B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4779/2015
Sen t en z a d e l 1 9 l u g l i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Christoph Rohrer, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.__________,
Via San Giuseppe 110, IT-55015 Montecarlo,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione vecchiaia e superstiti, importo della rendita di
vecchiaia (decisione su opposizione del 13 luglio 2015).
C-4779/2015
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Fatti:
A.
A.a
A.__________, cittadina italiana, residente in Italia, nata il 28 dicembre
1949, coniugata dal 1964 con B.__________, ha lavorato in Svizzera al-
meno dal 1969 al 1971 presso la ditta C.__________ di O.__________,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i su-
perstiti e l'invalidità (doc. 1,3,6,9 dell’incarto della Cassa svizzera di com-
pensazione, in seguito CSC).
Il marito, nato nel 1949, ha svolto attività lavorativa in Svizzera dal 1968 al
1973 per la durata di cinque anni e 1 mese (estratto del conto individuale
del 5 febbraio 2016 dell’incarto della CSC che lo concerne e decisione di
attribuzione della rendita di vecchiaia del 24 febbraio 2015).
A.b In data 10 dicembre 2014, per il tramite della sede INPS di Lucca, l'as-
sicurata ha formulato alla Cassa svizzera di compensazione una richiesta
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia (doc. 2, 3).
A.c Alfine di stabilire l'importo della rendita la CSC ha riunito i conti indivi-
duali di spettanza della richiedente, dai quali figura che ha lavorato da ago-
sto 1969 a dicembre 1971 per la ditta C.__________ di O.__________
(doc. 9). L'amministrazione ha quindi proceduto al calcolo della prestazione
(doc. 10) e, mediante due decisioni del 24 febbraio 2015, ha erogato, in
favore di A._______, una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'importo di fr. 80.- mensili
e fr. 82.- mensili (seconda decisione) a decorrere dal 1° dicembre 2014,
per avvenuto compimento del 65esimo anno di età del marito nel novembre
2014 (doc. 14 e 15). L'importo di questa prestazione è stato calcolato in
base ad un periodo contributivo di 2 anni e 5 mesi ed alla scala delle rendite
3. Il reddito annuo medio determinante ammonta a fr. 11'232.- per la prima
decisione ed a fr. 15'510.- per la seconda decisione (doc.14 e 15).
B.
B.a Con opposizione del 20 marzo 2015 (data del timbro postale, doc. 16
in toto) A._________ha fatto presente di essere venuta a lavorare in Sviz-
zera anche nel 1972 e 1973 e meglio complessivamente da agosto 1969
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a dicembre 1973, sempre per lo stesso datore di lavoro. Non ha prodotto
documenti a conforto di quanto asserito.
B.b Ricevuta l'opposizione l'amministrazione ha svolto inchieste presso la
Cassa di compensazione competente (n. 32), l'Ufficio migrazione del Can-
ton Zurigo (doc. 18), l'Ufficio controllo abitanti del Comune di
O.__________ (doc. 19), l'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton Zu-
rigo (doc. 20) e la Cassa di compensazione della Svizzera orientale (doc.
21).
Il 6 maggio 2015, la Segreteria di Stato della migrazione ha comunicato
che, secondo i suoi registri, la richiedente ha risieduto in Svizzera dal 20
gennaio al 20 dicembre 1973 con permesso stagionale (A), mentre non
risultano periodi precedenti (doc. 22). L'Ufficio controllo abitanti di
O.__________ ha confermato che A.__________ ha colà risieduto dal 1°
aprile al 18 dicembre 1970, dal 18 gennaio 1972 al 16 dicembre 1972 e dal
21 gennaio al 20 dicembre 1973. Il tipo di permesso non è menzionato
(doc. 25 pag. 2). Dal canto suo, la Cassa 32 (Ostschweizerische-Ausglei-
chkasse für Handel und Industrie), ove era affiliato il datore di lavoro dell'in-
teressata (ditta C.__________ di O.__________), ha dichiarato di non aver
reperito ulteriore documentazione concernente A.__________ in relazione
agli anni 1972 e 1973 (doc. 23).
C.
Alla luce degli accertamenti esperiti, con decisone su opposizione del 13
luglio 2015 (doc. 26), la CSC ha respinto l'istanza della ricorrente (doc. 16),
confermando le decisioni del 24 febbraio 2015 (doc. 14, 15). Secondo l'am-
ministrazione infatti è provato che l'assicurata ha risieduto in Svizzera nel
1972 e 1973 con un permesso di tipo A, di conseguenza non si può ritenere
l'esistenza di un domicilio ai sensi della giurisprudenza (doc. 26).
D.
Con il ricorso depositato il 4 agosto 2015 (timbro postale, doc. TAF 1)
A.__________ chiede, sostanzialmente, il riconoscimento dei contributi re-
lativi all'attività svolta in Svizzera nel 1972 e 1973 presso la ditta
C.__________ di O.__________. A suffragio delle proprie conclusioni pro-
duce una fotocopia del passaporto, dal quale risultano entrate e uscite dalla
Svizzera sia nel 1972 che nel 1973 (cfr. pag. 44, 45 del passaporto, doc.
27).
E.
Nelle osservazioni ricorsuali del 15 settembre 2015, la CSC propone la
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reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si rife-
rirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Con ordinanza del 17 settembre 2015 (doc. TAF 4) il TAF ha invitato la
ricorrente a presentare la replica alla risposta della CSC. L'assicurata non
vi ha tuttavia fatto fronte.
G.
In data 2 febbraio 2016 questa Corte ha chiesto alla ricorrente di trasmet-
tere documenti in suo possesso che potrebbero fornire indizi utili circa l’esi-
stenza di contributi nel 1972 e 1973. Con risposta del 24 febbraio 2016
l’interessata ha comunicato di aver già spedito quanto in suo possesso e
che se non avesse avuto il permesso di lavoro il passaporto non sarebbe
stato timbrato (doc. TAF 10 e 7).
H.
La giudice dell’istruzione si è inoltre rivolta alla Cassa pensioni della
C._______ di O.__________, alfine di verificare l’attività lavorativa della
ricorrente nel 1972 e 1973 (doc. TAF 8). La documentazione, nel frattempo
trasmessa allo Staatsarchiv di Zurigo per un progetto di ricerca, è stata
inviata a questo Tribunale in data 29 aprile 2016 e sottoposta alle parti per
formulare eventuali osservazioni (doc. TAF 16 e doc. TAF 17).
Con scritto del 7 giugno 2016 la CSC ha ribadito il tenore della precedente
presa di posizione. A suo parere la prova piena dell’attività lavorativa in
Svizzera di A.__________ nel 1972 e 1973 non è data (doc. 19). Dal canto
suo la ricorrente non si è espressa (doc. TAF 20).
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere
portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della
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Pagina 5
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della
LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toc-
cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso
deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o
della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA).
2.4 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
Oggetto del contendere è l'importo della rendita di vecchiaia erogata all'as-
sicurata con effetto dal 1° gennaio 2014. Al riguardo la ricorrente sostiene
di aver svolto attività lavorativa in Svizzera nel 1972 e nel 1973 presso la
C.__________ e quindi chiede che siano riconosciuti anche i contributi e i
periodi contributivi relativi a questi anni. L'autorità inferiore, dal canto suo,
ha accertato che l'interessata ha risieduto nel nostro Paese negli anni in
questione, ma non ha trovato contributi in suo favore.
4.
Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti veri-
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ficatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accer-
tamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF
129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
5.
5.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid.
1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso
del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si de-
termina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo
le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata tempo-
ris; DTF 130 V 445).
5.2 In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° gennaio 2014.
Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche è tuttavia il compi-
mento del 64esimo anno di età da parte della ricorrente, intervenuto il 28
dicembre 2013 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF
113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio appli-
cabile la LAVS nel tenore in vigore a tale data, eccettuate eventuali dispo-
sizioni transitorie.
6.
6.1
La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per
cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il
1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345).
Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
6.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
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sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
6.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor-
rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo
l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre-
visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime
prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia-
scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
6.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo.
6.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede
disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
7.
7.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore nel dicembre 2013,
hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i
65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni.
C-4779/2015
Pagina 8
7.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordina-
ria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati al-
meno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi-
stenziali. Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata
assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in
totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o
se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso 2
lettere b e c LAVS (art. 50 OAVS).
7.3 Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato
in particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa
nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 di-
cembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.
7.4 Per l'art. 29ter cpv. 1 LAVS il periodo di contributo è completo se una
persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati
della sua classe d'età.
Per il capoverso 2 sono considerati anni di contribuzione i periodi:
a.durante i quali una persona ha pagato i contributi;
b.durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo;
Per l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (nella versione in vigore dal 1° gennaio 1997)
si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi
pari almeno al doppio del contributo minimo i coniugi senza attività lucrativa
di assicurati con un'attività lucrativa.
In precedenza l'art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS prevedeva che non erano tra l'altro
tenute a pagare i contributi le mogli degli assicurati quando non esercita-
vano un'attività lucrativa (testo in vigore fino al 31 dicembre 1996, sostituito
appunto dal nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS dal 1° gennaio 1997, citato al
considerando 7.4.1, RU 1996 2466, si confronti DTF 130 V 49 consid. 3.2).
Al riguardo la cifra 5024 delle direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione
federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità valide dal 1° gennaio
2003, stato al 1° gennaio 2013, di cui al capitolo "Anni di matrimonio e di
vedovanza senza contribuzione computabili fino al 31 dicembre 1996", pre-
vede che i periodi di matrimonio e di vedovanza per i quali non sono stati
pagati contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c
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Pagina 9
LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) e durante i quali la donna
era assicurata sono considerati come durata di contribuzione.
Per la cifra 5027 del capitolo intitolato "periodi durante i quali il coniuge
esercitante l'attività lucrativa ha pagato il doppio del contributo minimo"
inoltre sono considerati come durata di contribuzione i periodi per i quali
sono stati versati contributi durante il matrimonio in conformità all'articolo 3
capoverso 3 LAVS. Questo vale anche per gli anni civili in cui è stato con-
tratto il matrimonio, pronunciato il divorzio o si è verificato il decesso del
coniuge (v. VSI 2002 pag. 27 segg. e N. 2071 segg. DIN).
8.
8.1 In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare
i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indica-
zioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie.
8.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha
luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La
registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il
reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva
espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da
ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un
estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di
lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una
rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv.
2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.
8.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata re-
spinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può es-
sere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto
quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Se-
condo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata
la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i con-
tributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto – me-
diante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni
sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro – è stata conclusa
(DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende
tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti
in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
C-4779/2015
Pagina 10
8.4 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto,
occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un
assicurato sostiene, in occasione della nascita del diritto a prestazioni, di
aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in mi-
sura superiore a quella accertato nei conti individuali. La regola in tema di
prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscri-
zioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova
piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di
modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assun-
zione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali,
l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto
(DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tribunale
federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore
di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e
credibili. Va però precisato che nell'ambito delle assicurazioni sociali non
esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono
statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a).
8.5 In materia di prova della durata contributiva il TFA ha precisato che nel
caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un per-
messo C oppure di un permesso B (annuale), occorre ritenere una durata
contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In
altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai
sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a
lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la du-
rata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo
annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale
(A) fa stato quanto iscritto sul conto individuale.
Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002 la massima autorità giudiziaria
ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso
l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto che è necessario indagare su ogni
elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione
stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale
degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo
proposito il TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto 2001,
H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002.
C-4779/2015
Pagina 11
9.
9.1 Nel caso in esame la ricorrente non ha prodotto documenti che dimo-
strino un'attività lucrativa nel nostro Paese di durata maggiore rispetto a
quella ritenuta dalla Cassa, segnatamente dal 1969 al 1971. Eccettuato il
passaporto dell'epoca, da cui emerge che è entrata in Svizzera anche nel
1972 e 1973 e vi ha risieduto da gennaio a dicembre, l'interessata non ha
infatti trasmesso documenti indiziari quali fogli paga, permessi di dimora,
attestati fiscali, ecc., atti a permettere all'autorità inferiore di procedere a
più efficaci ricerche circa il suo adempimento assicurativo (doc. TAF 1 e
allegati). Dall’incarto del marito emerge tuttavia che nel formulario da lui
sottoscritto all’attenzione della CSC l’8 dicembre 2014, intitolato “informa-
zioni concernenti il coniuge dell’assicurato”, quest’ultimo ha indicato che la
moglie ha risieduto in Svizzera dal 1969 al 1973 dapprima a Z._______ e
poi a W._______ e che dal 1970 al 1973 ha lavorato a W.________ per la
ditta C._______ (si confronti formulario dell’8 dicembre 2014 di cui all’in-
carto di B.__________).
9.2 L'amministrazione, in sede di opposizione, sulla scorta delle indicazioni
fornite dall'assicurata, ha quindi effettuato delle ricerche supplementari. Il
Comune di O.__________ (ZH) ha in particolare informato che dai suoi
registri risulta che quest'ultima vi ha risieduto dal 1° aprile al 18 dicembre
1970, dal 18 gennaio al 16 dicembre 1972 e dal 21 gennaio al 20 dicembre
1973 (doc. 25). Dal canto suo, la Segreteria di Stato della migrazione ha
attestato che l'interessata, nel 1973, era al beneficio di un permesso di tipo
A (stagionale) e vi ha risieduto dal 20 gennaio 1973 fino al 20 dicembre
1973. Ulteriori periodi non sono stati attestati (doc. 22). Infine, la Cassa di
compensazione competente, ossia la "Ostschweizerische-Ausgleichkasse
für Händel und Industrie" (Cassa n. 32) ha dichiarato, il 5 marzo 2015 (doc.
25), di aver verificato la posizione dell'assicurata, ma di non aver trovato
contributi per il 1972 e 1973.
9.3 Alla luce di quanto sopra esposto risulta provato con il grado della ve-
rosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che l'assicu-
rata è entrata in Svizzera e ha risieduto a O.__________ sia nel 1972 che
nel 1973. Questi fatti traspaiono senza dubbio anche dal passaporto (doc.
27 pag. 28; o pag. 45 del documento). Da quanto attestato dall'Ufficio con-
trollo abitanti di O.__________ (doc. 25) è infatti palese che l'interessata
ha risieduto in Svizzera dal 18 gennaio al 16 dicembre 1972 e dal 21 gen-
naio al 20 dicembre 1973. Queste circostanze non sono del resto conte-
state neppure dalla CSC (consid. C). Dagli atti risulta inoltre che, anche il
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marito della ricorrente, B.__________, nato il 16 novembre 1949, ha lavo-
rato in Svizzera dal 1968 al 1973 per cinque anni e un mese. Da 1970 al
1973 ha svolto attività lucrativa durante tutto l’anno (cfr. doc. 10, pag. 3,
anche formulario E 205 dell’incarto che lo riguarda). L'esistenza in favore
dell’assicurata, di contributi versati in questo periodo tramite attività lucra-
tiva non ha tuttavia potuto essere accertata.
10.
10.1 Pendente causa di ricorso la giudice dell’istruzione ha eseguito accer-
tamenti supplementari presso la Cassa pensioni della ditta C.__________
di O.__________ (doc. TAF 8, 11, 13, 14, 16, 17). Agli atti è stato richia-
mato altresì l’incarto del marito dell’assicurata, mentre la CSC ha tra-
smesso l’incarto di D.__________, marito di F.________(di seguito deno-
minata F.__________, nata il 22 novembre 1928 e deceduta il 30 giugno
2008 (no. AVS prima del 1.7.1972 763 28 xxx, dopo tale data no. 76x.28
, si confronti doc. 5 pag. 10 del relativo incarto), la quale ha svolto
attività lavorativa presso C.__________ (doc. TAF 16).
10.2 Dalla documentazione relativa alla Cassa pensioni attualmente in
possesso dello Staatsarchiv di Zurigo a scopo di ricerca, in particolare dalla
carta personale della ricorrente, è emerso che A.__________, nata il 28
dicembre 1949, no AVS 763 49 890, sposata con B.__________, è entrata
a far parte della ditta il 25 agosto 1969 ed è d’uscita il 28 febbraio 1974
(doc. TAF 16 B). L’inizio dell’attività lavorativa in Svizzera è confermata
dall’estratto del conto individuale (doc. 9 pag. 1), secondo cui nel 1969 l’as-
sicurata ha lavorato in Svizzera da agosto a dicembre.
10.3 Nel classificatore intitolato “AHV Abrechnungen und Briefe” (doc. TAF
16 G) è stato in particolare archiviato l’attestato dei redditi percepiti dai di-
pendenti della ditta C.______ nel 1971 (relativo alla “ASTI-Ausglei-
chskasse”). Dal documento emerge che A.__________ (no AVS 76x 49
xxx) ha percepito fr. 11'452.19 da gennaio a dicembre (questi dati coinci-
dono peraltro con quelli iscritti nel suo conto individuale, doc. 9 pag. 1).
Nella medesima lista compare anche la dipendente quasi omonima
F.__________, il cui numero AVS è 763 28 xxx, che nel medesimo anno
ha guadagnato fr. 6'492.48 lavorando da a gennaio a dicembre (doc. TAF
16 H).
10.4 Per quanto riguarda il 1972 dal passaporto emerge il visto d’entrata a
Chiasso il 18 gennaio 1972 e che l’assicurata si è annunciata a
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Pagina 13
O.__________ il medesimo giorno. L’assicurata ha poi lasciato il Comune
il 20 dicembre 1973 (documento allegato al doc. TAF 1).
Dalla lista degli stipendi del 1972 emerge poi che A.__________, la cui
data d’entrata, il 25 agosto 1969, è indicata espressamente e coincide sia
con quella della carta personale che con quella dell’estratto del conto indi-
viduale della ricorrente (doc. TAF 16B e 16M, doc. 9 pag. 1) ha percepito
un reddito di fr. 14'429.76. Solo il numero AVS attribuitole dal datore di la-
voro, segnatamente il 76x 28 xxx, risulta tuttavia errato, in quanto esso è
ufficialmente il numero di F.__________, nata nel 1928 (doc. 5 pag. 10
dell’incarto relativo a D.______ e F.__________, consid. 10.1), che non
compare tra i dipendenti. Dal conto individuale di quest’ultima risulta inoltre
che il reddito attribuito dal datore di lavoro a A.__________, qui ricorrente,
è stato iscritto a torto nel conto individuale di F.__________ (doc. 5 pag.
12 dell’incarto di D.__________).
10.5 Dal passaporto emerge altresì che la ricorrente nel 1973 è entrata in
Svizzera il 20 gennaio a Chiasso ed è partita da O.__________ il 20 di-
cembre 1973. Agli atti vi è pure l’attestato dei redditi percepiti dai dipendenti
della ditta C.________ nel 1973, da cui risulta che A.__________ ha per-
cepito da gennaio a dicembre un reddito di fr. 15'769.71, di poco superiore
a quello dell’anno precedente. Anche in questa occasione il numero AVS
attribuitole non corrisponde a quello di A.__________, nata nel 1949, bensì
a quello di F.__________ (76x 28 ), valido dal 1 luglio 1972 (consid.
10.1). Il numero erroneamente attribuito dal datore di lavoro a
A.__________ nel 1972 (76x 28 xxx), è stato nuovamente e correttamente
assegnato nel 1973 a F.__________, che ha lavorato nella ditta da aprile
a giugno. Nel 1973 F.__________ risulta inoltre aver percepito prestazioni
di invalidità dalla Cassa pensione del datore di lavoro (doc. TAF 16f). Sul
conto individuale di F.__________ risulta inoltre iscritto un doppio reddito
e meglio fr. 6'897.92 da lei presumibilmente effettivamente percepiti per il
periodo da aprile a giugno 1973 e fr. 15'769.71 per il periodo da gennaio a
dicembre. La seconda iscrizione è tuttavia palesemente errata (doc. 5 pag.
12 dell’incarto di D.__________). Dalla lista dei redditi lordi allegata all’at-
testazione dei redditi compilata all’attenzione della Cassa di compensa-
zione Asti risulta infatti chiaramente che F.__________ e A.__________
sono due persone distinte, che hanno percepito redditi distinti e di diverso
ammontare (doc. TAF 16H, 16I e 16l), da cui sono stati dedotti distinti e
differenti contributi sociali. Per questi motivi i redditi non potevano essere
attribuiti interamente a F.__________.
11.
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11.1 Alla luce dei dati raccolti questa Corte considera provato con il grado
della verosimiglianza preponderante che A.__________, nata nel 1949, ha
svolto attività lavorativa in Svizzera oltre che dal 1969 al 1971, come
emerge dal conto individuale prodotto dalla CSC, anche, come da lei riba-
dito, nel 1972 e 1973. Dalla documentazione agli atti emerge infatti chiara-
mente che i contributi ed i periodi contributivi a lei relativi non hanno potuto
essere iscritti correttamente nel suo conto individuale, in quanto il datore di
lavoro ha confuso ripetutamente alcuni numeri AVS, attribuendo all’assicu-
rata nel 1972 il numero AVS di F.__________, valido fino al 1° luglio 1972
(8 cifre) e nel 1973 il nuovo numero sempre di F.__________, valido dal 1
luglio 1972 (11 cifre), motivo per cui i redditi percepiti da A.__________ nel
1972 e 1973 sono stati iscritti erroneamente nel conto di F.__________
(doc. 5 pag. 12 dell’incarto di D.__________). Che i redditi del 1972 non
competano a F.__________ è fuor di dubbio, in quanto in quell’anno
quest’ultima non risulta aver percepito redditi dalla C.__________ (doc.
TAF 16 M). Lo stesso vale anche per i redditi del 1973. In effetti la dipen-
dente non può aver svolto due attività contemporaneamente presso lo
stesso datore di lavoro da aprile a giugno e altresì ha percepito prestazioni
di invalidità, quindi, non può aver lavorato durante tutto l’anno (doc. TAF 16
F).
11.2 Che la dipendente A.__________ di cui alle attestazioni di salario del
1972 e 1973 sia la ricorrente è del resto fuor di dubbio.
In effetti nella lista dei salari del 1972, come già evidenziato, la data di en-
trata in ditta corrisponde a quella indicata nella carta personale di
A.__________. Pure il lasso di tempo in cui ha risieduto a O.__________,
e in cui vi ha lavorato coincidono. Nel 1973 il numero attribuito nel 1972 a
A.__________ è stato (ri)attribuito a F.__________, correttamente, come
emerge dall’incarto CSC. Ciò dimostra che il numero attribuito a
A.__________ nel 1972 non le competeva. Nel 1973 è stato erroneamente
attribuito a A.__________ e a F.__________ lo stesso numero, a una
quello vecchio valido fino al 1 luglio 1972 e all’altra quello nuovo. Ciò ha
provocato l’accredito in favore di F._______di redditi da lei non percepiti.
Pure nel 1973 inoltre i periodi di residenza a O.__________ ed i periodi di
attività lavorativa coincidono, mentre la quasi omonima A.__________ ha
svolto attività lucrativa solo per tre mesi. L’ammontare del salario di
A.__________ poi ha subito annualmente un aumento regolare. La carta
personale infine attesta chiaramente che A.__________ ha lavorato per la
ditta dal 1969 al 1973, ciò che conferma quindi un’attività anche nel 1972
e 1973.
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In simili condizioni, così come indicato dall’assicurata, il calcolo della ren-
dita di vecchiaia che le compete deve tener conto dei contributi accumulati
nel 1972 e 1973 e dei relativi periodi contributivi, in quanto è chiaramente
comprovato che, a torto, non sono stati iscritti sul suo conto individuale
redditi da lei percepiti.
Visto quanto sopra il ricorso va accolto e poiché si fonda su un accerta-
mento incompleto dei fatti rilevanti, la decisione impugnata va annullata.
12.
A titolo abbondanziale va rilevato che per il fatto del suo lavoro e per la sua
residenza in Svizzera dal 1968 al 1973, il cui permesso non è noto,
B.__________ era obbligatoriamente assicurato in Svizzera per gli anni in
questione ai sensi dell'art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS. Tale circostanza traspare
dal foglio di calcolo della rendita (doc. 10, pag. 3), secondo cui ha lavorato
per 5 anni e 1 mese in questo paese. La moglie ha vissuto in Svizzera dal
1969 al 1973. In simili circostanze si può ritenere che l’assicurata fosse
domiciliata in Svizzera perlomeno nel 1972 e 1973, ritenuto che il centro
dei suoi interessi (familiari e lavorativi) era in Svizzera e che il tipo di per-
messo di lavoro configura, per quanto riguarda il domicilio unicamente un
indizio (sentenza del TAF C-7161/2014 del 14 giugno 2016 consid. 8.3.2 e
la giurisprudenza del Tribunale federale menzionata).
Ne consegue che, anche se non avesse svolto attività lucrativa nel 1972 e
1973, questo lasso di tempo andava considerato a titolo di periodo contri-
butivo ai fini del calcolo della rendita ai sensi delle disposizioni citate al
considerando 7.4.
13.
In conclusione l’incarto viene rinviato alla Cassa affinché stabilisca l’im-
porto della rendita di vecchiaia di A.__________, tenuto conto, a titolo di
anni di contribuzione, anche il 1972 e il 1973 e i relativi redditi, così come
emerge dai doc. TAF da 16H a 16M.
14.
Non vengono prelevate spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) né si
attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
In accoglimento del ricorso la decisione impugnata è annullata.
2.
L’incarto è rinviato alla Cassa di compensazione affinché calcoli l’ammon-
tare della rendita di vecchiaia di A.__________ ai sensi dei considerandi.
3.
Non vengono prelevate spese processuali.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale della assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: