Corte II I
C-4775/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Alberto Meuli,
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 14 giugno 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4775/2007
Fatti:
A.
Il citadino italiano A._______, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1965
al 1976 come operaio edile solvendo i contributi all'assicurazione
invalidità svizzera (doc. 10). Il nominato ha lavorato anche in
Germania, nel 1965 (2 mesi) e dal 1994 in poi (doc. 4). Da ultimo ha
prestato servizio come operaio addetto alla pulizia in una ditta di
costruzioni a Stuhr (Germania) fino all'aprile 2002 quando è stato
licenziato per mancanza di lavoro (doc. 12 e 13).
Il 16 marzo 2004, l'interessato ha presentato all'Ufficio AI per gli
assicurati all'estero – ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) – una domanda di rendita
d'invalidità (doc. 5).
L'Ufficio AI ha acquisito agli atti la perizia medica dettagliata (E 213)
dell'assicurazioni sociali tedesche, dalla quale si evince che
l'interessato è affetto da ripetute vertigini con nausee, diminuzione
dell'udito, sindrome cervicale con emicranie, brachialgie e turbe della
colonna vertebrale (doc. 25). Secondo il rapporto, queste affezioni
impedirebbero all'interessato di svolgere attività pesanti, ma non
attività più leggere, in ogni caso dopo un adeguata cura. Questa
relazione medica era accompagnata da alcuni referti oggettivi che
confermano la diagnosi descritta (doc. 14-24).
Questi documenti sono stati sottoposti al Dott. Reis, del servizio
medico dell'Ufficio AI, il quale, nel suo rapporto del 18 marzo 2005, ha
affermato che l'interessato avrebbe potuto riprendere al 100%
un'attività adeguata al suo stato di salute, mentre il lavoro
precedentemente svolto non sarebbe più esigibile (doc. 27). Dopo
avere raffrontato il reddito prima e dopo l'invalidità, da cui è scaturita
una perdita di guadagno del 30% (doc. 31), l'Ufficio AI ha ritenuto che
l'interessato non presentava una perdita di guadagno di grado
pensionabile e, pertanto, con decisione del 15 luglio 2005, ha respinto
la domanda di rendita AI (doc. 32). Questa decisione è cresciuta in
giudicato.
È da rilevare che, con provvedimento del 2 agosto 2004, le
assicurazioni sociali tedesche hanno ugualmente respinto una
domanda di rendita d'invalidità presentata da A._______ per il motivo
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che poteva riprendere un'attività professionale medio-leggera, sia pure
con alcune limitazioni (doc. 2).
B.
Il 31 gennaio 2006, A._______ ha formmulato una nuova domanda di
rendita AI svizzera (doc. 36). Nel questionario datato 8 settembre
2006, l'interessato, che nel frattempo è rientrato in Italia, ha riferito di
non avere ripreso alcuna attività lucrativa dopo l'aprile 2002 per motivi
di salute (doc. 41).
Nell'ambito dell'istruttoria della domanda, l'Ufficio AI ha acquisito agli
atti una perizia medica dettagliata stilata il 17 febbraio 2006
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nella quale viene
ritenuta un'invalidità del 55%, nella misura in cui l'interessato può
svolgere un lavoro leggero per 4 ore giornaliere. Il servizio medico
dell'INPS formula la diagnosi di “discoartrosi cervicale a moderato
impegno funzionale con sfumati segni di irritazione radicolare,
sindrome vertiginosa in lieve ipoacusia, ipotensione arteriosa,
sindrome ansioso depressiva in trattamento farmacologico” (doc. 50).
Questo esame si fonda su un rapporto ortopedico dell'11 marzo 2006
della Dott.ssa R., un referto di visita specialistica del 16 marzo 2006,
un esame (spirometria) della capacità respiratoria del 21 marzo 2006,
un esame radiologico del 28 marzo 2006 e un esame audiometrico del
5 aprile 2006 (doc. 42-49).
Il Dott. Salzmann, del servizio medico dell'Ufficio AI, ha valutato questi
documenti e ritenuto che l'interessato potrebbe ancora lavorare al
100% in un'attività adeguata al suo stato di salute (doc. 52 e 52.1).
L'UAIE ha quindi raffrontato il reddito percepito prima dell'insorgere
dell'invalidità con quello che l'interessato potrebbe ottenere dopo e ha
stabilito che la perdita di guadagno ammontava al 35% (doc. 53).
Dopo avere dato all'interessato la possibilità di esprimersi (cfr. progetto
di decisione del 5 aprile 2007, doc. 54), l'UAIE, mediante decisione del
14 giugno 2007, ha respinto la domanda di rendita d'invalidità per il
motivo che A._______ non presentava un grado d'invalidità sufficiente
per avere diritto a una rendita (doc. 55).
C.
Il 9 luglio 2007, A._______ è insorto contro questa decisione presso il
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Tribunale amministrativo federale (TAF) postulando il riconoscimento
del suo diritto ad almeno una mezza rendita d'invalidità. A suffragio
della sua richiesta ha prodotto un rapporto del 9 luglio 2007 del Dott.
Marchello che conferma la nota diagnosi e menziona l'esistenza di
un'insufficienza respiratoria severa. Questo medico ritiene l'interessato
invalido nella misura del 60%.
D.
Invitato a pronunciarsi sul ricorso, l'UAIE ha consultato il
Dott. Halilovic, altro medico del suo servizio, che nel suo rapporto del
9 gennaio 2008, ha affermato che il certificato del Dott. Marchello non
apportava novità di rilievo e che pertanto si poteva confermare la
precedente valutazione del Dott. Salzmann (doc. 57).
Nella sua risposta del 15 gennaio 2008, l'UAIE ha proposto di
respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, se necessario, nella
parte in diritto.
In sede di replica, l'interessato ha confermato le sue conclusioni
allegando un rapporto del 10 gennaio 2008 del Dott. Giaracuni, un
esame audiometrico del 17 gennaio 2008 e una nota dello stesso
giorno del Dott. Antonio Cataldi. Successivamente ha ancora prodotto
una relazione del 5 marzo 2009 di consulenza tecnica d'ufficio redatta
dal Dott. Donateo all'intenzione del Tribunale di Lecce che lo riconosce
invalido all'80% a partire dal gennaio 2008, una perizia del Dott. Casto
basata su di una visita del 21 gennaio 2009 che conclude al
riconoscimento, dal maggio 2008, di una rendita intera d'invalidità,
nonché un esame ecocardiografico del 22 settembre 2008 ed alcuni
certificati del Dott. Renis.
In seguito alla decisione incidentale del 28 gennaio 2008, A._______
ha versato l'anticipo richiesto per le presunte spese processuali
corrispondente a 300 franchi.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF giudica,
in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'anticipo delle spese processuali è
stato versato nel termine impartito. Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
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4.
4.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
4.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
4.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
5.
Il ricorrente ha presentato la seconda richiesta di rendita il 31 gennaio
2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
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precedenti la richiesta. Tuttavia, con decisione del 15 luglio 2005,
l'Ufficio AI aveva già respinto la prima domanda di rendita negando
pertanto il diritto a una rendita fino a quella data. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 15 luglio
2005, oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 14
giugno 2007, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
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7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.5 Ove la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era
insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se viene
dimostrato che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante
(art. 87 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione invalidità [OAI, RS 831.201]).
Nella fattispecie, l'UAIE ha effettuato un nuovo esame materiale del
diritto a prestazioni dell'interessato.
8.
8.1 Il ricorrente ha lavorato da ultimo fino all'aprile 2002 come operaio
in un'impresa edile, in qualità di addetto a lavori di pulizia.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
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esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314,
105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352 e 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione ad atti si evince che l'assicurato soffriva,
nel periodo di cognizione giudiziaria, essenzialmente di turbe della
colonna vertebrale, sindrome vertiginosa, ipotensione, sindrome
ansioso-depressiva. Il 26 febbraio e 14 maggio 2009, l'interessato ha
ancora prodotto due perizie del Dott. Casto e del Dott. Donateo che
attestano anche una broncopneumopatia cronica ostruttiva,
un'insufficienza respiratoria severa, una depressione maggiore e una
cardiopatia ipertensiva.
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9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, l'amministrazione si è sostanzialmente fondata
sulla documentazione prodotta dall'INPS. Il servizio medico di questo
istituto pone un grado d'invalidità 55% riconoscendo che l'assicurato
sarebbe in grado di svolgere attività leggere per 4 ore. Dal canto loro, i
medici dell'UAIE, Dott. Salzmann e Dott. Halilovic, riconoscono che
l'interessato sarebbe ancora capace di lavorare al 100% in settori
prevalentemente sedentari che non richiedano sforzi. Il suo
precedente lavoro non sarebbe invece più esigibile. L'interessato ha
ancora prodotto un rapporto del 9 luglio 2007 del Dott. Marchello che
lo ritiene invalido al 60%.
10.2 Va rilevato che per lo scrivente Tribunale è determinante lo stato
di fatto esistente fino alla data della decisione impugnata: esami e
documenti medici stilati dopo questa data, di regola non possono
essere presi in considerazione. È vero che la giurisprudenza ha
ammesso che il giudice delle assicurazioni sociali può tenere conto dei
fatti verificatisi dopo la data della decisione impugnata quando essi
possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b,
116 V 248 consid. 1a). Queste condizioni non sono tuttavia adempite
nella fattispecie poiché i Dottori Casto e Donateo, nei loro rapporti del
21 gennaio e 5 marzo 2009, attestano che lo stato di salute
dell'interessato presenta un'invalidità quasi completa rispettivamente
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da gennaio o maggio 2008, quindi chiaramente dopo la data della
decisione impugnata. I documenti trasmessi dal ricorrente con gli
scritti dell'8 ottobre 2008 e 4 maggio 2009 non saranno quindi presi in
considerazione in questa sentenza.
10.3 La perizia E 213 del 17 febbraio 2006 ha messo in evidenza delle
turbe alla colonna vertebrale con un impegno funzionale moderato. I
movimenti sono normali come pure l'andatura. Il rapporto ortopedico
dell'11 marzo 2006 conferma questo quadro diagnostico. Un esame
radiologico della testa del 28 marzo 2006 non ha rivelato una
patologia che possa spiegare l'origine delle vertigini di cui soffre il
paziente. Il deficit uditivo è stato definito lieve. Inoltre la sindrome
ansioso depressiva era in trattamento farmacologico. Soltanto la
spirometria effettuata il 21 marzo 2006 ha indicato un'insufficienza
respiratoria severa che, tuttavia, non è stata ripresa dall'INPS nella
diagnosi riassuntiva. La situazione valetudinaria così descritta è stata
confermata dal Dott. Marchello nel suo rapporto del 9 luglio 2007.
A mente di questo Tribunale le turbe di cui era affetto l'interessato, per
lo meno fino alla data della decisione impugnata, non pregiudicavano
la sua capacità lavorativa in un mestiere leggero. Certo, l'insufficienza
respiratoria gli impediva di svolgere sforzi e, quindi, il suo precedente
lavoro di operaio edile non era ragionevolmente più esigibile. Tuttavia,
un lavoro prevalentemente sedentario, con la possibilità di cambiare
posizione, era verosimilmente ancora possibile. I medici dell'UAIE
stimano che la capacità lavorativa in queste condizioni sarebbe del
100%. Il Tribunale scrivente può confermare questo apprezzamento.
Le limitazioni dei movimenti descritte dal Dott. Marchello non
giustificano un'incapacità lavorativa e l'insufficienza respiratoria non ha
un ruolo determinante quando non viene richiesto uno sforzo fisico.
Nella sostanza, rispetto alla prima decisione negativa del 15 luglio
2005 non viene posto in evidenza un sensibile peggioramento dello
stato di salute dell'interessato, almeno fino al 14 giugno 2007.
11.
11.1 Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di
sostituzione, l'insorgente presenta un'incapacità di guadagno di rilievo.
L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione,
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nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe
conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
11.2 Una copia del raffronto dei redditi è stata inviata al ricorrente con
la riposta dell'UAIE per replica (doc. 53). Quest'ultimo non ha
contestato i dati alla base della valutazione dell'UAIE.
L'UAIE ha fissato il salario da valido a EUR 2'336.95. Questo salario è
stato calcolato conformemente a quanto dichiarato dall'ultimo datore di
lavoro del ricorrente, che ha attestato un salario orario di EUR 13.80
(doc. 13 e 31). Questo importo è stato moltiplicato per il numero di ore
lavorative effettuate ed è stato opportunamente adeguato
all'evoluzione dell'indice dei salari fino al 2005.
Quale reddito da invalido si può considerare quello ottenibile in attività
di tipo leggero semisedentarie non qualificate (operaio nel settore
della produzione, magazziniere, sorvegliante; per una lista completa
vedi doc. 53). Queste attività comportano un salario medio mensile
(anno 2005) di EUR 1'886.39. Il guadagno teorico può essere ridotto
per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75),
quali età, handicap. La riduzione massima ammessa dalla
giurisprudenza è del 25%. L'amministrazione ha operato una
deduzione del 20% che può essere tutelata, vista l'età del ricorrente.
Ne consegue un reddito di EUR 1'509.11 al 100%.
11.3 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di EUR 2'336,95, con
quello dopo l'insorgere dell'invalidità di EUR 1'509.11, causa una
perdita di guadagno del 35% (35,42%), grado che esclude il
riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità.
12.
In tali circostanze, il ricorso deve essere respinto.
Dopo la replica, il ricorrente ha prodotto alcuni documenti (cfr. perizie
Casto e Donateo) che attestano un peggioramento del suo stato di
salute, sia dal punto di vista ortopedico che respiratorio, ma anche
cardiaco e psichico con l'apparizione di una depressione di grado
maggiore. Per le ragioni spiegate al consid. 10.2 un eventuale
aggravamento dopo la data della decisione impugnata esula dal potere
di esame di questo Tribunale. Questi documenti sono tuttavia
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trasmessi all'UAIE affinché consideri lo scritto dell'8 ottobre 2008 (data
del timbro postale) quale nuova domanda di rendita.
13.
13.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il 12
febbraio 2008.
13.2 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, le
autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero affinché proceda ai sensi del
considerando 12 e renda una nuova decisione.
3.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
4.
Non si assegnano indennità per le spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
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C-4775/2007
- ricorrente (Raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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