Corte II I
C-4778/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato ITAL-UIL, via Canonica 3,
casella Postale 6233, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 2 giugno 2010.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4778/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 2 giugno 2010, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha accordato
al cittadino italiano A._______, nato il (...), una rendita intera
d'invalidità per il periodo dal 1° settembre 2007 al 30 settembre 2009,
che, con gravame del 2 luglio 2010, l'assicurato, rappresentato dal
Patronato ITAL-UIL di Lugano, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo ed il riconoscimento del
suo diritto ad una rendita intera anche dopo il 30 settembre 2009,
allegando un rapporto medico steso il 16 giugno 2010 dal dott.
B._______,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Canton Ticino (UAI-TI), il
quale, sulla base del parere espresso il 23 agosto 2010 dal proprio
medico, il dott. C._______, che non ha escluso un possibile
peggioramento a livello del rachide dorsale e considera necessaria
una perizia pluridisciplinare, propone il rinvio degli atti per procedere in
tal senso (preavviso del 27 agosto 2010),
che l'UAIE, nella sua presa di posizione del 2 settembre 2010,
propone pertanto l'ammissione del ricorso ed il rinvio della causa per
completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, il 7 settembre 2010, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione (UAIE e UAI-TI) ed il rapporto del dott.
C._______,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo
Tribunale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
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sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. d bis PA e 1° cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione:
queste condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE di procedere all'assunzione del
complemento istruttorio richiesto dal dott. C._______ nel suo rapporto
del 23 agosto 2010,
che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che,
annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù
dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è
dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio
degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento
d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2),
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che, nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.- a carico dell'UAIE (art. 7 e
ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv.
2 PA]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
ll ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 2 giugno 2010, l'incarto è rinviato all'UAIE, affinché
completi l'istruttoria secondo i considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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