Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C4761/2011
Sen t e n z a d e l 2 0 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Elena AvenatiCarpani e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 23 giugno 2011).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 23 giugno 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda
dell'interessata volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. A 81) dal momento che, conformemente
agli art. 28 cpv. 1 e 2 e 43 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS
830.1), l'interessata non ha prodotto la documentazione richiesta con
scritti del 15 dicembre 2010 (doc. A 121) e 24 gennaio 2011 (doc. A 15
1), segnatamente la copia di un documento di legittimazione valido ed il
formulario "curriculum vitae" (doc. A 231).
2.
2.1. Il 23 agosto 2011, l'interessata ha esibito dinanzi all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) il
formulario "curriculum vitae" e la copia della carta d'identità italiana e del
permesso per confinanti G (doc. A 241).
2.2. Con scritto del 25 agosto 2011, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha
comunicato all'assicurata che "a seguito dell'avvenuta ricezione dei
documenti da noi richiesti con scritto del 24 gennaio 2011, procediamo
con la riapertura della sua pratica d'invalidità. La decisione del 23 giugno
2011, può pertanto essere considerata nulla. Non appena avremo
completato l'istruttoria della pratica, dopo presa di posizione del nostro
Servizio Medico Regionale e del Servizio in integrazione professionale, le
trasmetteremo un nuovo progetto di decisione" (doc. A 261).
3.
Il 25 agosto 2011, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 23 giugno 2011
mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, la revoca dell'impugnata
decisione (doc. TAF 1).
4.
4.1. Nella risposta dell'11 ottobre 2011 (doc. TAF 1), l'Ufficio AI del
Cantone B._______ ha segnalato che "l'amministrazione – nel frattempo
– ha già proceduto mediante l'annullamento della decisione (del) 23
giugno 2011" (cfr. doc. A 261). Pertanto, ha proposto di stralciare la
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causa dai ruoli in quanto il gravame non ha più alcuna ragione di essere
(essendo il litigio divenuto privo di oggetto).
4.2. Nella risposta al ricorso del 26 ottobre 2011 (doc. TAF 5), l'UAIE ha
rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______
dell'11 ottobre 2011 ed ha segnalato di non avere "niente da aggiungere"
(a detta presa di posizione).
5.
5.1. Con provvedimento del 15 novembre 2011, questo Tribunale ha
trasmesso per conoscenza alla ricorrente la risposta al ricorso del 26
ottobre 2011 e la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______
dell'11 ottobre 2011, riservata la facoltà alla stessa, qualora lo ritenesse
opportuno, di inoltrare delle eventuali osservazioni alla risposta al ricorso,
nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione
del provvedimento medesimo (doc. TAF 6).
5.2. Il summenzionato provvedimento è stato notificato alla ricorrente il 17
novembre 2011 (doc. TAF 7). Conseguentemente, il termine per la
presentazione delle osservazioni è scaduto infruttuoso il 22 novembre
2011.
6.
6.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
6.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
6.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
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modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
7.
7.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), per la ricezione e
l'esame delle richieste dei frontalieri è competente l'Ufficio AI nel cui
campo d'attività essi esercitano un'attività lucrativa. L'art. 40 cpv. 1 in fine
OAI precisa che l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero notifica le
decisioni.
7.2. Questo Tribunale osserva che dagli atti di causa (ricevuti il 31 ottobre
2011) risulta che l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha proceduto
all'annullamento della decisione del 23 giugno 2011 (v. in particolare il
timbro "annullato 25/08/2011…" posto sulla copia della decisione; doc. A
231). Detta autorità ha inoltre comunicato alla ricorrente che l'impugnata
decisione può essere considerata nulla (cfr. scritto del 25 agosto 2011;
doc. A 261). L'Ufficio AI del Cantone B._______ ha altresì proseguito
l'esame della domanda volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità (v.,
fra gli altri, il rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 19
settembre 2011 [doc. A 371] ed il progetto di decisione del 22 settembre
2011 [doc. A 38/13; è stata proposta la concessione di tre quarti di
rendita {grado AI 66%} a decorrere dal 1° giugno 2011]). La decisione
d'annullamento del provvedimento del 23 giugno 2011 non risulta però,
formalmente, essere stata resa e notificata dall'UAIE (cfr. sulla questione
le sentenze del Tribunale federale 9C_108/2010 del 15 giugno 2010
consid. 2.2 e I 682/04 del 16 ottobre 2006 consid. 24). L'autorità inferiore
non ha peraltro (ancora) reso, tanto meno notificato, una nuova decisione
di merito in sostituzione della decisione del 23 giugno 2011. Non appare
perciò possibile, allo stato attuale degli atti di causa, stralciare dai ruoli la
causa siccome divenuta priva d'oggetto. La presa di posizione dell'11
ottobre 2011 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ – ripresa dall'UAIE
nello scritto del 26 ottobre 2011 (doc. TAF 5) – deve pertanto piuttosto
essere intesa quale proposta di annullamento della decisione del 23
giugno 2011, ritenuto altresì che è già stata ripresa l'istruttoria della causa
e sottoposto alla ricorrente un nuovo progetto di decisione. Dalle
informazioni assunte preso l'UAIE, appare altresì che l'istruttoria della
procedura in esame non è ancora terminata.
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7.3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione del 23 giugno
2011 annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché proceda al
completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
8.
8.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate spese processuali
(art. 63 PA).
8.2. Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e che
non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e
relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si
giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con
gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TSTAF, RS 173.320.2]).
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(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione del 23 giugno 2011 è
annullata. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché
proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione
ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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