B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4777/2012
S e n t e n z a d e l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 13 agosto 2012).
C-4777/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadino svizzero residente in Italia (doc. 1), nato il (…), co-
niugato (da […]) e padre di due figli (nati nel […] e nel […]; doc. 39), ha
esercitato un'attività lucrativa in Svizzera dall'ottobre del 1960 al 1962 e
da gennaio a settembre del 1969 (doc. 50 e 72). Il 7 giugno 1995, ha inol-
trato, tramite l'Ambasciata Svizzera a B._______, la dichiarazione di par-
tecipazione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'in-
validità (doc. 1).
B.
Con scritto del 20 giugno 1995 (doc. 2), l'autorità inferiore ha confermato
all'interessato l'adesione, con effetto al 1° luglio 1995, all'assicurazione
facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
C.
Con decisioni del 28 luglio e 16 ottobre 1995, 3 aprile 1996, 23 marzo
1998, 31 marzo 2000, 29 novembre 2001, 12 settembre 2002, 11 febbraio
2003, 1° marzo 2005 e 30 novembre 2006 (doc. 4, 5, 7, 11, 15, 20, 23,
25, 32 e 61), decisioni notificate tramite l'Ambasciata Svizzera a
B._______ rispettivamente il Consolato generale di Svizzera a
C._______, l'autorità inferiore ha fissato l'importo del contributo AVS/AI
dell'interessato per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 luglio 2006. Nelle
menzionate decisioni, l'autorità inferiore ha altresì specificato l'importo del
reddito annuo iscritto sul conto individuale dell'interessato.
D.
Il 24 gennaio 2006 (doc. 39), l'interessato ha formulato una richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.
E.
Nella decisione su opposizione del 13 novembre 2006 (doc. 59), l'autorità
inferiore ha respinto l'opposizione del 2 novembre 2006 (doc. 57) e con-
fermato la propria decisione del 10 luglio 2006 (doc. 51) mediante la qua-
le ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita dell'assicura-
zione svizzera per la vecchiaia di fr. 404.- al mese dal 1° agosto 2006.
Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di
14 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 21'930.- ed una scala
delle rendite 14.
F.
Con decisione del 31 maggio 2012 (doc. 69), l'autorità inferiore ha ricalco-
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Pagina 3
lato la rendita di vecchiaia dell'interessato ed ha deciso di erogare in favo-
re di quest'ultimo, con effetto al 1° maggio 2012 e in sostituzione della
rendita corrisposta fino ad allora, una rendita di vecchiaia di fr. 475.- al
mese, in base ad una durata di contribuzione di 14 anni, una ripartizione
e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti du-
rante gli anni civili di matrimonio comune, un reddito annuo medio deter-
minante di fr. 29'232.- ed una scala delle rendite 14, la moglie dell'inte-
ressato avendo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia dal 1° maggio 2012 (v. anche doc. 70 [foglio di calcolo] e doc.
41 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione [CSC] concernente
la coniuge [decisione su opposizione dell'8 agosto 2012 mediante la qua-
le la CSC ha deciso di erogare in favore di quest'ultima una rendita di
vecchiaia svizzera dal 1° maggio 2012]).
G.
Il 20 giugno 2012, l'interessato ha postulato il ricalcolo dell'importo della
rendita di vecchiaia. Ha contestato il periodo contributivo (indicando di
avere svolto un'attività lucrativa durante 44 anni, segnatamente in Italia,
Francia, Inghilterra, Germania e Svizzera), nonché l'importo del reddito
annuo iscritto sul suo conto individuale per gli anni dal 1995 al 2005.
Chiede peraltro che vengano erogate due rendite di vecchiaia, l'una in
base ai contributi versati all'assicurazione obbligatoria, l'altra in base ai
contributi versati all'assicurazione facoltativa (doc. 73).
H.
Nella decisione su opposizione del 13 agosto 2012 (doc. 75), l'autorità in-
feriore ha respinto l'opposizione del 20 giugno 2012 e confermato la pro-
pria decisione del 31 maggio 2012, mediante la quale ha deciso di eroga-
re in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 475.- al
mese dal 1° maggio 2012. Detta autorità ha esposto in dettaglio le norme
legali applicabili nonché le basi di calcolo della rendita di vecchiaia (se-
gnatamente anni di contribuzione, scala delle rendite, ripartizione e attri-
buzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli
anni civili di matrimonio comune e reddito annuo medio determinante). Ha
poi ribadito la correttezza dell'ammontare della rendita di vecchiaia. L'au-
torità inferiore ha altresì segnalato che la rendita di vecchiaia svizzera è
determinata in base ai periodi di contribuzione effettuati sia nell'assicura-
zione obbligatoria che nell'assicurazione facoltativa, non essendo erogate
due rendite di vecchiaia, l'una in base ai contributi versati all'assicurazio-
ne obbligatoria, l'altra in base ai contributi versati all'assicurazione facol-
tativa.
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Pagina 4
I.
Con atto inoltrato, via telefax, il 13 settembre 2012 (doc. TAF 1) e, me-
diante plico raccomandato, il 19 settembre 2012 (doc. TAF 2), l'interessa-
to ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale con-
tro la decisione su opposizione della CSC del 13 agosto 2012. Si è doluto
dell'ammontare dei contributi versati all'assicurazione facoltativa per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità in rapporto al reddito che ha consegui-
to. Ha poi contestato l'importo del reddito annuo iscritto sul suo conto in-
dividuale per gli anni dal 1995 al 2006. Ha prodotto documenti già agli atti
di causa nonché in particolare la decisione del 12 giugno 2012 dell'Ufficio
imposte del Canton D._______ afferente alla coniuge.
J.
Nella risposta al ricorso del 25 gennaio 2013, l'autorità inferiore ha propo-
sto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.
Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali applicabili e le basi di
calcolo, ha segnalato che l'importo del contributo AVS/AI del ricorrente è
stato fissato mediante decisioni cresciute in giudicato. Ha precisato che
l'importo del reddito annuo iscritto sul suo conto individuale corrisponde al
reddito del lavoro che il medesimo ha dichiarato di aver percepito rispetti-
vamente rappresenta il reddito del lavoro corrispondente al contributo an-
nuo pagato. Ha poi ribadito la correttezza dell'ammontare della rendita di
vecchiaia. Infine, l'autorità inferiore ha indicato che la coniuge dell'insor-
gente ha inoltrato dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali del Can-
ton D._______ un ricorso contro la decisione su opposizione dell'8 agosto
2012 della CSC afferente alla propria rendita di vecchiaia (doc. TAF 5).
K.
Con provvedimento del 18 marzo 2014 (notificato il 5 aprile 2014; doc.
TAF 7 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha tra-
smesso al ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 25
gennaio 2013, unitamente a copia dei documenti dell'incarto della CSC
menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e gli ha conces-
so la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferio-
re (doc. TAF 6), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
L.
Il 16 luglio 2014, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Cor-
te, copia della sentenza del 31 gennaio 2014 del Tribunale delle assicu-
razioni sociali del Canton D._______ concernente il ricorso interposto dal-
la coniuge del ricorrente contro la decisione su opposizione della CSC
dell'8 agosto 2012 che la concerne personalmente (doc. TAF 8).
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Pagina 5
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i
ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera
di compensazione.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che
la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) – è, con
la riserva di cui si dirà al considerando 4 del presente giudizio, ammissibi-
le.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio-
ne 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella
sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurez-
za sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, com-
prese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch.
1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'U-
nione europea (art. 1 ch. 2).
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2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settem-
bre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219
4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regola-
mento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909,
2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi appli-
cabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi
si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento
(CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il
suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una ren-
dita di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno
svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3
e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2).
4.
4.1 Il ricorrente si è doluto nel gravame dell'ammontare dei contributi ver-
sati all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità in
rapporto al reddito che ha conseguito. Dagli atti di causa risulta che, con
decisioni del 28 luglio e 16 ottobre 1995, 3 aprile 1996, 23 marzo 1998,
31 marzo 2000, 29 novembre 2001, 12 settembre 2002, 11 febbraio 2003,
1° marzo 2005 e 30 novembre 2006 (doc. 4, 5, 7, 11, 15, 20, 23, 25, 32 e
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61), l'autorità inferiore ha fissato l'importo del contributo AVS/AI dell'insor-
gente per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 luglio 2006. Queste decisioni
sono cresciute incontestate in giudicato. Nella misura in cui il ricorrente
avesse voluto concludere all'esame della pretesa erroneità delle decisioni
di fissazione del contributo AVS/AI rese dalla CSC, decisioni peraltro cre-
sciute incontestate in giudicato, tale conclusione è manifestamente inam-
missibile in questa sede, avuto riguardo al fatto che esorbita l'oggetto
dell'impugnata decisione del 13 agosto 2012 (decisione mediante la quale
l'autorità inferiore ha esclusivamente ricalcolato, con effetto al 1° maggio
2012, l'importo della rendita di vecchiaia dell'insorgente, la coniuge del
medesimo avendo diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° mag-
gio 2012), senza che siano date le condizioni per un'estensione del pro-
cedimento di ricorso ad un tema estraneo alla decisione amministrativa
(DTF 130 V 138 consid. 2.1 e 125 V 413 consid. 2a).
4.2 Peraltro, e a titolo del tutto abbondanziale, questo Tribunale rileva che
secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o
sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è pro-
vato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevo-
le importanza. Tale riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la deci-
sione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in
quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridi-
ca esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazio-
ne la prassi allora in vigore. L'amministrazione ha peraltro la facoltà, e
non l'obbligo, di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono
soddisfatte determinate condizioni; per contro, né l'assicurato né il giudice
possono obbligarla ad entrare nel merito di tale richiesta, poiché non esi-
ste un diritto alla riconsiderazione (sentenze del TF 9C_1061/2010 del 7
luglio 2011 consid. 6.1, 8C_866/2009 del 27 aprile 2010 consid. 2.1 e 2.2;
DTF 119 V 475 consid. ). Anche per questo motivo un'estensione
del procedimento di ricorso ad un tema (la pretesa erroneità delle deci-
sioni di fissazione del contributo AVS/AI per il periodo dal 1° luglio 1995 al
31 luglio 2006 rese dalla CSC) estraneo alla decisione amministrativa,
non entra in linea di conto.
4.3
4.3.1 Il ricorrente ha altresì fatto valere che le cifre iscritte dal 1995 al
2006 quale reddito annuo sul suo conto individuale (CI) nulla avrebbero a
che fare con gli effettivi redditi conseguiti. La censura è manifestamente
infondata, avuto riguardo al fatto che nell'assicurazione facoltativa, e per
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le persone (residenti all'estero [art. 2 cpv. 1 LAVS]) esercitanti un'attività
lucrativa, il contributo AVS/AI è fissato in percentuale del reddito determi-
nante (in casu, reddito annuo medio su due anni), convertito in franchi
svizzeri e arrotondato ai prossimi 100 franchi immediatamente inferiori, fi-
no ad un certo reddito sulla base di apposite Tabelle dell'UFAS (v., sulla
questione, in particolare l'art. 4 LAVS, gli art. 13b e 14 dell'ordinanza del
26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità [OAF, RS 831.111] e le Tabelle dei contributi all'as-
sicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero). Per le persone (residenti
all'estero [art. 2 cpv. 1 LAVS]) non esercitanti un'attività lucrativa e che
hanno reddito e sostanza, il contributo AVS/AI è per contro fissato, sulla
base di apposite Tabelle dell'UFAS, in virtù della sostanza addizionata al
reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20, convertito in
franchi svizzeri (v., sulla questione, l'art. 28 OAVS, gli art. 13b e 14 OAF e
le Tabelle dei contributi all'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'este-
ro). L'autorità inferiore ha correttamente applicato tali regole e non ha
quindi inscritto sul CI in particolare il reddito annuo percepito in Italia sotto
forma di rendita, come pare pretendere il ricorrente nel gravame.
4.3.2 A titolo meramente esplicativo, e per il periodo tra il 1995 ed il 2006,
giova osservare quanto segue.
4.3.2.1 Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1999, il contributo
AVS/AI dell'insorgente (persona che esercitava allora un'attività lucrativa)
è stato fissato in percentuale del salario annuo medio, convertito in fran-
chi svizzeri e arrotondato ai prossimi 100 franchi immediatamente inferiori
(v., sulla questione, l'art. 4 LAVS, gli art. 13b e 14 OAF e le Tabelle dei
contributi all'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero), che il me-
desimo ha dichiarato di aver percepito in Italia durante tale periodo (v. i
formulari per la dichiarazione del reddito e della sostanza; doc. 3, 6 e 12),
ossia fr. 30'072.- (media fra i redditi dichiarati di ITL 35'206'138 e ITL
35'468'227, convertita in franchi svizzeri) per il 1995, fr. 26'890.- (media
fra i redditi dichiarati di ITL 36'863'115 e ITL 38'461'676, convertita in
franchi svizzeri) per il 1996 e 1997 e fr. 35'477.- (media fra i redditi dichia-
rati di ITL 39'132'265 e ITL 42'424'285, convertita in franchi svizzeri) per il
1998 e 1999 (v. le indicazioni nelle decisioni della CSC del 28 luglio e 16
ottobre 1995, 3 aprile 1996 e 23 marzo 1998; doc. 4, 5, 7 e 11). Le men-
zionate Tabelle prevedono che ad un reddito annuo di fr. 30'000.- corri-
sponde un contributo di fr. 972.60 da luglio a dicembre del 1995, ad un
reddito annuo di fr. 26'800.- corrisponde un contributo annuo di fr. 1'548.-
per il 1996 e il 1997 e ad un reddito annuo di fr. 35'400.- corrisponde un
contributo di fr. 2'379.60 per il 1998 e il 1999 (v. Tabelle dei contributi As-
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sicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero valide rispettivamente dal
1° gennaio 1995, 1° gennaio 1996 e 1° gennaio 1998). Le Tabelle preci-
sano che l'importo arrotondato del reddito annuo è iscritto quale reddito
sul CI, ossia fr. 15'000.- da luglio a dicembre del 1995, fr. 26'800.- per il
1996 e il 1997 e fr. 35'400.- per il 1998 e il 1999.
4.3.2.2 Dal 2000 al 2003, il contributo AVS/AI del ricorrente (persona che
non esercitava un'attività lucrativa) è stato fissato in base all'importo della
rendita annua di pensione di vecchiaia italiana, convertito in franchi sviz-
zeri e moltiplicato per 20, addizionato all'importo della sostanza, converti-
to in franchi svizzeri (v., sulla questione, l'art. 28 OAVS, gli art. 13b e 14
OAF e le Tabelle dei contributi all'assicurazione facoltativa degli Svizzeri
all'estero), di cui il medesimo ha dichiarato di disporre (v. i formulari per la
dichiarazione del reddito e della sostanza; doc. 16 e 22), ossia una so-
stanza di fr. 424'730.- per il 2000 e 2001 ed una sostanza di fr. 254'100.-
per il 2002 e 2003 (v. le indicazioni nelle decisioni della CSC del 31 marzo
2000, 29 novembre 2001, 12 settembre 2002 ed 11 febbraio 2003; doc.
15, 20, 23 e 25). Le menzionate Tabelle prevedono che ad una sostanza
di fr. 400'000.- (importo arrotondato ai 50'000 franchi inferiori) corrisponde
un contributo di fr. 686.- per il 2000, che ad una sostanza inferiore a fr.
450'000.-- corrisponde un contributo di fr. 756.- (oltre spese amministrati-
ve) per il 2001 e il 2002 e che ad una sostanza inferiore a fr. 500'000.-
corrisponde un contributo di fr. 824.- (oltre spese amministrative) per il
2003. Le Tabelle precisano che il reddito del lavoro corrispondente al con-
tributo annuo è iscritto quale reddito sul CI (v. anche l'art. 29quinquies LAVS),
ossia un'iscrizione di fr. 7'000.- per il 2000, un'iscrizione di fr. 7'722.- per il
2001 e il 2002 ed un'iscrizione di fr. 8'416.- per il 2003 (v. Tabelle dei con-
tributi Assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero valide rispettiva-
mente dal 1° gennaio 2000, dal 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2003).
4.3.2.3 Per il periodo dal 2004 al 31 luglio 2006, l'insorgente non avendo
prodotto i documenti giustificativi richiesti (v. gli scritti del 7 ottobre 2004 e
15 maggio e 26 luglio 2006 della CSC; doc. 28, 45 e 52), il contributo
AVS/AI è stato fissato mediante tassazione d'ufficio (v., sulla questione,
l'art. 17 OAF), segnatamente aumentando del 30% l'importo della sostan-
za determinante per il periodo precedente (v., sulla questione, DTF 113 V
81 consid. 5b), ossia una sostanza di fr. 330'300.- per il 2004 e il 2005 ed
una sostanza di fr. 429'300.- per il 2006 (v. le indicazioni nelle decisioni
della CSC del 1° marzo 2005 e 30 novembre 2006; doc. 32 e 61). Le Ta-
belle dei contributi all'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero
prevedono che ad una sostanza inferiore a fr. 500'000.- corrisponde un
contributo di fr. 824.- (oltre spese amministrative) e un'iscrizione sul CI di
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fr. 8'146.- per il 2004 e il 2005 ed un contributo di fr. 480.90.- (oltre spese
amministrative) e un'iscrizione sul CI di fr. 4'907.- per il 2006 (v. Tabelle
dei contributi Assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero valide dal
1° gennaio 2003). Per l'anno 2006, non risulta tuttavia alcuna iscrizione
sul CI (v. doc. 69 pag. 5), ritenuto che il calcolo della rendita è determina-
to in particolare dai redditi fino al 31 dicembre che precede l'età conferen-
te il diritto alla rendita di vecchiaia (v. art. 29bis LAVS).
5.
Questo Tribunale rileva altresì che l'autorità inferiore, nella decisione im-
pugnata del 13 agosto 2012 (doc. 75; v. anche doc. 70 [foglio di calcolo]),
ha esposto in dettaglio le norme legali applicabili nonché le basi di calcolo
della rendita di vecchiaia di fr. 457.- mensili dal 1° maggio 2012, rendita di
vecchiaia calcolata in virtù segnatamente di una scala delle rendite 14, di
un periodo contributivo di 14 anni, di una ripartizione e attribuzione per
metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di
matrimonio comune e di un reddito annuo medio determinante di fr.
29'232.- (reddito medio annuo determinante di fr. 27'090.- nel 2006 [v. la
decisione della CSC del 10 luglio 2006; doc. 51] aggiornato al 2012). L'in-
sorgente non ha comunque presentato in questa sede argomenti o prove
che possano giustificare una modifica delle basi del calcolo della rendita
come effettuato dall'autorità inferiore, calcolo dal quale il Tribunale ammi-
nistrativo federale non ha peraltro motivo, sulla base delle risultanze pro-
cessuali, di scostarsi d'ufficio. Per il resto, può essere rinviato ai conside-
randi della decisione impugnata rispettivamente della risposta al ricorso.
6.
Nulla muta, a questa conclusione, la sentenza del 31 gennaio 2014 del
Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton D._______ (doc. TAF 8),
mediante la quale è stato accolto il ricorso interposto dalla coniuge
dell'insorgente ed annullata la decisione su opposizione della CSC dell'8
agosto 2012 che la concerne personalmente. La decisione di rinvio per
completamento dell'istruzione porta, in effetti, sulla determinazione dei
contributi della coniuge per gli anni 2010 e 2011 (v. la sentenza del Tribu-
nale delle assicurazioni sociali del Canton D._______ del 31 gennaio
2014 pag. 15), contributi che non sono suscettibili di modificare le basi di
calcolo dell'importo della rendita di vecchiaia accordata al ricorrente, rite-
nuto che nel caso in esame occorre effettuare una ripartizione e attribu-
zione reciproca dei redditi conseguiti dai coniugi tra il (1° luglio) 1995,
momento a partire da cui entrambi i coniugi sono assicurati all'assicura-
zione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, ed il (31 dicembre) 2005,
anno che precede il momento, il 1° maggio 2006, a partire da cui il ricor-
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rente ha diritto (per primo) ad una rendita di vecchiaia svizzera (v. art.
29quinquies cpv. 3 e 4 LAVS), non senza dimenticare che la coniuge non ha
(più) contestato, nel ricorso, l'importo del reddito iscritto sul proprio CI per
gli anni segnatamente dal 2000 al 2005 (v. la sentenza del Tribunale delle
assicurazioni sociali del Canton D._______ del 31 gennaio 2014 pag. 10
e 11).
7.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudi-
ce dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di
scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi
manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto, e
per quanto ammissibile, il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei ge-
nerici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infon-
dato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa
a giudice unico.
8.
8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vin-
centi, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra
l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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