Corte II I
C-4739/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 l u g l i o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______, rappresentata dal Patronato INCA,
Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 14 giugno 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4739/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata , coniugata, ha lavorato in Svizzera
dal 1971 al 1973, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo
(doc. 12). Dopo il rimpatrio, ha svolto un'attività lucrativa come
coltivatrice diretta nel suo podere di circa 30'000.- mq coltivato in gran
parte in frutta, ortaggi e per il resto a pascolo e ciò fino al dicembre
2000, quando si è ritirata dal lavoro per ragioni di salute (doc. 21). Si è
poi dedicata ai lavori della propria economia domestica (doc. 18).
In data 27 settembre 2005, la nominata ha formulato una richiesta
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 6, 10).
B.
La richiedente è stata visitata il 3 febbraio 2006 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Avellino, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "gonartrosi bilaterale
con discreto impegno funzionale, spondilodiscoartrosi lombare,
obesità classe I, sindrome del tunnel carpale a destra, disturbo
depressivo reattivo di grado medio, ipertensione arteriosa con
anomalie diffuse della ripolarizzazione ventricolare all'ecg,
ipotiroidismo iatrogeno in trattamento sostitutivo" ed ha posto un tasso
d'invalidità superiore ai due terzi (doc. 56). Sono stati esibiti documenti
oggettivi, quali:
- atti medici del 1995 riguardanti problemi al polso destro (doc. 24, 25);
- un referto tomografico assiale computerizzato (TAC) del ginocchio
sinistro del 2 luglio 1999 (doc. 26);
- i risultati di esami della tiroide del settembre 1999 (doc. 29);
- un breve rapporto d'esame ortopedico del 9 novembre 1999 (doc.
30);
- un certificato medico del Dott. Muto del 3 marzo 2001 attestante (fra
l'altro) problemi di gozzo nodulare, ipertensione arteriosa,
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lombosciatalgia, gonalgia sinistra in operata di meniscectomia,
discopatie multiple e sindrome depressiva (doc. 32);
- un breve rapporto cardiologico del 29 marzo 2001, un altro certificato
del Dott. Muto del 20 aprile 2001, un altro breve rapporto d'esame
cardiologico del 22 aprile 2002; una succinta relazione d'esame
ortopedico del 12 agosto 2002 (doc. 33-36);
- un referto TAC ginocchio sinistro del 26 agosto 2002 ed una
relazione d'esame ortopedico del 26 agosto 2002 (doc. 37, 38);
- un rapporto di consulenza tecnica medico-legale (Dott. Di Benedetto)
all'intenzione del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in merito al
riconoscimento di una pensione d'invalidità italiana (rapporto
depositato il 13 maggio 2003), ove si attestano problemi ortopedici
gravi (deambulazione possibile solo con appoggio) e patologie alla
tiroide e si ritiene la paziente invalida in misura superiore ai due terzi
(doc. 39);
- i risultati di un'ecografia tiroidea del 19 maggio 2003 (doc. 40);
- un referto di risonanza magnetica delle ginocchia del 9 ottobre 2003
(doc. 41);
- un breve rapporto d'esame ortopedico del 24 marzo 2004 (doc. 44)
ed un altro rapporto ortopedico (poco leggibile) del 15 gennaio 2005
(doc. 45);
- una relazione di visita psichiatrica del 3 febbraio 2006 attestante un
disturbo depressivo reattivo di grado medio (doc. 52);
- un elettrocardiogramma del 3 febbraio 2006 (doc. 53);
- un rapporto d'esame endocrinologico dell'11 ottobre 2006 (doc. 55).
In un apposito formulario destinato agli assicurati occupati
nell'economia domestica (doc. 17), l'interessata ha affermato il 28
agosto 2006, di essere in grado di svolgere solo parte delle mansioni
della sua economia domestica.
C.
Nel suo rapporto del 21 febbraio 2007, il Dott. Luthi, medico dell'Ufficio
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dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il
caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha affermato che la
richiedente non potrebbe più svolgere la sua precedente attività di
coltivatrice diretta, se non in misura del 50%, ma a lei sarebbero
proponibili all'80% attività di sostituzione leggere e/o semisedentarie
dal 9 ottobre 2003 (referto RM ginocchia).
L'UAIE ha aderito al parere del proprio medico ed ha proceduto ad un
calcolo comparativo dei redditi, dal quale è emerso che svolgendo
attività alternative in misura dell'80%, invece di quella di contadina,
l'interessata subirebbe una perdita di guadagno del 37% (doc. 60). In
questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato
ulteriormente ridotto del 15% per tenere conto della situazione
personale dell'assicurata (età, handicap).
Valutando il caso secondo il metodo specifico delle casalinghe ed in
base alle risposte fornite dall'interessata nell'apposito formulario (doc.
17), il Dott. Luthi ha valutato al 26% il grado d'invalidità affliggente
A._______ (doc. 61.1).
Con progetto di decisione del 5 aprile 2007, l'UAIE ha comunicato al
Patronato INCA di Basilea, regolare rappresentante della nominata,
che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per carenza
d'invalidità di livello pensionabile (doc. 62). L'interpellato non ha
esercitato il suo diritto di risposta.
Mediante decisione del 14 giugno 2007, l'UAIE ha respinto la
domanda di prestazioni conformemente al progetto (doc. 63).
D.
Con il ricorso depositato l'11 luglio 2007, A._______, sempre
rappresentata dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad almeno una mezza
rendita AI da settembre 2004. A suffragio delle sue conclusioni
produce un referto di visita reumatologica del 9 maggio 2007
attestante una grave gonartrosi bilaterale, una coxartrosi bilaterale di
medio grado, una spondilodiscoartrosi cervicale e lombare, una
fibromialgia ed obesità.
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Nelle sue osservazioni ricorsuali del 12 settembre 2007, l'UAIE
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA ha chiesto una proroga
per poter replicare, richiesta che questo Tribunale ha accolto con
termine scadente il 23 novembre 2007. Il rappresentante della
ricorrente non ha esercitato il suo diritto di replica.
Con ordinanza del 10 dicembre 2007, la parte ricorrente è stata
invitata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 4/18
gennaio 2008.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
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2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4.
4.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
4.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
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l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
4.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
5.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 27 settembre 2005.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 27 settembre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 14 giugno 2007, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
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7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
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7.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano
un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono
considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie
mansioni consuete.
8.
8.1 Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione
dell'invalidità di una persona assicurata che non esercita più un'attività
lucrativa, si deve verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se
non fosse subentrata l'invalidità. In altre parole, lo statuto
dell'assicurato viene determinato valutando se lo stesso, da sano,
quindi se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe
consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia domestica o ad
un'occupazione remunerata, e questo tenendo conto dell'evoluzione
della situazione fino all'emanazione della decisione impugnata.
L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa dove tale
eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica, con un grado di verosimiglianza preponderante
(DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b).
8.2 Dopo il rimpatrio, l'interessata ha lavorato in proprio, conducendo
un'azienda agricola di sua proprietà di medie dimensioni (mq 30'000
circa). Si è ritirata dal lavoro per ragioni di salute dal dicembre 2000
(doc. 18). In base a quanto riportato nell'E 213 (doc. 56, cifra 344), la
stessa avrebbe cessato di lavorare nel dicembre 2003.
Come rilevato al considerando precedente, il metodo appropriato di
valutazione dell'invalidità è quello generale, in quanto, se non fosse
diventata invalida, l'interessata avrebbe continuato verosimilmente il
suo abituale lavoro.
9.
9.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
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situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
9.2 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314,
105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
9.3 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
10.
10.1 Dalla documentazione ad atti si evince che l'assicurata soffre
essenzialmente di gonartrosi bilaterale (esiti di meniscectomia sinistra
nel 1999), spondilodiscoartrosi lombare, sindrome del tunnel carpale a
destra, disturbo depressivo reattivo di grado medio, ipertensione
arteriosa controllata da medicamenti, ipotiroidismo in trattamento
sostitutivo (cfr. perizia medica particolareggiata del 3 febbraio 2006,
doc. 56).
10.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
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configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, l'amministrazione si è sostanzialmente fondata
sulla documentazione oggettiva ad atti. Va rilevato che il medico
dell'INPS pone un grado d'invalidità superiore ai due terzi pur
riconoscendo che l'assicurata sarebbe in grado di svolgere attività
leggere. Dal canto suo, il medico dell'UAIE, Dott. Luthi, riconosce che
la nominata sarebbe ancora capace di lavorare in settori
prevalentemente sedentari o che non richiedano un sovraccarico delle
ginocchia e ciò in misura dell'80%.
11.2 Dal punto di vista ortopedico ci si trova in presenza di un discreto
impegno funzionale, al punto che l'assicurata è claudicante a sinistra e
fa uso di un bastone antibrachiale a causa di una sensazione di
cedimento. Il quadro morboso non è tuttavia allarmante. Sussistono
scrosci alle ginocchia con dolore evocato dalla mobilizzazione passiva.
Più specificatamente, i reperti oggettivi segnalano una presenza di un
piccolo focolaio di sofferenza subcondrale al ginocchio destro con
edema osseo dell'emipiatto tibiale interno e segni di osteofitosi
marginale rotulea; al ginocchio sinistro vi è un focolaio di sofferenza
dell'osso subcondrale lungo la superficie articolare del condilo
femorale mediale con osteofitosi marginale rotulea dell'emipiatto tibiale
interno. Queste lesioni alle ginocchia sono in gran parte causa dei
problemi statici e spondiloartrosici presentati dall'assicurata. Il rachide
lombare è dolente e contratto per circa un quarto, ma nel complesso
non esistono limitazioni funzionali di rilievo. Gli arti superiori non
presentano deficit funzionali e non sussistono più importanti problemi
dei polsi. L'esame neurologico appare negativo. La paziente segue
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alcuni programmi di riabilitazione e i documenti sanitari ad atti lasciano
trasparire anche un importante assunzione di farmaci antidolorifici. Dal
punto di vista ortopedico quindi, la situazione valetudinaria non è
buona, ma non è grave a tal punto dall'esimere la ricorrente
dall'esercizio di un'attività lucrativa leggera e prevalentemente
sedentaria.
Dal punto di vista cardiologico, la nominata presenta un'ipertensione
arteriosa ben controllata da farmaci anti-ipertensivi. Durante i vari
controlli riportati ad atti, raramente la pressione arteriosa ha superato i
160/100 mmhg. All'elettrocardiogramma (3 febbraio 2006) si notano
delle anomalie in fase di ripolarizzazione ventricolare, prive di
significato patologico specifico.
Sotto il profilo psichiatrico, la paziente è definita come un soggetto
ansioso e di aspetto depresso. Questo stato è ascrivibile, più che altro,
ad un improvviso lutto familiare, ma non vi sono elementi che lascino
trasparire un'affezione di livello pensionabile. L'interessata assume
ansiolitici in gocce al bisogno ed è seguita dal medico curante, non
avendo mai avuto bisogno di ricorrere a specialisti del ramo.
Per il resto, A._______ soffre di banali disturbi tiroidei ben controllati
da trattamento sostitutivo e di altre affezioni benigne.
11.3 Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri medici menzionati e
dopo analisi della documentazione oggettiva ad atti, può, in linea di
massima, condividere il parere espresso dal Dott. Luthi. Un ulteriore
esame ortopedico non è necessario. Le condizioni valetudinarie
dell'insorgente si sono stabilizzate e nulla è emerso, in sede di ricorso,
che possa porre in dubbio tale stato di fatto, sebbene l'affezione
gonalgica venga definita grave (cfr. il breve rapporto reumatologico del
9 maggio 2007 che fa stato, anche, di una non meglio specificata
fibromialgia). L'interessata potrebbe svolgere attività di ripiego leggere
e/o sedentarie non qualificate in misura dell'80%, quale quella di
operaia addetta al controllo di macchine di produzione automatica,
operaia imballatrice, addetta alla selezione e pulitura di ortaggi e
frutta, segretaria telefonista/centralinista, cassiera, ecc.
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenta un'incapacità di guadagno di rilievo.
12.
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12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
12.2 L'UAIE ha fissato il salario da valida in base alle statistiche
retributive italiane, l'interessata non avendo fornito dati circa gli introiti
conseguiti come coltivatrice diretta. È stato ritenuto il salario di un
operaio agricolo (anno 2005), aumentato del 10% per tenere conto del
fatto che la nominata esercitava un'attività indipendente, ossia
Eur 1'362,90 al mese.
Quale reddito da invalido si può considerare quello ottenibile in attività
di tipo leggero semisedentario non qualificate (commercio al dettaglio,
operaia non qualificata addetta al controllo di macchine di produzione
automatica, cassiera). Queste attività comportano un salario medio
mensile (2005) di Eur 1'265,76.-. Questo guadagno teorico può essere
ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V
75), quali età, handicap. La riduzione massima ammessa dalla
giurisprudenza è del 25%. L'amministrazione ha operato una
deduzione del 15% che può essere tutelata, vista l'età della ricorrente
e soprattutto l'handicap presentato (zoppia a sinistra). Ne consegue un
reddito di Eur 1'075,89. Questa attività, svolta all'80%, comporta un
introito di Eur 860,71.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Eur 1'362,90, con quello
dopo l'insorgere dell'invalidità di Eur 860,71, causa una perdita di
guadagno del 37% (36,85%), grado che esclude il riconoscimento del
diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
13.
13.1 In tali circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
13.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il
4 ed il 18 gennaio 2008.
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C-4739/2007
13.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.- già versato.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
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C-4739/2007
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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