Corte II I
C-4725/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 a g o s t o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
28 maggio 2010)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4725/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
A._______, cittadino italiano, nato il , è al beneficio, dal 1° giugno
2002, di un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità;
l'11 aprile 2008, il nominato ha formulato una domanda volta alla
revisione del diritto alla rendita;
in esito a diversi accertamenti sanitari fatti eseguire dall'Ufficio AI del
Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la richiesta,
l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), competente per emanare le decisioni formali per le
persone non residenti in Svizzera, con provvedimento del 28 maggio
2010, ha soppresso il diritto al quarto di rendita con effetto dal
secondo mese che segue la notifica della decisione;
con gravame del 30 giugno 2010, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, ha chiesto
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e di
riconoscere il diritto ad almeno tre quarti di rendita AI; a suffragio delle
sue conclusioni ha prodotto una dettagliata relazione sanitaria del
Dott. Paolo Enrico, ortopedico, Luino, del 25 giugno 2010;
ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI cantonale, nelle sue osservazioni del
15 luglio 2010, ha annotato che in fase d'istruttoria non è stato
adeguatamente chiarito lo stato di salute dell'assicurato, soprattutto in
relazione ad una procedura di revisione, e ciò nei due campi medici
che maggiormente interessano l'insorgente (ortopedia e
neuropsichiatria); inoltre l'Ufficio AI annota che occorre esaminare
anche a fondo le obiezioni mosse nella perizia del Dott. Enrico
prodotta con il ricorso;
l'Ufficio AI ticinese propone dunque, in via principale, che il ricorso sia
parzialmente accolto e gli atti retrocessi all'amministrazione perché
possa approfondire l'indagine medica e fare eseguire un'indagine
economico-lavorativa adeguata dal consulente in integrazione
professionale;
a queste conclusioni ha aderito l'UAIE con scritto responsivo del 19
luglio 2010;
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copia di questi atti (risposte dell'Ufficio cantonale e dell'UAIE) sono
stati inviati, per conoscenza, il 23 luglio 2010, al Patronato
rappresentante;
in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
ora, al modo di procedere proposto (in via principale)
dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che le
indagini complementari di natura medica ed economica appaiono
indispensabili, i pareri medici essendo in contrasto fra di loro
(sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo
stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più
dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa
e, se del caso, in quale misura;
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in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova
decisione impugnabile;
non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, nonché la documentazione
esibita, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 900.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 28 maggio 2010, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 900.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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