Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C4765/2010
Sen t e n z a d e l 3 0 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Daniel Stufetti e Elena AvenatiCarpani,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
patrocinato dall'avvocato Francesco Milanese,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 25 maggio 2010).
C4765/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con un figlio, ha
lavorato in Svizzera nel 1973 e nel 1974 (18 mesi in totale; v. doc. 21),
solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità durante tale periodo. Rientrato in Italia, ha svolto attività
lucrativa, da ultimo (marzo 1999; v. doc. 2) come piastrellista in proprio in
ragione di 40 oppure 48 ore alla settimana nel 1999. L'assicurato ha
dichiarato d'avere ridotto l'attività lucrativa per motivi di salute a 30 ore
alla settimana dal 2000. Ha interrotto il lavoro il 1° luglio 2008 oppure il 1°
ottobre 2008 per motivi di salute (doc. 16). Il 25 novembre 2008, ha
formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
la relazione medica dell'11 novembre 2008 del dott. B._______
(doc. 19);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 9 gennaio 2009, da
cui emerge la diagnosi di lombalgia statica in esiti di duplice
intervento di decompressione del canale lombare
(laminoartrectomia L3L4L5 e microdiscectonomia L3L4) con
segni di lieve sofferenza radicolare e funzionale, ipertensione
arteriosa controllata da terapia farmacologica, ipoacusia
neurosensoriale con udito sociale utile, ipertrofia prostatica in
trattamento farmacologico, malattia diverticolare in esiti di
intervento di ernioplastica inguinale con rete bilaterale in
brachitipo; le condizioni di salute dell'interessato sono state
definite come migliorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di
svolgere regolarmente lavori semipesanti nonché, e a tempo
pieno, sia il suo ultimo lavoro (artigiano edile) sia un lavoro
adeguato alle sue condizioni. È stato segnalato che l'interessato è
considerato invalido al 55%, conformemente alle disposizioni di
legge del Paese di residenza, sia nella precedente attività sia in
un'attività adeguata alle sue condizioni (lavoro che tenga conto
delle seguenti controindicazioni: umidità, freddo, frequenti
C4765/2010
Pagina 3
flessioni, trasporto e sollevamento pesi, salita di piani inclinati,
scale o scale a pioli [doc. 20]);
l'attestazione del 2 marzo 2009 d'iscrizione al centro per l'impiego
di C._______ quale invalido civile al 67% aspirante al
collocamento obbligatorio (doc. 15; v. anche doc. 9, 10 e 14);
il questionario per l'assicurato del 16 aprile 2009 (doc. 16);
il questionario per indipendenti del 15 maggio 2009 (doc. 18),
unitamente al formulario per la dichiarazione per i redditi per
l'anno 2007, all'attestazione della situazione economica al 30
settembre 2008 ed all'attestazione dell'Ufficio artigiani
commercianti di D._______ del 20 gennaio 2009, secondo cui
l'impresa individuale dell'interessato è stata cancellata dall'albo
delle imprese artigiane il 30 settembre 2008 (doc. 7, 8 e 12; v.
anche doc. 11).
C.
Nel rapporto del 23 luglio 2009, il dott. E._______, medico dell'UAIE, ha
esposto la diagnosi di lombalgie con stato dopo duplice intervento di
decompressione lombare. Ha altresì considerato l'ipertensione,
l'ipoacusia, l'ipertrofia prostatica, lo stato dopo ernioplastica e la
diverticolite siccome senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il dott.
E._______ ha quindi ritenuto che l'interessato presenta una capacità
lavorativa intatta, dunque del 100%, sia nella precedente attività sia in
un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (attività a tempo
pieno, con sollevamento di pesi non superiori ai 1520 kg [doc. 22]).
D.
D.a Con scritto del 5 dicembre 2009, l'interessato ha precisato, su
richiesta dell'autorità inferiore (v. doc. 23, 24 e 26), di avere esercitato,
quale ultima professione, l'attività di piastrellista artigiano e di non avere
svolto alcun lavoro pesante nella sua professione per motivi di salute
(doc. 27).
D.b Nel rapporto dell'11 febbraio 2010, il dott. E._______ ha segnalato
che nella perizia medica E 213 del gennaio 2009 (doc. 20) è indicato,
quale ultimo lavoro, quello di artigiano edile e che l'esercizio di un lavoro
semipesante come pure del precedente lavoro nonché di un lavoro
sostitutivo adeguato appare esigibile. Detto medico ha quindi concluso
C4765/2010
Pagina 4
che la precedente attività di artigiano edile era da considerare
semipesante ed esigibile a tempo pieno e che l'esercizio di un'attività
sostitutiva da leggera a semipesante è esigibile (doc. 29).
E.
Il 14 aprile 2010, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe stata
respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa è da
considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una
rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di
formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di
decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 31).
F.
Il 5 maggio 2009 (recte 2010), l'interessato ha postulato il riconoscimento
di una rendita intera d'invalidità dal momento che le patologie di cui è
affetto comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi
attività lucrativa (doc. 32).
G.
Il 25 maggio 2010, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che
l'interessato non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un
anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
In particolare, ha precisato che dagli atti risulta che malgrado il danno alla
salute l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in
misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 33).
H.
H.a Il 26 giugno 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 25
maggio 2010 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento di una rendita intera d'invalidità subordinatamente di una
rendita nella misura del grado d'invalidità che sarà accertato. Ha
segnalato che le patologie di cui è affetto comportano una completa
inabilità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. Ha altresì sottolineato
che – conto tenuto della sua età, delle affezioni di cui soffre nonché della
sua formazione – non si può esigere da lui l'esercizio di alcuna attività di
sostituzione su un mercato equilibrato del lavoro. L'insorgente ha infine
formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali. Ha esibito in particolare
C4765/2010
Pagina 5
documenti medici di data intercorrente da settembre 1997 ad aprile 2009
e la relazione medica del dott. B._______ del 23 giugno 2010 (doc. TAF
1).
H.b Il 21 luglio 2010, l'interessato ha esibito il formulario "domanda di
gratuito patrocinio" (doc. TAF 5).
I.
I.a Nel rapporto del 22 settembre 2010, il dott. E._______ ha ritenuto che
la documentazione medica prodotta non fa stato di alcuna nuova
patologia significativa. Ha quindi confermato la sua precedente
valutazione (doc. 35).
I.b Nella risposta al ricorso del 12 ottobre 2010, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del 23 luglio 2009 e
dell'11 febbraio e 22 settembre 2010 del proprio servizio medico, il
ricorrente è stato ritenuto in grado di svolgere la precedente attività. Per
conseguenza, non ha mai subito un'incapacità lavorativa di livello
pensionabile. L'autorità inferiore ha altresì precisato che ogni assicurato
deve intraprendere tutto quanto sia esigibile per ovviare alle conseguenze
della sua invalidità. Ha inoltre sottolineato che l'assenza di
un'occupazione lucrativa in ragione dell'età, delle circostanze concrete
del mercato del lavoro o di una formazione insufficiente, non giustifica il
riconoscimento di una rendita (doc. TAF 8).
J.
Nella replica del 9 novembre 2010, l'interessato ha ribadito che le
patologie di cui soffre comportano una completa incapacità al lavoro sia
nella precedente attività di artigiano piastrellista in proprio sia in attività
sostitutive adeguate. In particolare, ha precisato che il suo reddito annuo
è diminuito da Euro 41'358.00 nel 2007 ad Euro 11'729.00 nel 2008 poi
ad Euro 563.00 nel 2009. Ha altresì sottolineato che a prescindere dal
fatto se l'esercizio di un'attività di sostituzione confacente al suo stato di
salute, quale ad esempio l'attività di portiere d'albergo, sia da lui
ragionevolmente esigibile, l'esercizio di detta attività gli permetterebbe di
percepire un reddito teorico mensile di Euro 658.00, tale da determinare,
nell'ambito dell'applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi,
un grado d'invalidità dell'80%. Infine, ha segnalato di essere stato
riconosciuto invalido dalle autorità italiane a decorrere da luglio 2010. Ha
esibito in particolare documenti medici da luglio a settembre 2010 e la
relazione medica del dott. F._______ del 26 ottobre 2010 (doc. TAF 11).
C4765/2010
Pagina 6
K.
Nella duplica del 12 gennaio 2011, l'autorità inferiore ha constatato, in
virtù del rapporto del 6 gennaio 2011 del proprio servizio medico, che la
documentazione medica prodotta in replica non apporta nuovi elementi
clinico oggettivi tali da modificare la valutazione clinicalavorativa
dell'interessato. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la
reiezione del ricorso (doc. TAF 13).
L.
Con provvedimento del 18 febbraio 2011, questo Tribunale ha trasmesso
la duplica al ricorrente per conoscenza (doc. TAF 14).
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
C4765/2010
Pagina 7
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
C4765/2010
Pagina 8
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF
129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata
presentata il 25 novembre 2008, al caso in esame si applicano di
principio le disposizioni della 5a revisione AI entrate in vigore il 1° gennaio
2008 (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_249/2010 del 1° giugno
2009; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C
2877/2010 del 15 dicembre 2011). Al caso di specie, non sono per contro
applicabili le disposizioni della 6a revisione AI (primo pacchetto) che sono
entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603).
3.3. Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di
rendita il 25 novembre 2008. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI
prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla
data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni
dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.3 del presente giudizio]). Giova altresì
rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data
della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina
infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente
al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti
verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi
d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione
stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
C4765/2010
Pagina 9
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335
consid. 3 e 4).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di un anno
(18 mesi in totale; cfr. doc. 21) ed alle assicurazioni sociali italiane per più
di 20 anni (cfr. attestato concernente la carriera assicurativa in Italia
[formulario E 205]; doc. 2) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione
della durata minima di contribuzione (cfr., sulla questione, sentenze del
Tribunale amministrativo federale C4144/2010 del 13 settembre 2011
consid. 5 nonché C990/2011 del 30 novembre 2011 consid. 5). Rimane
ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2. Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per
almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In
C4765/2010
Pagina 10
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la
limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art.
13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è
cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid.
6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita
se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha
avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media
durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di
questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
5.4. Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economicogiuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110
V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
6.2. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
C4765/2010
Pagina 11
6.3. Benché l'invalidità sia una nozione economicogiuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2
e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha
bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è
necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid.
4a).
7.2. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero
modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSGKommentar,
2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale
federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal
caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere
sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001
IV n. 10 pag. 28).
7.3. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
C4765/2010
Pagina 12
esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente,
per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate
deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad
esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351
consid. 3).
8.2. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a
pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari
legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi
riferimenti).
8.3. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più
adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
9.
Dalla documentazione medica agli atti appare che il ricorrente soffre
segnatamente di lombalgia statica in esiti di duplice intervento di
decompressione del canale lombare (laminoartrectomia L3L4L5 e
microdiscectomia L3L4) con segni di lieve sofferenza radicolare e
funzionale, ipertensione arteriosa controllata da terapia farmacologica,
ipoacusia neurosensoriale con udito sociale utile, ipertrofia prostatica in
trattamento farmacologico, malattia diverticolare in esiti di intervento di
ernioplastica inguinale con rete bilaterale in brachitipo (cfr. perizia medica
particolareggiata E 213 del 9 gennaio 2009 [doc. 20]).
10.
10.1. Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, e a partire da
quando, il ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole,
un'incapacità lavorativa media del 40% durante un anno giusta l'art. 28
cpv. 1 lett. b LAI.
10.2.
C4765/2010
Pagina 13
10.2.1. Il dott. E._______, medico dell'UAIE, nei rapporti del 23 luglio
2009 e dell'11 febbraio 2010 (doc. 22 e 29), su cui si fonda la decisione
impugnata, ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti,
che il ricorrente ha subito due interventi chirurgici di decompressione
lombare e che lo stesso soffre di lombalgie con riduzione della mobilità
del tronco giustificabile con l'età, ma senza sofferenza radicolare e con
arti superiori, arti inferiori e stato neurologico nella norma. Ha altresì
constatato che dalla perizia medica E 213 del gennaio 2009 (doc. 20)
emerge che le condizioni di salute permettono allo stesso di svolgere
lavori semipesanti nonché l'ultimo lavoro come pure un lavoro adeguato
alle sue condizioni. Detto medico ha quindi ritenuto che l'insorgente è
completamente abile sia nella precedente attività di artigiano edile sia in
un'attività confacente al suo stato di salute.
10.2.2. Nei rapporti del 22 settembre 2010 e del 6 gennaio 2011 (doc. 35
e 37), il dott. E._______ ha altresì, e nella sostanza, confermato le sue
precedenti valutazioni, anche in virtù della nuova documentazione medica
esibita. In particolare, ha segnalato che il rapporto di dimissione
ospedaliera dell'aprile 2008 (doc. TAF 1, allegato 11) attesta un decorso
postoperatorio senza complicanze dopo l'intervento di laminoartrectomia
L4L5 e discectomia L3L4, che il referto di visita cardiaca del febbraio
2009 (doc. TAF 1, allegato 3) menziona un elettrocardiogramma, un
ecocardiogramma color doppler cardiaco ed un eco color doppler
carotideo nella norma e che il referto di funzionalità ventilatoria dell'aprile
2009 (doc. TAF 1, allegato 6) non fa stato di alcuna malattia polmonare e
conclude ad una funzione polmonare nella norma. Ha inoltre constatato,
sulla base del certificato ortopedico del dicembre 2007 (doc. TAF 1,
allegato 14) e della relazione medica dell'ottobre 2010 (doc. TAF 11,
allegato 1) che il ricorrente soffre di dolori alla colonna vertebrale (dolori
peraltro curabili con l'assunzione di analgesici ed antireumatici e con la
fisioterapia), con presenza di alterazioni degenerative (in particolare, i
referti di esame del settembre 2008 e dell'agosto e settembre 2010 [doc.
TAF 1, allegato 9; doc. TAF 11, allegati 3 e 4] evidenziano alterazioni
artrosiche cervicali di lieve entità, artrosi all'articolazione della spalla,
modeste protrusioni discali C5C6 e C6C7 e lieve condropatia) e con
limitazione della mobilità della colonna vertebrale per un terzo, ma senza
disturbi sensitivomotori alle braccia ed alle gambe. Il dott. E._______ ha
quindi ritenuto che i dolori alla colonna vertebrale di cui soffre l'insorgente
comportano delle limitazioni funzionali di lieve entità e permettono
l'esercizio di un'attività lucrativa.
C4765/2010
Pagina 14
10.3. Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dal suddetto
apprezzamento ritenuto come lo stesso trovi fondamento anche nella
perizia medica particolareggiata E 213 del 9 gennaio 2009 (doc. 20). In
effetti, il medico incaricato dell'esame ha indicato che il ricorrente è in
grado di svolgere, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro sia un lavoro
sostitutivo adeguato alle sue condizioni (doc. 20 pag. 9 n. 11.4 a 11.5).
Nella perizia E 213 è stata certo evidenziata un'invalidità del 55%, per
qualsiasi attività, ritenuta in Italia conformemente alle disposizioni di legge
di detto Paese (v. altresì il verbale della Commissione di prima istanza
per l'accertamento degli stati di invalidità civile di C._______ del 1° luglio
2010 [doc. TAF 11, allegato 6]). Sennonché a tale riguardo giova
rammentare che la valutazione di un'autorità inferiore con riferimento
all'incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di principio le autorità
svizzere nell'apprezzamento del caso secondo il diritto svizzero (v.
sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2
nonché consid. 2.4 del presente giudizio), fermo restando che il medico
stesso dell'INPS si è distanziato da quanto ritenuto dalle autorità italiane
sull'incapacità lavorativa dal momento che l'insorgente è stato
considerato "non invalido – non inabile" e che l'indicata incapacità
lavorativa appare fondarsi su una valutazione dell'invalidità come vigente
in Italia non conciliabile con il sistema svizzero.
10.4. Occorre altresì precisare che, secondo giurisprudenza, il giudice
delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa e
tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano
imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V
362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi
all'oggetto litigioso e sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del
giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr.
sentenze del Tribunale federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid.
5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 121 V
362 consid. 1b e DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). A prescindere dal
fatto che tali condizioni non sono adempite nel caso concreto per quanto
attiene alla relazione medica del giugno 2010 del dott. B._______ (doc.
TAF 1, allegato 2 [non lo sono neppure per il rapporto medico dell'ottobre
2010 di cui si dirà di seguito]), la quale si esaurisce in una semplice
enumerazione di affezioni di cui soffrirebbe il ricorrente senza riferimento
all'evoluzione della gravità delle stesse nel tempo, va rilevato che tale
relazione si limita ad un generico apprezzamento delle conseguenze
delle affezioni, all'indicazione di una sindrome ansiosodepressiva senza
C4765/2010
Pagina 15
alcun riferimento ad una classificazione secondo un metodo scientifico
riconosciuto internazionalmente, e comunque ad informazioni
estremamente generiche ed imprecise sullo stato psichico del paziente
(come per esempio quella su un tono dell'umore diminuito e su una
sintomatologia ansiosa). La stessa non può pertanto fondare di per sé
un'incapacità lavorativa dell'insorgente, ma, stante la sua inconsistenza,
neppure giustificare la necessità di ulteriori accertamenti fattuali. Non
soccorre l'insorgente neppure il rapporto medico dell'ottobre 2010 del
dott. F._______ (doc. TAF 11, allegato 1). Lo stesso riferisce dei disturbi
ortopedicoreumatologici noti e precedentemente diagnosticati, fa stato di
una nuova patologia (quale una meniscopatia) e conclude ad un
apprezzamento delle conseguenze delle affezioni che si fonda su una
valutazione dell'invalidità come vigente in Italia, fermo restando che la
determinazione di un grado d'invalidità del 30% esclude il riconoscimento
del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
10.5. Giova infine rilevare che, per costante giurisprudenza, allorquando,
come nel caso di specie, l'insorgente presenta una capacità lavorativa
praticamente totale nella precedente attività di piastrellista in proprio (lo
stesso varrebbe anche per una capacità lavorativa superiore al 60%),
l'applicazione del metodo straordinario per la determinazione del grado
d'invalidità non presuppone né la presa in considerazione dell'età del
ricorrente o del mercato equilibrato del lavoro, né un raffronto dei redditi
ipotetici o il riferimento a dei redditi comparativi nella medesima
professione, né l'esame della fase iniziale dell'attività indipendente in
questione, ma la percentuale d'incapacità lavorativa corrisponde allora al
grado d'invalidità (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_947/2008 del
29 maggio 2009 e sentenza del Tribunale amministrativo federale C
4955/2009 del 25 marzo 2011 consid. 10.4).
10.6.
10.6.1. A titolo abbondanziale, questo Tribunale osserva che, secondo un
principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha
l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidità (DTF 130 V 97
consid. 3.2 e relativi riferimenti). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel
modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità,
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario anche in una nuova professione da dipendente qualora
l'assicurato avesse precedentemente lavorato quale indipendente (cfr.
sentenze del Tribunale federale I 640/05 del 18 maggio 2006 consid. 3.1
C4765/2010
Pagina 16
nonché I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a). Ritenuto
che secondo l'opinione unanime del medico dell'INPS che ha redatto la
perizia E 213 e del medico del Servizio medico dell'UAIE, l'insorgente può
esercitare un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, occorre
determinare se un'attività di sostituzione sia ragionevolmente esigibile dal
ricorrente tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro.
10.6.2. Secondo giurisprudenza, allorquando si tratta di determinare
l'invalidità di un assicurato prossimo all'età di pensionamento, si deve
effettuare un esame complessivo della fattispecie e verificare se
quest'ultimo è (o era) in grado, in modo realistico, di reperire
un'occupazione su un mercato del lavoro equilibrato. Indipendentemente
dall'obbligo di ogni assicurato di diminuire il danno (v. DTF 123 V 230
consid. 3c e relativi riferimenti), l'amministrazione rispettivamente il
giudice deve accertare, nel caso concreto, se un potenziale datore di
lavoro sarebbe disposto ad assumere l'assicurato tenuto conto
segnatamente delle attività esigibili da quest'ultimo rispetto alle affezioni
fisiche e psichiche, dell'eventuale adattamento del suo posto di lavoro al
suo handicap, della sua esperienza professionale e della sua situazione
sociale, delle sue capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del
salario e delle contribuzioni sociali, nonché della prevedibile durata del
rapporto di lavoro (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio
2005 consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del
26 maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4).
10.6.3. Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente di esercitare
una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro, questo Tribunale
osserva che il medesimo, nato il (…), aveva 57 anni e 10 mesi al
momento in cui avrebbe potuto al più presto nascere – nel giugno del
2009 (la domanda di rendita essendo stata presentata il 25 novembre
2008; v. art. 29 LAI, riservate altresì le condizioni di cui all'art. 28 cpv. 1
LAI) – il diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
rispettivamente 58 anni e 10 mesi al momento in cui è stata resa la
decisione impugnata (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_695/2010
del 15 marzo 2011 consid. 6.2 e relativi riferimenti nonché 9C_104/2008
del 15 ottobre 2008 consid. 4 e relativi riferimenti). In considerazione
dell'età del ricorrente, non appare comunque necessario un esame
globale ed approfondito secondo la menzionata giurisprudenza. Per
sovrabbondanza, si può rilevare che l'insorgente, nonostante le patologie
di cui soffre secondo la diagnosi riportata al considerando 9 del presente
giudizio, può svolgere un'attività sostitutiva leggera al 100%. Questo
C4765/2010
Pagina 17
Tribunale osserva pure che all'insorgente si presenta un ventaglio
relativamente ampio di professioni possibili nei settori dell'industria e dei
servizi, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale. Infine, va rilevato che un eventuale rapporto di lavoro
avrebbe potuto proseguire almeno per più di 6 anni (fino all'età di
pensionamento secondo il diritto svizzero). Da quanto esposto, discende
che si può ragionevolmente esigere dal ricorrente che abbia a mettere a
profitto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere adattate su un
mercato del lavoro equilibrato.
10.6.4. Infine, occorre determinare il grado d'invalidità dell'insorgente
nell'ambito dell'esercizio di un'attività sostitutiva confacente al suo stato di
salute. Secondo giurisprudenza, per determinare il reddito ipotetico da
valido, di regola ci si fonda sull'ultimo reddito conseguito prima
dell'insorgenza del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e
all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1). Se il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità non
è quantificabile in maniera attendibile, si fa riferimento a valori empirici o
statistici. Per determinare il reddito da invalido, fa stato in primo luogo la
situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che,
cumulativamente, il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il
reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa). Qualora
difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati
forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_205/2011 del
10 novembre 2011 consid. 6 e 7 e relativi riferimenti). Il ricorrente avendo
presentato la domanda di rendita il 25 novembre 2008, occorre fare
riferimento ai dati dell'anno 2009, ritenuto che il diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità avrebbe potuto al più presto
nascere nel 2009 (cfr. art. 29 LAI, riservate altresì le condizioni di cui
all'art. 28 cpv. 1 LAI; v. pure DTF 129 V 222). Ritenuto altresì che, per
quanto emerge dalle carte processuali, l'insorgente ha interrotto il lavoro
nel 2008, è possibile riferirsi ai dati statistici salariali secondo la pertinente
tabella TA1 (2008) dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari,
effettuati i necessari correttivi. Dal confronto fra il reddito mensile da
valido di fr. 5'942.60 conseguibile dal ricorrente nel 2009 quale operaio
con conoscenze specializzate nel settore della costruzione secondo la
Tabella TA1 dell'ISS (salario 2008, livello di qualificazione 3 [il più
favorevole al ricorrente dal momento che conto tenuto delle particolarità
C4765/2010
Pagina 18
del caso in esame è escluso l'inserimento nel livello di qualificazione 12
{cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C6976/2008 del 22
aprile 2010 consid. 11.3}], adattato all'evoluzione dei salari nel 2009 e
tenuto conto di un orario usuale di 41.6 ore settimanali [cfr. statistiche
pubblicate dall'Ufficio federale di statistica]) e quello da invalido di fr.
3'836.60 ottenibile dall'insorgente in attività semplici e ripetitive nel 2009
secondo la tabella TA1 dell'ISS (salario 2008, livello di qualificazione 4,
adattato all'evoluzione dei salari nel 2009, tenuto conto di un orario
usuale di 41.7 ore settimanali [cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio
federale di statistica] nonché di una generosa riduzione del 25% [ritenuto
che il reddito da invalido può essere ridotto, al massimo del 25%, per
tenere conto dei fattori professionali e personali del caso; cfr. DTF 126 V
75]), discenderebbe un grado d'invalidità del 35,44%, che esclude il
riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
11.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
12.1. Visto l'esito della causa, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, dovrebbero di principio essere poste a carico del
ricorrente (art. 63 PA e art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TSTAF, RS 173.320.2]). L'insorgente ha chiesto l'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali.
Secondo dottrina e giurisprudenza, i presupposti per la concessione
dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti se l'istante si trova
nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dovere avere esito
sfavorevole (DTF 119 Ia 11). Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art.
65 cpv. 1 PA, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza
pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua
famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1). Se la parte che domanda
l'assistenza giudiziaria è coniugata, occorre tenere conto pure dei redditi
del coniuge (DTF 115 Ia 193 consid. 3). Il limite per ammettere lo stato di
bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa
al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto
esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un
supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 134/06 del 7 maggio 2007 consid. 5.2 e
C4765/2010
Pagina 19
relativi riferimenti). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta
possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per
questo ridursi a uno stato di indigenza né può essere tenuta a procurarsi i
mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (cfr.
sentenza del Tribunale delle assicurazioni U 356/02 del 7 luglio 2003).
Per ammettere il bisogno ai fini processuali è sufficiente che l'istante non
disponga di mezzi superiori a quelli necessari per fare fronte al
mantenimento normale della famiglia. Nell'ambito di questo esame non è
da considerarsi unicamente la situazione di reddito, ma globalmente
l'intera situazione finanziaria e patrimoniale (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni B 45/05 del 13 aprile 2006 consid. 7.2.1 e
7.2.2). Va peraltro ricordato che prima di potere chiedere l'assistenza
giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell'esigibile (la
giurisprudenza federale garantendo una riserva di soccorso
["Notgroschen"]), deve di principio attingere alla propria sostanza (DTF
119 Ia 11 consid. 5 [v. pure DTF 119 Ia 11 sull'esigibilità, per il
richiedente, di gravare un immobile e di assumersi un {ulteriore} debito
ipotecario]). Ora, nel caso concreto, dal formulario "Gratuito patrocinio"
(doc. TAF 5) compilato dal ricorrente medesimo e dalla documentazione
prodotta si evince che lo stesso dispone certo di una sostanza
immobiliare sufficiente (valore Euro 60'000.00 [immobile che l'istante non
ha indicato essere gravato da ipoteche o altri debiti]) per potere pagare le
spese processuali della presente procedura dinanzi al Tribunale
amministrativo federale e più in generale i costi globali inerenti a tale
procedura, ma che il medesimo è altresì debitore nei confronti
dell'Agenzia delle Entrate di D._______ dell'importo di Euro 610'261.00
(cfr. il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di D._______ dell'11
dicembre 2008 e la Sentenza della Commissione Tributaria provinciale di
D._______ del 22 aprile 2010 [doc. TAF 5]). La domanda d'assistenza
giudiziaria può pertanto essere accolta, ritenuto che l'indigenza
dell'insorgente appare sufficientemente dimostrata e che il ricorso non
poteva considerarsi a priori sprovvisto di probabilità di esito favorevole.
12.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TSTAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TSTAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
C4765/2010
Pagina 20
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processali, è accolta. Pertanto, non sono
percepite spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
C4765/2010
Pagina 21
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: