B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4698/2014
Sen t en z a d e l 2 7 a p r i l e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Martin Kayser,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. dr. Carlo Postizzi,
I Runch da Vigana 10, casella postale 253,
6528 Camorino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino kosovaro nato il (…) è stato condannato dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino mediante decreto d'accusa del 28 novem-
bre 2013 ad una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.– cia-
scuna sospesa condizionalmente per due anni e ad una multa di fr. 100.–,
per il reato di infrazione alla LStr (RS 142.20) per essere entrato illegal-
mente in Svizzera il 10 novembre 2013 e per avervi esercitato un'attività
lucrativa senza la necessaria autorizzazione il 12 novembre 2013.
B.
A questa condanna ha fatto seguito la decisione dell'Ufficio federale della
migrazione (UFM, attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM])
che il 18 febbraio 2014 ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto
d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 3 anni, valido fino
al 17 febbraio 2017, per violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine
pubblici (art. 67 LStr). L'autorità inferiore ha inoltre privato di effetto sospen-
sivo un eventuale ricorso, nonché deciso per la pubblicazione della misura
di divieto d'entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS), con conse-
guente estensione degli effetti della misura all'insieme degli Stati Schen-
gen.
C.
Il 22 agosto 2014, agendo per il tramite del proprio patrocinatore,
A._______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'autorità inferiore
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), chie-
dendone in via principale l'annullamento, in via subordinata la limitazione
degli effetti al 17 febbraio 2015, in via ancora più subordinata l'annulla-
mento dell'iscrizione del divieto d'entrata nel SIS, nonché la restituzione
dell'effetto sospensivo. A._______ ha in particolare considerato spropor-
zionata la durata di 3 anni della misura litigiosa, dato che le infrazioni penali
commesse risalgono al 2013 e che si sono protratte per poco tempo, perciò
non sarebbero tali «da esporre a pericolo sia l'ordine sia la sicurezza pub-
blici della Svizzera al punto da giustificare un divieto di entrata […] per 3
anni» (cfr. atto ricorsuale del 22 agosto 2014, pag. 3).
D.
Invitata ad esprimersi in merito alla richiesta di restituzione dell'effetto so-
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spensivo, la SEM in data 9 settembre 2014 ha cancellato l'iscrizione dell'in-
teressato nel SIS, ma ha ribadito le proprie argomentazioni in merito alla
restituzione dell'effetto sospensivo per quanto concerne il territorio elvetico.
E.
Mediante decisione incidentale del 23 ottobre 2014 il Tribunale ha respinto
la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata da A._______
con il ricorso del 22 agosto 2014.
F.
Con osservazioni del 12 gennaio 2015 la SEM si è riconfermata nella pro-
pria decisione chiedendo al Tribunale di respingere il ricorso.
G.
Invitato dallo scrivente Tribunale a replicare alla risposta dell'autorità infe-
riore, il ricorrente non ha fatto uso di questa possibilità.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e
nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti-
specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
C-4698/2014
Pagina 4
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera
dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per
il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (lett. a), deve disporre
dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (lett. b), non deve costituire un
pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali
della Svizzera (lett. c), non dev'essere oggetto di una misura di respingi-
mento (lett. d). Tale norma, relativa all'entrata in territorio svizzero, si ap-
plica soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non
contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr).
3.2 Giusta l'art. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata
e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), le condizioni d'entrata per un sog-
giorno non superiore a 90 giorni o per un transito sono rette dall'art. 5 del
regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere
Schengen GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1; regolamento modificato
l'ultima volta dal regolamento [UE] n° 610/2013, GU L182 del 29 giugno
2013, pag. 1).
3.3 L'art. 5 del Codice frontiere Schengen, il cui contenuto corrisponde lar-
gamente al contenuto dell'art. 5 LStr sopra menzionato (cfr. sul tema
EGLI/MEYER, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Auslän-
derinnen und Ausländer, 2010, ad art. 5 LStr, n. marg. 14, pagg. 65-66)
indica che per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi,
le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: essere
in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di at-
traversare la frontiera (lett. a); essere in possesso di un visto valido, se
richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15
marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001), che adotta l'elenco dei paesi
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terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraver-
samento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono
esenti da tale obbligo, salvo che si sia in possesso di un permesso di sog-
giorno valido (lett. b); giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno
previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata
prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito
verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in
grado di ottenere legalmente detti mezzi (lett. c); non essere segnalato nel
SIS ai fini della non ammissione (lett. d); non essere considerato una mi-
naccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le
relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere
oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati na-
zionali degli Stati membri per gli stessi motivi (lett. e).
3.4 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta
l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino
di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE)
n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicem-
bre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicem-
bre 2006 pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr.
decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87 pagg. 10
e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli
art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione gra-
duale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000,
pagg. 19 a 62), questa persona – conformemente da una parte al regola-
mento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale
sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giu-
gno 2008 (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non am-
missione. Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto
d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1
codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto inter-
nazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una
persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con
l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere
sulla scorta di tali motivi un visto a validità territoriale limitata (art. 25 par. 1
lett. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti
[Codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009]).
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Pagina 6
3.5 Ciò detto, l'art. 1 par. 1 del regolamento CE 539/2001 del Consiglio del
15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001), che la Svizzera applica in
quanto paese dello spazio Schengen, i cittadini degli Stati terzi che figurano
all'allegato I del citato regolamento devono essere in possesso del visto
all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen. In
proposito, essendo il Kosovo contemplato nel sopracitato allegato I, il ricor-
rente, quale cittadino di detto paese soggiace all'obbligo di visto.
4.
Giusta l'art. 11 cpv. 1 LStr lo straniero che intende esercitare un’attività lu-
crativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla du-
rata del soggiorno. Il permesso va richiesto all’autorità competente per il
luogo di lavoro previsto. È considerata attività lucrativa, poco importa se
svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipen-
dente normalmente esercitata dietro compenso (cpv. 2).
5.
5.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l’en-
trata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’al-
lontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2
lett. a–c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il
termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in
Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicu-
rezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato
spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in
vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pro-
nunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato
per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui
compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinun-
ciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitiva-
mente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
5.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare
che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel con-
testo della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una
condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; men-
tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or-
dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
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Pagina 7
prietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché
in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes-
saggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF
2002 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
5.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il sog-
giorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescri-
zioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adem-
pimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (MARC
SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 3a ed. 2012, ad art. 67 LStr, n. marg. 3,
pag. 195).
5.4 Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati contro le norme del diritto
degli stranieri rappresentano quindi delle violazioni di legge, sanzionate
secondo l’art. 115 LStr, e possono in quanto tali portare all'emissione di un
divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato quale sanzione
dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere preven-
tivo contro possibili turbative future (cfr. messaggio LStr, FF 2002 3327,
pag. 3428).
5.5 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezza-
mento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa
deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi pre-
senti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di propor-
zionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176
consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung
der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.],
Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356). Detto principio esige
che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo
desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno
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Pagina 8
pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rap-
porto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I
168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
6.
6.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d'entrata della durata di 3 anni, ossia fino al 17 feb-
braio 2017, ritenendo che il comportamento dell'interessato, condannato
per infrazione alla LStr (entrata ed attività lucrativa illegali giusta l'art. 115
LStr) costituisce una grave violazione e esposizione a pericolo dell'ordine
e della sicurezza pubblici.
6.2 Dagli atti di causa si evince che la condanna di cui sopra è stata pro-
nunciata in quanto in data 10 novembre 2013 A._______ è entrato illegal-
mente in Svizzera e il 12 novembre 2013 vi ha esercitato un'attività lucra-
tiva senza la necessaria autorizzazione (cfr. decreto d'accusa del Ministero
pubblico del Cantone Ticino del 28 novembre 2013, pagg. 12-14 dell'in-
carto Simic).
6.3 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme
del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poi-
ché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'or-
dine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr.
7.
7.1 Occorre ora stabilire se il divieto d'entrata della durata di 3 anni pro-
nunciato dalla SEM nei confronti dell'interessato sia conforme al principio
di proporzionalità, e procedendo ad un apprezzamento degli interessi pri-
vati e pubblici in causa, valutare se sia adeguato alle circostanze del caso
di specie.
7.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid.
5.2.2).
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Pagina 9
7.3
7.3.1 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal terri-
torio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
7.3.2 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato al fatto di
essere nato in Svizzera, paese in cui ha vissuto i primi 9 anni della sua vita,
dove vive ancora oggi la madre e in cui si trovano i suoi amici d'infanzia.
7.3.3 Per quanto concerne i rapporti con la madre il ricorrente sembra rife-
rirsi all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata
e familiare. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare
in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145
consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13
cpv. 1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la prote-
zione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr.
DTF 136 I 178 consid. 5.2).
7.3.4 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in-
trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della
sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Que-
sto diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2
CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 con-
sid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in
particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni
che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione
anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rap-
porto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della
vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della
regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto
all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della fami-
glia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di pre-
senza propriamente detto (cfr. BERTSCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsan-
spruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003,
pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi
aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel
diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza
o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche im-
plicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello
Stato membro (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).
C-4698/2014
Pagina 10
7.3.5 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare confe-
rita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conforme-
mente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costi-
tuisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la si-
curezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la prote-
zione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità
procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire,
da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e,
dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.
7.3.6 Nella presente fattispecie appare evidente che i rapporti tra il ricor-
rente, maggiorenne, economicamente indipendente, nonché residente
all'estero, e la madre, domiciliata in Svizzera, non rientrano nella categoria
poc'anzi citata (lo stesso dicasi per quanto concerne i citati legami con gli
amici d'infanzia), di conseguenza la decisione impugnata non viola l'art. 8
CEDU e A._______ non può fondare alcun diritto sulla base di tale diposi-
zione.
7.4
7.4.1 Il ricorrente ha inoltre fatto valere che, per quanto concerne l'attività
lucrativa senza autorizzazione svolta il 12 novembre 2013, egli «ha aiutato
nei lavori di giardino un conoscente senza rendersi conto di esercitare
un'attività lucrativa remunerata, quindi un vero e proprio lavoro, ma pen-
sando soltanto di fare un piacere a questo conoscente».
7.4.2 Al proposito il Tribunale osserva che, come esposto al consid. 4 su-
pra, giusta l'art. 11 cpv. 2 LStr è considerata attività lucrativa, poco importa
se svolta a titolo gratuito o oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipen-
dente normalmente esercitata dietro compenso. Ne discende che in questa
categoria rientra anche l'attività svolta il 12 novembre 2013 dal ricorrente.
7.4.3 Inoltre, A._______ – come del resto qualsiasi altro cittadino straniero
che intenda recarsi in Svizzera – avrebbe dovuto informarsi in merito alla
regolamentazione vigente in materia di stranieri, egli non può dunque pre-
valersi di una non conoscenza o di una sbagliata interpretazione dell'ordi-
namento giuridico al fine di ottenere l'annullamento o la riduzione della du-
rata della misura di allontanamento qui impugnata.
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Pagina 11
7.5 Nondimeno, alla luce dell'insieme delle circostanze del caso di specie,
ed in particolare del fatto che le infrazioni in materia di diritto degli stranieri
commesse dal ricorrente non fossero di entità particolarmente grave e che
da allora egli sembra essersi astenuto dal commettere nuovi atti delittuosi
in Svizzera, il Tribunale ritiene che la durata del divieto d'entrata comminato
dall'autorità inferiore debba essere ridotta fino al giorno di emanazione
della presente sentenza.
8.
Per quanto concerne la segnalazione del divieto d'entrata nel SIS, che l'au-
torità inferiore aveva inizialmente effettuato, il Tribunale osserva che in data
9 settembre 2014 la SEM ha proceduto a revocare tale iscrizione. Ne di-
scende che su questo punto il ricorso è divenuto privo di oggetto e non
occorre soffermarvisi ulteriormente.
9.
Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere parzialmente ac-
colto, le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, conside-
rato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa proces-
suale è messa a carico dell'autorità inferiore.
10.
Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato,
si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64
PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza
di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 600.–, IVA esclusa (cfr. art. 1
cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20];
sentenze del TAF C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1; nonché
C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3), tenuto conto del lavoro ef-
fettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è po-
sta a carico della SEM.
11.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c
cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La decisione impugnata è riformata nel senso che il divieto d'entrata com-
minato dall'autorità inferiore mediante decisione del 18 febbraio 2014 è va-
lido fino al giorno dell'emanazione della presente sentenza.
3.
Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 800.– e sono
prelevate sull'anticipo spese di fr. 1'200.– versato in data 9 dicembre 2014.
Il saldo di fr. 400.– è restituito al ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 600.– a titolo di
spese ripetibili ridotte.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per il
pagamento»)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: