Corte II I
C-4713/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 a p r i l e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf,
cancelliere Dario Quirici
A._______,
patrocinato dall'Avv. Costantino Castelli, via Nassa 21,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4713/2007
Fatti:
A.
Con sentenza del 19 agosto 2004 la Corte delle Assise criminali di Lu-
gano ha dichiarato A._______, cittadino italiano nato il..., autore
colpevole di infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951
sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121),
condannandolo ad una pena di 18 mesi di reclusione, all'espulsione
dal territorio svizzero per cinque anni, a versare allo Stato l'importo di
fr. 100'000.- quale risarcimento compensatorio dell'illecito profitto
conseguito nonché al pagamento di 2/6 delle tasse di giustizia di fr.
3000.- e delle spese processuali. L'esecuzione della pena detentiva e
di quella accessoria d'espulsione inflitte a A._______ sono state
condizionalmente sospese per un periodo di prova di 2 anni.
Trattandosi di un processo penale aperto nei confronti dell'interessato
e di un coimputato, la summenzionata sentenza è cresciuta in giudica-
to incontestata nei confronti di A._______ in data 24 agosto 2004 e nei
confronti del coimputato in data 1° febbraio 2007, a seguito del ricorso
interposto da quest'ultimo.
B.
Mediante decisione del 4 giugno 2007, notificata il 21 giugno successi-
vo tramite invio per posta raccomandata dal Consolato generale di
Svizzera a Milano, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha pronun-
ciato un divieto d'entrata nei confronti di A._______ valido fino al 3
giugno 2012, motivandolo come segue:
"Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comporta-
mento (infrazione aggravata alla LStup) e per motivi di ordine e di sicurezza
pubblici."
L'autorità di prima istanza ha altresì tolto l'effetto sospensivo al ricor-
so.
C.
In data 9 luglio 2007, A._______, agendo per il tramite del suo pa-
trocinatore, è insorto avverso la suddetta decisione, postulandone l'an-
nullamento, nonché la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. A
sostengo del proprio gravame, egli ha in primo luogo rilevato come la
suddetta decisione non rispettasse né le condizioni poste dall'ordina-
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mento giuridico svizzero né le condizioni restrittive stabilite dalle nor-
mative e dalla giurisprudenza europea, sottolineando come il provvedi-
mento amministrativo nei suoi confronti fosse manifestamente illecito,
ingiustificato e sproporzionato. In particolare il ricorrente ha affermato
di non poter essere considerato uno straniero indesiderabile ai sensi
dell'art. 13 cpv. 1 1a frase della legge federale del 26 marzo 1931 con-
cernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) e di
non rappresentare in alcun modo una minaccia effettiva, attuale e gra-
ve di un interesse fondamentale della società giusta l'art. 5 Allegato I
dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sul-
la libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681). L'insor-
gente ha rilevato infine come tale misura amministrativa sia maggior-
mente incisiva nei suoi confronti poiché, vivendo ed esercitando un'at-
tività in un comune a poca distanza dal confine svizzero, il buon fun-
zionamento della sua azienda può essere garantito unicamente acce-
dendo al territorio svizzero meglio raggiungibile rispetto ad altre locali-
tà italiane.
D.
Con decisione incidentale del 16 luglio 2007, il Tribunale amministrati-
vo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) ha respinto l'istanza tenden-
te alla restituzione dell'effetto sospensivo, considerando il comporta-
mento dell'interessato una minaccia attuale per l'ordine pubblico, la si-
curezza della società e la salute pubblica, tale da giustificare una de-
roga al principio della libera circolazione delle persone definito nell'art.
5 cpv. 1 Allegato I ALC.
E.
Avverso tale decisione, il 27 luglio 2007, agendo per il tramite del suo
patrocinatore, il ricorrente ha presentato un ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento
nonché la restituzione dell'effetto sospensivo.
F.
Con sentenza del 14 gennaio 2008, il Tribunale federale ha accolto il
ricorso, annullato la decisione impugnata e restituito l'effetto sospensi-
vo al gravame. Nella sua decisione il Tribunale federale ha rilevato una
violazione dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC nonché ritenuto arbitraria la
decisione di rifiuto di restituzione dell'effetto sospensivo, non avendo
l'autorità precedente considerato elementi essenziali agli atti.
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G.
Chiamato ad esprimersi in merito al ricorso del 9 luglio 2007, con pre-
avviso del 25 febbraio 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del grava-
me. L'autorità di prime cure ha in primo luogo rilevato come la condot-
ta dell'interessato avesse comportato la condanna del 19 agosto 2004
per infrazione aggravata alla LStup. L'autorità inferiore ha poi
sottolineato come il comportamento del ricorrente urtasse palesemen-
te contro l'interesse pubblico e che, nonostante l'applicazione
dell'ALC, il contestato provvedimento amministrativo nei suoi confronti
non avrebbe potuto essere tralasciato. Infine l'autorità di prime cure ha
precisato come la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE)
riconoscesse un certo margine d'apprezzamento alle competenti auto-
rità nazionali: secondo l'UFM l'esistenza di tale condanna penale costi-
tuirebbe un criterio di rifiuto d'entrata in Svizzera.
H.
Invitato a prendere posizione su detto preavviso, con replica del 4
marzo 2007, l'interessato ha ribadito le argomentazioni sviluppate nel
suo gravame del 9 luglio 2007 e nel ricorso in materia di diritto pubbli-
co. Egli ha ripreso inoltre le considerazioni espresse dal Tribunale fe-
derale in merito alle informazioni favorevoli sull'evolvere della sua si-
tuazione personale dopo la condanna del 19 agosto 2004, dalle quali
non risulta un rischio attuale di recidiva.
I.
Con duplica del 7 aprile 2008, l'autorità di prime cure ha riconfermato
le proprie allegazioni di fatto e di diritto, sottolineando infine che il ri-
schio di recidiva non avrebbe potuto essere completamente escluso.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32),
giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione fede-
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rale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate
dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di
grado precedente al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stra-
nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abroga-
zione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione con il
suo allegato n. I.
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposi-
zioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2).
La decisione impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore
della LStr; per l'esame materiale del suddetto ricorso ci si deve riferire
alla normativa precedente, segnatamente all'art. 13 cpv. 1 LDDS,
come pure alle corrispondenti disposizioni di applicazione.
In applicazione dell'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle do-
mande presentate prima dell'entrata in vigore della LStr il 1° gennaio
2008, è retta dal nuovo diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davan-
ti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, pre-
sentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
4.
Preliminarmente occorre valutare se dal punto di vista formale, l'autori-
tà inferiore non abbia, nel pronunciare il divieto d'entrata, violato il di-
ritto di essere sentito del ricorrente.
4.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e, per quanto concerne la procedura
amministrativa federale, negli art. 29 segg. PA, comprende diverse ga-
ranzie costituzionali di procedura (cfr. MICHELE ALBERTINI, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
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Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202
segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse Vol. II. Les droits fondamentaux, 2a ed., Berna
2006, pag. 606 segg.; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 207 segg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San
Gallo 2006, pag. 360 segg.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., Zurigo 1998, pag. 46, 107 segg.; MARKUS SCHEFER, Grundrechte in
der Schweiz, Berna 2005, pag. 285 segg.), in particolare il diritto per la
persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II
485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi
pertinenti prima che una decisione sia presa nei suoi confronti, di
produrre delle prove pertinenti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue
offerte di prove rilevanti, di partecipare all'amministrazione delle prove
essenziali o almeno di poter esprimersi sul loro risultato, allorquando
questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124
II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata).
Il diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi
oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid.
2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati).
4.2 Il diritto di essere sentito rappresenta una garanzia costituzionale
di natura formale, la cui violazione deve essere esaminata d'ufficio ed
implica in principio l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel
merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b;
DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente
un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata
allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione
in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli
scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi
liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la quale dispone di
piena cognizione. (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530
consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e
180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisca una grave
violazione di procedura, per tenendo conto del principio dell'economia
di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo possa sanare (cfr.
LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in: Zbl. 3/1998,
p. 112ss).
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4.3 Dagli atti risulta che, l'autorità di prime cure ha intimato la decisio-
ne di divieto d'entrata all'interessato – il cui indirizzo in Italia era
conosciuto dall'UFM - senza concedergli la possibilità di esprimersi in
merito agli elementi rilevanti prima di emanare la decisione. Tale
procedura corrisponde, come lo dimostrano altri casi (cfr. sentenze del
Tribunale amministrativo federale C-3985/2007 del 2 febbraio 2009 e
C-1618/2007 del 27 febbraio 2009) a una prassi dell'UFM.
Approvando tale modo di procedere, il fatto di poter sanare la
violazione del diritto di essere sentito, non costituirebbe più
un'eccezione, ma bensì la regola.
5.
Nel caso in esame giova tuttavia rilevare che la decisione impugnata
risulta essere infondata anche nel merito.
5.1 Oggetto del contendere è un divieto d'entrata adottato in applica-
zione dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS, secondo cui l'autorità federale
può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Questa nor-
ma è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai
loro familiari solo se l'ALC non dispone altrimenti (cfr. art. 1 let. a
LDDS). A._______ è cittadino italiano. Di conseguenza nella
valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle
disposizioni dell'ALC.
5.2 Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i
cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa sempli-
ce presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non
può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo.
Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto
può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate
alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma
dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC, combinato con l'art. 16 cpv. 2
ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II 1 consid. 3.6.1.).
5.3 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al
principio della libera circolazione delle persone devono essere inter-
pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot-
tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si-
curezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessa-
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to costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effet-
tiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della so-
cietà (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1., 129 II
215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31
maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della
CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999,
punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag.
1-11, punti 23 e 25).
5.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art.
3 par. 1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie
fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola
esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva
64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente
se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comporta-
mento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico
(cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale
2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono
procedere ad un'apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli
interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non
coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle
condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in
considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate
lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine
pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola
condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine
pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e
7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005
consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore,
67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti
27-28; Calfa, punto 24).
5.5 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia
subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la perso-
na soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infra-
zioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio
di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento.
Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circola-
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zione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso
troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che
tenga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particola-
re, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così
come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più
la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della
collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze
quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493
consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale
2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 3).
6.
Con sentenza del 19 agosto 2004, la Corte delle assise criminali di Lu-
gano ha riconosciuto A._______ autore colpevole di infrazione alla
LStup, condannandolo alla pena detentiva di 18 mesi e all'espulsione
dal territorio svizzero per cinque anni, pene entrambe sospese condi-
zionalmente per un periodo di prova di due anni nonché al risarcimen-
to compensatorio di fr. 100'000.- per l'illecito profitto conseguito e a 2/6
della tassa di giustizia di fr. 3'000.- e delle spese processuali.
6.1 Per quanto attiene la pena accessoria dell'espulsione dalla Sviz-
zera, adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale svizzero
del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), norma in vigore fino al 31 di-
cembre 2006, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito
all'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che mo-
difica la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388
cpv. 2 CP nonché le disposizioni finali della modifica del 13 dicembre
2002, n. 1 cpv. 2). In ogni caso, secondo una consolidata giurispruden-
za, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del
giudice penale, in quanto essa non persegue il medesimo scopo
dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare pos-
sono differire. Nella misura in cui l'autorità competente in materia di
polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo dell'autorità pe-
nale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere
differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento
dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia neces-
saria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a
decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazione,
dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza
e l'ordine pubblico (cfr. DTF 129 II citato consid. 3.2. e giurisprudenza
ivi citata).
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6.2 Come emerge dalla decisione contestata e in particolare dagli atti
penali, il ricorrente è stato ritenuto colpevole di infrazione alla LStup
per avere, senza essere autorizzato, fra il mese di settembre 1998 e il
16 aprile 2003 a B._______ agendo singolarmente e in correità con
terzi, in veste di titolare del negozio canapaio C._______, previo
acquisto all'ingrosso di ca. 350 kg di fiori secchi di canapa da fornitori
vari, ripetutamente venduto al dettaglio sottoforma di "sacchetti
odorosi" almeno 250 kg di marijuana ad alto tenore di THC, ad una
media di fr. 8.- fino a fr. 10.- al grammo a seconda della qualità (kg
98,790 sono poi stati rinvenuti e sequestrati dalla polizia), realizzando
in tal modo una cifra d'affari complessiva aggirantesi attorno a fr.
2'155'000.-.
Da quanto precede risulta che il ricorrente si è reso colpevole di reati
in un campo – quello del traffico di sostanze stupefacenti – parti-
colarmente delicato dell'ordinamento giuridico svizzero e ove la prassi
è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid.
2c). Date le modalità e l'entità di quanto messo in atto, non è decisivo
il fatto che il traffico non abbia riguardato droghe pesanti. Il comporta-
mento assunto dall'interessato rappresenta pertanto un pericolo serio
per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di
droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico
essenziale quale la salute pubblica. In altre parole, la protezione della
collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce in-
dubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica di
principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali
traffici (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.175/2004 del 7 dicem-
bre 2004 consid. 6.4 e 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid.
4.1).
6.3 Nella fattispecie, i giudici penali hanno riconosciuto al ricorrente
delle circostanze attenuanti, mitigandone quindi la responsabilità e
formulando una prognosi positiva nei suoi confronti. In particolare, essi
hanno ritenuto in favore dell'interessato il fatto che egli risultava fino
alla condanna del 19 agosto 2004 incensurato e che si è
spontaneamente consegnato agli inquirenti, collaborando con loro
senza riserve (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali di
Lugano del 19 agosto 2004, pag. 32). La Corte ha poi tenuto conto
della particolarità della situazione creatasi in Ticino sulla questione
della canapa e del fatto che pur vivendo in Italia egli si è presentato al
pubblico dibattimento, dove ha tenuto un comportamento più che
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corretto (cfr. sentenza citata, pag. 32). Inoltre la Corte ha ravvisato
l'attenuante specifica del sincero pentimento nonché essa ha ri-
conosciuto il fatto che ricorrente ha accettato spontaneamente di fare
rientrare in Svizzera Euro 105'000.-, in parte provenienti dal lascito
della nonna, per risarcire l'illecito profitto conseguito (cfr. sentenza ci-
tata, pag. 32). Giova inoltre rilevare come gli atti delittuosi che hanno
portato alla condanna di A._______ risalgono all'aprile 2003 e che
dopo la sua condanna egli ha sempre lavorato in qualità d'imprenditore
agricolo e operatore agrituristico riconosciuto dalle autorità italiane e
senza dare adito a lagnanza alcuna. Dall'estratto del casellario giudi-
ziale italiano del 21 gennaio 2009 risulta infine che il ricorrente non ha
interessato le autorità giudiziarie italiane.
Alla luce di quanto esposto, i presupposti per una restrizione al princi-
pio della libera circolazione non sono adempiuti. Nonostante le infra-
zioni alla LStup commesse, A._______ non rappresenta infatti una
minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave ad un interesse
fondamentale della società, tale da legittimare una misura per motivi di
ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008).
7.
Di conseguenza il ricorso è accolto e la decisione dell'4 giugno 2007
dell'UFM è annullata. L'autorità di prime cure è quindi invitata a fare
eseguire le necessarie modifiche al sistema di ricerca informatizzato di
polizia (RIPOL).
8.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art.
63 cpv. 1 PA).
9.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità
di ricorso, se accoglie il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a
domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
processuali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In concreto si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. Te-
nuto conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua dif-
ficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi
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degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indenni-
tà di Fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili appaia equa.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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C-4713/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 4 giugno 2007 è
annullata.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 800.-
versato in data 14 agosto 2007 è restituito al ricorrente.
3.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1500.- a titolo
di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
- autorità inferiore (n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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C-4713/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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