Corte II I
C-4792/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Nicola Perucchi,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera
concernente B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4792/2008
Fatti:
A.
Nel 2007, B._______, cittadino del Kosovo nato il ..., ha presentato
una domanda di autorizzazione d'entrata in Svizzera presso la
Rappresentanza di Svizzera a Pristina al fine di rendere visita al figlio,
residente in Ticino. La domanda è stata respinta con decisione formale
del 31 dicembre 2007 dall'Ufficio federale della migrazione (UFM).
B.
In data 14 maggio 2008, B._______, ha presentato una nuova do-
manda di visto per la Svizzera della durata di tre mesi al fine di rende-
re visita ai figli residenti in Svizzera, tra i quali, A._______ (di seguito:
il ricorrente), domiciliato a Paradiso/TI. Alla domanda il richiedente ha
allegato l'invito dell'8 aprile 2008 da parte del figlio, secondo il quale
quest'ultimo si sarebbe portato garante per qualsiasi spesa nonché
per l'entrata e l'uscita dalla Svizzera entro i termini prestabiliti.
Con scritto del 12 giugno 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigra-
zione del Canton Ticino ha trasmesso all'UFM per competenza e deci-
sione la domanda di visto, richiamando al contempo la sua attenzione
sulla precedente decisione negativa.
C.
Con decisione del 27 giugno 2008, l'UFM ha rifiutato l'autorizzazione
d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______. In sostanza l'autorità
di prime cure ha rilevato che l'ordine giuridico svizzero non garantisce
né un diritto ad entrare in Svizzera né l'ottenimento di un visto. Essa
ha poi asserito che l'uscita dal territorio elvetico alla scadenza del pre-
visto soggiorno non poteva essere considerata come sufficientemente
garantita, tenuto conto della situazione economica prevalente nel
Kosovo e le conseguenti disparità socioeconomiche esistenti tra que-
sto paese e la Svizzera. Sulla base di tali disparità l'UFM ha dichiarato
che non si poteva escludere che, una volta giunto in Svizzera l'interes-
sato tenti di rimanervi durevolmente con la speranza di trovarvi una si-
stemazione migliore di quella che conosce nel suo Paese d'origine.
L'autorità di prime cure ha poi affermato che B._______ non poteva
avvalersi di stretti legami familiari o professionali con il paese d'origine
atti a garantirne il ritorno e che la presenza in Svizzera del figlio avreb-
be potuto costituire un ulteriore motivo per il richiedente di volere
prolungare il suo soggiorno. Vista la prassi restrittiva, l'UFM ha infine
Pagina 2
C-4792/2008
affermato che il desiderio di visitare conoscenti o parenti non era
sufficiente a giustificare il rilascio di un visto.
D.
In data 18 luglio 2008, per il tramite del suo patrocinatore, A._______,
ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, postulandone
l'annullamento nonché il rilascio dell'autorizzazione d'entrata in
Svizzera. A sostegno del proprio gravame, il ricorrente ha contestato
l'affermazione dell'autorità di prime cure secondo la quale la
situazione socioeconomica del Kosovo sarebbe da ritenersi a tutt'oggi
instabile, precisando oltre a ciò, come la pressione migratoria si sia in
larga misura attenuata. Il ricorrente ha poi dichiarato che il richiedente
è proprietario di diversi fondi, dei quali è stato prodotto l'estratto
catastale. Egli ha inoltre affermato che il richiedente era fi-
nanziariamente indipendente, vista la suddetta proprietà e quella
dell'abitazione in cui vive, godendo altresì del sostegno finanziario
della figlia residente nella medesima provincia in Kosovo, delle sorelle
nonché dei nipoti e dei cugini.
E.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso con preavviso del
3 ottobre 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. Ripren-
dendo le argomentazioni esposte nella suddetta decisione, l'autorità di
prime cure ha affermato che non vi erano motivi impellenti atti a giu-
stificare il rilascio del visto e che le garanzie fornite, anche se degne
d'interesse, andavano relativizzate poiché l'interessato sarebbe
tuttavia rimasto libero delle proprie decisioni.
F.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, con replica del 9 ottobre 2008, il ricorrente si è riconfermato
nelle sue allegazioni di fatto e di diritto. Oltre a ciò egli ha rimproverato
all'autorità inferiore di non aver indicato quali fossero le garanzie
appropriate a garantire il ritorno del richiedente nel suo Paese,
manifestando infine la discutibilità dell'affermazione dell'autorità di
prime cure concernente le disparità economiche tra i due Stati. Alla
memoria di replica il ricorrente ha nuovamente allegato l'estratto del
registro catastale attestante la proprietà del richiedente nonché una
lista dei figli residenti in Svizzera e dei famigliari residenti in Kosovo.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica
Pagina 3
C-4792/2008
dell'11 novembre 2008, l'UFM ha ripreso le proprie allegazioni di fatto
e di diritto.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono es-
sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art.
37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA.
1.3 Il ricorrente ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50-52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez-
zamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto-
nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica
d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato
in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti
sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del
giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo
2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
Pagina 4
C-4792/2008
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messag-
gio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo
2002, in FF 2002 3327). Oltre a ciò, l'autorità non può accogliere tutti
gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggior-
no di corta durata che per un soggiorno di lunga durata e possono
dunque applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva
(cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza
recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri,
Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p.
287).
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'en-
trata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri
Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel
suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamen-
te in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio del
Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002,
in FF 2002 3327; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha
accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspo-
ne nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per
l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino
(RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008.
L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisio-
ne completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la proce-
dura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è
stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 sull'entrata e sul rila-
scio dei visti (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo di-
ritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore
dell'OEV.
5.
Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggior-
no non superiore a tre mesi, l'art 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo
2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attra-
Pagina 5
C-4792/2008
versamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice fron-
tiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni
d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essen-
zialmente a quelle di cui all'art. 5 della legge federale del 16 dicembre
2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). In concreto la pratica e la giuri-
sprudenza relative a quest'ultima disposizione possono essere
applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009
consid. 4 e 5).
6.
L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15
marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i citta-
dini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che
B._______ è cittadino del Kosovo, è sottomesso all'obbligo del visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza
del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata,
l'autorità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora,
non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora
accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni,
considerando l'insieme delle circostanze del caso e i dati concreti che
risultano dalla situazione generale del Paese d'origine del richiedente.
7.2 Il richiedente vive nel Kosovo, costituitosi di recente quale
Repubblica indipendente, riconosciuta dalla Svizzera. La sicurezza in
questa regione si è in larga misura stabilizzata negli ultimi anni e la ri-
costruzione dell'amministrazione e dell'infrastruttura è stata promossa
con la partecipazione di organizzazioni internazionali e di comunità
tra stati. Ciononostante dal profilo economico il Kosovo manca a
tutt'oggi di una dinamica di crescita e il tasso di disoccupazione è co-
stantemente elevato. Più della metà dei lavoratori non sono remunerati
o percepiscono un salario irregolare. A tutt'oggi la percentuale di po-
vertà nel Kosovo si aggira attorno al 45 % e il 15 % della popolazione
vive in condizioni di estrema povertà (cfr. ,
Countries > Europe and Central Asia > Kosovo > Overview > Country
Brief 2009, visitato il 26 giugno 2009). Di conseguenza, la pressione
migratoria da questa regione risulta essere elevata, ciò che dimostra
anche la statistica d'asilo svizzera. Nel 2008 il 7.8 % dei richiedenti
l'asilo proveniva dalla Serbia e dal Kosovo; questa regione si situa al
Pagina 6
C-4792/2008
quarto posto nella statistica delle domande d'asilo per nazione (cfr.
statistica d'asilo 2008 dell'UFM, pag. 9).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeco-
nomica nel Kosovo e del fatto che la predisposizione a lasciare il pro-
prio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti sono
precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al rischio
relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio
Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata.
Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla
situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una
valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità inferiore
deve per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso
concreto: in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali pos-
sono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dal-
la Svizzera.
8.
Dagli atti risulta che B._______ ha l'età di 77 anni ed è padre di cinque
figli. Quattro figli vivono in Svizzera mentre una figlia risiede nel
Kosovo e si occupa, assieme ad i cugini ed ai nipoti, del mantenimento
del padre. Il richiedente è inoltre proprietario dell'abitazione in cui vive
e di diversi fondi. Non si evince dagli atti in causa se il richiedente sia
tuttora coniugato.
Alla luce dei fatti non emergono obblighi di carattere famigliare o
legami particolari al proprio Paese, i quali potrebbero ostacolare
concretamente un'eventuale emigrazione. Gli obblighi di natura
amministrativa legati ai diversi fondi di cui il richiedente è proprietario
non possono essere considerati vincolanti a tal punto da impedire
un'emigrazione, questi infatti possono essere facilmente delegati. Viste
le disparità socioeconomiche tra i due Paesi e tenuto conto che
quattro dei cinque figli vivono in Svizzera, che il richiedente è in età
avanzata ed è dipendente economicamente dalla figlia e dai famigliari
prossimi, il Tribunale è giunto alla conclusione che l'uscita entro i
termini prestabiliti non è garantita.
Si rammenta inoltre che l'esperienza ha a più riprese dimostrato che
anche in presenza di obblighi tra familiari, quali coniugi o figli, l'uscita
dalla Svizzera entro i termini stabiliti non è assicurata. In concreto
visto che il richiedente non ha nessun obbligo particolare, a maggior
Pagina 7
C-4792/2008
ragione si può ritenere che l'uscita dalla Svizzera entro i termini pre-
stabiliti non è garantita.
9.
Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla
base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro
i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente
garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le
dichiarazioni fornite dal ricorrente in relazione alla presa a carico delle
spese cagionate dal soggiorno auspicato nonché le assicurazioni
dell'invitato secondo le quali avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare
del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta
sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi
durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30
settembre 2005). L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come
le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale
dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie
fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni
d'intenzione, prive di effetti giuridici che, in mancanza di elementi
concreti attestanti la volontà di uscire dal territorio elvetico, non sono
sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i
termini stabiliti.
10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 27 giugno 2008 non ha vio-
lato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Pagina 8
C-4792/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in
data 26 agosto 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
Pagina 9