Corte II I
C-4701/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 1 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A.________,
rappresentata dal Patronato ITAL-UIL,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione
dell'8 giugno 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4701/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
L'8 giugno 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso la soppressione, a
decorrere dal 1° agosto 2010, della rendita AI precedentemente
concessa all'interessata.
2.
Il 24 giugno 2010, l'interessata ha interposto ricorso contro la
menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TAF) mediante il quale ha chiesto, previo predisposizione di
un'ulteriore visita medica, il riconoscimento della sua effettiva
invalidità.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
4.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla
LPGA.
5.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale dell'8
luglio 2010 (notificata al Patronato ITAL-UIL a B._______ [rappre-
sentante della ricorrente] il 19 luglio 2010; cfr. risultanze processuali e
in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato la
ricorrente a versare, entro il 16 agosto 2010, un anticipo di fr. 300.-- a
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copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con
comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso
infruttuoso del termine.
6.
Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle
presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Ne
discende che non può che essere applicata la conseguenza prevista
per tale costellazione nella decisione incidentale dell'8 luglio 2010 (art.
40 cpv. 2 LPGA e 23 PA).
7.
Il 30 agosto 2010, la ricorrente ha inoltrato un telefax dinanzi a questo
Tribunale mediante il quale ha chiesto di riaprire la pratica del ricorso
"non avendo avuto nessuna informazione dal patronato di B._______
per motivi di ferie" (doc. TAF 7).
8.
Preliminarmente, questo Tribunale rileva che il telefax del 30 agosto
2010, inteso quale domanda di proroga del termine per effettuare il
versamento del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali,
è manifestamente inammissibile siccome tardiva, ritenuto che tale
istanza avrebbe dovuto essere inoltrata entro il 16 agosto 2010 a
mezzanotte (art. 40 cpv. 3 LPGA e 22 cpv. 2 PA).
9.
Benché non abbia richiamato né l'art. 41 LPGA né l'art. 24 cpv. 1 PA, si
può ritenere che l'insorgente abbia, perlomeno implicitamente, voluto
chiedere la restituzione del termine per effettuare il versamento del
richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali.
9.1 Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art.
24 cpv. 1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può
essere accordata allorquando il richiedente o il suo rappresentante
siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi e compia
l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cfr.
sentenze del Tribunale federale 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009 e K
34/03 del 2 luglio 2003).
9.2 Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna
intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della
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forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a
circostanze personali o all'errore. Tali circostanze devono essere
apprezzate in modo oggettivo; in particolare, costituisce impedimento
senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe impedito ad un
richiedente rispettivamente ad un rappresentante diligente di agire
entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato
impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò
essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli
atti di procedura necessari; non appena sia oggettivamente e
soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca
personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi
interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (cfr. sentenza del
Tribunale federale K 34/03 del 2 luglio 2003 e I 854/06 del 5 dicembre
2006). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il
rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali
omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (cfr.
sentenza del Tribunale federale H 321/02 del 28 aprile 2003).
9.3 Incombe peraltro al richiedente dimostrare la tempestività della
domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere
l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimen-
to. Se non è dimostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di re-
stituzione o la domanda stessa non è motivata o non è stato compiuto
l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è
inammissibile (cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commen-
taire, Berna 2008, art. 50 n. 1359 e 1370; sentenza del Tribunale fede-
rale 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008).
9.4 Occorre altresì precisare che la nozione d'impedimento non colpe-
vole non comprende un qualsivoglia problema d'organizzazione tra l'i -
stante e il suo rappresentante (cfr. sentenza del Tribunale federale
1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici
dimenticanze dell'uno o dell'altro, fermo restando che il comportamen-
to del rappresentante, come già rilevato, va comunque ascritto al rap-
presentato (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_249/2008 consid.
1.2 e relativi riferimenti; cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berna 2008, art. 50 n. 1342).
9.5 Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che dagli atti di causa
emerge che la ricorrente con procura del 24 giugno 2010 ha conferito
mandato al Patronato ITAL-UIL di B._______ di rappresentarla nel-
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l'ambito della procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale
avverso la "Reiezione Conferma Rendita Di Invalidità Svizzera". La de-
cisione incidentale di questo Tribunale dell'8 luglio 2010 è pertanto sta -
ta validamente notificata all'indirizzo del rappresentante autorizzato
della ricorrente il 19 luglio 2010. Il fatto che la ricorrente non sia stata
informata dal proprio rappresentante, per motivi di ferie, del richiesto
anticipo spese non costituisce manifestamente un motivo di restituzio-
ne dei termini, trattandosi di una dimenticanza del rappresentante im-
putabile al rappresentato (v. al riguardo in particolare il considerando
9.4 del presente giudizio). In effetti, il Patronato poteva e doveva,
usando della necessaria diligenza, organizzarsi internamente in modo
tale che, anche nell'eventualità di un'assenza del diretto responsabile
del caso, un altro collaboratore assumesse temporaneamente la salva-
guardia degli interessi della ricorrente, ciò che non poneva particolari
problemi essendo a tal fine sufficiente l'inoltro di un'istanza di proroga
del termine accordato per il pagamento dell'anticipo spese, istanza
che avrebbe potuto essere inoltrata fino al 16 agosto 2010 a mezza-
notte. Inoltre, secondo la giurisprudenza l'assenza di colpa deve ri-
guardare anche gli ausiliari del rappresentante – che non hanno dun-
que direttamente assunto il mandato di rappresentanza conferito al
Patronato stesso – di modo che se la decisione incidentale di questo
Tribunale dell'8 luglio 2010 fosse stata ritirata da un ausiliare del Pa-
tronato gli effetti rimarebbero invariati, potendosi ragionevolmente pre-
tendere che l'ausiliario sia stato istruito correttamente vuoi alfine di
salvaguardare direttamente gli interessi della ricorrente vuoi alfine di
contattare una persona del patronato suscettibile di saperli tutelare
(cfr., fra le tante, la sentenza del Tribunale federale 2P.264/2003 del 29
ottobre 2003; ATF 107 IA 168 consid. 2c). Ne discende che chiaramen-
te non è stato fatto valere un impedimento ai sensi di legge. Per so-
vrabbondanza, giova altresì rilevare che non avrebbe manifestamente
costituito un impedimento neppure l'eventuale assenza per vacanze
della ricorrente, dal momento che qualora il Patronato non avesse po-
tuto raggiungere la propria assistita dal 19 luglio 2010 al 16 agosto
2010 avrebbe comunque anche in tale caso potuto, dando prova della
necessaria diligenza, domandare – sempre mediante un'istanza da
inoltrare entro il 16 agosto 2010 a mezzanotte – la proroga del termine
concessa da questo Tribunale per versare il richiesto anticipo spese,
ciò che invece non ha fatto senza che risulti, appunto, un qualsivoglia
impedimento non imputabile a colpa della parte o del suo rappresen-
tante (compreso i suoi ausiliari).
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10.
Da quanto esposto, discende che il telefax del 30 agosto 2010, inteso
quale domanda di restituzione del termine per effettuare il versamento
del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali, può essere
respinta in quanto manifestamente infondata, ritenuto altresì che la do-
manda in questione appare completa e che la ricorrente non si è riser-
vata un completamento della medesima. Giova, infine, rilevare che, se-
condo giurisprudenza, le ferie giudiziarie di cui all'art. 38 cpv. 4 LPGA
e 22a cpv. 1 PA non hanno alcun influsso sulla scadenza dei termini
fissati dalla legge o dal giudice, quando il giorno della scadenza è sta -
to esplicitamente fissato ad una data posteriore alle ferie (cfr. sentenza
del Tribunale federale 4C.410/2006 del 29 gennaio 2007, DTF 132 II
153 e 97 I 851 e relativi riferimenti; cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribu-
nal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 46 n. 1201 e relativi riferi -
menti; cfr. A. MOSER/M. BEUSCH/L. KNEUBÜHLER, Prozessieren von dem
Bundesverwaltungsgericht, Losanna/Zurigo/Berna 2008, n. 2.123 e re-
lativi riferimenti).
11.
Per conseguenza, il ricorso – a causa del mancato versamento da par -
te della ricorrente, nel termine accordato, dell'anticipo a copertura del-
le presumibili spese processuali – è inammissibile.
12.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett.
b LTAF; cfr. sentenza del Tribunale federale 1F_20/2008 del 2 ottobre
2008), rispettivamente il respingimento di domande di restituzione dei
termini manifestamente infondate, quest'ultimo di principio secondo le
competenze attribuite al giudice unico dalle leggi federali in materia
d'assicurazioni sociali (v. in particolare l'art. 85bis cpv. 3 LAVS in combi-
nazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI e l'art. 23 cpv. 2 LTAF).
13.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Visto l'esito della causa, non si giustifi -
ca altresì l'attribuzione di ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli
art. 7 segg. TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
L'istanza del 30 agosto 2010, intesa quale domanda di proroga del
termine per il versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali, è inammissibile.
2.
L'istanza del 30 agosto 2010, intesa quale domanda di restituzione del
termine per il versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali, è respinta.
3.
Il ricorso è inammissibile.
4.
Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili .
5.
Comunicazione a:
- Rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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