Corte II I
C-4705/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Alberto Meuli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato EPAS, Via Oscuriello, IT-
85050 Paterno di Lucania,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione dell'11 giugno 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4705/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1991
al 2004, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 6). Dal
febbraio 1996 al 14 agosto 2004 ha prestato servizio per una ditta di
giardinaggio di Meilen in ragione di 42,5 ore settimanali e per un
salario adeguato alla sua qualifica di giardiniere non specializzato;
durante questo periodo non risultano assenze da imputare a malattia
(doc. 9). Dopo il rimpatrio, ha lavorato come elettricista dal 4 al 28
aprile e dal 6 giugno al 4 agosto 2005. Dal 1° ottobre 2005 è stato
assunto come operaio in una ditta di impianti elettrici in ragione di sole
20 ore settimanali per ragioni di salute. Egli precisa che il danno alla
salute sarebbe sorto già quando lavorava in Svizzera (doc. 11, 14).
B.
In data 2 aprile 2007, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
Il richiedente è stato visitato il 30 aprile 2007 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Potenza, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "esiti di
meniscectomia e ricostruzione del crociato anteriore da trauma a
carico del ginocchio destro a lieve impegno funzionale" ed ha posto un
tasso d'invalidità del 30% (doc. 15). Non sono stati esibiti altri
documenti oggettivi.
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Battaglia, medico del
SMR "Rhône" dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), il quale, nella sua relazione del 7
marzo 2008, ha affermato che non vi sono elementi per riconoscere un
tasso d'invalidità di rilievo, il fatto di lavorare 20 ore alla settimana
essendo una scelta personale del ricorrente (doc. 17).
Con progetto di decisione del 13 marzo 2008, l'UAIE ha comunicato al
richiedente che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 18). L'interpellato,
rappresentato dal Patronato EPAS di Paterno di Lucania, con scritto
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dell'11 aprile 2008, ha ribadito la sua richiesta. Ha prodotto il
certificato del medico curante (Dott. Briglia) del 7 aprile 2008, dal
quale si evince un discreto referto ortopedico. Egli accenna agli esiti
dell'intervento al ginocchio destro e reintervento dopo 6 anni
(presumibilmente 1992/1998) con conseguente sindrome algica anche
a riposo, facile stancabilità, zoppia destra, ciò che comporterebbe una
possibilità di lavoro di sole 4-5 ore al giorno (doc. 19).
Ricevute le osservazioni, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott.
Battaglia, il quale, nel rapporto del 6 giugno 2008, si è riconfermato
nelle sue precedenti considerazioni (doc. 22).
Mediante decisione dell'11 giugno 2008, l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di prestazioni (doc. 23).
D.
Con il ricorso depositato il 10 luglio 2008, A._______, sempre
rappresentato dal Patronato EPAS, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce un rapporto
d'esame ortopedico del 1° luglio 2008 (Dott. Novelli) che conferma la
nota diagnosi.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Lehmann, dell'UAIE, il
quale, nella relazione del 21 novembre 2008, ha affermato che non vi
sono elementi per ammettere un'incapacità al lavoro di rilievo, né
come elettricista, né in attività di sostituzione eventuali (doc. 26).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 19 dicembre 2008, l'UAIE
propone pertanto la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per
quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente
giudizio.
E.
Con ordinanza del 6 gennaio 2009, il Tribunale amministrativo federale
ha invitato il Patronato EPAS a volersi esprimere in merito alla risposta
dell'amministrazione ed altra documentazione di rilievo, entro 30 giorni
dalla ricezione dell'ordinanza stessa. L'interpellato non ha esercitato il
suo diritto di replica.
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F.
Con decisione incidentale del 26 marzo 2009, la parte ricorrente è
stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente
alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato il 15 aprile 2009.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-, entro il
termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
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3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
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vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 2 aprile 2007. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 2 aprile 2006
(ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se
un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e l'11 giugno 2008, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1°
gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante
almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
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subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.1 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.2 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
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compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 In Svizzera, A._______ era alle dipendenze, dal 1996, di
un'impresa di giardinaggio di Meilen in qualità di giardiniere non
specializzato, in ragione di 42,5 ore settimanali e per un salario
adeguato alla sua qualifica. Ha rassegnato le dimissioni, per motivi
personali, con effetto 31 agosto 2004 (ultimo giorno di attività 14
agosto 2004). Non risultano assenze da imputare a malattia (doc. 9).
Dopo il rimpatrio, l'interessato ha lavorato come elettricista a tempo
parziale nella primavera/estate 2005 (doc. 11). Il 1° ottobre 2005 è
stato assunto da una ditta di impianti elettrici di Marsicovetere (PZ) in
ragione di 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, a causa, indica il
datore di lavoro, delle sue infermità, con una diminuzione di salario del
40% (rispetto ad un dipendente con stesse qualifiche ed orario
normale). Alla data di compilazione del questionario, 30 gennaio 2008,
il nominato figurava sempre dipendente di tale ditta.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da
invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
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non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; VSI
2000 p. 84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di esiti di remota
meniscectomia (1992) e di ricostruzione del crociato anteriore da
trauma a carico del ginocchio destro a lieve impegno funzionale (cfr.
doc. 15, perizia medica particolareggiata INPS del 30 aprile 2007). Dal
punto di vista prettamente diagnostico, il rapporto ortopedico del Dott.
Novelli del 1° luglio 2008, esibito con il ricorso, non apporta novità di
rilievo.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
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Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il servizio medico dell'INPS pone un tasso
d'invalidità del 30% pur precisando che l'assicurato è in grado di
svolgere il lavoro in atto ed ogni altro adeguato alle sue capacità e
conoscenze (cifre 11.4 e seguenti). Il medico dell'INPS aggiunge che il
paziente sarebbe in grado di svolgere attività pesanti (cifra 9). Dal
canto loro, i sanitari dell'UAIE, Dott.ri Battaglia e Lehmann, ritengono
che il nominato potrebbe svolgere il suo attuale lavoro, invece di 20
ore alla settimana, a tempo pieno, ossia 40 ore. Infine, il Dott. Novelli,
specialista in ortopedia, nella sua relazione del 1° luglio 2008, ritiene
che la capacità lavorativa del paziente è ridotta di oltre due terzi.
10.2 Il collegio giudicante osserva che la patologia lamentata si riduce
al solo problema del ginocchio destro ove si riscontrano ancora i segni
di una remota lesione (1992) e di intervento di ricostruzione del
legamento crociato anteriore e successiva meniscectomia.
Ciononostante, A._______ ha sempre lavorato. Con il ricorso,
l'insorgente ha esibito un rapporto completo d'esame ortopedico a
cura del Dott. Novelli. L'esperto indica che è presente ancora un dolore
al ginocchio colpito, che aumenta durante la deambulazione e può
causare blocchi articolari con instabilità anteriore e mediale. È
presente inoltre un'ipomiotrofia della coscia che comporterebbe una
notevole diminuzione della forza dell'arto inferiore destro. La flessione
è incompleta e l'accosciamento è difficoltoso. La deambulazione
sarebbe claudicante e sussisterebbero dolori nel salire e scendere i
gradini, nonché facile stancabilità alla stazione eretta. Questo esame
clinico presenta un quadro più severo di quello evidenziato dal medico
dell'INPS, il quale non attestava handicap di rilievo dell'apparato
ortopedico/locomotorio (doc. 15 cifre 4.8 e seguenti), limitandosi a
segnalare solo una cicatrice al ginocchio destro con ipotrofia della
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coscia e lieve limitazione dei movimenti di flesso-estensione dello
stesso, lieve difficoltà nell'accovacciamento, movimenti e forza
normali, andatura normale.
10.3 Visto quanto precede, il collegio giudicante non è in misura di
condividere le valutazioni dei medici dell'UAIE secondo le quali
l'interessato potrebbe svolgere, a tempo pieno, l'attuale lavoro di
elettromontatore. È verosimile che l'attuale tempo di lavoro, ossia 4 ore
giornaliere, sia il massimo che si possa pretendere e ciò, non solo in
considerazione delle valutazioni espresse dal Dott. Novelli. Questo è
dovuto, soprattutto, alla particolarità dell'attività attuale. Infatti, un
elettricista deve compiere lavori in posizioni scomode, inergonomiche,
salire su scale a pioli, stare per molto tempo in posizione
accovacciata, ecc.
Questo Tribunale può tuttavia fare proprie le ultime conclusioni del
Dott. Lehmann (doc. 26), nel senso che A._______, nonostante il
danno al ginocchio, potrebbe svolgere attività alternative, in
prevalenza sedentarie o semisedentarie, in misura completa.
L'assicurato presenta infatti solo un danno in quella sede e, per il
resto, è in giovane età, in buone condizioni generali di salute e,
pertanto, sarebbe certamente in grado di svolgere lavori di
sostituzione. Entrano in considerazione l'attività di cassiere, operaio
addetto al controllo di macchine di produzione automatica, operaio
imballatore; operaio addetto al controllo della catena di produzione,
venditore di biglietti, ecc.
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
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11.2 Il calcolo può essere effettuato in base alle statistiche elvetiche
in quanto il nominato ha lavorato in Svizzera fino al 2004 e in Italia
svolge un lavoro solo a tempo parziale per motivi di salute.
11.2.1 Per il reddito privo d'invalidità si osserva che nel 2003
A._______ percepiva un salario regolare di Fr. 4'541.- al mese per 13
mesi con una leggera maggiorazione nel gennaio 2003. Nel 2004, il
salario è stato aumentato a Fr. 4'850.- per 13 mensilità, il che significa
un introito annuo di Fr. 63'050.-. Il calcolo deve essere effettuato sulla
base dei dati 2005, ossia al momento in cui, teoricamente, sorgerebbe
il diritto a prestazioni (un anno dopo la cessazione dell'attività lucrativa
in Svizzera). Per far ciò bisogna indicizzare l'importo menzionato in
base all'evoluzione dei salari (La Vie économique 12/2008 tabella
B10.2), ossia dell'1%, vale a dire Fr. 63'680,50, importo che
rappresenta il reddito privo d'invalidità nel 2005.
11.2.2 Quale reddito da invalido è necessario ritenere quello ottenibile
in attività di tipo leggero, sedentarie non qualificate e ripetitive. Ci si
deve riferire alla tabella TA1 relativa ai salari lordi standardizzati in
base all'inchiesta svizzera sulla struttura salariale 2004 edita
dall'Ufficio federale di statistica, valore mediano, settore uomini, livello
di qualifica 4, ossia, Fr. 4'588.- al mese. Questo importo deve essere
adattato al numero di ore di lavoro effettuate nel 2005 in media, ossia
41,6, le statistiche essendo stilate su una base di 40 ore (La Vie
économique 9/2006, B9.2), e indicizzato dell'1% per tenere conto
dell'evoluzione dei salari dal 2004 al 2005.
Ossia: Fr. (4'588 : 40) x 41,6 = Fr. 4'771,52; Fr. 4771,52 + 1% =
Fr. 4'819,23. Su base annua (x 12) si ottengono Fr. 57'830,82. Questo
introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. Il collegio
giudicante ritiene che una deduzione complessiva del 10% è adeguata
atteso che la riduzione massima consentita si situa al 25%, ma solo in
casi eccezionali. L'interessato, nel 2005, aveva infatti solo 36 anni. Ne
consegue un reddito annuo di Fr. 52'047,74.
11.2.3 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 63'680.50 ed
un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 52'047,23,
causa una perdita di guadagno del 18,27% (arrotondato al 18%), tasso
che esclude il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In queste circostanze il
ricorso deve essere respinto.
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C-4705/2008
12.
12.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già versato
di Fr. 300.-.
12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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C-4705/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr 300.-.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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