B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4770/2011
S e n t e n z a d e l 1 4 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, decisione dell'11 luglio 2011.
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Visto
che, mediante decisione dell'11 luglio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha attribuito a
A._______, cittadina italiana nata il …, una rendita intera d'invalidità limi-
tatamente al periodo dal 1° settembre 2010 al 28 febbraio 2011,
che, con ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale il 30 agosto
2011, l'assicurata, rappresentata dal Patronato INAS, chiede, in sostanza,
che le sia riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal
1° marzo 2011, sulla base di un calcolo che tenga conto di una riduzione
del salario da invalida del 36% (parallelismo dei redditi) e ancora del 10%
per attività leggera (circostanze personali),
che l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI),
nelle sue osservazioni del 22 settembre 2011, ha rilevato la necessità di
effettuare un complemento istruttorio dal punto di vista economico, prima
di potersi determinare con sufficiente chiarezza sull'eventuale diritto ad
una rendita d'invalidità anche dopo il 28 febbraio 2011, e concluso, in via
principale, al rinvio dell'incarto all'UAIE per l'esecuzione di un nuovo cal-
colo, e, in via subordinata, alla conferma della decisione impugnata con
reiezione del ricorso,
che l'UAIE, presentando la risposta al ricorso il 3 ottobre 2011, ha conclu-
so all'ammissione dello stesso con il conseguente rinvio della causa per
completare l'istruttoria economica, come indicato dall'UAI-TI in via princi-
pale,
che, il 7 ottobre 2011, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente, per
conoscenza, copia delle osservazioni dell'UAI-TI e della risposta al ricor-
so presentata dall'UAIE,
che, mediante decisione incidentale del 14 novembre 2011, questo Tribu-
nale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle pre-
sunte spese processuali di Fr. 400.-, il quale è stato pagato il 13 dicembre
2011,
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e considerato
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo
federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni so-
ciali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dal-
la decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni a-
dempiute in concreto,
che il ricorso, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è ricevibile, nulla ostando quindi all'esame
del merito dello stesso,
che, in concreto, l'istruttoria economica è, come peraltro giustamente rile-
vato dall'UAI-TI e dall'UAIE, incompleta, per cui il collegio giudicante non
può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non ha motivi per non
aderire alla proposta dell'UAI-TI, formulata in via principale, e dell'UAIE di
procedere al complemento istruttorio per fissare correttamente il salario
da invalida che la ricorrente potrebbe ottenere,
che il ricorso deve quindi essere accolto nel senso che, annullata la deci-
sione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che non vengono prelevate spese, per cui l'anticipo di Fr. 400.-, versato
dalla ricorrente, le è restituito,
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che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tut-
to o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indi-
spensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che la ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche
in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità
inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215
consid. 6.2),
che, in concreto, si giustifica riconoscere alla ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]), dimodoché la
domanda di gratuito patrocinio si rivela essere priva d'oggetto,
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata
dell'11 luglio 2011, l'incarto è rinviato all'UAIE affinché completi l'istruttoria
ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400.-, versato dalla
ricorrente il 13 dicembre 2011, le è restituito.
3.
Alla ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a
carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio:
Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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