Corte II I
C-4684/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille,
cancelliere Dario Quirici.
X._______, attualmente senza domicilio conosciuto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Ritiro di valori patrimoniali.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4684/2007
Fatti:
A.
Entrato in Svizzera il 18 gennaio 2004, X._______, cittadino somalo
nato il ..., ha presentato il giorno successivo una domanda d'asilo.
Con decisione del 26 marzo 2004, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR,
attualmente Ufficio federale della migrazione: UFM) ha respinto la sud-
detta domanda, impartendo all'interessato un termine con scadenza al
21 maggio 2004 per lasciare la Svizzera.
Il 6 dicembre 2005 la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asi-
lo (di seguito: CRA), ha stralciato dai ruoli il ricorso interposto il 28
aprile 2004 dall'interessato, poiché, resosi irreperibile dal 5 ottobre
2005, egli non ha dato seguito alla richiesta della CRA di comunicare il
suo recapito e la sua volontà di continuare la procedura ricorsuale.
B.
Il 23 febbraio 2006 l'UFM ha intimato al richiedente il conteggio finale
del suo conto di garanzia al fine di permettergli di controllarne il
contenuto e di prendere posizione in merito. L'UFM ha poi precisato
che ove egli fosse entrato in possesso di un patrimonio non
proveniente dal reddito lavorativo, avrebbe dovuto rimborsare eventuali
costi ancora scoperti. L'invio è stato rispedito al mittente con la
menzione "sparito".
Con decisione del 5 aprile 2006, l'UFM, in applicazione degli art. 85 a
87 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RU 1999 2262),
dell'art. 8 cpv. 1, dell'art. 9 e degli art. 17 a 19 dell'Ordinanza 2 dell'11
agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2
sull'asilo OAsi 2, RU 1999 2318), nel loro tenore fino al 31 dicembre
2007, ha stabilito l'obbligo di rimborso da parte dell'interessato, confer-
mando quindi quanto esposto nel conteggio finale del 23 febbraio
2006, ripreso nel seguente dispositivo:
1. Il conto di garanzia n.13307257 presenta in data 3.4.2006 un saldo di
Fr. 1'436.30.
2. Le spese da rimborsare nell'ambito dell'obbligo di versare le
prestazioni di garanzia sono fissate a Fr. 8'400.00.
3. Il conto di garanzia n. 13307257 è saldato. Il saldo (vedi punto 1),
aggiunti gli interessi e detratte le spese, deve essere versato
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all'Ufficio federale della migrazione, quale rimborso per le spese
causate.
Anche tale decisione è stata rinviata al mittente con la menzione
"sparito".
C.
In occasione di un controllo di persona svoltosi il 23 marzo 2007 a Lu-
gano, la Polizia cantonale ticinese ha ritrovato, in possesso
dell'interessato, denaro contante per un ammontare di Fr. 2'500.-.
Durante il verbale d'interrogatorio svoltosi il giorno stesso, egli è stato
informato della necessità di dimostrare la provenienza di tale importo.
L'interrogato ha affermato che la somma era il frutto del lavoro svolto
presso la Caritas di Pollegio dal mese di luglio 2006 al mese di
gennaio 2007. Non essendo stato in grado di documentare tali
affermazioni, la polizia ha ritirato l'importo di Fr. 2'400.-, trasferendolo
il 27 marzo 2007 sul conto di garanzia dell'interessato.
D.
Con decisione dell'11 giugno 2007, l'UFM ha pronunciato l'esecuzione
del versamento di valori patrimoniali per un ammontare di Fr. 2'400.-
sul conto di garanzia n. 13307257 intestato a X._______ per il con-
fronto, nell'ambito del conteggio finale, con le spese d'assistenza, di
partenza e di esecuzione, nonché con i costi della procedura di ricor-
so. L'UFM ha rilevato che, in applicazione dell'art. 86 cpv. 4 LAsi in
relazione con l'art. 14 OAsi 2 (nel loro tenore fino al 31 dicembre 2007)
possono essere ritirati valori patrimoniali di richiedenti l'asilo, persone
ammesse provvisoriamente nonché persone bisognose di protezione
senza un permesso di dimora, se tali valori non provengono dal
reddito lavorativo, se la loro provenienza non può essere dimostrata o
se il loro importo è superiore a Fr. 1'000.-.
Nella fattispecie l'autorità di prime cure ha rilevato che sulla base degli
atti a sua disposizione l'interessato non ha svolto nessuna attività
lucrativa atta a spiegare la provenienza del denaro ritirato e ch'egli
non avrebbe dimostrato in modo attendibile, mediante documenti
appropriati, la provenienza della somma ritirata. Per questi motivi
l'UFM ha ritenuto giustificata tale misura.
E.
In data 9 luglio 2007, X._______ è insorto avverso la suddetta deci-
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sione, postulandone l'annullamento e richiedendo la restituzione della
citata somma. A sostengo del proprio gravame, il ricorrente ha
affermato che l'origine di tale somma risulterebbe da un importo totale
di Fr. 1'464.- percepito nel quadro programma occupazionale svolto
dal 24 luglio al 29 dicembre 2006 presso la Caritas di Pollegio, come si
evincerebbe dalla dichiarazione allegata della Croce Rossa Svizzera,
Sezione del Luganese e dai risparmi effettuati sulle prestazioni di
assistenza.
Preso atto del ricorso il Tribunale amministrativo federale (di seguito:
TAF o il Tribunale) ha rinunciato a prelevare un anticipo delle presunte
spese processuali rilevando che esse sarebbero state poste a carico
del ricorrente in caso d'esito negativo della procedura ricorsuale.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 13 agosto 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'au-
torità di prime cure ha ripreso in sostanza le argomentazioni sviluppa-
te nella sua decisione dell'11 giugno 2007, precisando che le dichia-
razioni rilasciate dal ricorrente in occasione del ritiro dei valori patri-
moniali il 23 marzo 2007 non concordano con quelle indicate nell'atto
di ricorso e che non era stata fornita alcuna prova pertinente delle
modalità in cui egli avrebbe potuto risparmiare più di Fr. 1000.- sulle
prestazioni fornite dalla pubblica assistenza. L'autorità inferiore ha
infine rilevato che il ricorrente avrebbe avuto dei precedenti penali per
infrazione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e
sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.21), per furto di lieve entità e
truffa.
G.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intima-
ta, con replica del 12 settembre 2007, il ricorrente ha precisato che vi
è stata probabilmente confusione e che intendeva effettivamente di-
chiarare che la somma in suo possesso risultava dall'importo percepito
dalla Caritas e dal risparmio effettuato sulle prestazioni di assistenza.
L'interessato ha infine precisato come tali risparmi fossero stati
possibili grazie ai pranzi distribuiti dalla Caritas e ad un modo di vita
spartano.
H.
Il 23 novembre 2007 l'interessato ha presentato all'UFM una domanda
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di riesame della decisione d'allontanamento nonché d'ammissione
provvisoria, rilevando come l'esecuzione dell'allontanamento non fosse
esigibile vista la situazione di violenza e di guerra civile in Somalia.
Con decisione del 16 gennaio 2008, l'UFM ha quindi pronunciato la
sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in quanto inesigibile
e l'ha sostituita con un'ammissione provvisoria.
In data del 16 giugno 2008 l'UFM ha rilevato l'irreperibilità
dell'interessato a partire dal 31 dicembre 2007. Ai sensi dell'art 84 cpv.
4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20) l'UFM ha quindi pronunciato la fine dell'ammissione
provvisoria.
Diritto:
1.
1.1 Contro le decisioni concernenti il ritiro di valori patrimoniali rese
dall'UFM può essere interposto ricorso dinanzi al TAF (art. 105 della
legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] in relazione con
l'art. 31 e l'art. 33 let. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art.
37 LTAF la procedura dinanzi al TAF è retta dalla legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Nella
presente fattispecie il Tribunale amministrativo federale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. d cf.1 della
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.3 Il ricorrente ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 49 segg. PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez-
zamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto-
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nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica
d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato
in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti
sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del
giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo
2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
La decisione impugnata è stata emessa sulla base dell'art. 86 cpv. 4
LAsi (cfr. RU 1999 2262) e dell'art. 14 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto
1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2, RU 1999
2318) nel loro tenore fino al 31 dicembre 2007. Il 1° gennaio 2008 è
entrato in vigore il secondo pacchetto di modifiche nell'ambito della
revisione della LAsi del 16 dicembre 2005 con i corrispondenti
adattamenti della LAsi e dell'Ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo
relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2, RS 142.312). Le disposizioni
relative al prelevamento di valori patrimoniali sono ora disciplinate
dall'art. 87 LAsi nonché dall'art. 16 OAsi 2.
Secondo le disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre
2005 cpv. 1 LAsi, le procedure pendenti all'entrata in vigore della
presente legge sono rette dal nuovo diritto. Nel caso di specie la
procedura di ricorso è stata avviata con atto ricorsuale del 9 luglio
2007 ed è fino ad oggi pendente. Ne discende che in concreto il nuovo
diritto è applicabile (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale
C-1254/2006 del 1° febbraio 2008 nonché C-1256/2006 del 4 giugno
2008 consid. 2). Le disposizioni inerenti al prelevamento di valori
patrimoniali secondo il nuovo diritto non differiscono tuttavia da quelle
del diritto previgente, (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge
sull'asilo del 4 settembre 2002, FF 2002 6115 seg. nonché 6135).
4.
4.1 Secondo il nuovo art. 87 cpv. 1 LAsi i richiedenti l'asilo e le perso-
ne bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono
tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito
della loro attività lucrativa. L'art. 87 cpv. 2 LAsi prevede che le autorità
competenti possano mettere al sicuro tali valori patrimoniali ai fini del
rimborso delle spese secondo l'art. 85 cpv. 1 LAsi, se le menzionate
persone non possono dimostrare che i detti valori provengono da
redditi dell'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno
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oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale (art. 87 cpv. 2 let. a
LAsi), se non possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali
(art. 87 cpv. 2 let. b LAsi) oppure se possono dimostrarne la provenien-
za, ma viene superato l'importo fissato dal Consiglio federale (art. 87
cpv. 2 let. c LAsi). Ai sensi dell'art. 16 cpv. 4 OAsi 2 l'importo
summenzionato ammonta a Fr. 1000.-. Per valori patrimoniali secondo
l'art. 87 LAsi s'intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di
valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari (art. 16 cpv. 1
OAsi 2).
4.2 Sulla base del principio dell'inversione dell'onere della prova previ-
sto all'art. 87 cpv. 2 let. a e b LAsi, la dimostrazione della provenienza
dei valori patrimoniali incombe alla persona tenuta a versare il contri-
buto speciale (in relazione al vecchio, ma in sostanza identico art. 86
cpv. 4 let. a LAsi nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007 cfr. le senten-
ze del Tribunale federale 2A.356/2004 del 6 settembre 2004 consid.
5.2 e 5.3 nonché 2A.331/2001 del 19 settembre 2001 consid. 2a). Nel
caso in cui l'interessato non può provare l'origine dei valori patrimonia-
li, essi vengono ritirati al fine di rimborsare le spese di aiuto sociale, di
partenza, di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso (cfr.
art. 85 cpv. 1 LAsi). Se al contrario l'interessato è in grado di provare la
legittimità della provenienza dei valori patrimoniali, il loro ritiro avviene
unicamente nella misura in cui è superato l'importo fissato dal
Consiglio federale (art. 87 cpv. 2 let. c LAsi in relazione con l'art. 16
cpv. 4 OAsi 2). Se la provenienza di detti valori non può essere pro-
vata, viene ritirata la totalità dell'importo.
4.3 La dimostrazione della provenienza dei valori patrimoniali sottostà
a condizioni molte severe. Se l'origine non può essere comprovata
immediatamente sulla base di una valida documentazione, bisogna
attendersi dalla persona interessata che le affermazioni rilasciate
nell'ambito del ritiro dei valori patrimoniali siano confermate in un
secondo tempo da prove chiare, plausibili e coerenti. Mere
affermazioni non comprovate non sono ritenute sufficienti (cfr.
sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2129/2007 del 31
agosto 2007 consid. 3.3). La validità dei mezzi di prova forniti
posteriormente al ritiro dei valori patrimoniali viene esaminata tenendo
conto l'insieme delle circostanze del caso di specie ad eccezione di
casi in cui le contraddizioni sono manifestamente palesi senza che sia
necessario effettuare ulteriori indagini (cfr. sentenze del Tribunale
amministrativo federale C-1256/2006 del 4 giugno 2008 consid. 3.3,
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C-4341/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 2.3 e C-1258/2006 del 11
maggio 2007 consid. 4.2).
5.
5.1 Da quanto emerso dagli atti, il ricorrente è stato controllato il 23
marzo 2007 dalla Polizia cantonale a Lugano. Egli aveva con sé dena-
ro contante per un valore di Fr. 2500.-. Durante l'interrogatorio
l'interessato ha affermato che tale somma proveniva dal lavoro svolto
presso la Caritas di Pollegio nell'ambito del programma occupazionale
organizzato dalla Croce Rossa Svizzera. L'interessato ha dichiarato di
aver lavorato per un periodo di sette mesi, segnatamente dal mese di
luglio 2006 fino al mese di gennaio 2007, percependo uno stipendio
mensile di Fr. 800.-, per un totale di Fr. 5600.-. Sulla base delle
dichiarazioni rilasciate, la Polizia cantonale ha ritirato l'importo di Fr.
2400.- che ha trasferito sul conto di garanzia il 27 marzo 2007,
lasciando un importo di Fr. 100.- all'interessato. Nel gravame del 9
luglio 2007 il ricorrente ha ribadito di aver lavorato alla Caritas ma non
per sette mesi, bensì dal 24 luglio al 29 dicembre 2006, ovvero per
poco più di cinque mesi percependo un salario totale di Fr. 1464.- e
non di Fr. 5600.-, come affermato durante l'interrogatorio. Egli ha
precisato infine che alla somma di Fr. 2500.- si giunge sommando i
risparmi sulle prestazioni di assistenza, di cui non aveva rilasciato
alcuna dichiarazione nell'ambito della citata audizione. Nella replica
del 12 settembre 2007 l'interessato ha ripreso quanto affermato nel
ricorso, aggiungendo che aveva potuto risparmiare tale importo grazie
ai pranzi distribuiti dalla Caritas e a una condotta di vita spartana. Egli
ha tuttavia omesso di produrre ulteriori mezzi di prova riconducibili alla
somma trovata in suo possesso il 23 marzo 2007 ad eccezione del
certificato relativo al programma occupazionale svolto presso la
Caritas di Pollegio.
5.2 Dalle summenzionate considerazioni (cfr. consid. 3) discende che
l'interessato non è stato in grado di documentare la provenienza del
denaro trovato nel suo portamonete. Egli non ha né dimostrato sulla
base di documenti appropriati la provenienza di tale denaro contante
né fornito in un secondo tempo dati chiari, concludenti e concordanti di
come egli avrebbe potuto risparmiare predetta somma.
5.3 Per quanto concerne il conteggio finale del 23 febbraio 2006, esso
è stato allestito in seguito alla scomparsa dell'interessato, il quale non
ha rilasciato alcun recapito per poterlo rintracciare. Nello scritto
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dell'autorità inferiore del 23 febbraio 2006 relativo a tale conteggio,
l'interessato veniva debitamente informato che valori patrimoniali non
provenienti da un'attività lucrativa sarebbero stati ritirati anche dopo il
conteggio finale del conto di garanzia.
6.
Alla luce di quanto esposto, si constata che il ricorrente non ha fornito
prove oggettive chiare e coerenti in merito alla provenienza dei sum-
menzionati valori patrimoniali. Di conseguenza, è a giusto titolo che
l'autorità di prime cure ha deciso di ritirarli.
7.
Ne discende che l'UFM con decisione dell'11 giugno 2007 non ha
violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del re-
golamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale (CCP
30-217609-6 o IBAN CH54 0900 0000 3021 76096 9) entro 30 giorni
dalla notificazione mediante pubblicazione sul Foglio Federale della
presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (pubblicazione sul Foglio Federale)
- autorità inferiore (con incarto di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Data di spedizione:
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