B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-470/2012
S e n t e n z a d e l 2 5 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 14 dicembre 2011.
C-470/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1983 al
2007, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vec-
chiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; cfr. conti individuali, doc. 14 TAF).
Dal 1986 era alle dipendenze come magazziniere di una ditta farmaceuti-
ca nel Cantone Ticino (frontaliere). Il dipendente ha sempre svolto le sue
mansioni al cento per cento per 42 ore settimanali (doc. 36). Nel settem-
bre 2007 ha subito un infortunio quando, in seguito ad una caduta da un
muletto artificiale, ha riportato una contusione laterolombare. Da allora
non ha più lavorato ed è stato licenziato con effetto 30 giugno 2008 (lette-
ra del 26 marzo 2008; doc. 36-7). Può essere precisato che il nominato
ha subito un primo infortunio nel novembre 1982 (lesione anca sinistra) e
per il quale ha ricevuto prestazioni da parte dell'Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA), sottoforma di copertura
per incapacità di lavoro totale fino a marzo 1984 e poi una rendita pari al
10% d'invalidità dal 1° aprile 1984 soppressa al 30 giugno 1993 (cfr. in-
carto INSAI/SUVA, doc. 1-42). In seguito a questo incidente l'assicurato
ha anche ricevuto una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'in-
validità dal 1° novembre 1983 al 31 aprile 1984 (doc. 1-12).
B.
Dopo la cessazione del lavoro per infortunio del settembre 2007, l'inte-
ressato ha inviato il 14 aprile 2008 all'Ufficio AI il formulario di "rilevamen-
to tempestivo" (doc. 15). Si è svolto un primo colloquio di valutazione il 29
aprile 2008 (doc. 20).
In data 30 maggio 2008, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 23). Atteso che a questa data l'assicurato era ancora indennizzato
da parte dell'INSAI/SUVA, l'Ufficio AI cantonale ha chiesto il relativo incar-
to. Da questo emergono per l'essenziale i seguenti documenti:
- l'annuncio di infortunio del 10 settembre 2007 (doc. 51, inc. IN-
SAI/SUVA);
- una TAC lombare del 1° ottobre 2007 che rileva un'ernia paramediana e
laterale destra L5-S1 con un conflitto radicolare con la radice di S1 (doc.
53, inc. INSAI/SUVA);
C-470/2012
Pagina 3
- un rapporto del neurochirurgo Dott. Liverani del 20 novembre 2007 atte-
stante una sindrome algica radicolare S1 a destra ed un altro rapporto
dello stesso medico del 19 dicembre 2007 (doc. 58, 62, inc. IN-
SAI/SUVA);
- un referto TAC lombare del 28 aprile 2008 (doc. 75, inc. INSAI/SUVA)
accompagnato da un rapporto del neurochirurgo Dott. Boscherini (doc.
76, inc. INSAI/SUVA);
- un rapporto neurologico del Dott. Tabano del 13 maggio 2008 (doc. 77,
inc. INSAI/SUVA).
Con decisione del 30 maggio 2008, preso atto soprattutto del rapporto del
neurologo Dott. Boscherini, l'INSAI/SUVA ha comunicato al proprio assi-
curato che i disturbi attualmente lamentati, di natura neurologica, non a-
vevano più correlazione con l'infortunio subito e che, pertanto, le presta-
zioni assicurative venivano sospese il 2 giugno seguente; l'incarto veniva
trasmesso per competenza alla Cassa malati (doc. 81, inc. INSAI/SUVA).
Dopo un'opposizione cautelare formulata dall'assicurato e la produzione
di ulteriore documentazione, con lettera del 22 giugno 2009, l'IN-
SAI/SUVA ha ammesso ancora la propria copertura assicurativa ed ha
chiuso la procedura d'opposizione (doc. 96, inc. INSAI/SUVA), chiedendo
alla Cassa malati di comunicare quanto dalla stessa versato a titolo d'in-
dennità giornaliera per effettuare il rimborso (doc. 96, 97, inc. IN-
SAI/SUVA). L'assicuratore infortuni ha poi disposto una visita specialistica
(volta alla determinazione di un eventuale nesso di causalità fra l'infortu-
nio del 2007 e gli attuali disturbi neurologici) dai Dott.ri Maestretti e Wahl,
specialisti in chirurgia ortopedica, Friburgo, i quali, nella perizia del 26 a-
prile 2010, hanno escluso che vi sia ancora una relazione fra l'infortunio
ed disturbi (doc. 114, inc. INSAI/SUVA). Con decisione del 10 giugno
2010, l'INSAI/SUVA ha quindi sospeso il diritto alle prestazioni con effetto
30 giugno 2010 (doc. 115, inc. INSAI/SUVA).
C.
Dal lato dell'assicurazione per l'invalidità, l'Ufficio AI del Cantone Ticino
aveva già disposto una perizia reumatologica che è stata effettuata l'11
novembre 2008 dal Dott. Christen (doc. 43). Il medico incaricato aveva ri-
levato un'emisindrome del dolore cronico a destra con sindrome lombo-
spondilogena in alterazioni degenerative del rachide lombare, disturbi sta-
tici del rachide, decondizionamento muscolare; il perito aveva giudicato il
paziente abile al cento per cento con rendimento del cento per cento a
determinate condizioni di postura, porto pesi, marcia, ecc. Un'invalidità to-
C-470/2012
Pagina 4
tale sarebbe esistita solo dalla data dell'infortunio del 10 settembre 2007
al 1° novembre 2007.
L'incarto è stato esaminato dal Dott. Evangelisti, medico dell'Ufficio AI, il
quale, nella sua relazione del 21 gennaio 2009, ha esaminato i compiti
incombenti all'assicurato nel suo precedente lavoro (operaio magazzinie-
re che utilizza mezzi meccanici, posizione prevalentemente seduta, in as-
senza d'obbligo di sollevamento pesi eccessivi) e la perizia del Dott. Chri-
sten. Secondo il Dott. Evangelisti, A._______ potrebbe ancora svolgere il
suo precedente compito in misura completa ma con rendimento ridotto
del 20%. In attività ancor più consona, egli condivide il parere del Dott.
Christen.
L'Ufficio AI ha inoltre acquisito agli atti una perizia medica particolareggia-
ta redatta a cura del medico dell'Istituto nazionale della previdenza socia-
le (INPS) di Varese (E 213, doc. 50), il quale, dopo aver rilevato la dia-
gnosi di ernia discale L5-S1 e verosimile etiopatogenesi traumatica pro-
fessionale, ha posto un grado d'invalidità del 50% in attività di ripiego.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Consulente in integrazione pro-
fessionale (CIP), il quale, nel rapporto del 19 ottobre 2009, ha calcolato al
6,34% la perdita di guadagno dell'interessato in attività sostitutive e del
20% nel suo precedente lavoro (doc. 57).
D.
Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative
è stato inviato il 15 dicembre 2009 al Patronato INCA di Bellinzona, già
regolare rappresentante di A._______ (doc. 58).
L'istruttoria è stata sospesa in attesa delle risultanze dell'assicuratore in-
fortuni che aveva ripreso la copertura del caso assicurativo e disposto
una visita chirurgo/ortopedica (Dott.ri Maestretti e Wahl) a Friburgo. Ac-
quisito agli atti l'incarto INSAI/SUVA completo (cfr. lettera B del presente
giudizio), l'autorità inferiore l'ha sottoposto al Dott. Evangelista, il quale ha
concluso che sussisterebbe un'invalidità totale dal 10 settembre 2007 al
10 marzo 2008 e, per il seguito, la valutazione esposta dal Dott. Christen
sarebbe valida (doc. 71).
Mediante decisione del 25 giugno 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per no-
tificare provvedimenti per le persone non residenti in Svizzera, ha respin-
to la domanda di prestazioni (doc. 74).
C-470/2012
Pagina 5
E.
L'interessato ha impugnato il suddetto provvedimento innanzi al Tribunale
amministrativo federale (doc. 78). Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI cantonale
ha sottoposto gli atti al proprio consulente medico, Dott. Erba, il quale ha
ritenuto indispensabile, vista la perizia dei Dott.ri Maestretti e Wahl, sotto-
porre l'assicurato ad un accertamento supplementare in neurologia, reu-
matologia e psichiatria (doc. 80). L'autorità inferiore ha proposto il parzia-
le accoglimento del ricorso (doc. 82). Pertanto, con sentenza del 1° otto-
bre 2010, il Tribunale amministrativo federale accogliendo parzialmente il
gravame ed annullando l'impugnata decisione, ha rinviato gli atti all'autori-
tà inferiore perché procedesse a detti accertamenti (doc. 83).
F.
La perizia è stata effettuata il 19 gennaio, il 4, 7, 22 febbraio 2011 al SAM
di Bellinzona. L'assicurato è stato sottoposto a visite specialistiche in neu-
rologia (Dott. Bernasconi), psichiatria (Dott. Jaime) e reumatologia (Dott.
Badaracco). Il rapporto è stato rimesso il 19 maggio 2011 (doc. 97). Della
diagnosi se ne dirà nel dettaglio nella parte in diritto. In sostanza, i medici
incaricati hanno ritenuto un'incapacità al lavoro totale dalla data dell'infor-
tunio del 10 settembre 2007 al 31 ottobre 2007 (come il Dott. Christen).
Poi, l'assicurato sarebbe stato in grado di svolgere il suo lavoro di ma-
gazziniere all'80% e attività di ripiego a determinate condizioni in misura
totale. In seguito risorgerebbe una patologia di tipo psichiatrico che causa
un'incapacità di lavoro in qualsiasi attività in misura del 30% da marzo
2008 (notifica del licenziamento) e continua. Un peggioramento dovuto ad
una nuova affezione alla spalla destra è intervenuto a dicembre 2010. A
partire da questa data subentrerebbe un'incapacità di lavoro del 45%
nell'attività di magazziniere (capacità di lavoro residua del 55%).
L'incarto è stato sottoposto al Dott. Erba, dell'Ufficio AI, il quale ha condi-
viso quanto esposto dai sanitari del SAM (doc. 99).
L'autorità inferiore ha quindi sottoposto gli atti al CIP, il quale, nel rapporto
del 30 giugno 2011 (doc. 101) ha indicato in quali attività l'interessato po-
trebbe ancora recuperare la sua residua energia lavorativa (vendita al
dettaglio, cassiere, autista, fattorino, portiere, custode, ecc.). Un nuovo
calcolo comparativo dei redditi è quindi stato effettuato (doc. 107) e dallo
stesso è risultato che svolgendo attività alternative in misura del 70%,
A._______ subirebbe una perdita di guadagno del 42,54% dal 1° dicem-
bre 2007. In questo calcolo il salario dopo l'invalidità è stato ridotto del
13% per tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età,
handicap).
C-470/2012
Pagina 6
Un progetto di decisione comportante il riconoscimento del diritto ad un
quarto di rendita dal 1° agosto 2011 – incapacità al lavoro di almeno il 40
per cento in media durante un anno – è stato inviato al Patronato INCA
(doc. 109).
Con risposta del 14 ottobre 2011 (doc. 118), il Patronato INCA si è oppo-
sto a tale progetto senza formulare conclusioni. Ha prodotto una certifica-
zione del Dott. Enrico, specialista in ortopedia, dell'11 ottobre 2011. Que-
sto medico insiste sul fatto che viste le molteplici e notevoli limitazioni
funzionali descritte dai periti stessi, un'attività di ripiego così come quelle
proposte dal CIP appaiono puramente illusorie; in attività confacenti egli
presenta un'incapacità del 50% (doc. 118-2). Esibisce inoltre un referto
del 2 febbraio 2011 del Dott. Riboldazzi in merito a cure in corso di ordine
psichiatrico (doc. 118-3).
L'incarto è stato trasmesso al Servizio medico regionale (SMR), Dott. Er-
ba, il quale, nella nota del 24 ottobre 2011, si è riconfermato nelle sue
precedenti conclusioni (doc. 120).
Mediante decisione del 14 dicembre 2011, l'UAIE ha erogato in favore del
nominato un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a
decorrere dal 1° agosto 2011 (doc. 121).
G.
Con il ricorso depositato il 25 gennaio 2012, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, chiede, in sostanza, il rico-
noscimento del suo diritto ad almeno la mezza rendita AI a decorrere da
dicembre 2010. Egli rileva che la decorrenza del quarto di rendita non è
spiegata dall'autorità inferiore e che, se del caso, un peggioramento della
situazione valetudinaria era già stato annunciato nell'aprile 2010 nella pe-
rizia (INSAI/SUVA) dei Dott.ri. Maestretti e Wahl. Contesta inoltre l'esigibi-
lità dei lavori di sostituzione proposti, perlomeno nella misura del 70%.
H.
Nel preavviso del 23 marzo 2012, l'Ufficio AI del Cantone Ticino propone
la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà
nei considerandi in diritto del presente giudizio. Anche l'UAIE, nella sua
risposta di causa del 29 marzo 2012, propone la reiezione del ricorso.
I.
Dopo aver preso atto delle risposte, il Patronato INCA, con replica del 5
giugno 2012, ha manifestato l'intenzione del proprio assistito di mantene-
C-470/2012
Pagina 7
re il ricorso. A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto una perizia
completiva 28 aprile 2012 del Dott. Enrico. L'esperto di parte riferisce in
merito agli ultimi sviluppi della polipatologia presentata dal paziente, se-
gnatamente in materia psichiatrica, dove sono stati effettuati alcuni esami
e, soprattutto, relativamente ai problemi alla spalla destra. Lo specialista
ribadisce la non esigibilità anche di attività consone in misura superiore al
50% poiché visti i limiti funzionali dettati dagli stessi periti elvetici, mal si
vede quali lavori possa ancora svolgere nella misura ritenuta dall'Ufficio
AI. Produce anche un breve certificato ortopedico del 21 maggio 2012.
J.
Ricevuta la replica, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott. Er-
ba, il quale, nella sua nota del 20 giugno 2012, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni. Con duplica del 20 giugno 2012, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino ha riproposto la reiezione del gravame. Alle stesse con-
clusioni si è associato l'UAIE nella sua duplica del 3 luglio 2012.
K.
Con decisione incidentale del 9 luglio 2012, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400 franchi,
corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato
versato entro il termine stabilito.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale am-
ministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle au-
torità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2 Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sull'assicurazione per l'in-
validità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201; nel tenore vigente fino al
31 dicembre 2011), per la ricezione e l'esame delle richieste è competen-
te l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, fatto salvo il cpv. 2 se gli
C-470/2012
Pagina 8
assicurati sono domiciliati all'estero. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che
per la ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri è competente l'Uffi-
cio AI nel cui campo d'attività essi esercitano un'attività lucrativa; questa
regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento
della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontie-
ra ed il danno alla salute risalga all'epoca della loro attività frontaliera.
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero notifica le decisioni.
1.3 Nella specie, l'interessato, ex frontaliere, risiede nella zona di confine
ed il danno alla salute risale al periodo in cui lavorava in Svizzera. Pertan-
to, è a giusta ragione che l'Ufficio AI del Cantone Ticino è competente per
esaminare sul merito la richiesta di prestazioni; l'UAIE è competente per
notificare le relative decisioni.
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo di 400 franchi
corrispondente alle presunte spese processuali. Il gravame è dunque
ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea.
Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circola-
zione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera,
da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, en-
trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
C-470/2012
Pagina 9
3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri-
mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al-
legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979
e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento
(CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le
rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava-
no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento
(CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU
2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quel-
la data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme transi-
torie sulla 5a revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12 dicembre
2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]), se l'incapaci-
C-470/2012
Pagina 10
tà di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007, è possibile versare la rendita
allo scadere del periodo attesa di un anno a condizione che la domanda
di rendita sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2008 (cfr. consid.
7.3).
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 30 maggio 2008. In de-
roga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino al
31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tri-
bunale amministrativo federale può limitarsi ad esaminare se il ricorrente
avesse diritto ad una rendita il 30 maggio 2007 (ossia 12 mesi precedenti
la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sor-
to tra tale data ed il 14 dicembre 2011, data dell'impugnata decisione. Il
giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisio-
ne impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile pren-
dere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione so-
ciale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'As-
sociazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno
un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065;
art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più
di tre anni . Pertanto, adempie la condizione della durata minima di con-
tribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Ri-
mane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
C-470/2012
Pagina 11
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal
1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1°
gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità infe-
riore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimo-
rano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quan-
do l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di sa-
lute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile, vale a
dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art.
28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle se-
guenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
C-470/2012
Pagina 12
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel
suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 A._______ non ha più svolto attività lucrativa dopo il 10 settembre
2007.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
C-470/2012
Pagina 13
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è deter-
minante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
9.
9.1 Dopo la sentenza di questo Tribunale emanata il 1° ottobre 2010 (doc.
83), l'Ufficio AI cantonale ha disposto un accertamento completivo pluridi-
sciplinare. Questo è stato svolto dal SAM di Bellinzona. Nella loro rela-
zione del 19 maggio 2011 (visite nel gennaio/febbraio 2011), i medici in-
caricati hanno rilevato:
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: sindrome depressiva ri-
corrente, episodio attuale lieve (ICD-10 F33.0), sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD-10 F 45.4), sindrome lombospondilogena cronica
su: ernia discale L5-S1 mediolaterale destra (MRI del 28 aprile 2008), in-
cipiente osteocondrosi L4-L5 con fissura dell'anulo fibroso, osteocondrosi
Modic II L5-S1 (MRI del 28 aprile 2008), pregressa contusione lombare
(10 settembre 2007), pregressa frattura della lamina del lato sinistro di L5
(anamnesticamente). Periartropatia omero scapolare tendinotica cronica
calcificata a destra con/su: possibile lesione della cuffia dei rotatori; sin-
drome cervicodorsolombospondilogena cronica su: cifoscoliosi su pre-
gressa distrofia di Scheuermann, osteocondrsosi C6-C7, iperostosi sche-
letale idiopatica.
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: emisintomatologia
sensitiva brachiocrurale a destra non spiegata da lesione organica neuro-
logica, anemia microcitica.
9.2 In relazione alla sindrome da dolore somatoforme, va rilevato che tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati –
oltre alle malattie mentali propriamente dette – le anomalie psichiche pari-
ficabili a malattia (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähig-
keit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in Schaffhau-
ser/Schlauri, Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 64 n.
93). Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
C-470/2012
Pagina 14
non costituiscono turbe a carico dell'AI le limitazioni della capacità di gua-
dagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà. La
misura di quanto è ragionevolmente esigibile deve essere apprezzata nel
modo più oggettivo possibile (vedi anche DTF 102 V 166; VSI 2001 pag.
224 consid. 2b; DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Peraltro, il Tribunale
federale ha avuto modo di precisare che l'inesigibilità della ripresa lavora-
tiva presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità
psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza co-
stante ed intensa di altri criteri qualificati quali (criteri Förster): (1) l'esi-
stenza di concomitanti affezioni organiche accompagnate da un decorso
patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissio-
ne duratura, (2) la perdita di integrazione sociale in tutti gli ambiti della vi-
ta, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul
piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la libera-
zione dal processo risolutivo del conflitti psichico oppure (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte non-
ché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla perso-
na assicurata (DTF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 352 consid. 2.2.2; cfr.
anche DTF 135 V 201).
9.3 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuri-
dico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versio-
ne in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere perma-
nente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile,
ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricor-
rente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'in-
validità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione no-
tevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno
10.
10.1 Per quanto attiene alle conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, il collegio giudicante può fondarsi su quanto emerso dalla perizia
del SAM. A._______ non ha infatti prodotto documenti di rilievo che pos-
sano porre in dubbio le conclusioni di detti periti. I rapporti del Dott. Enri-
co, esibiti dalla parte ricorrente in fase d'istruttoria, di audizione e di ricor-
C-470/2012
Pagina 15
so, non fanno stato di ulteriori posizioni diagnostiche di rilievo e si limitano
ad esprimere un parere diverso circa l'incidenza invalidante delle menzio-
nate affezioni. Certo sorprende il fatto che per i periti dell'INSAI/SUVA,
Dott.ri Liverani, Boscherini, Tabano (neurologi/neurochirurghi) e Maestret-
ti/Wahl (chirurghi ortopedici) l'affezione in corso, pur non essendo più ri-
conducibile all'infortunio del settembre 2007 (carenza del nesso di causa-
lità) era pur sempre di carattere neurologico importante, tant'è che gli e-
sperti ventilavano l'ipotesi di un intervento (spondilodesi). Per il Dott. Ber-
nasconi (neurologo del SAM), invece, la componente debilitante neurolo-
gica sarebbe quasi nulla. Il ricorrente non ha saputo smentire tale circo-
stanza. Comunque l'intervento di spondilodesi a tutt'oggi non è ancora
stato eseguito.
10.2 Al proposito, va rilevato che una perizia richiesta dall'UAIE (in casu
un servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione per l'inva-
lidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un referto di
parte (DTF 136 V 376 consid. 4, vedi anche sentenza del Tribunale fede-
rale 9C_189/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 3.2). Infatti, la legge attribui-
sce all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita, procu-
randosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la
capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo
possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, ese-
guiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). Determinante è la circostanza che la perizia
del servizio di accertamento medico rispetti tutti i principi concernenti la
valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per quanto concerne il valore
probatorio d'un rapporto medico va in particolare accertato se il rapporto
è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce ad esami
approfonditi, se tiene conto delle censure del paziente, se è stato redatto
con conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è
chiaro nella presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni
a cui giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio
non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione
del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c). In una successiva giu-
risprudenza il Tribunale federale ha tra l'altro precisato che quando in op-
posizione ad un accertamento di un servizio medico specifico dell'AI vie-
ne presentata una perizia che contraddice in modo scientifico ed esau-
riente quanto espresso dalla precedente indagine sia in ambito diagnosti-
co che nelle conclusioni, ed il giudice non è in grado di decidere quali fra
le due può essere condivisa, è lecito far allestire una perizia giudiziaria
indipendente e conclusiva (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4)..
C-470/2012
Pagina 16
11.
11.1
11.1.1 L'affezione più rilevante, secondo i periti del SAM, è quella psichia-
trica. Il Dott. Jaime ha osservato che l'elemento che ha scatenato la pro-
blematica psichica è stato il licenziamento (lettera del 27 marzo 2008),
che A._______ ha vissuto come una profonda delusione. Il nominato è
stato preso in cura per questi problemi solo all'inizio del 2011. Diversi e-
lementi dell'analisi obbiettiva concorrono a determinare tale incidenza de-
bilitante, seppur parziale: una mimica espressiva di angoscia e di tensio-
ne, una tendenza a dissimulare la sofferenza psicologica, un tono dell'u-
more orientato al negativo, una quota d'angoscia e d'ansia moderata; il
paziente presenta una sensazione di malinconia e tristezza; vi è una lieve
presenza di apatia, abulia ed astenia come pure una perdita di capacità
d'attenzione. Il fattore scatenante dell'attuale situazione psichica, di carat-
tere invalidante, è stato il licenziamento dalla ditta per la quale ha lavora-
to per molti anni. Il tutto è stato aggravato dalla situazione somatica ed al
sovraccarico psicogeno in relazione a questa. Questa sindrome da disa-
dattamento è divenuta cronica. Si tratta di una turba in cui prevale una
componente ansiosa con un influsso sulle sue funzioni cognitive. Inoltre,
la sindrome somatoforme da dolore cronico riunisce i criteri "Förster" per
essere sufficientemente intensa, segue un percorso cronico e indipenden-
te dalle altre patologie, presenta una resistenza ai normali trattamenti in-
staurati ed ha avuto un impatto sul suo comportamento sociale. Inoltre
presenta una comorbidità psicologica. Il perito valuta al 30% l'impatto in-
validante dell'affezione psichica in qualsiasi ambito.
11.1.2 Sotto il profilo reumatologico (Dott. Badaracco), il paziente presen-
ta diverse limitazioni funzionali da imputare (ma solo in parte) all'infortunio
subito nel 2007 (solo come fattore scatenante), ma anche alle patologie
presenti ed ingravescenti nel tempo del settore dorsolombare. In più si è
presentato in tempi relativamente recenti una periartropatia omeroscapo-
lare. Quest'ultima affezione non era presente nel novembre 2008, in oc-
casione della perizia del Dott. Christen e nemmeno in quella dei Dott.ri
Maestretti e Wahl (aprile 2010) e neppure in quella del Dott. Enrico del 18
agosto 2010 (cfr. rapporto doc. 15, inc. TAF). I periti del SAM situano l'in-
sorgere di questa patologia alla spalla nel dicembre 2010, cioè dopo il
rapporto del Dott. Enrico dell'agosto 2010 ma prima dell'entrata al SAM.
Questo modo di procedere può essere condiviso da questo collegio giu-
dicante. In sostanza, dal punto di vista ortopedico/reumatologico, il Dott.
Badaracco ha rilevato che il paziente può ancora portare pesi fino a 9 kg
C-470/2012
Pagina 17
all'altezza dei fianchi, difficilmente può portare pesi superiori a ancor me-
no portare detti pesi sopra il petto; l'assicurato è in grado può maneggiare
attrezzi leggeri senza difficoltà e talvolta anche di peso medio. Per quel
che concerne la posizione corporea i lavori sopra l'altezza del capo sono
da compiere raramente, come pure quelli che richiedono una rotazione
del tronco o posizioni sedute verso l'avanti (inchinate) o erette inchinate; i
lavori in posizione inginocchiata sono a volte possibili, mentre non sussi-
stono difficoltà di flettere le ginocchia. Il paziente può lavorare per lungo
tempo in posizione seduta, un po' meno sovente in posizione permanen-
temente eretta; può camminare per medi tragitti, a volte anche per lunghi
tragitti, deve evitare terreni sconnessi e scale a pioli. Rispettando queste
misure, secondo il Dott. Badaracco, A._______ può lavorare al cento per
cento, ma con un rendimento ridotto del 25%.
11.1.3 Sotto il profilo neurologico, il perito (Dott. Bernasconi) non ha evi-
denziato nulla di realmente invalidante. Egli prende atto della sindrome
lombovertebrtale cronica, ma non riscontrerebbe deficit di tipo radicolare.
Da notare che il neurologo non riscontra una componente di "claudicatio
radicolare" rilevata invece dal Dott. Badaracco. Questa circostanza non è
determinante dal momento che neanche quest'ultimo medico ha riscon-
trato sofferenze radicolari evidenti e giustificanti esami più approfonditi. Il
Dott. Bernasconi rileva inoltre un'emisintomatologia sensitiva facio-
brachiocrurale a destra non spiegata da lesione organica di tipo neurolo-
gico. Ora, tale affezione, da ricontrollare in futuro non è causa, per ora, di
un'incapacità al lavoro di rilievo. Nel complesso dunque il neurologo non
riscontra un'invalidità sotto il punto di vista neurologico. L'interessato non
ha prodotto documenti oggettivi e/o specialistici che inducano questo col-
legio giudicante a dubitare da quanto esposto dal Dott. Bernasconi.
11.2 Quindi i medici del SAM affermano che il peritando è da considerarsi
parzialmente incapace nel suo precedente lavoro di magazziniere munito
di carrello elevatore. Questa incapacità è del 100% dalla data dell'infortu-
nio del 10 settembre 2007 fino al 31 ottobre 2007, del 20% dal 1° novem-
bre 2007 al febbraio 2008 (cfr. perizia del Dott. Christen) e del 30% da
marzo 2008 al 30 novembre 2010 (cfr. rapporto del Dott. Jaime che fa
coincidere l'aggravamento dell'incapacità con l'annuncio del licenziamen-
to). Poi viene ammessa un'incapacità di lavoro del 45% a causa del peg-
gioramento alla spalla destra dal 1° dicembre 2010. In attività di sostitu-
zione, rispettando le limitazioni di carattere ortopedico anzidette (Dott.
Badaracco), dopo un breve periodo d'invalidità dovuto all'infortunio, l'inte-
ressato presenta una capacità completa fino a tutto febbraio 2008. Que-
C-470/2012
Pagina 18
sto grado d'invalidità è poi sempre presente, con riduzione del rendimento
del 30%.
La presenza di un'incapacità lavorativa del 30% dal 1° marzo 2008 per
motivi psichiatrici e del 45% per motivi ortopedici non significa che i due
tassi debbano essere sommati. Va in proposito rilevato come il grado
d'invalidità non risulti dalla somma delle singole incapacità lavorative (di
origine somatica o psichica), ma piuttosto da una valutazione globale
dell'incidenza di queste patologie sulla capacità di lavoro residua (DTF
123 V 45 consid. 3b e SVR 2008 IV n. 15 consid. 2.1).
11.3 Il collegio giudicante non ha pertanto alcun motivo di scostarsi dal
convincente parere del medico dell'Ufficio AI cantonale, fondato sul cor-
retto apprezzamento del caso concreto, tramite l'indagine al SAM, e
sull'attento esame della documentazione medica ad atti. Anche se delle
critiche possono essere mosse all'indagine neurologica (Dott. Bernasco-
ni), nel complesso, i risultati circa le conseguenze debilitanti delle affezio-
ni ricordate non possono essere disattesi. Si tratta infatti di osservazioni
cliniche da cui si possono derivare utili, oggettivi e persuasivi elementi di
giudizio atti a dimostrare che, nonostante le affezioni di cui è portatore,
A._______, entro la data della decisione in esame, sarebbe stato in grado
di riprendere a partire dal 1° marzo 2008 il suo lavoro di magazziniere o
un lavoro sostitutivo al 70%, mentre a partire dal 1° dicembre 2010 la sua
precedente attività di magazziniere sarebbe esigibile solo al 55%.
11.4 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(DTF 130 V 97 consid. 3.2).
È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha svolto
principalmente l'attività di operaio magazziniere su carrello elevato-
re/trasportatore. Questo lavoro non è più esigibile, come si è visto, in mi-
sura completa, ma solo in modo limitato. Si può tuttavia ritenere che, visto
il genere d'attività sostitutive in esame e la natura delle sue affezioni,
un'attività leggera è esigibile senza che si debba procedere a un adatta-
mento del posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorrente e ciò no-
nostante l'età. Questo Tribunale osserva pure che allo stesso si presenta
un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili in diversi settori,
C-470/2012
Pagina 19
con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale.
12.
L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse
diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se,
nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
12.1
12.1.1 Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente
percepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al mo-
mento determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato all'evoluzione
dei salari nominali del settore interessato (tra gli altri VSI 2000 p. 310). Il
CIP si è basato su di un salario per il 2008. Si deve rilevare che secondo
prassi consolidata e giurisprudenza (DTF 128 V 174 e 129 V 222), il sala-
rio determinante è di regola quello versato al momento dell'insorgere
dell'invalidità. Nel 2008 il salario privo d'invalidità sarebbe stato di 63'570
franchi (4'890 x 13). Il salario mensile versato al ricorrente a partire dal 1°
gennaio 2008 ammonta infatti a 4'890 franchi secondo il foglio paga ad
atti (doc. 36-32 a 36-36, incarto AI). Il ricorrente indica un importo di
64'750 franchi: quest'ultima cifra non ha tuttavia riscontro negli atti ed è
priva di qualsiasi motivazione da parte dell'interessato. Non può quindi
essere presa in considerazione.
12.1.2 Ora, conformemente alla giurisprudenza sopracitata il calcolo a-
vrebbe dovuto essere riferito al 2011, anno in cui sorgerebbe il diritto alla
rendita. I dati del 2011 non erano tuttavia verosimilmente noti all'ammini-
strazione al momento della decisione, per cui il calcolo può effettuato nel-
la fattispecie basandosi sui dati statistici relativi al 2010.
Nel 2010, A._______ avrebbe potuto ottenere un reddito di 65'810,84
franchi (Base 2008: 63'570 franchi; indicizzazione per il 2009, settore
farmaceutico: + 2,5%; 2010 + 1%).
C-470/2012
Pagina 20
12.2
12.2.1 Ora, si deve constatare che il reddito da valido è effettivamente in-
feriore alla media dei salari per un'attività equivalente nel settore econo-
mico nel quale lavorava l'interessato (farmaceutica). Infatti, secondo i dati
dell'UFS per il 2010 (tabella TA1, uomini, livello 4), nel settore in questio-
ne, il salario medio annuo equivaleva a 75'396 franchi, per una settimana
lavorativa di quaranta ore. Prendendo in considerazione una settimana
lavorativa di 40,6 ore, il salario annuo raggiungerebbe 76'526,94 franchi.
12.2.2 Il Tribunale federale ha osservato che, quando il reddito da valido
è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente, si deve ammet-
tere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da
valido, potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. In pratica, se si
è accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla me-
dia per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile
sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in pro-
porzione (cfr. VSI 1999 p. 246 consid. 1; RCC 1992 p. 94, 1989 p. 483
consid. 3b, sentenze del Tribunale federale I 630/02 del 5 dicembre 2004
consid. 2.2.2 e I 53/02 del 2 dicembre 2002 consid. 3.3).
Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che se una persona assicurata,
per motivi estranei alla sua invalidità, ha realizzato un reddito considere-
volmente inferiore alla media senza spontaneamente accontentarsi di ciò,
si procede, in primo luogo, ad un "parallelismo" dei due redditi di parago-
ne (da valido e da invalido). In pratica, questo "parallelismo" può avvenire
a livello di reddito da valido, aumentando in maniera adeguata il reddito
effettivamente conseguito o facendo capo ai valori statistici, oppure anco-
ra a livello di reddito da invalido, mediante una riduzione adeguata del va-
lore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione della
deduzione per circostanze personali e professionali, che si opera dal red-
dito da invalido ottenuto secondo i valori statistici medi. A questo riguardo,
bisogna rilevare che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto, non possono esse-
re presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione
per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322 consid. 4.1, 5.2
e 6.2). Questo "parallelismo" si effettua tuttavia soltanto per la parte per-
centuale eccedente la soglia del 5% (ATF 135 V 297 consid. 6.1.3).
Ciò nondimeno, il Tribunale federale ha in seguito precisato che, se un
salario da invalido medio può essere effettivamente o, comunque, ragio-
nevolmente conseguito dall'assicurato, non sussiste alcun motivo, quan-
C-470/2012
Pagina 21
do si procede al calcolo del grado d'invalidità secondo il metodo del raf-
fronto dei redditi, di procedere al "parallelismo" di quest'ultimi, ossia
all'aumento del salario da valido o alla diminuzione del salario da invalido
(DTF 135 V 58).
12.2.3 Nella fattispecie, si deve constatare che la differenza tra il salario
da valido che il ricorrente avrebbe percepito dal suo ex datore di lavoro
nel 2010 (65'810,84 franchi) e il salario medio svizzero nel suo settore
d'attività (76'526,94 franchi) è di 10'716,10 franchi. Il salario percepito è
quindi inferiore alla media svizzera dello stesso settore del 14%. Toglien-
do il 5% di soglia di cui sopra, si arriva ad una percentuale del 9%. Il sala-
rio dopo l'invalidità dovrà quindi essere ridotto del 9%.
12.3
12.3.1 Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile
in attività di tipo leggero fino a medio pesante, semplici, non qualificate,
ripetitive. Queste attività (2010) comportano un salario medio mensile di
4'901 franchi (livello 4, uomini). Questo importo statistico è fondato su di
un orario di lavoro standardizzato di 40 ore ed occorre pertanto riportarlo
su di un orario di categoria (generale e non specifico della farmaceutica)
di 41,6 ore, ovverossia 5'097,04 franchi al mese, pari a 61'164,48 annuali
(valori dell'UFS, tabella TA1, livello 4, uomini).
12.3.2 Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fat-
tori personali dell'assicurato fino al 25% (DTF 126 V 75). L'amministra-
zione ha applicato nella fattispecie un grado del 13% complessivo. L'Uffi-
cio AI cantonale si è riferito al 2008, quando l'interessato era ancora
57enne. Lo scrivente Tribunale, che non può sostituirsi alla valutazione
dell'amministrazione e che deve dare prova di un certo riserbo (DTF 137
V 71 consid. 5.2), può tutelare la riduzione del 13%. Ne consegue un in-
troito annuale di 53'213,10 franchi (61'164,48 franchi – 13%). Da questo
importo occorre ancora togliere il 9% per lo scapito salariale (paralleli-
smo) sopra spiegato, per cui ne consegue un introito di 48'423.92 franchi.
Questa attività di sostituzione può essere svolta al 70%%, ne consegue
un introito finale (dopo tutte le riduzioni) dopo l'insorgenza dell'invalidità
33'896,74 franchi.
12.4 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 65'810,84 franchi ed un
introito teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di 33'896,74 franchi
fa risultare una perdita di guadagno del 48,49%, arrotondato a 49%, gra-
C-470/2012
Pagina 22
do che comporta il riconoscimento di un quarto di rendita dell'assicurazio-
ne svizzera per l'invalidità.
12.5 Resta da determinare a partire da quando può essere riconosciuto il
diritto a un quarto di rendita d'invalidità. Come indicato all'art. 28 cpv. 1
let. b LAI (cfr. consid. 7.3), oltre alle diverse condizioni che deve adempi-
re, l’assicurato ha diritto a una rendita a partire da quando presenta
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) di almeno il 40 per cento in media
durante un anno senza notevole interruzione. Nella fattispecie, conside-
rando una incapacità di lavoro del 30% dal 1° marzo 2008 e del 45% dal
1° dicembre 2010 (cfr. consid. 11.3), l'assicurato raggiunge il 1° agosto
2011 la percentuale media del 40% d'incapacità al lavoro durante un an-
no (8 mesi a 45% e 4 mesi al 30%). Allo scadere dell'anno di attesa, l'as-
sicurato presenta una perdita di guadagno del 49%, ciò che gli dà diritto a
un quarto di rendita a partire dal 1° agosto 2011.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata deci-
sione confermata.
13.
13.1 Le spese processuali, ammontanti a 400 franchi, sono poste a carico
del ricorrente e sono compensate con l'anticipo già fornito.
13.2 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripeti-
bili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinanzi al tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
C-470/2012
Pagina 23
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale della assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: