B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4694/2014
Sen t en z a d e l 1 0 magg i o 2 0 1 6
Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unico
cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, ammontare della rendita,
diritto alla rendita per figli (decisioni del 15 luglio 2014)
C-4694/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadina spagnola, nata il_______, coniugata con una fi-
glia nata il_______, in data 22 febbraio 2011 ha formulato all’attenzione
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'e-
stero (UAIE), una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'as-
sicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 6). Dopo aver istruito la domanda,
l’amministrazione, mediante decisione del 18 novembre 2011, l’ha respinta
(doc. 78).
A.b In seguito al ricorso inoltrato dall'interessa (doc. 87), il Tribunale am-
ministrativo federale (TAF), con sentenza del 18 gennaio 2013, ha parzial-
mente accolto l'impugnativa ed ha rinviato gli atti all'amministrazione per-
ché procedesse a nuove investigazioni mediche (doc. 114).
B.
B.a Dopo aver approfondito l'istruttoria medica, con progetto di decisione
del 24 aprile 2014, l'UAIE ha disposto il riconoscimento del diritto ad un
quarto di rendita AI dal 1° agosto 2011 e alla mezza rendita AI dal 1° ottobre
2011, con diritto effettivo al versamento della prestazione solo dal 1° agosto
2011, sei mesi dopo la presentazione della domanda (doc. 6, 177, consid.
A.a). In esito a questo progetto, l'interessata ha inviato, senza lettera ac-
compagnatoria, un breve certificato medico del 13 maggio 2014, attestante
una diagnosi già ampiamente trattata in sede d'istruttoria (doc. 180).
B.b Mediante tre decisioni del 15 luglio 2014 (doc. 189-191) l'UAIE ha
quindi erogato in favore dell'assicurata un quarto di rendita AI dal 1° agosto
al 30 settembre 2011 ed una mezza rendita AI dal 1° ottobre 2011 (doc.
189, 190). Parimenti ha assegnato delle rendite completive per la figlia dal
1° agosto 2011 al 30 settembre 2011 (nella misura di un quarto) e dal 1°
ottobre 2011 al 30 settembre 2013 (nella misura della metà e fino alla vali-
dità del certificato di studi presente ad atti).
C-4694/2014
Pagina 3
C.
C.a Con ricorso depositato il 19 agosto 2014 (doc. TAF 1) l'assicurata ha
impugnato i suddetti provvedimenti amministrativi facendo valere di "non
estar conforme con las cuantias (en CHF) acordadas en la misma", chie-
dendo che per questo motivo "se proceda a una revision de los calculos".
In un secondo scritto del 16 settembre 2014 (doc. TAF 4), oltre a chiedere
la rendita completiva in favore della figlia anche dopo il mese settembre
2013, ha ribadito di rivedere i calcoli ed incrementare la prestazione, in
quanto la stessa è insufficiente per poter vivere.
C.b In data 21 ottobre 2014 l’interessata ha versato l’anticipo richiesto di
fr. 400.- corrispondente alle presunte spese processuali (doc. TAF 7).
C.c Con scritto del 19 novembre 2014, la ricorrente ha inoltre inviato la
certificazione di frequenza agli studi per la figlia così come una serie di
documenti di frequenza e risultati accademici (doc. TAF 9), che questo Tri-
bunale ha trasmesso all'autorità inferiore (doc. TAF 10). Ha esibito anche
un succinto rapporto d'esame psicologico del 4 novembre 2014 di tipo
anamnestico.
D.
L'UAIE ha presentato le sue osservazioni responsive il 15 dicembre 2014
(doc. TAF 12). L'autorità amministrativa ha proceduto ad un controllo dei
dati e dei calcoli stanti alla base delle prestazioni erogate e ne ha confer-
mato l’esattezza. Per quel che concerne la rendita completiva per la figlia,
ha trasmesso al TAF copia di una lettera inviata alla ricorrente, con cui ha
chiesto precisi documenti da esibire, affinché tale prestazione possa conti-
nuare, quelli già prodotti non essendo pertinenti. Dal profilo medico, visto il
rapporto psicologico esibito il 19 novembre 2014 (esame del 4 novembre
2014), l'inserto è stato sottoposto, al Dott. B._______, psichiatra di fiducia
dell'UAIE, il quale, nel rapporto dell'8 dicembre 2014, ha rilevato come
detto certificato non apporti novità sul piano diagnostico o di apprezza-
mento valetudinario (allegato al doc. TAF 12).
E.
La ricorrente ha replicato il 2 febbraio 2015, ribadendo di non capire i calcoli
effettuati dall'amministrazione e chiedendo una revisione degli stessi con
conseguente "incremento" della rendita. Ha inoltre prodotto documenti di
tipo economico riguardanti gli studi della figlia.
C-4694/2014
Pagina 4
F.
Duplicando, in data 23 febbraio 2015 (doc. TAF 18) l'UAIE ha proposto la
reiezione del ricorso. L'amministrazione ha comunque rilevato che la ren-
dita completiva della figlia (legata alla mezza rendita AI) è stata ripristinata
a partire dal 1° ottobre 2013 (data di sospensione) tramite decisione alle-
gata del 18 febbraio 2015.
G.
Infine la ricorrente, con scritto dell'11 marzo 2016, ha confermato di man-
tenere il ricorso ribadendo "que procedan a la revision de la base de cal-
culo" e producendo la pagina 3 della decisione (basi di calcolo).
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cogni-
zione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 con-
sid. 2 e relativi riferimenti).
2.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI
per gli assicurati residenti all'estero.
3.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni so-
ciali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
4.
Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art.
C-4694/2014
Pagina 5
59 LPGA), che ha pagato l’anticipo spese, il ricorso – interposto tempesti-
vamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché
art. 52 PA) – è ammissibile.
5.
5.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi-
gore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1°
aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU
2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le
parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei si-
stemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso
allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad
essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato
membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).
5.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
5.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor-
rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo
l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre-
visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime
C-4694/2014
Pagina 6
prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia-
scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
5.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo.
5.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede
disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l’invalidità, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
6.
6.1 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de-
cisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la
decisione sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui è
stata pronunciata, nel caso in esame il 15 luglio 2014. Dei fatti modificatisi
in seguito va di regola tenuto conto in una nuova decisione (DTF 130 V
138 con rinvii). Eccezionalmente il Tribunale tiene tuttavia conto dei fatti
verificatisi dopo tale data se si possano imporre quali elementi d'accerta-
mento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF
129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono
strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire
sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa
è stata pronunciata (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011
consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200
consid. 3a in fine).
6.2 L'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una deci-
sione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa discipli-
nati. L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla
base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato,
quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza).
Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si
riferiscono ad uno o più rapporti giuridici. Se pertanto il ricorso è diretto solo
contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli
C-4694/2014
Pagina 7
altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso. L'og-
getto della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il
ricorso, le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore
o perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza
(sentenza del TF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.2 con rinvii).
Se non vi è una decisione quindi, vi è carenza dell'oggetto impugnato e
pertanto di un presupposto per procedere all'esame materiale (DTF 131 V
164 consid. 2.1). È tuttavia possibile estendere, a determinate condizioni
(DTF 130 V 138 consid. 2.1), l'esame all'oggetto impugnato quando vi è un
legame intrinseco tra i punti non contestati e l'oggetto della lite (DTF 122 V
36 consid. 2a).
6.3 In primo luogo va rilevato che pendente causa, con decisione del 18
febbraio 2015 (doc. TAF 18), l’UAIE ha assegnato alla ricorrente la rendita
completiva in favore della figlia a decorrere dal 1° ottobre 2013, ossia dalla
data di sospensione. Da questo punto di vista l’amministrazione ha
pertanto dato integralmente seguito alle richieste della ricorrente. Nella
misura in cui quindi il ricorso verte sull’assegnazione di una rendita
completiva per la figlia dal 1° ottobre 2011, è divenuto privo di oggetto e va
pertanto stralciato dai ruoli (art. 53 cpv. 3 LPGA e sentenza del TF citata
da nella penultima seduta di coordinazioe).
6.4
6.4.1 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è pertanto uni-
camente la questione se l’importo delle rendite mensili AI attribuite alla ri-
corrente (dapprima il quarto di rendita AI dal 1° agosto al 30 settembre
2011, poi la mezza rendita AI dal 1° ottobre 2011 e le rispettive rendite
completive per la figlia) erogate alla ricorrente è corretto. Ricorrono infatti
costantemente le censure in merito al calcolo della prestazione in corso.
Dapprima nel ricorso (doc. TAF 1), ove l’insorgente asserisce di non essere
d’accordo con “las cuantias (en CHF) acordadas en la misma”. Ora, “cuan-
tias” significa, in italiano, quantità, importo, montante. Nello stesso atto ri-
corsuale, molto succinto, l’assicurata chiede “una revision de los calculos”,
il che non abbisogna di traduzione (si confronti inoltre anche atto comple-
tivo al ricorso del 15 settembre 2014, doc. TAF 4 e replica, doc. 16 con
allegati).
6.4.2 La valutazione dell’invalidità non viene per contro contestata né con
il ricorso, né con gli atti successivi (complemento del 15 settembre 2014,
replica del 2 febbraio 2015, ulteriori osservazioni dell’11 marzo 2016, doc.
C-4694/2014
Pagina 8
TAF 4, 16, 21) e nulla di rilevante viene prodotto in merito alla situazione di
malattia e ripercussione valetudinaria della stessa. Senza alcun commento
la ricorrente si limita infatti a trasmettere un breve certificato medico-psico-
logico di tipo anamnestico del 4 novembre 2014 (doc. TAF 9).
Solo con scritto dell’11 marzo 2016 (doc. TAF 21), l’interessata afferma a
piè di lettera che attualmente si considera invalida in misura del 70%. Poi-
ché il giudice non tiene conto tuttavia, come detto, di fatti verificatisi poste-
riormente alla decisione impugnata, l’eventuale asserito e non certificato
peggioramento dello stato di salute e della conseguente incapacità di la-
voro potrà e dovrà essere fatto valere dalla ricorrente tramite una domanda
di revisione indirizzata all’amministrazione.
7.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con-sid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un
cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad
esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo
le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire
dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).
8.
Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art.
1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla
LPGA.
9.
9.1 Secondo l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assi-
curati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pa-
gato i contributi per almeno un anno intero. Le disposizioni della legge fe-
derale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i su-
perstiti (LAVS, RS 831.10) sono applicabili per analogia al calcolo delle
rendite ordinarie (art. 36 cpv. 2 LAI). Peraltro, ai sensi dell'art. 30bis LAVS
e dell'art. 53 cpv. 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione
C-4694/2014
Pagina 9
per la vecchiaia e i superstiti (OAVS, RS 831.101), per il calcolo delle ren-
dite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle ren-
dite il cui uso è obbligatorio.
9.2 Giusta l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato da-
gli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli ac-
crediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla
data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che pre-
cede l'insorgere dell'evento assicurato.
9.3 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate
in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contri-
buto completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di
contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona
presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della
sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contri-
buzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante
i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e
durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è
incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti
prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono compu-
tati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS).
10.
10.1 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto
individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo
delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e
OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato
comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché
il reddito annuo in franchi. Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se
non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se
la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registra-
zioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si
verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano
evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
10.2 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, oc-
corre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assi-
curato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente
C-4694/2014
Pagina 10
sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e rela-
tivi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo
di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteg-
gio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di
prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del prin-
cipio inquisitorio, che per l'amministrazione – e in caso di ricorso per l'au-
torità giudiziaria – comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria inizia-
tiva e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF
117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della
parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 con-
sid. 3d; sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 con-
sid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in
presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b).
Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio se-
condo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in
favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del Tribunale
federale U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del
conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure
gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16
cpv. 1 LAVS. In particolare, l'art. 30ter cpv. 2 LAVS prevede che i redditi di
un'attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro
ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche
se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensa-
zione. Tale disposizione si applica anche allorquando è apportata la prova
che il datore di lavoro ed il lavoratore hanno concluso una convenzione di
salario netto, mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi
alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro
(DTF 130 V 335 consid. 4.1).
11.
11.1 Secondo l'estratto del conto individuale della Cassa svizzera di com-
pensazione, la ricorrente ha lavorato in Svizzera dal 1979 al 1989 per un
totale di 10 anni e 6 mesi. Tale circostanza non solo non è contestata, ma
è esplicitamente ammessa dalla ricorrente (doc. TAF 4, in medio; conti in-
dividuali prodotti dalla stessa, doc. TAF 16 ed allegati; doc. 22).
11.2 A giusta ragione l'UAIE ha pertanto considerato – in virtù delle risul-
tanze processuali, non sussistendo i presupposti per l'espletamento d'ulte-
riori indagini d'ufficio – che l'insorgente ha pagato i contributi AVS da feb-
C-4694/2014
Pagina 11
braio 1979 a tutto giugno 1989 con l’aggiunta di un mese a seguito di do-
micilio in Svizzera fino a luglio 1989 (doc. 23, pag. 3; art. 1 cpv. 1 LAVS),
per un totale di 10 anni e 6 mesi.
11.3 L'autorità inferiore ha quindi correttamente ritenuto che il periodo con-
tributivo dell'insorgente è di 10 anni e 6 mesi. Tale periodo contributivo è
incompleto, gli assicurati della sua classe di età (anno 1957), dovendo aver
contribuito per 33 anni fino al 2011, anno in cui è nato il diritto dell'insor-
gente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
11.4 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una
frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante
il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'as-
sicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2
LAVS). Il periodo contributivo di 10 anni e 6 mesi della ricorrente corri-
sponde pertanto ad un periodo contributivo di 10 anni completi. Le tabelle
delle rendite 2011 prevedono che al rapporto fra i 10 anni interi di contribu-
zione dell'insorgente ed i 33 anni di contribuzione degli assicurati della sua
classe di età è applicabile la scala delle rendite 14 (Tabelle delle rendite
2011 pag. 10).
L'importo della rendita dell'insorgente deve quindi essere determinato in
base ad una scala delle rendite 14.
12.
12.1 Secondo l’art. 29quater LAVS, il reddito annuo medio determinante si
compone dei redditi risultanti dall’attività lucrativa e degli accrediti per com-
piti educativi e assistenziali.
12.2 I redditi realizzati dalla ricorrente nel corso della sua attività in Sviz-
zera ammontano a fr. 230'968.- Tale importo è chiaramente deducibile dai
conti individuali (doc. 22), peraltro riprodotti dall’interessata stessa in sede
di replica (cfr. allegati al doc. TAF 16). Questa circostanza non è mai stata
contestata e nemmeno sono stati avanzati argomenti od indizi per porla in
dubbio.
12.3 Nella specie non sono computabili accrediti per compiti educativi (art.
29sexies LAVS) in quanto la figlia dei coniugi A.________è nata nel 1991,
ossia quando la famiglia aveva già lasciato la Svizzera e non era più assi-
curata.
C-4694/2014
Pagina 12
12.4 L’importo di fr. 230'968.- deve essere rivalutato con un fattore di riva-
lutazione che corrisponde all’evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 30 cpv.
1 LAVS) ed è determinato annualmente dal Consiglio federale. Nella spe-
cie, ritenuto che la prima registrazione nel conto individuale dell’interessata
è avvenuta nel 1979, il fattore di rivalutazione è pari a 1.105 (tabelle delle
rendite 2011 pag. 15). L'importo del reddito è quindi rivalutato a fr. 255'220.-
.
Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 10 anni e
6 mesi, corrispondenti a 126 mesi. Il reddito annuo medio della ricorrente
per il 2011 ammonta a fr. 24'307.- ([255’220 : 126] x 12).
Quest'ultimo importo deve essere arrotondato all'importo immediatamente
superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle se-
condo la scala delle rendite 14, ossia a fr. 25'056.-.
Le tabelle delle rendite 2011 prevedono che la mezza rendita d'invalidità
mensile corrispondente ad una scala delle rendite 14 ed un reddito annuo
medio di fr. 25'056.-.-- ammonta a fr. 223.- (tabelle delle rendite 2011, pag.
79). Un quarto di rendita corrisponde, sempre secondo le tabelle menzio-
nate, a fr. 112.- mensili.
13.
13.1 La ricorrente ha pertanto diritto ad un quarto di rendita AI dal 1° agosto
al 30 settembre 2011 pari un importo mensile di fr. 112.-, dal 1° ottobre
2011 l’importo è di fr. 223.- come calcolato dall'autorità inferiore. Le presta-
zioni completive per la figlia sono pure conformi, ossia fr. 45.- al mese le-
gate al quarto di rendita e fr. 89.- legate alla mezza rendita (art. 35ter
LAVS).
13.2 Da quanto esposto, discende che il ricorso, nella misura in cui non è
privo di oggetto in seguito all’attribuzione della rendita per figli pendente
causa con effetto dal 1° ottobre 2013 (ossia da quando sono state so-
spese), tramite decisione del 18 febbraio 2015, non merita tutela e le deci-
sioni impugnate, aventi per oggetto l’ammontare della rendita di invalidità
della ricorrente, vanno integralmente confermate.
13.3 Se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di
scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammis-
sibile o manifestamente infondato, il giudice dell'istruzione quale giudice
C-4694/2014
Pagina 13
unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in mate-
ria o il rigetto (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2
LAI). Nel caso concreto, il gravame – in considerazione, fra l'altro, dei ge-
nerici argomenti ricorsuali – deve ritenersi manifestamente infondato. Per
conseguenza, la presente sentenza può essere pronunciata a giudice
unico.
13.4 Giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, infine, il giudice unico pronuncia lo
stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto,
14.
Visto l'esito della procedura – la ricorrente essendo parzialmente vittoriosa
in causa in seguito all’assegnazione pendente causa della rendita comple-
tiva per la figlia a far tempo dal 1 ottobre 2013 - le spese processuali, sono
poste solo parzialmente a suo carico nella misura di fr. 200 (art. 63 cpv. 1
e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono compensate con l'anticipo
spese versato dalla ricorrente il 21 ottobre 2014 (doc. TAF 7). L’importo di
fr. 200 verrà restituito all’insorgente al momento della crescita in giudicato
del presente giudizio.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui non è privo di oggetto in seguito alla pronuncia, pen-
dente causa della decisione del 18 febbraio 2015, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 200.-, sono poste a carico della ricorrente e
vengono compensate con l’anticipo già fornito. L’importo di fr. 200 verrà
restituito alla ricorrente al momento della crescita in giudicato della pre-
sente sentenza.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
C-4694/2014
Pagina 14
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata).
La giudice unica : Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: