B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4758/2014
Sen t en z a d e l 2 magg i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Beat Weber, Christoph Rohrer,
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A.______,
patrocinato dall'avv. lic. iur. LL.M. Yasar Ravi,
6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, trasferimento di
contributi (decisione su opposizione del 25 giugno 2014).
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Fatti:
A.
A._________, nato nel 1972, cittadino turco, separato con un figlio, ha ri-
sieduto e svolto attività lavorativa in Svizzera dal 1990 al 2011. Nel gennaio
2012 si è trasferito definitivamente in Turchia (doc. 1 pag. 3, doc. 4, 8
dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC o
Cassa).
B.
In data 7 aprile 2013, tramite l'Istituto di sicurezza sociale turco, l'interes-
sato ha chiesto alla CSC, in virtù dell'art. 10a della convenzione di sicu-
rezza sociale conclusa tra Svizzera e Turchia (RS 0.831.109.763.1), di tra-
sferire in Turchia i contributi AVS/AI versati in suo favore in Svizzera (doc.
1 pag. 1-4, doc. 9).
Con decisione del 16 ottobre 2013 la Cassa ha respinto la richiesta di tra-
sferimento dei contributi sociali, in quanto dagli atti risultava che l'istante
aveva beneficiato di prestazioni dell'assicurazione invalidità (in seguito AI,
doc. 9).
C.
C.a Con opposizione del 5 novembre 2013 l'interessato ha dichiarato che,
su proposta del medico curante, nel 2007/2008, a causa di problemi alla
schiena aveva presentato domanda di prestazioni d'invalidità, che era stata
respinta. Di conseguenza egli non ha percepito nessun tipo di prestazione.
Il ricorrente ha pure censurato una violazione del diritto di essere sentito,
in quanto il tenore della decisione non permetteva di individuare quali pre-
stazioni egli avrebbe ottenuto, né quindi di censurare adeguatamente il
provvedimento. Egli ha quindi ribadito la richiesta di trasferimento dei con-
tributi (doc. 10).
C.b Dopo aver eseguito alcuni accertamenti presso l'Ufficio dell'assicura-
zione invalidità del Canton Ticino (in seguito UAI, incarto AI, doc. 15-53),
alfine di verificare se l'assicurato aveva beneficiato di provvedimenti inte-
grativi ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LAI (doc. 12/13), con decisione del 25 giu-
gno 2014 la Cassa ha respinto l'opposizione. L'amministrazione ha in par-
ticolare addotto che il trasferimento dei contributi era giustificato, in quanto
il richiedente aveva percepito prestazioni AI, segnatamente in forma di
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provvedimenti di integrazione ai sensi dell'art. 8 LAI, consistenti in partico-
lare in rapporti ed esami medici, accertamenti relativi al reinserimento pro-
fessionale e prestazioni da parte dell'Ufficio di collocamento (doc. 14).
D.
Con ricorso depositato il 25 agosto 2014 (timbro postale) A.______, rap-
presentato dall'avvocato Yasar Ravi, chiede l'annullamento della decisione
su opposizione impugnata e l'accoglimento della richiesta di trasferimento
dei contributi AVS, con protesta di spese e ripetibili. Il ricorrente censura in
via preliminare una violazione del diritto di essere sentito in quanto le deci-
sioni emanate dalla Cassa sarebbero insufficientemente motivate. Nel me-
rito ribadisce di non aver percepito prestazioni AI, fatto confermato dall'Uf-
ficio AI del Canton Ticino. Egli fa valere in particolare di non aver benefi-
ciato neppure di un aiuto al collocamento, avendovi espressamente rinun-
ciato (doc. TAF 1).
E.
Con risposta del 23 ottobre 2014 la Cassa propone di respingere il gra-
vame e di confermare la decisione impugnata, ribadendo in sostanza che
il ricorrente aveva beneficiato di prestazioni AI, in particolare di "valutazioni
mediche presso il servizio medico regionale dell'AI (SMR), nonché di ac-
certamenti circa l'integrazione con la partecipazione dei servizi di colloca-
mento". Secondo l'amministrazione gli accertamenti, gli esami e le misure
poste in atto per accertare l'invalidità vanno sussunte quali prestazioni AI
(doc. TAF 10).
F.
Tramite replica del 28 novembre 2014 (timbro postale) il ricorrente ribadi-
sce le richieste inoltrate con il gravame, adducendo che, il fatto che l'AI ha
eseguito accertamenti per stabilire l'eventuale diritto a prestazioni, poi ne-
gato, non può ostacolare il trasferimento dei contributi. Per quanto riguarda
l'aiuto al collocamento, rifiutato dall'interessato e proposto dalla stessa am-
ministrazione, non si può concludere altrimenti, avendo egli preso parte
solo ad un colloquio informativo. In simili condizioni la decisione viola il
principio della proporzionalità (doc. TAF 12).
G.
Con scritto del 4 dicembre 2014 l'amministrazione ha rinunciato a presen-
tare la duplica (doc. TAF 14).
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Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 LTAF questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le de-
cisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti, possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo
federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 LAVS.
2.
Secondo l'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali
non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge fede-
rale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA
sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge
non preveda espressamente una deroga.
3.
Conformemente all'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno
di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve
essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della
decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA).
4.
In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato
tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60
LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
5.
Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione
impugnata, in quanto il giudice delle assicurazioni sociali esamina il prov-
vedimento sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata pronunciata, in concreto il 25 giugno 2014 (DTF 136 V 24
consid. 4.3). Il Tribunale tiene tuttavia conto di fatti verificatisi posterior-
mente se possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V
362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi
all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del
giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata pronunciare (cfr.
sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché
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9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
6.
Oggetto del contendere è il trasferimento al competente Istituto di sicu-
rezza sociale turco dei contributi AVS/AI di spettanza del ricorrente, segna-
tamente la questione se l'assicurato ha percepito o meno prestazioni assi-
curative ai sensi dell'art. 10a della convenzione di sicurezza sociale con-
clusa tra la Svizzera e la Turchia il 1° maggio 1969.
7.
7.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle
norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il
diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposi-
zioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata
in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).
7.2 Ne consegue che, in concreto, va applicato il diritto in vigore al mo-
mento della richiesta di trasferimento presentata il 7 aprile 2013.
8.
Per l'art. 49 PA il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accer-
tamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett.b) e l'ina-
deguatezza (lett. c); questa censura non è ammissibile quando un'autorità
cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
9.
Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere
vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù
dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale
di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta
i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove ne-
cessarie e le valuta liberamente. Le parti sono tenute a cooperare all'ac-
certamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA).
Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esami-
nare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle
parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o
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dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza
del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2).
10.
10.1 In via preliminare va esaminato se la Cassa ha violato il diritto di es-
sere sentito del ricorrente, segnatamente se le decisioni amministrative
sono o meno sufficientemente motivate. Il diritto in esame configura infatti
una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'an-
nullamento della decisione pronunciata dall'autorità, indipendentemente
dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 134 V 97; 132 V
387 consid. 5.1 con rinvii). Restano tuttavia riservati i casi in cui la viola-
zione è leggera e può essere sanata dinanzi ad un'autorità che dispone di
pieno potere d'esame e meglio che può esaminare la decisione sia da un
punto di vista del diritto che dei fatti. Il rinvio degli atti all'autorità inferiore,
affinché questa proceda a sanare la violazione del diritto di essere sentito,
avviene quindi quando si è in presenza di una grave violazione della ga-
ranzia procedurale. È tuttavia possibile prescindere da un rinvio se l'ope-
razione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastine-
rebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse della parte – di
pari rango del diritto di essere sentito – di essere giudicata celermente
(DTF 132 V 387 consid. 5.1).
10.2 Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce
all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfa-
vorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la fa-
coltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di
esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi espri-
mere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla
decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a;
sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e 8C_321/2009 del 9
settembre 2009). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rap-
presenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una
decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è
quindi da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro un diritto della
parte di partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua
situazione giuridica. Garantisce quindi l'equità del procedimento (ADELIO
SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 483 seg. con rin-
vii; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. ed.,
2012, n. 835).
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10.3 Giusta l'art. 49 cpv. 3 seconda frase LPGA le decisioni devono essere
motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. Dal
diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. deriva infatti l'obbligo
per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Esso ha lo scopo, da un lato,
di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni
poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro,
di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della deci-
sione impugnata. Ciò non significa tuttavia che l'autorità deve pronunciarsi
in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può
occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 consid. 2b pag.
102; 125 II 369 consid. 2c pag. 372).
10.4 Nel caso in esame secondo il ricorrente sia la decisione che la deci-
sione su opposizione impugnata sarebbero insufficientemente motivate. In
particolare le prestazioni che avrebbero giustificato il rifiuto del trasferi-
mento dei contributi non sarebbero state per nulla concretizzate, motivo
per cui l'assicurato non è stato posto in grado di contestarle adeguata-
mente.
10.5 Dal tenore della decisione del 16 ottobre 2013 emerge in particolare
che l'amministrazione, a motivazione del proprio rifiuto, ha fatto riferimento
genericamente agli atti dell'incarto, senza precisare né su quali documenti
fondava la sua tesi né quali prestazioni avrebbe percepito l'assicurato. In
simili condizioni la decisione viola manifestamente il diritto di essere sen-
tito, in quanto l'interessato non è stato posto nelle condizioni di compren-
dere e quindi tanto meno di contestare il rifiuto della richiesta di trasferi-
mento. La censura è quindi senz'altro fondata.
10.6 Nella decisione su opposizione impugnata l'amministrazione, facendo
da un lato - sempre genericamente - riferimento all'incarto dell'Ufficio assi-
curazione invalidità del Canton Ticino, senza tuttavia menzionare i docu-
menti considerati rilevanti e dall'altro, elencando per esteso l'art. 8 e 8a
della LAI, ha precisato che l'assicurato ha beneficiato di prestazioni in
forma di esami e rapporti medici, così come di accertamenti in relazione ad
un eventuale reinserimento professionale.
Al riguardo va rilevato che il diritto di essere sentito è stato solo parzial-
mente sanato in sede di opposizione. Malgrado infatti la menzione delle
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Pagina 8
norme che disciplinano la fattispecie e delle misure che l'AI avrebbe intra-
preso nei confronti dell'assicurato e che si sarebbero opposte al trasferi-
mento dei contributi, è carente l'indicazione dei documenti decisivi.
10.7 Prima dell'inoltro del ricorso l'insorgente ha potuto consultare l'incarto
della Cassa, da lui richiesto espressamente, non tuttavia quello dell'UAI, i
cui documenti sono tuttavia stati citati nella risposta di causa dall'ammini-
strazione e trasmessi dal TAF al ricorrente (doc. TAF 1 pag. 6 e doc. TAF
10 pag. 10, doc. TAF 11). Perlomeno a questo stadio di procedura il ricor-
rente ha pertanto potuto prendere visione della documentazione posta alla
base della decisione impugnata.
10.8 La questione tuttavia se, in concreto, la ripetuta violazione del diritto
di essere sentito va considerata sanata in sede ricorsuale, disponendo il
TAF di piena cognizione, può restare indecisa, in quanto in ogni caso il
ricorso va integralmente accolto per altri motivi ed il rinvio si esaurirebbe in
uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il pro-
cesso.
11.
Nel merito va esaminato se il rifiuto di trasferire i contributi sociali in Turchia
è conforme o meno al diritto convenzionale e a quello federale.
11.1 In concreto il ricorrente adduce, a motivazione della fondatezza della
propria richiesta di trasferimento dei contributi AVS/AI accumulati in Sviz-
zera, di non aver mai percepito prestazioni AI, essendo le richieste di pre-
stazioni – formulate su consiglio del medico curante nel 2006 e nel 2011 –
state respinte ed avendo egli stesso rinunciato a beneficiare di un aiuto al
collocamento.
11.2 L'amministrazione ritiene per contro che, anche gli accertamenti me-
dici eseguiti presso il SMR, nonché quelli relativi all'integrazione professio-
nale, con la partecipazione dei servizi di collocamento, vadano sussunte
quali prestazioni ai sensi della convenzione.
12.
12.1 Secondo l'art. 1 della convenzione di sicurezza sociale summenzio-
nata la presente convenzione si applica (lett. B) in Svizzera alla legisla-
zione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
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Per l'art. 2 cpv. 1 con riserva delle disposizioni contrarie della presente
Convenzione e del Protocollo finale, i cittadini di una Parte contraente, non-
ché i loro familiari e superstiti, i cui diritti siano fondati su detti cittadini, sono
sottoposti agli obblighi ed ammessi ai benefici della legislazione dell'altra
Parte, alle stesse condizioni che valgono per i cittadini di questa Parte.
L' art. 8 cpv. 1 prevede che i cittadini turchi hanno diritto alle rendite ordi-
narie ed agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione vecchiaia e su-
perstiti svizzera, con riserva del paragrafo 2 del presente articolo, alle
stesse condizioni vigenti per i cittadini svizzeri.
Per l'art. 12 cpv. 1 i periodi contributivi compiuti nell'assicurazione vecchiaia
e superstiti svizzera sono totalizzati con i periodi compiuti secondo la legi-
slazione turca per l'apertura del diritto ad una pensione di vecchiaia o per
superstiti secondo quest'ultima legislazione, in quanto non si sovrappon-
gono. Questa disposizione si applica soltanto se la durata di contribuzione
è, in base alla legislazione turca, almeno di 360 giorni o di 12 mesi, a se-
conda dei casi.
Per l'art. 10a cpv. 1, infine, in deroga agli articoli 8 e 12 della Convenzione,
i cittadini turchi hanno la facoltà di chiedere il trasferimento alle assicura-
zioni turche dei contributi versati a loro favore all'assicurazione per la vec-
chiaia e per i superstiti svizzera, a patto tuttavia che essi non abbiano an-
cora beneficiato di nessuna prestazione delle assicurazioni per la vec-
chiaia, i superstiti e l'invalidità svizzere e che abbiano lasciato la Svizzera
per stabilirsi in Turchia o in uno Stato terzo.
Il capoverso 2 prevede che i cittadini turchi i cui contributi sono stati trasfe-
riti alle assicurazioni sociali turche in applicazione dei paragrafo primo,
nonché ai loro superstiti, non possono più far valere diritto alcuno nei con-
fronti dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera in
virtù dei suddetti contributi.
12.2 Per costante giurisprudenza l'interpretazione di un accordo interna-
zionale deve fondarsi sul testo convenzionale. Se il testo è chiaro e se il
significato, come risulta dal generale uso della lingua come pure dall'og-
getto e dallo scopo della disposizione, non appare privo di senso, non è
data interpretazione estensiva o limitativa, a meno che dal contesto o dai
materiali si possa dedurre con sicurezza che il testo non corrisponde alla
volontà delle parti contraenti (DTF 113 V 98 consid. 2b, 111 V 8, 110 V 106).
Se vi è carenza di una disposizione positiva in regime convenzionale ci si
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Pagina 10
deve prevalere della legislazione federale sull'AVS (art. 1 Convenzione;
DTF 111 V 3 consid. 1a e 1b).
12.3
12.3.1 Per l'art. 14 LPGA (inserito nel capitolo 3 intitolato disposizioni ge-
nerali riguardanti le prestazioni e i contributi) sono in particolare prestazioni
in natura segnatamente le cure medico-farmaceutiche, i mezzi ausiliari, i
provvedimenti individuali di prevenzione e d'integrazione, le spese di tra-
sporto e le prestazioni analoghe che sono forniti o rimborsati dalle singole
assicurazioni sociali.
Per l'art. 15 LPGA le prestazioni pecuniarie comprendono in particolare le
indennità giornaliere, le rendite, le prestazioni complementari annue, gli as-
segni per grandi invalidi e i loro complementi; non comprendono la sostitu-
zione di una prestazione in natura a carico dell'assicurazione.
12.3.2 Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA (inserito nel capitolo 4 intitolato di-
sposizioni generali di procedura) l'assicuratore esamina le domande, intra-
prende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui
ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per
scritto. Per il capoverso 2 se sono necessari e ragionevolmente esigibili
esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve
sottoporvisi.
Per l'art. 45 cpv. 1 prima frase LPGA l'assicuratore assume le spese per
l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. L'assicuratore
indennizza la parte, nonché le persone chiamate a fornire informazioni per
le eventuali perdite di guadagno e spese (cpv. 2).
12.3.3 La LAI dal canto suo disciplina al capo terzo della prima parte le
prestazioni. Si tratta in particolare di provvedimenti d'intervento tempestivo
(art. 7d LAI), provvedimenti d'integrazione e indennità giornaliere (art. 8-25
LAI), rendite (art. 28-40 LAI), assegno per grandi invalidi (art. 42 -42ter LAI)
e contributo per l'assistenza (art. 42quater LAI).
12.4 Il Tribunale amministrativo con sentenza C-4188/2013 del 3 marzo
2015, passata in giudicato, si è già espresso in un caso analogo sulla que-
stione se accertamenti medici eseguiti dall'AI ai fini di accertare il diritto a
prestazioni (in particolare art. 43 LPGA) vadano considerate prestazioni ai
sensi della LAI e pertanto anche della succitata convenzione (consid.
3.3.2.2, 3.3.3), negandola.
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Pagina 11
Il ricorrente aveva in particolare, fatto valere di non aver percepito presta-
zioni in denaro dall'assicurazione invalidità, segnatamente una rendita o
indennità giornaliere, ma di essere stato sottoposto unicamente a esami
medici a carico dell'AI (consid.3.1). Il TAF, dopo aver precisato da un lato
che né dal testo della convenzione, né dai lavori preparatori, né, infine, dal
successivo accordo complementare, si poteva dedurre alcunché a propo-
sito del concetto di prestazioni, e dall'altro, esaminato le disposizioni della
LAI in materia di prestazioni (art. 7d, 12, 14a, 15seg., 21seg., 22seg. LAI),
ha concluso che gli accertamenti medici a cui era stato sottoposto il ricor-
rente non configuravano prestazioni ai sensi della succitate norme. Al ri-
guardo il TAF ha sottolineato che detti accertamenti perseguivano unica-
mente lo scopo di stabilire, conformemente all'art. 43 cpv. 1 LPGA, se l'in-
teressato poteva avvalersi di un diritto a prestazioni dell'AI e pertanto non
configurano le "future" prestazioni (consid. 3.3.3). Il TAF ha quindi concluso
che la richiesta di trasferimento dei contributi era fondata.
Il Tribunale adito ha inoltre aggiunto che, in assenza di indicazioni precise
nella convenzione e nei lavori preparatori riguardo al concetto di presta-
zioni, solo le prestazioni previste nella LAI in quanto tali giustificano il rifiuto
del trasferimento dei contributi. Del resto se altre attività poste in atto
dall'AI, non qualificate quali prestazioni, venissero sussunte come tali, l'in-
terpretazione sarebbe contraria al testo letterale della convenzione (con-
sid. 3.3.3, si confronti in proposito anche consid. 13.3 della presente sen-
tenza).
Infine il TAF non ha ritenuto necessario nel caso concreto statuire sulla
questione se tutte le prestazioni di cui al capo terzo della LAI vanno effetti-
vamente interpretate quali prestazioni ai sensi della convenzione o se sia
necessaria una certa rilevanza.
13.
13.1 Nel caso concreto dagli atti emerge che l'Ufficio AI del Canton Ticino
ha dichiarato, su espressa richiesta del ricorrente, di non avergli concesso
alcuna prestazione AI (doc. TAF 1 allegati c e d). Incontestato è inoltre che
l'assicurato il 9 ottobre 2006 ha presentato domanda di prestazioni AI per
adulti (doc. 53) e che è stato sottoposto agli accertamenti medici (art. 43-
45 LPGA, doc. 39, rapporto SMR del 3 maggio 2007 menzionato ma non
versato agli atti) e professionali di rito (doc. 36 rapporto del consulente in
integrazione professionale CIP del 19 settembre 2007). In data 9 novembre
2007 il diritto alla rendita è stato tuttavia rifiutato con progetto di decisione,
confermato con provvedimento formale del 19 dicembre 2007 (doc. 34 pag.
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Pagina 12
3, doc. 30). Per contro è stato riconosciuto un diritto all'aiuto al colloca-
mento (doc. 34 pag. 1), a cui l'assicurato ha tuttavia rinunciato in occasione
del primo colloquio con il collocatore intervenuto in data 19 dicembre 2007
(doc. 32 e 29). Con decisione del 12 dicembre 2011, infine, l'UAI non è
entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni presentata dall'as-
sicurato tramite il medico curante dottor M.________ (doc. 25).
13.2 La Cassa dal canto suo non contesta che A.______ non ha benefi-
ciato di prestazioni AI in senso stretto rispettivamente di indennità giorna-
liere (si confronti art. 15 LPGA), bensì sostiene che l'interessato è stato
sottoposto a esami medici in relazione all'accertamento dell'eventuale di-
ritto alle succitate prestazioni e che gli è stato accordato l'aiuto al colloca-
mento.
14.
14.1 La questione in primo luogo se l'aiuto al collocamento (art. 18 LAI)
configura una prestazione anche ai sensi della convenzione (consid. 13.4
in fine), può restare indecisa, in quanto l'assicurato, dopo essere stato in-
formato sul suo contenuto, vi ha espressamente rinunciato, asserendo di
essere in grado di gestire la situazione autonomamente (doc. 32 in fine).
Egli non ha pertanto percepito prestazioni in tal senso.
14.2 Per quanto riguarda la questione se gli esami medici e gli accerta-
menti eseguiti in vista di attribuire una prestazione agli assicurati configu-
rano una prestazione ai sensi della succitata convenzione questa Corte si
è già espressa, come ampiamente precisato al consid. 13.4, concludendo
che gli accertamenti ai sensi dell'art. 43 LPGA, eseguiti al fine di verificare
l'esistenza di un diritto a prestazioni, non configurano "prestazioni", né la
Cassa ha fatto valere, in questa sede, alcun valido motivo a giustificazione
di un'eventuale modifica della giurisprudenza summenzionata.
15.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorrente non ha percepito prestazioni
di invalidità ai sensi della suesposta giurisprudenza del TAF, bensì è stato
unicamente sottoposto agli usuali accertamenti medici e professionali posti
in atto alfine di stabilire se era dato un eventuale diritto a prestazioni ai
sensi dell'art. 43 LPGA, i cui costi sono a carico dell'UAI.
In simili condizioni il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
L'insorgente ha diritto al trasferimento dei contributi AVS/AI al competente
istituto turco.
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L'incarto è pertanto rinviato alla CSC, affinché, dopo averne calcolato l'am-
montare, trasmetta alle assicurazioni sociali turche i contributi versati in
suo favore all'AVS/AI svizzera dal 1990 al 2011 conformemente all'art. 10a
cpv. 3 della Convenzione.
16.
16.1 Non si prelevano spese processuali, la procedura giudiziaria in mate-
ria di AVS essendo gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
16.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica
altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art.
7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause innanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2]). L'indennità per ripetibili, in assenza di una nota particola-
reggiata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), complessivamente in fr.
2'500.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto da rappresentante
del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della CSC.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
In accoglimento del ricorso la decisione impugnata è annullata.
2.
La Cassa di compensazione trasferirà in favore di A.______ i contributi
AVS/AI di sua spettanza ai sensi dei considerandi.
3.
L'incarto è trasmesso alla Cassa per calcolare l'importo dei contributi da
trasferire ai sensi dei considerandi.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
La Cassa rifonderà al ricorrente fr. 2'500 a titolo di spese ripetibili.
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6.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomanda)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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