il 24 agosto 2010 (incarto AI,
doc. 103), mediante la quale ha parzialmente accolto il ricorso e rinviato
gli atti all'UAIE per completare l'istruzione dei fatti sotto il profilo
psichiatrico, neurologico e reumatologico.
H.
Per eseguire le istruzioni della sentenza del 24 agosto 2010, l'UAI-TI ha
sottoposto l'incarto al proprio servizio medico, nella persona del dott.
Q.__________. Quest'ultimo ha formulato, in un'annotazione del 22
marzo 2011 (incarto AI, doc. 107), la necessità di realizzare una nuova
perizia pluridisciplinare presso il SAM, dai punti di vista psichiatrico,
neurologico, neuropsicologico e reumatologico, in particolare con una
valutazione dettagliata dell'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata
dal 2005 e dell'adempimento o meno dei criteri di Förster.
Così, completando l'istruttoria, l'UAI-TI ha potuto procurarsi, tra gli altri, i
documenti qui di seguito elencati:
- un rapporto del dott. B.__________, dell'11 luglio 2007 (incarto AI, doc.
113), in cui è riferito, in sostanza, che l'assicurata continua ad avere
importanti disturbi soggettivi con dolori cervicali, nausea e vertigini, che le
impediscono l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, e che la prognosi è
sfavorevole,
C-4676/2012
Pagina 9
- un rapporto del dott. P.__________, corredato da una valutazione
psicodiagnostica della psicologa V.__________, del 5 settembre 2011
(incarto AI, doc. 117), diagnosticante un disturbo affettivo cronico in
seguito all'incidente della circolazione nel marzo 2002, caratterizzato da
un'ansia e frequenti disforie intense, con un'incapacità lavorativa del
100% per l'attività di cameriera,
- la terza perizia pluridisciplinare del SAM, di natura neuropsicologica,
reumatologica, neurologica e psichiatrica, stilata dalla dott.ssa
R.__________ e dal dott. I.__________ il 4 gennaio 2012 (incarto AI,
doc. 121/1 a 59), sulla base dei rapporti dei dottori G.__________,
neuropsicologo, Z.__________, reumatologo, AA._______, neurologo,
nonché della dott.ssa AB.__________, psichiatra, rispettivamente del 3,
10, e 31 agosto e 7 settembre 2011 (incarto AI, doc. 121/60 a 86), dopo
accertamenti ambulatoriali avvenuti il 25 luglio, il 3, 9 e 31 agosto e il 2
settembre 2011, diagnosticante, con influsso sulla capacità lavorativa,
una sindrome somatoforme da dolore persistente, una sindrome ansiosa
NAS, una sindrome psichica dovuta a danno o disfunzione cerebrale o
malattia somatica, non specificata e regredita da un quadro grave nel
2004 ad uno moderato nel 2008, una fibromialgia, una sindrome
cervicocefalica cronica (stato dopo colpo di frusta nel 2002, attualmente
di stadio II), una sindrome lombospondilogena cronica, nonché, senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa, una possibile spondilolisi in L5
senza listesi o discopatia soggiacente. Nella perizia è valutata una
capacità lavorativa del 50% per l'attività di cameriera ed altre attività di
pari impegno fisico, e ciò dall'inizio del 2007, dovuta ai problemi
psichiatrici nella misura del 35%, ed alla patologia reumatologica nella
misura del 25%, il miglioramento dell'affezione psichiatrica dall'inizio 2011
non influenzando l'incapacità lavorativa, "poiché persiste la componente
d'incapacità lavorativa sia reumatologica che neurologica", come pure, in
attività confacenti, una capacità lavorativa del 100%, dal punto di vista
reumatologico, e un'incapacità lavorativa del 30%, dal punto di vista
neurologico, anche come cameriera, e del 35%, dal punto di vista
psichiatrico. Nella perizia è concluso che, in occupazioni adeguate, la
capacità lavorativa è pari al 60%, "considerando che in questo caso
hanno influenza sulla capacità lavorativa unicamente la patologia
psichiatrica e quella neurologica, che complessivamente producono
un'incapacità lavorativa nella misura del 40%. Questa incapacità
lavorativa deve essere considerata tale a partire dall'agosto 2011 in
avanti, cioè da quando è stata eseguita la valutazione reumatologica. In
precedenza fa stato la valutazione espressa dal SAM nel 2007, e cioè
C-4676/2012
Pagina 10
una capacità lavorativa del 50% da inizio 2007 in avanti, intesa come
presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto" .
- diversi documenti medici, coprenti il periodo dal 2002 al 2011 (incarto AI,
doc. 121/87 a 105).
I.
L'UAI-TI ha sottoposto gli atti completati alla valutazione del dott.
Q.__________, il quale ha riformulato, nel suo rapporto finale del 12
gennaio 2012 (incarto AI, doc. 122), la diagnosi espressa dai periti del
SAM, esplicitando un'incapacità lavorativa del 50%, nel senso di una
riduzione del rendimento, per l'attività di cameriera da gennaio 2007, del
50% in occupazioni adeguate da gennaio 2007 a luglio 2011, e del 40%
da agosto 2011 in poi, nonché del 50% come casalinga da gennaio 2007
a luglio 2011, e del 20% da agosto 2011 in poi. Il medico dell'UAI-TI ha
pure precisato i limiti funzionali, di cui si dirà in seguito.
Sulla base di questa valutazione dell'incapacità lavorativa l'UAI-TI ha
quindi eseguito il calcolo del grado d'invalidità il 19 aprile 2012 (incarto AI,
doc. 127 e 128), dal quale si evince che l'assicurata avrebbe potuto
guadagnare, visti i dati forniti dall'ultimo datore di lavoro per il 2001,
indicizzati, e tenuto conto del CCNL, un salario da valida di Fr. 43'932.-
(3'661 x 12) nel 2007, e di Fr. 45'876.- (3'823 x 12) nel 2010, e, secondo i
dati dell'UFS, relativi ad attività leggere e non qualificate nel settore
terziario (tabella TA1), adattati a 41.6/7 ore lavorative settimanali, un
salario da invalida di Fr. 51'086.86 nel 2007, e di Fr. 52'887.94 nel 2010,
entrambi ridotti del 4% viste le circostanze personali (attività semplici e
inattività prolungata) e considerati il primo nella misura del 50%, il
secondo nelle misura del 60% (capacità lavorativa residua), ossia
Fr. 24'521.69, rispettivamente Fr. 30'463.45, per cui si ricava una perdita
di guadagno del 44.18% (da gennaio 2007 a luglio 2011), rispettivamente
del 33.60% (da agosto 2011 in poi).
J.
Il 23 aprile 2012 l'UAI-TI ha così stilato un progetto di decisione (incarto
AI, doc. 133), con il quale ha ventilato all'assicurata la soppressione della
stessa, con effetto dal secondo mese dopo la notifica della decisione
formale, invitandola nel contempo a presentare eventuali osservazioni
entro un termine di trenta giorni. Il 25 maggio 2012, sempre
rappresentata dal suo avvocato, l'assicurata si è opposta a questo
progetto (incarto AI, doc. 138), contestando sia la valutazione medica
ritenuta dall'UAIE, sia il calcolo del grado d'invalidità, in particolare la
C-4676/2012
Pagina 11
riduzione del salario da invalida del 4%, ed ha concluso al riconoscimento
del suo diritto di C.__________nuare a beneficiare di una rendita intera
d'invalidità.
In una breve annotazione del 13 giugno 2012 (incarto AI, doc. 140), il
dott. Q.__________ ha confermato le conclusioni del SAM, dimodoché
l'UAIE ha emanato, il 2 luglio 2012 (incarto AI, doc. 144) una decisione di
soppressione della rendita AI, a partire dal 1° settembre 2012.
K.
Contro questa decisione, sempre per il tramite del suo avvocato,
l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il
10 settembre 2012, concludendo, previo annullamento della stessa, che
le sia riconosciuto il diritto, in via principale, di C.__________nuare a
beneficiare di una rendita intera d'invalidità, oppure, in via subordinata, di
ottenere tre quarti di rendita dal 1° marzo 2008. La ricorrente ha ripreso in
sostanze le censure da lei sviluppate in precedenza e, l'11 ottobre 2012,
ha prodotto un certificato del dott. P.__________, del 2 ottobre 2012, in
cui è affermato che il trattamento psichiatrico con psicoterapia non ha
avuto gli effetti sperati, il decorso della patologia essendo stato poco
favorevole, tantoché le condizioni psichiche della ricorrente rimangono
preoccupanti, senza contare una perdita di peso di diciassette kilogrammi
ed una disfunzione tiroidea.
L.
Il 5 novembre 2012 il dott. Q.__________ ha dichiarato che il nuovo
certificato del dott. P.__________ non contiene elementi clinici oggettivi in
grado di relativizzare le conclusioni del SAM.
L'UAI-TI ha quindi formulato un preavviso il 7 novembre 2012, e l'UAIE ha
presentato la propria risposta formale al ricorso il 12 novembre seguente,
entrambi postulandone il rigetto con la conseguente conferma della
decisione impugnata.
Con scritto del 2 gennaio 2013, la ricorrente ha comunicato di rinunciare
a presentare una vera e propria replica, limitandosi a confermare
integralmente le sue conclusioni.
M.
Con decisione incidentale dell'8 gennaio 2013, questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-, il quale è stato saldato il 5 febbraio 2013.
C-4676/2012
Pagina 12
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE
conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla
notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
C-4676/2012
Pagina 13
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità
europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera
circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in
particolare il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale. Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono
sospesi con l'entrata in vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo
sia disciplinato da quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Nella sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, gli atti giuridici riferiti nella sezione A dello stesso
allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad
essi (art. 1 ch. 1), assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato
membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di
tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell’UE riferiti nella
sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli menzionati alla sezione
C (art. 2 ch. 2).
C-4676/2012
Pagina 14
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in
particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche,
e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
(RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le
relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del
21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati
membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel
regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009
oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C
corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce
parte integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto
diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo
allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
C-4676/2012
Pagina 15
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 4a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
della 5a revisione, in vigore dal 1° gennaio 2008, e della 6a revisione della
LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011
5659; FF 2010 1603), sono quindi applicabili, come lo sono le disposizioni
della LPGA, se e per quanto la LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
4.
4.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il
quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate
solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è
cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
4.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto
dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a
partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
4.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
C-4676/2012
Pagina 16
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
4.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84). La documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
5.
La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che le sia riconosciuto il diritto, in via principale, di continuare
a beneficiare di una rendita intera d'invalidità, e, in via subordinata, di
ottenere tre quarti rendita dal 1° marzo 2008.
6.
6.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
C-4676/2012
Pagina 17
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
6.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado
d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione
della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità.
6.3 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
L'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha
chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata
inoltrata, mentre se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in
cui è stata prevista (art. 88bis cpv. 1 lett. a e b). La riduzione o la
soppressione della rendita è messa in atto, il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv.
2 lett. a).
6.4 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 113 V 275 consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
L'istituto della revisione non deve giustificare un riesame senza
condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
C-4676/2012
Pagina 18
von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, pag. 15).
7.
7.1 Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la
revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono
state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle
prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
7.2 In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata l'11 luglio
2005 e la decisione di revisione qui impugnata è stata emessa il 2
luglio 2012. Priva di rilievo è la decisione di revisione impugnata del 3
dicembre 2007, in cui è stato disposto il versamento di una mezza
rendita da febbraio 2008, in quanto detto provvedimento è stato
annullato dalla sentenza di questo Tribunale del 24 agosto 2010. Ne
consegue che, seguendo la giurisprudenza, il periodo di riferimento
per giudicare se è intervenuta verosimilmente una modifica rilevante
del grado d'invalidità, tale da giustificare dapprima riduzione ad una
mezza rendita, quindi la soppressione della stessa, come disposto
dall'UAIE, è quello tra l'11 luglio 2005 ed il 2 luglio 2012.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
C-4676/2012
Pagina 19
8.2 Al proposito, va rilevato che una perizia richiesta dall'Ufficio AI (in
casu un servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione per
l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un referto
di parte (DTF 136 V 376 consid. 4, vedi anche sentenza del Tribunale
federale 9C_189/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 3.2). Infatti, la legge
attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita,
procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute,
l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A
tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate
perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o
privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). Determinante è la circostanza che
la perizia del servizio di accertamento medico rispetti tutti i principi
concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per quanto
concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in particolare
accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se
si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle censure del
paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa vicenda
valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto
medico e, infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio quale
rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a;
122 V 160 consid. 1c). In una successiva giurisprudenza il Tribunale
federale ha tra l'altro precisato che quando in opposizione ad un
accertamento di un servizio medico specifico dell'AI viene presentata una
perizia che contraddice in modo scientifico ed esauriente quanto
espresso dalla precedente indagine sia in ambito diagnostico che nelle
conclusioni, ed il giudice non è in grado di decidere quali fra le due può
essere condivisa, è lecito far allestire una perizia giudiziaria indipendente
e conclusiva (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4)..
9.
9.1 Al momento in cui venne riconosciuto il diritto alla rendita intera AI,
l'autorità amministrativa si era fondata su di una documentazione medica
dalla quale traspariva che la richiedente presentava patologie con
influenza invalidante, ossia una sindrome post-traumatica da stress,
fibromialgia, sindrome cervicovertebrale su un pregresso trauma
discorsivo della colonna cervicale il 2 marzo 2002; non erano state poste
in evidenza altri disturbi, ovvero diagnosi senza influsso sulla capacità di
lavoro (perizia del SAM rassegnata il 27 aprile 2005, doc. 20).
C-4676/2012
Pagina 20
9.2 Al momento della vertenza qui in esame in materia di revisione, lo
stesso SAM (che effettuava la terza perizia) ha posto le seguenti
constatazioni diagnostiche: Diagnosi con influenza sulla capacità di
lavoro: sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45-4),
sindrome ansiosa NAS (ICD 10 F 41.9), sindrome psichica dovuta a
danno o disfunzione cerebrale o malattia somatica non specificata
regredita da un quadro grave ad uno moderato dal 2004 al 2008 (ICD 10
F06-9) –segue una descrizione storica dell'evoluzione patologica-,
fibromialgia, sindrome cervicospondilogena cronica con stato dopo
distorsione cervicale il 21 marzo 2002 (Whiplash –colpo di frusta-
attualmente stadio II) con quadro di compromissione neuropsicologica di
grado moderato, diminuzione della mobilità senza segni neurologici,
radiografie convenzionali del 9 agosto 2011 con minime alterazioni
degenerative conformi all'età, sindrome cervicocefalica ricorrente,
sindrome lombospondilogena cronica con esame clinico e radiografie
convenzionali senza anomalie rilevanti. Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa: possibile spondilolisi di L5 senza listesi o discopatia
sottogiacente.
9.3 In merito ai problemi di sindrome somatoforme del dolore persistente
e fibromialgia, va rilevato che tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati – oltre alle malattie mentali propriamente dette
– le anomalie psichiche parificabili a malattia (MEYER-BLASER, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 64 n. 93). Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'AI le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà. La misura di quanto è
ragionevolmente esigibile deve essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile (vedi anche DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b; DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). Peraltro, il Tribunale federale ha avuto
modo di precisare che l'inesigibilità della ripresa lavorativa presuppone in
ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante ed
intensa di altri criteri qualificati quali (criteri Förster): (1) l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura,
(2) la perdita di integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno
stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano
C-4676/2012
Pagina 21
terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal
processo risolutivo del conflitti psichico oppure (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 352 consid. 2.2.2; cfr. anche
DTF 135 V 201).
Questa giurisprudenza è applicabile per analogia alle lesioni della
colonna cervicale ("colpo di frusta"; DTF 136 V 279)
10.
10.1 In merito alla conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, i
medici del SAM ammettono un miglioramento progressivo delle
condizioni di salute dell'assicurata e quindi della sua capacità di lavoro.
Questo miglioramento si intravvede in particolare dal lato psichico.
10.2 Sono da rilevare le seguenti considerazioni conclusive degli esperti.
Essi ammettono che nel corso degli anni, dopo l'infortunio del 2002, la
situazione reumatologica e neurologica è rimasta sostanzialmente
invariata sotto il profilo dell'esame clinico.
10.3
10.3.1 Modificata invece nell'arco degli anni appare la patologia
psichiatrica che, se nel 2004/2005 era compatibile con un quadro
nettamente invalidante ed importante sotto il profilo morboso, con una
paziente tendente sovente al pianto, ansiosa, ecc., negli anni successivi
si constata un miglioramento graduale. Grave e sicuramente invalidante
in misura massiccia era la situazione descritta dal Dott. C.__________
(cfr. doc. 3 in toto; primario neurologo alla Clinica F.__________) nel
luglio 2004 e dal Dott. G.__________ (cfr. doc. 3; neuropsicologo presso
la stessa clinica): la sfera cognitiva era compromessa (amnesia, disturbi
dell'attenzione e dell'esecuzione, senso di impotenza totale sfiducia nel
futuro, incubi notturni), altre turbe comportamentali confinanti con la
psicosi (eloquio poco fluido, discorso logorroico, non coerente). Questi
sanitari erano chiamati a esprimersi in merito all'aspetto assicurativo post-
infortunistico. Anche il Dott. N.__________, psichiatra del SAM, nel corso
della sua prima perizia dell'aprile 2005 (ambito AI) parlava di importanti
sintomi deponenti per un disturbo post-traumatico da stress e riteneva la
paziente del tutto invalida per qualsiasi lavoro, con prognosi sfavorevole a
corto e medio termine, ma favorevole a lungo termine purché la paziente
C-4676/2012
Pagina 22
fosse adeguatamente curata da specialista. La successiva perizia del
SAM del 2007 svolta in ambito revisionale è stata affidata, dal punto di
vista psichiatrico, alla Dott.ssa U.__________ (doc. 64). La stessa
osservava, come anche notato dal neurologo del SAM Dott.
S.__________, un netto atteggiamento dimostrativo ed enfatico della
paziente, la quale comunque non presentava più quella grave
sintomatologia presente nel 2004/2005. L'esame del 2007 escludeva la
presenza di importanti deficit cognitivi e confermava un decorso clinico
positivo. La diagnosi evolveva verso una sindrome mista ansio-
depressiva e l'incidenza di questa sulla capacità di lavoro generale era
del 50%. L'esperto poneva in evidenza un netto miglioramento del quadro
patologico psichiatrico (doc. 64 pag. 13 e 19) confermato dal colloquio
clinico e dalla valutazione neuro-psicologica. La prognosi era ancor più
favorevole con una ottimizzazione della terapia.
Al momento dell'attuale revisione, al SAM la perizianda è stata sottoposta
a due esami di carattere psichiatrico: la vera e propria perizia
neuropsicologica, svolta dal Dott. G.__________ (che già si era
occupato della paziente nell'ambito LAINF) il 3 agosto 2011 e la perizia
psichiatrica della Dott.ssa AB.__________ del 2 settembre 2011
(rapporto del 7 settembre). Per quanto riguarda il primo aspetto, dopo
alcuni test neuropsicologici e colloquio con la paziente, lo specialista ha
concluso per un quadro di compromissione neuropsicologica di grado
moderato (doc. 121, pag. 62). Rispetto ad un suo esame
neuropsicologico svolto nell'aprile 2008, l'esperto attesta un discreto
miglioramento del funzionamento cognitivo (memoria, attenzione, funzioni
esecutive). Dal lato psichiatrico, la specialista precisa delle situazioni
osservate importanti ai fini dell'assicurazione invalidità: l'attestata
(diagnosi) di sindrome somatoforme da dolore persistente si colloca in
una dimensione in cui non esiste una patologia psichica di rilevante entità
(cfr. diagnosi), non esiste un massiccio ritiro sociale, esiste una riferita
(dalla paziente) sofferenza somatica, ma che per gli aspetti
neuropsicologici e vegetativi appare oggettivamente migliorata, il disagio
psico-emotivo appare in diminuzione e comunque non tale da
compromettere il recupero di un funzionamento lavorativo, esiste un
lavoro psicologico ed un farmaco che hanno migliorato la situazione, si
rileva un miglioramento clinico sia sul versante neuropsicologico che
psicologico in senso stretto. La Dott.ssa AB.__________ rileva che il
quadro psichiatrico attualmente in corso non assume qualità tali da
giustificare una percentuale di incapacità lavorativa superiore al 35%.
Sulla base di tutti i referti specialistici che la Dott.ssa AB.__________ ha
potuto visionare (incarto completo) e sulla scorta della propria analisi la
C-4676/2012
Pagina 23
specialista ritiene che a partire dall'inizio del 2007 sia presente un
miglioramento del quadro patologico generale e della capacità di lavoro
che stima al 50% in qualsiasi attività produttiva per la pertinenza
psichiatrica. Questo quadro è confortato anche da altre perizie effettuate
fra il 2005 ed il 2008 da parte di medici curanti (psichiatri) e medici periti
(cfr. anche incarto Basilese infortuni) che la Dott.ssa AB.__________
menziona. Poi, almeno da inizio 2011, è presente un miglioramento
clinico ancor più pronunciato e constatato dalla stessa Dott.ssa
AB.__________ nel corso della sua perizia del 2/7 settembre 2011. La
paziente sarebbe in grado di svolgere, nella stessa misura, tutte le attività
teoricamente esigibili compatibili con il suo livello culturale, età e quadro
fisico da subito. La specialista si esprime pure sulla prognosi che sarebbe
favorevole.
10.3.2 Dal lato reumatologico (Dott. Z.__________), spicca la diagnosi di
fibromialgia con i noti "tender points" praticamente tutti presenti, oltre alla
sindrome lombospondilogena cronica. Egli constata che la sua
valutazione coincide con quella effettuata da precedenti specialisti in
ambito AI e LAINF. La peritanda, ora come allora, lamenta dolori
soprattutto a livello lombare (irradianti gli arti inferiori) e cervicale.
Comunque l'esame clinico, da anni, è normale e le radiografie non
mostrano reperti clinicamente rilevanti. La capacità di lavoro è di almeno
il 75% come cameriera (lavoro a tempo pieno, rendimento ridotto). La
situazione è rimasta invariata da lungo tempo e la residua invalidità è da
imputare sia alla problematica fibromialgica che alla sindrome di
Whiplash (sindrome da colpo di frusta). La paziente è totalmente abile al
lavoro in attività adatte: lavoro leggero, con posizione della schiena non
inergonomica (soprattutto della cervicale), attività non eccessivamente
dipendente dal lavoro con le braccia alzate al disopra dell'orizzontale,
ecc.
10.3.3 Sotto il profilo neurologico (Dott. Y._________) si evidenzia una
sintomatologia cronicizzata da tanto tempo con intermittenti cefalee,
dorsolombalgie, capogiri, ecc. Tuttavia, lo specialista nota solo
un'instabilità alla prova d'equilibrio in assenza di oggettività neurologica.
Trattandosi di disturbi soggettivi, un giudizio per quel che concerne la
capacità di lavoro residua appare difficile. Dal lato strettamente
specialistico, considerate le diverse sindromi, l'esperto ammette
un'incapacità di lavoro del 30% in qualità di cameriera od in altra attività
leggera e adatta (venditrice, commessa, impiegata di chiosco, portinaia).
Non vi è stata evoluzione, la situazione essendo stabile.
C-4676/2012
Pagina 24
10.4 Nella perizia conclusiva, dopo ampia discussione, vien posto un
tasso d'invalidità del 50% dall'inizio del 2007 (cfr. considerazioni
psichiatriche) in poi per l'attività di cameriera; in attività più adeguata vi è
un'invalidità del 40% a partire da agosto 2011 (consulto reumatologico),
considerando che a questa data hanno rilevanza solo le incidenze
psichiatriche e neurologiche (dal lato reumatologico è abile al 100% in
attività a lei consone).
10.5 Per il resto, l'assicurata, secondo l'esame effettuato al SAM, non
presenta ulteriori patologie invalidanti e le sue condizioni di salute sono
generalmente buone, ogni altro organo ed apparato essendo indenne da
patologie.
10.6 L'ufficio AI ed il servizio medico regionale, a cura del Dott.
Q.__________, nel rapporto del 12 gennaio 2012, riprende e condivide
valutazioni e conclusioni del SAM (doc. 122). La documentazione medica
prodotta in sede ricorsuale, ossia il referto dello psichiatra curante Dott.
P.__________, non è tale da sovvertire l'attento esame svolto dalla
Dott.ssa AB.__________ e dal Dott. G.__________ del SAM. Come lo
rilevano i Dott.ri Q.__________ ed AC.________ del SMR, nella loro nota
del 5 novembre 2012, tale certificato non C.__________ene elementi
oggettivi di riferimento. Infine, le critiche mosse dal rappresentante della
ricorrente alla perizia del SAM sono piuttosto vaghe. All'attenta rilettura
sia del testo del rappresentante legale come pure delle perizie,
soprattutto quelle di ambito psichiatrico, questo collegio giudicante non ha
motivo di dubitare, né della completezza, né della coerenza di
ragionamento, né dell'imparzialità dei rapporti rassegnati ad atti.
11.
11.1 Il collegio giudicante condivide il parere del SAM e del servizio
medico dell'autorità inferiore (SMR). La situazione valetudinaria di
A._______ è migliorata soprattutto sotto il profilo psichiatrico. La
patologia menzionata è quella che maggiormente, per non dire
esclusivamente, ha comportato a suo tempo il riconoscimento di
un'invalidità di grado superiore al 70%. Ora, in base non solo ai chiari
rapporti della Dott.ssa AB.__________ e del Dott. G.__________, ma
anche come tendenza al miglioramento cominciata attorno al 2007 posta
in evidenza dagli specialisti menzionati, attualmente il grado d'invalidità
dell'assicurata è migliorato, come meglio specificato nel riassunto del
SAM. A.________ è ora in grado di svolgere un'attività
leggera/semisedentaria in misura di almeno il 60% (invalidità del 40%) ed
C-4676/2012
Pagina 25
il precedente lavoro di cameriera in misura della metà. Il miglioramento è
intervenuto all'inizio del 2007 (gennaio), come spiegato nei rapporti del
SAM. Il 40% in attività adeguate può essere ammesso da agosto 2011.
11.2 Le attività ancora esigibili possono consistere in lavori come quelli di
operaia addetto al controllo di macchine di produzione automatica,
operaia imballatore e/o produttore di piccoli oggetti, cassiera, commessa
in negozio di generi alimentari o abbigliamento, ecc. In questi lavori, se
dovessero essere principalmente sedentari, il lavoratore deve comunque
avere la possibilità di alzarsi di tanto in tanto, di escludere posture
controindicate e il porto di pesi eccessivo, l'utilizzo delle braccia al disopra
dell'orizzontale, ecc..
11.3 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua
invalidità. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova
professione o domicilio (DTF 130 V 97 consid. 3.2). Problemi
congiunturali locali, di disoccupazione importante od altri fattori economici
che renderebbero illusoria la ricerca di una nuova attività non sono di
pertinenza dell'assicurazione AI svizzera, il cui concetto d'incapacità di
lavoro e di guadagno si fonda su di un mercato del lavoro supposto
equilibrato.
11.4 È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha
svolto principalmente l'attività di cameriera e ballerina classica. Si può
tuttavia ritenere che, visto il genere d'attività sostitutive in esame e la
natura delle sue affezioni, un'attività leggera è esigibile senza che si
debba procedere a un adattamento del posto di lavoro alle condizioni di
salute del ricorrente. Questo Tribunale osserva pure che alla stessa si
presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili in
diversi settori, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale, ma unicamente, come rilevato, un aiuto al collocamento.
12.
12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
C-4676/2012
Pagina 26
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
12.2 L'Ufficio AI ha interpellato l'ex datore di lavoro, il quale, con risposta
del 22 marzo 2012 ha indicato che se l'interessata fosse ancora alle sue
dipendenze, percepirebbe uno stipendio secondo il contratto collettivo
odierno. Dai dati raccolti dall'Ufficio AI cantonale risulta che lo stipendio
annuale nel 2010 ammonterebbe a 45'876 franchi (doc. 125 e seg.).
Questo modo di precedere non è appropriato poiché bisognerebbe
riferirsi al 2011, anno in cui i sanitari (SAM e medici dell'UAIE) fissano il
periodo di miglioramento (agosto), e in seguito indicizzare gli importi fino
al 2012 quando la decisione impugnata è stata emanata (DTF 128 V 174
e 129 V 222). Tuttavia, il risultato non subirebbe che una differenza
minima. Inoltre, occorre tener conto che l'inizio del miglioramento è
fissato a gennaio 2007 e pertanto l'analisi si situa su di un periodo lungo,
con relativi mutamenti dei valori retributivi, indici d'indicizzazione, ecc.
12.3 Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile
in attività di tipo leggero non necessariamente sedentarie, semplici, non
qualificate, ripetitive. Queste attività (2010) comportano un salario medio
mensile di 4'225 franchi (valori dell'UFS, tabella TA1, livello 4, donne).
Questo importo deve essere adeguato secondo un orario settimanale di
41.6 medio della categoria, ciò che permette di ottenere un importo di
4'394 franchi. In un anno (x 12) diventa 52'728 franchi.
12.4 Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
L'amministrazione, che gode di un ampio margine d'apprezzamento, ha
applicato un tasso del 4% complessivo. Il giudice non può rivedere tale
fattore di riduzione che nei casi manifestamente arbitrari (DTF 137 V 71,
consid. 5.2 e rinvii). L'obiezione della ricorrente, secondo la quale una
riduzione del 4% sarebbe manifestamente insufficiente non appare
tutelabile. Peraltro, l'assicurata è ancora in giovane età (attualmente 45
anni) e gli handicap sono relativamente modesti. Il collegio giudicante non
ha fondato motivo per scostarsi da tale valutazione che non è arbitraria.
Va peraltro rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza la
riduzione massima è del 25%. Anche il fatto che in un primo calcolo
comparativo l'Ufficio AI aveva tenuto conto di un fattore di riduzione del
13% non è influente. Sono le considerazioni del momento in cui si effettua
C-4676/2012
Pagina 27
il calcolo che sono determinanti. Ne consegue un introito annuo di 50'618
franchi.
12.5 Svolta al 60%%, questa attività di ripiego consentirebbe un
guadagno di 30'370,80 franchi, il che comporta, rispetto ad un introito
privo d'invalidità di 45'876 franchi una perdita di guadagno del 33,80%.
Questo tasso d'invalidità è quello valido dopo luglio 2011.
12.6 Il grado d'invalidità da gennaio 2007 al luglio 2011, tenendo conto
dei parametri sopra ricordati (introito teorico tenuto conto di un tasso
d'invalidità del 50% -invece del 40%-, di un valore di riduzione per fattori
personali del 4%), comporta una perdita di guadagno del 44,84%. Questo
valore, che darebbe diritto solo ad un quarto di rendita AI, è quello valido
per il periodo suindicato.
13.
13.1 Il grado d'invalidità inferiore al 40% durava già da oltre tre mesi il 2
luglio 2012, data dell'impugnata decisione. È quindi a ragione che
l'autorità inferiore ha soppresso il diritto alla rendita d'invalidità dal
secondo mese che ha seguito la notifica della decisone del 2 luglio 2012
(effetto 1° settembre 2012), in applicazione dell'art. 88a OAI e 88bis cpv. 2
lett. a OAI.
13.2 Questo collegio giudicante prende atto che per il periodo che va dal
1° febbraio 2008 (riduzione della rendita alla metà in esito alla prima
procedura di revisione, annullata) al 31 agosto 2012, l'UAIE ha
mantenuto il diritto alla mezza rendita AI e questo nonostante il fatto che
la decisione del 3 dicembre 2007 sia stata annullata con giudizio di
questo Tribunale del 24 agosto 2010 e, che gli ulteriori sviluppi ed
accertamenti abbiano posto in luce che l'interessata, da gennaio 2007 ad
agosto 2011 presentava un grado d'invalidità del 45%, tasso che le
consentiva di ottenere solo un quarto di rendita AI.
14.
14.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
C-4676/2012
Pagina 28
14.2 Le spese processuali di 400 franchi sono poste a carico della
ricorrente e sono compensate con l'anticipo da lei fornito il 5 febbraio
2013.
14.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinnanzi al
Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico del ricorrente e
vengono compensate con l'anticipo già fornito.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata);
– alla Basilese assicurazioni, settore sinistri, (n. rif. ) casella postale,
4002 Basilea (raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Croci Torti
C-4676/2012
Pagina 29
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: