B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4717/2013
S e n t e n z a d e l 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Daniel Stufetti e Elena Avenati-Carpani,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avvocato Paolo Sauvain,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 25 giugno 2013).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1 Il 13 agosto 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli as-
sicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadina italiana, nata il (…; doc. A 1-1), coniugata (da …
[doc. B 142-2]) e madre di un figlio (nato nel … [doc. B 216-1]) e di una
figlia (nata nel … [doc. TAF 1; allegato G]) – una rendita intera dell'assicu-
razione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2008 (doc. A 56-
2; v. anche doc. A 22-1). L'autorità inferiore ha in particolare rilevato che
secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regio-
nale dell'AI, in particolare secondo "(gli) atti presentati dall'assicuratore in-
fortuni", la capacità lavorativa (dell'assicurata affetta segnatamente da
stato dopo infortunio della circolazione stradale con amputazione parziale
della gamba destra e frattura del femore destro [v., fra gli altri, doc. A 55-
2]) era completamente compromessa dal 27 ottobre 2007 (doc. A 56-5
[motivazione della decisione]; v. anche doc. A 20-1 [rapporto del Servizio
integrazione professionale dell'AI]).
1.2 L'erogazione di una rendita intera è poi stata confermata con comuni-
cazione del 21 marzo 2012 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone B._______ (Ufficio AI; doc. A 77-1; v., fra gli altri, doc. B 249-1
[rapporto ortopedico dell'ottobre 2011] e doc. B 253-1 [rapporto psichiatri-
co del dicembre 2011, da cui risultava che l'assicurata era affetta da rea-
zione ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento {F 43.2 secon-
do l'ICD 10}]).
2.
2.1 Nel mese di settembre del 2012, l'Ufficio AI ha avviato la prevista pro-
cedura di revisione della rendita (doc. A 80-1).
2.2 Nell'annotazione del 6 maggio 2013 (doc. A 95-1), il dott. C._______,
medico SMR, ha ritenuto, in virtù del rapporto psichiatrico del gennaio
2013 (doc. B 254-1) e del rapporto ortopedico del febbraio 2013 (doc. B
256-1; rapporti di visite mediche di chiusura effettuate dai medici incaricati
dall'assicurazione SUVA), che l'interessata è abile al lavoro nella misura
del 100% in un'attività sostitutiva adeguata. Il medico ha poi precisato che
l'interessata non è affetta da alcuna patologia extra-infortunistica a carat-
tere invalidante.
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2.3 Il 25 giugno 2013, l'UAIE, dopo aver constatato che "l'esame della
documentazione raccolta, con particolare riferimento all'incarto dell'assi-
curazione in ambito LAINF Suva di D._______, permette di stabilire che
lo stato di salute dell'assicurata è da ritenersi stabilizzato (e) attività ido-
nee allo stato di salute e rispettose dei limiti funzionali sono ritenute esi-
gibili in misura completa a partire da subito", ciò che conduce ad un grado
d'invalidità nullo (confronto fra un reddito da valida di fr. 36'435.-- ed un
reddito da invalida di fr. 43'753.-- [v. doc. A 88-1]), ha deciso di sopprime-
re (con effetto al 1° agosto 2013) la rendita intera d'invalidità pagata fino
ad allora, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art.
88a cpv. 1 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'in-
validità (OAI, RS 831.201; doc. A 100-1).
3.
3.1 Il 22 agosto 2013, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 25 giugno
2013 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera
d'invalidità anche successivamente al 1° agosto 2013 dal momento che,
secondo i rapporti medici del 1° luglio 2013 del dott. E._______, speciali-
sta in chirurgia ortopedica, e del 22 luglio 2013 della dott.ssa F._______,
specialista in psicologia, allegati in copia al gravame (doc. G e H), non vi
è stato alcun miglioramento delle sue condizioni di salute. In particolare,
ha segnalato che le patologie ortopediche e psichiche di cui è affetta giu-
stificano una completa inabilità al lavoro. Ha sottolineato che, in virtù delle
limitazioni funzionali che presenta, del suo precario stato psicologico
nonché della sua formazione, non si può esigere da lei l'esercizio di una
qualsiasi attività lucrativa su un mercato equilibrato del lavoro (doc. TAF
1).
3.2 Il 3 settembre 2013, la medesima ha versato l'anticipo spese (doc.
TAF 2 a 5).
3.3 Il 10 settembre 2013, la stessa ha prodotto uno scritto del 9 settembre
2013 della SUVA (doc. TAF 6), mediante il quale detta autorità ha accolto
l'opposizione interposta dall'interessata il 23 luglio 2013 e ritirato (recte)
annullato la propria decisione del 10 luglio 2013 (decisione secondo la
quale l'interessata, nonostante i postumi infortunistici, poteva svolgere un
lavoro molto leggero e sedentario per tutto il giorno con "una riduzione del
tempo di lavoro pari a 1.5 ore al giorno" [per la necessità di togliere la
protesi per circa mezzora ogni 2-3 ore; incapacità lavorativa del 18%], ciò
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che conduceva ad un'incapacità al guadagno dell'8%, che escludeva il ri-
conoscimento di prestazioni a titolo di rendita d'invalidità; doc. A 103-1).
4.
Nella risposta al ricorso del 30 ottobre 2013 (doc. TAF 10), l'UAIE ha pro-
posto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa
procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Can-
tone B._______ del 21 ottobre 2013 (doc. TAF 10), il quale rinvia a sua
volta all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) del 21 ottobre
2013, in cui è indicato che per completare l'istruttoria, "considerata la co-
municazione del 09.09.2013 della SUVA con l'indicazione del ritiro della
decisione 10.07.2013", è necessario aggiornare gli atti con gli accerta-
menti che saranno eseguiti da parte della SUVA e, se del caso, esperire
eventuali nuovi accertamenti medici.
5.
Nella replica del 6 novembre 2013, l'interessata ha segnalato di avere
presso atto che "l'ente decidente ha aderito al ricorso, dichiarandosi di
conseguenza acquiescente". Ha chiesto pertanto che il ricorso del 22 a-
gosto 2013 venga accolto con conseguente rinvio degli atti all'autorità in-
feriore affinché la stessa possa procedere "(agli) ulteriori accertamenti del
caso" (doc. TAF 12).
6.
6.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b del-
la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg-
ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
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6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
7.
7.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par-
ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capa-
cità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
7.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incomple-
to dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
8.
8.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 21 ottobre
2013 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti
giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della ricorrente,
il medico SMR avendo rilevato, nell'annotazione del 21 ottobre 2013 (doc.
TAF 10), che dalla documentazione medica, esibita in sede di ricorso, ri-
sulta "(una) situazione non stabilizzata con problematiche strettamente
post-infortunistiche (problemi con il moncone) e possibile problematica a
livello del rachide (finora manca però qualsiasi accertamento in merito)".
Detto medico ha altresì segnalato che dal rapporto medico psicologico
del 22 luglio 2013 (doc. TAF 1, allegato H) emerge che "il 17.06.2013 (è
stato constatato) ulteriore peggioramento della condizione depressiva con
ripresa della terapia antidepressiva (ed è indicata) attuale IL (incapacità
lavorativa) completa".
8.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità in-
feriore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che
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l'evoluzione nel tempo dello stato di salute della ricorrente dovesse ren-
dere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta
in effetti possibile determinarsi con il necessario grado della verosimi-
glianza preponderante sull'esistenza delle condizioni per una revisione
della rendita precedentemente accordata e pertanto neppure accogliere
la conclusione del ricorso mediante la quale è chiesto il riconoscimento di
una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 1° agosto 2013.
8.3 Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provve-
dimento del 5 novembre 2013 di questo Tribunale dare alla ricorrente la
possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuo-
va giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF
137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire
dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste
l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente
(cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 25 giugno 2013 l'autorità inferiore ha
deciso di sopprimere, con effetto al 1° agosto 2013, la rendita intera d'in-
validità versata fino ad allora.
8.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la
decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministra-
zione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso prece-
dentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto
sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibil-
mente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione comples-
siva del caso.
9.
9.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali
di fr. 400.--, versato il 3 settembre 2013, è restituito alla ricorrente.
9.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandata-
rio professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del rego-
lamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr.
pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato
ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è re-
putata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata
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all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La
stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2
TS-TAF) in fr. 2'500.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal
patrocinatore della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 25 giugno 2013 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af-
finché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.--, corrisposto il 3
settembre 2013, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente
sentenza sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'500.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegata: copia dell'atto di
replica del 6 novembre 2013)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: